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Directive of the President of the Council of Ministers 8 July 2014 Operational guidelines relating to civil protection activities in the area of basins where large dams are present

颁布于 2014-07-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe.
语言
Italian
类型
条例
国家
意大利
主题
Water
关键词
waterworks, risk assessment/management, early warning system, water resources management

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  1. — 5 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2564-11-2014 DECRETI PRESIDENZIALI DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014 . Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «L’isti tuzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modifi cazioni ed integrazioni e successive modifi cazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cernente il «Conferimento di funzioni e compiti ammini strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali» ed, in particolare, gli articoli 107 e 108; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle at tività di Protezione civile e per migliorare le strutture lo gistiche nel settore della difesa civile»; ed, in particolare, l’art. 5, comma 2, che affi da al Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con le regioni e gli enti locali, la pre disposizione degli indirizzi operativi e dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l’attuazione delle con seguenti misure di emergenza; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, converti to, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, converti to, con modifi cazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con vertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed, in particolare, l’art. 43; Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, converti to, con modifi cazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, con cernente l’attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei mi nistri del 27 febbraio 2004 e successive modifi cazioni ed integrazioni, concernente gli «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di aller tamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologi co ed idraulico ai fi ni di Protezione civile», pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Uffi ciale n. 59 dell’11 marzo 2004; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei mini stri del 3 dicembre 2008, concernente gli «Indirizzi ope rativi per la gestione dell’emergenza», pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale del 13 febbraio 2009, n. 36; Visto il decreto del Direttore generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 ottobre 2013; Tenuto conto che la presente direttiva si applica alle dighe aventi le caratteristiche defi nite dall’art. 1 del de creto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per i provve dimenti che le regioni e le province autonome intendesse ro adottare per le dighe di cui all’art. 89, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezio ne civile; Acquisita l’intesa della Conferenza unifi cata in data 15 maggio 2014; E M A N A i seguenti indirizzi operativi inerenti l’attività di Prote zione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. 1. Finalità. La presente direttiva, emanata ai sensi dell’art. 5, com ma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, reca indirizzi operativi relativi all’attività di Pro tezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presen ti dighe aventi le caratteristiche defi nite dall’art. 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Inoltre costituisce atto di indirizzo e coordinamento per i provve dimenti che le regioni intendessero adottare per le dighe non comprese tra quelle sopracitate. Tenuto conto della revisione dei criteri di allerta ai sen si dell’art. 43, comma 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il presente atto intende: stabilire le condizioni di attivazione delle fasi di al lerta per le fi nalità di sicurezza degli sbarramenti e di ge stione del rischio idraulico a valle; defi nire le azioni conseguenti alla attivazione delle suddette fasi di allerta in caso di eventi e scenari, temuti o in atto, aventi rilievo per l’allertamento e l’attivazione del sistema di Protezione civile; stabilire i legami funzionali e procedurali tra i vari soggetti coinvolti nella predisposizione, attivazione ed attuazione delle azioni atte a garantire la sicurezza degli sbarramenti ed il contrasto del rischio idraulico a valle; individuare i soggetti istituzionalmente preposti alla predisposizione dei piani di emergenza per contra stare le situazioni di pericolo connesse con la propaga zione di un’onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall’ipotetico collasso dello sbarramento. Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le com petenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze ricono sciute dallo statuto speciale (decreto del Presidente della — 6 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2564-11-2014 Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le province autono me provvedono ad adeguare la presente direttiva alle nor me degli statuti di autonomia. 2. Il Documento di Protezione civile. 2.1. Aspetti generali e procedurali. — Il «Documento di Protezione civile» stabilisce per ciascuna diga, secon do i criteri di cui alla presente direttiva, le specifi che con dizioni per l’attivazione del sistema di Protezione civile e le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nel caso di eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l’impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fi ni della sicurezza della diga e dei territori di valle («rischio diga»� e nel caso di attivazione degli scarichi della diga stessa con portate per l’alveo di valle che possono com portare fenomeni di onda di piena e rischio di esondazio ne («rischio idraulico a valle»�. Il Documento di Protezione civile, unitamente agli stu di sulla propagazione delle piene artifi ciali per manovre volontarie degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento (art. 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991), costituisce altres� il quadro di riferimento per la redazione del piano di emergenza di cui al successivo punto 4, relativo ai ter ritori che possono essere interessati dagli effetti derivanti dalla presenza della diga. Il Documento di Protezione civile contiene, di norma, le seguenti informazioni di sintesi, in accordo con quanto indicato nel foglio di condizioni per l’esercizio e la ma nutenzione della diga: a) localizzazione, tipologia costruttiva, caratteristi che dimensionali ed utilizzazione della diga; b) superfi cie del bacino idrografi co direttamente sot teso e allacciato; c) quota massima di regolazione e di massimo in vaso ed eventuale quota autorizzata se diversa da quella massima di regolazione; d) eventuali limitazioni d’invaso per motivi di si curezza. A tale riguardo, in sede di provvedimento di limitazione d’invaso, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero del le infrastrutture e dei trasporti (di seguito DGDighe) o l’Uffi cio tecnico per le dighe competente per territorio (di seguito UTD) stabiliscono la quota autorizzata (quota limitata di regolazione) e, ai fi ni dell’applicazione del Documento di Protezione civile e in funzione del pre vedibile periodo di vigenza della limitazione, la «quota limitata raggiungibile in via straordinaria in caso di pie na». Ai medesimi fi ni, analoga differenziazione � effet tuata per i serbatoi in invaso sperimentale, stabilendosi per essi la quota autorizzata (quota sperimentale di re golazione� e la «quota sperimentale raggiungibile in via straordinaria in caso di piena» (da defi nirsi tenuto anche conto della regolarità del comportamento dell’impianto nel corso degli invasi sperimentali�. La «quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena» � al tres� stabilita anche per i serbatoi fuori esercizio tempo raneo o in costruzione; e) volume di laminazione proprio del serbatoio, os sia quello compreso tra la quota massima di regolazione e la quota di massimo invaso (o la quota raggiungibile in via straordinaria in caso di piena per i serbatoi in esercizio sperimentale o limitato); f) eventuali peculiarità costruttive o di esercizio aventi rilievo ai fi ni dell’applicazione del Documento di Protezione civile; g) presenza di invasi artifi ciali a monte e a valle con indicazione dei rispettivi volumi di invaso e di laminazio ne (invasi che possono avere in� uenza o essere in� uenza ti dall’invaso cui si riferisce il Documento di Protezione civile); h) elenco delle regioni e delle province i cui territo ri sono interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad ipotetico col lasso dello sbarramento, come determinate in base agli studi effettuati ai sensi dell’art. 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 se condo le raccomandazioni allegate alla circolare P.C.M. DSTN/2/22806/1995 o previgenti disposizioni tecniche; i) elenco dei comuni i cui territori sono interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di aper tura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello sbarramen to, come determinate in base agli studi effettuati ai sensi dell’art. 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 secondo le raccomandazioni allegate alla circolare P.C.M. DSTN/2/22806/1995 o pre vigenti disposizioni tecniche; individuazione nell’ambito di tale elenco dei comuni che per posizione rispetto all’in vaso e per le caratteristiche delle aree alluvionate neces sitano di ricevere le comunicazioni di cui al punto 2.3.4; j) denominazione degli uffi ci e delle autorità com petenti per l’applicazione del Documento di Protezione civile e indicazione dei tempi e dei modi con cui il gestore informa i medesimi circa l’attivazione delle fasi di allerta e circa i rilasci dalla diga, i livelli d’invaso e le manovre degli scarichi, secondo quanto stabilito ai punti 2.3 e 2.5; k) indicazione dei modi con cui il gestore riceve, se condo le procedure di allerta regionali, gli avvisi di criti cità idrogeologica e idraulica. Ai fi ni dell’obiettivo di riduzione e gestione del rischio idraulico a valle della diga, il Documento di Protezione civile deve altres� contenere: l) i riferimenti al piano di laminazione di cui alla di rettiva P.C.M. 27 febbraio 2004, ove previsto ed adottato, e/o ad altri provvedimenti disposti dall’autorità compe tente per la riduzione del rischio idraulico a valle (nel caso di piani di laminazione statici: quote di limitazione dell’invaso, relativo periodo di vigenza e volume di lami nazione conferito al serbatoio; nel caso di piano di lami nazione dinamico: sintetica descrizione della procedure stabilite); m) le portate massime scaricabili dagli organi di sca rico alla quota di massimo invaso e la portata massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica (di seguito denomi nata QAmax) di cui al punto B) della circolare della Pre sidenza del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806; — 7 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2564-11-2014 n) i valori della/e portata/e di «attenzione scarico diga» �min e delle soglie incrementali Q di cui al suc cessivo punto 2.4; o) in assenza di piano di laminazione o di altri prov vedimenti adottati dalle autorità competenti, la prescri zione generale che le manovre degli organi di scarico siano svolte adottando ogni cautela al fi ne di determinare un incremento graduale delle portate scaricate, contenen done al massimo l’entità, che, a partire dalla fase di preal lerta per «rischio diga» e in condizione di piena, non deve superare, nella fase crescente, quella della portata af� uen te al serbatoio; nella fase decrescente la portata scarica ta non deve superare quella massima scaricata nella fase crescente. Per le paratoie ad apertura automatica, le cau tele sulla gradualità di apertura devono essere garantite attraverso l’adozione di dispositivi e controlli idonei ad evitare aperture repentine con signifi cative differenze tra incremento della portata in ingresso al serbatoio ed incre mento della portata scaricata; p) l’indicazione espressa di prevalenza, sulle pre scrizioni generali di cui al punto precedente, delle dispo sizioni del piano di laminazione, ove adottato, o di diffe renti disposizioni emanate dalle autorità competenti; in particolare, in occasione di eventi di piena signifi cativi, la Protezione civile regionale, ovvero l’Unità di comando e controllo di cui alla direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 e successive modifi cazioni ed integrazioni (di seguito «UCC»� qualora istituita, sentito il gestore, pu� disporre manovre degli organi di scarico allo scopo di creare le condizioni per una migliore regolazione dei de� ussi in re lazione ad eventi alluvionali previsti o in atto. Delle pre dette disposizioni viene data comunicazione all’UTD, al prefetto, anche per le successive comunicazioni ai prefetti delle province a valle, nonché alle protezioni civili delle regioni a valle. Ferme restando le disposizioni del foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’art. 24, com ma 3, lettera g) , del decreto del Presidente della Repub blica n. 85/1991 (di seguito «FCEM»�, per ciascuna fase di allerta il Documento di Protezione civile stabilisce, altres�, gli obblighi particolari a carico del gestore e le comunicazioni e gli avvisi da diramare e/o ricevere. Il gestore deve garantire una organizzazione idonea ad as sicurare, anche in caso di allertamento od emergenza il rispetto degli obblighi e l’espletamento dei compiti as segnati al gestore medesimo e all’ingegnere designato responsabile della sicurezza (art. 4, comma 7, decreto legge n. 507/1994 convertito, con modifi cazioni, dalla legge n. 584/94) dalle vigenti disposizioni di settore e dalla presente direttiva. A tal fi ne gli incarichi di inge gnere responsabile e del suo sostituto, ove attribuiti per pi� dighe a medesimi soggetti, devono risultare compa tibili con l’espletamento dei compiti in materia di sicu rezza delle opere e dell’esercizio dell’impianto, con la presenza presso ciascuna diga di uno dei due soggetti indicati, ove necessario in rapporto ai possibili scenari di evento e alle fasi di allerta. Il Documento di Protezione civile � predisposto dall’UTD, con il concorso dell’autorità idraulica compe tente per l’alveo di valle, della Protezione civile regiona le, nonché del gestore, ed � approvato dal prefetto compe tente per il territorio in cui ricade la diga. Il prefetto notifi ca il Documento di Protezione civile approvato al gestore e ne trasmette copia all’UTD, all’au torità idraulica, alla Protezione civile regionale, al cen tro funzionale decentrato, alla provincia, al comune nel cui territorio � ubicata la diga ed a quelli dell’elenco di cui alla precedente lettera i) nel territorio di competenza, nonché al Dipartimento della protezione civile e al Mini stero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. Per le dighe il cui alveo a valle, interessato dagli sce nari di cui al Documento di Protezione civile, si estenda nei territori di pi� province o regioni, il prefetto provvede alla notifi ca del Documento di Protezione civile ai prefet ti delle altre province eventualmente interessate, per gli analoghi adempimenti nei confronti di province e comuni; la Protezione civile regionale competente per il territorio in cui ricade la diga provvederà alla suddetta notifi ca nei confronti delle altre protezioni civili regionali coinvolte. Alle comunicazioni di cui alla presente direttiva nei confronti dell’UCC, qualora la stessa sia istituita, prov vede la Protezione civile della regione nel cui territorio � ubicata la diga. La regione provvede alla diramazione ai gestori degli avvisi di criticità, di cui alla Dir.P.C.M. 27/02/2004, ema nati dal centro funzionale di riferimento, secondo proprie procedure. La DGDighe e gli UTD collaborano con i prefetti, con le protezioni civili regionali, con i centri funzionali de centrati, e con il Dipartimento della protezione civile, for nendo il supporto tecnico specialistico per ciascuna delle fasi di allerta, per i conseguenti interventi di Protezione civile e per gli atti di pianifi cazione, a salvaguardia delle popolazioni e dei territori interessati da eventi che coin volgano grandi dighe. Di seguito si defi niscono le fasi di allerta per i due casi di «rischio diga» e «rischio idraulico a valle», fatta salva la possibilità di procedere ad ulteriori specifi cazioni delle fasi sulla base di: piano di laminazione di cui alla direttiva 27 febbraio 2004 e successive modifi cazioni ed integrazioni, ove pre visto e adottato per l’invaso; specifi che procedure di allertamento per rischio idraulico adottate per il territorio a valle della diga; testati modelli idrometeorologici del bacino; misure ottenute con idonea strumentazione di moni toraggio e di modelli, assentiti dalla DGDighe, relativi al comportamento strutturale e geotecnico dello sbarramen to, dei terreni o ammassi rocciosi di fondazione e delle sponde del serbatoio. 2.2. Defi nizione delle fasi di allerta relative alla sicurez za delle dighe («rischio diga»). — Per ciascun impianto di ritenuta, le condizioni per l’attivazione, da parte del gesto re, delle fasi di allerta sono differenziate in relazione agli eventi temuti ed allo stato della diga (in esercizio normale, limitato o sperimentale, fuori esercizio, in costruzione). In particolare, ai fi ni della gestione in termini di proce dure di Protezione civile di eventi di rilievo per la sicurez za dello sbarramento e dell’invaso (c.d. «rischio diga»�, sono defi nite fasi di «Preallerta», «Vigilanza rinforzata», «Pericolo» e «Collasso». — 8 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2564-11-2014 2.2.1. Preallerta. — A partire da condizioni di vigi lanza ordinaria, a seguito di emanazione di avviso di criti cità da parte del centro funzionale decentrato o comunque in tutti i casi che il gestore, sulla base di proprie valu tazioni, riterrà signifi cativi per caratteristiche del bacino idrografi co e per stato dell’invaso, si verifi ca una fase di «preallerta», nei seguenti casi: I. per i serbatoi in esercizio normale, quando l’in vaso superi la quota massima di regolazione o, nei casi in cui la quota di massimo invaso coincida o sia di poco superiore alla quota massima di regolazione, quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regola zione, si renda necessaria l’apertura volontaria od auto matica degli scarichi presidiati da paratoie; II. per i serbatoi in esercizio limitato o speri mentale, quando l’invaso superi la quota autorizzata o comunque quando, per evitare o contenere il supera mento della quota autorizzata, si renda necessaria l’aper tura volontaria od automatica degli scarichi presidiati da paratoie; III. per i serbatoi in costruzione (con sbarramento già realizzato o in corso di realizzazione e confi gurazio ne delle opere tali da comportare la formazione di inva so ovvero in presenza di avandiga) e per i serbatoi fuori esercizio temporaneo (per motivi di sicurezza), quando sia raggiunta una prefi ssata soglia di preallerta in termini di livello di invaso o di portata in de� usso dalle opere di deviazione provvisoria o dagli scarichi. Il Documento di Protezione civile pu� stabilire, per particolari tipologie di sbarramenti, una soglia di portata al sotto della quale non si attiva la fase di preallerta. Il gestore attiva, altres�, una fase di preallerta in caso di sisma che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofi sica e vulcanologia) com porti la necessità di effettuazione degli specifi ci controlli secondo la procedura stabilita dai FFCEM o, in via gene rale, dalla DGDighe. 2.2.2. Vigilanza rinforzata. — Il gestore attiva la fase di «vigilanza rinforzata» nei seguenti casi: quando osservazioni a vista o strumentali sull’im pianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l’insor gere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di signifi cativi malfunzionamenti degli organi di scarico; in caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde; per ragioni previste nel piano dell’organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esi genze di ordine pubblico o di difesa civile; al fi ne di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto per l’esercizio delle opere di ritenuta, in occasioni di apporti idrici che facciano temere o presumere: I. nei serbatoi in esercizio normale, il supera mento della quota di massimo invaso, quale indicata nel FCEM; II. nei serbatoi in invaso limitato o sperimenta le, il superamento della quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena; III. per i serbatoi in costruzione e per i serbatoi fuori esercizio temporaneo (per i quali ricorrano le con dizioni indicate per la fase di preallerta), il superamento della quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena; in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi co;seguenze, anche potenziali, sulla sicurezza della diga. Al fi ne di defi nire con criteri di maggiore oggettività l’attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, il Documento di Protezione civile pu� individuare nel superamento di un prefi ssato valore di livello di invaso e/o della portata complessivamente scaricata e derivata la soglia di attivazione dei casi I, II e III. In linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, detto valore di soglia pu� essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel FCEM o, in alternativa, con il raggiungimento di un’altezza idrica sulla soglia libera a quota pi� elevata dello scarico di superfi cie pari a 2/3 dell’altezza di progetto in condizioni di massimo invaso. 2.2.3. Pericolo. — Il gestore attiva la fase di «peri colo» nei seguenti casi: quando il livello d’acqua nel serbatoio superi le quote indicate al precedente paragrafo 2.2.2 («Vigilanza rinforzata»�, punti I, II, III; in caso di fi ltrazioni, spostamenti, lesioni o movi menti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di sca rico od altre parti dell’impianto di ritenuta, che facciano te mere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compro missione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso; quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrol lato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente; in caso di movimenti franosi interessanti le spon de dell’invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini in nalzamenti del livello d’invaso. 2.2.4. Collasso. — Il gestore dichiara la fase di «col lasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comun que alla comparsa di danni all’impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l’accadimento di un evento catastrofi co, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni. — 9 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2564-11-2014 La fase di collasso pu� essere dichiarata anche per fe nomeni che riguardano specifi che opere costituenti l’im pianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specifi cazione nella comu nicazione di attivazione. 2.3. Azioni conseguenti all’attivazione delle fasi di al lerta per «rischio diga». — L’attivazione delle fasi di cui al precedente punto 2.2 � annotata sul registro della diga di cui al FCEM e comporta, da parte del gestore della diga, le comunicazioni e le azioni di seguito indicate in linea generale. 2.3.1. Preallerta. — Nella fase di preallerta conse guente ad af� ussi idrici al serbatoio, il gestore provvede ad informarsi tempestivamente, presso la Protezione ci vile regionale sull’evolversi della situazione idrometeo rologica in atto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ri cevute, si preveda la prosecuzione o l’intensifi cazione dell’evento, il gestore si predispone, in termini organizza tivi a gestire le eventuali successive fasi di allerta e comu nica alla Protezione civile regionale, all’autorità idraulica ed all’UTD competenti per il territorio in cui ricade la diga l’andamento dei livelli di invaso, l’ora presumibile dell’apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare. Il Documento di Protezione civile pu� stabilire una so glia di portata scaricata al di sotto della quale non � previ sto l’obbligo della comunicazione di cui sopra. Nella fase di preallerta conseguente a sisma, il gestore avvia con immediatezza i controlli secondo la procedura stabilita dal FCEM, o disposta in via generale dalla DG Dighe, e ne comunica gli esiti alla DGDighe/UTD sulla base delle valutazioni tecniche dell’ingegnere responsa bile. In ogni caso l’ingegnere responsabile, nelle more della conclusione della procedura citata, comunica con immediatezza alla DGDighe/UTD l’assenza di anomalie o di danni immediatamente rilevabili o, se del caso, at tiva le fasi successive. La DGDighe/UTD danno comu nicazione degli esiti dei controlli al Dipartimento della protezione civile, alla Protezione civile regionale e alla prefettura-UTG. 2.3.2. Vigilanza rinforzata. — Al verifi carsi della fase di vigilanza rinforzata, il gestore avvisa tempesti vamente dell’attivazione della fase la DGDighe/UTD, il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provin ciale dei Vigili del fuoco), la Protezione civile regionale, nonché l’autorità idraulica, comunicando il livello d’in vaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro pre vedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforza ta per sisma, il gestore estende la comunicazione di cui sopra al Dipartimento della protezione civile, informando sull’entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti. Da questo momento, il gestore ha l’obbligo di: garantire il coordinamento delle operazioni e l’in tervento dell’ingegnere responsabile della sicurezza, pre sente presso la diga ove necessario o comunque nei casi previsti dal Documento di Protezione civile; assicurare la sorveglianza delle opere con presen za continua e permanente in loco di personale tecnico qualifi cato; in caso di evento di piena aprire gli scarichi quando necessario per non superare le quote indicate al preceden te paragrafo 2.2.2, punti I, II, III; attuare gli altri provvedimenti necessari per control lare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto; tenere informate le amministrazioni destinatarie del la comunicazione di attivazione della fase sull’evolversi della situazione, comunicando il livello d’invaso attua le, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l’andamento temporale delle portate scaricate dall’inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare; comunicare il rientro della fase, che avviene al ces sare delle condizioni che l’hanno determinata, con il ri torno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta. La Protezione civile regionale garantisce l’informazio ne e il coordinamento delle amministrazioni competenti per il «servizio di piena» e provvede ad allertare, secondo le proprie procedure, gli enti locali del territorio regionale interessati dall’evento, ai fi ni dell’eventuale attivazione dei relativi piani di emergenza. Il prefetto e la Protezione civile regionale attuano, se del caso sin da questa fase, le azioni di coordinamento e informative, rispettivamente, con le prefetture-UTG e le regioni competenti per i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni, previste dal successivo punto 2.3.3. Il gestore comunica il rientro della suddetta fase, che avviene al cessare delle condizioni che l’hanno determi nata, con il ritorno alla vigilanza ordinaria. 2.3.3. Pericolo. — Al verifi carsi della fase di perico lo, il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, avvisa dell’attivazione della fase e mantiene costantemente informati la DGdighe/UTD, il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provin ciale dei Vigili del fuoco), la Protezione civile regionale, l’autorità idraulica ed il Dipartimento della protezione ci vile circa l’evolversi della situazione e delle relative pos sibili conseguenze, e mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso; ha altres� l’obbligo di garantire l’intervento presso la diga dell’ingegnere responsabile della sicurezza. La Protezione civile regionale allerta, secondo le pro prie procedure, i sindaci dei comuni dell’elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 e gli enti locali del territorio regionale, interessati dall’evento ai fi ni dell’attivazione dei relativi piani di emergenza, e garantisce il coordina mento delle amministrazioni competenti per il «servizio di piena». Il prefetto, sentito l’UTD e d’intesa con la Protezio ne civile regionale, attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza di cui al successivo punto 4 e informa, ove necessario, i prefetti competenti per i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni. Per le dighe il cui alveo a valle, signifi cativamente in teressato dagli scenari di cui al Documento di Protezione civile, si estenda ai territori di pi� regioni, la Protezione civile regionale informa le protezioni civili delle regioni interessate a valle. — 10 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2564-11-2014 Il gestore comunica il rientro della suddetta fase che av viene al cessare delle condizioni che l’hanno determinata, con il ritorno alla vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di vigilanza ordinaria. Al termine dell’evento il gestore � tenuto a presentare all’UTD ed alla Protezio ne civile regionale una relazione a fi rma dell’ingegnere responsabile su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati. 2.3.4. Collasso diga. — Al verifi carsi della fase di collasso, il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi, provvede immediatamente ad informare il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigi li del fuoco e le Forze di polizia), la Protezione civile regionale, la DGDighe/UTD, i sindaci dei comuni indi viduati tra quelli presenti nell’elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 ed indicati nel Documento di Prote zione civile ai fi ni dell’applicazione della presente fase, il Dipartimento della Protezione civile, nonché i prefet ti competenti per i territori di valle ove interessati dai fenomeni. Il prefetto della provincia in cui � ubicata la diga assu me, coordinandosi con il Presidente della regione, la dire zione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, ai sensi dell’art. 14, della legge n. 225/1992 e successive modifi cazioni ed integrazioni, e in raccordo con la provincia, attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza di cui al successivo punto 4, in coordinamento con la Protezione civile regionale, con i prefetti delle province di valle eventualmente interessate dall’evento e con il Dipartimento della protezione civile. Restano ferme le attribuzioni di legge in caso di eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 225/1992 e successive modifi cazioni ed integrazioni. La Protezione civile regionale fornisce continui ag giornamenti alle protezioni civili delle altre regioni a val le della diga, che provvedono a dare immediata informa zione ai prefetti e agli enti locali dei territori interessati, per l’attivazione delle misure previste dai relativi piani d’emergenza. 2.4. Defi nizione della fase di allerta relativa al rischio idraulico per i territori a valle delle dighe («rischio idraulico a valle»). — Ferme restando le cautele, le pre scrizioni e le disposizioni di cui al punto 2.1, lettere n) e o) , in generale, per ogni manovra degli organi di scari co che comporti fuoriuscite d’acqua di entità tale da far temere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, il gestore deve darne comunicazione, con adeguato pre avviso, alle amministrazioni destinatarie delle comunica zioni di cui al punto 2.5. Ai fi ni della gestione degli scarichi dalla diga in ter mini di procedure di Protezione civile o servizio di piena (c.d. «rischio idraulico a valle»�, sono defi nite una fase di preallerta e una fase di allerta, che comportano, per quan to applicabili, le stesse procedure previste rispettivamente per la fase di preallerta e per la fase di vigilanza rinforzata di cui a punti 2.3.1 e 2.3.2, come integrate al punto 2.5, fi nalizzate, in questo caso, al monitoraggio delle portate e della propagazione dell’onda di piena nel corso d’acqua a valle dell’invaso e, se del caso, all’attivazione dei piani di emergenza. In caso di adozione del piano di laminazione ai sensi della Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 e successive modifi ca zioni ed integrazioni la defi nizione delle fasi di allerta re lative al rischio idraulico per i territori a valle delle dighe � stabilita nel piano di laminazione stesso, che integra il Documento di Protezione civile. In assenza di piano di laminazione, l’autorità idraulica competente per il territorio di valle, con il supporto del centro funzionale decentrato, in coerenza con gli atti di pianifi cazione di bacino per rischio idraulico, convalida il valore, determinato dal gestore, della portata massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica - QAmax e defi nisce un valore di portata �min quale «soglia di attenzione scarico diga», tenuto conto della �Ama� e delle critici tà dell’alveo di valle. Tale portata �min costituisce in dicatore dell’approssimarsi o manifestarsi di prefi gurati scenari d’evento (quali ad esempio esondazioni localiz zate per situazioni particolari, lavori idraulici, presenza di restringimenti, attraversamenti, opere idrauliche, ecc.) ed � determinato in base alle situazioni che potrebbero insistere sull’asta idraulica a valle della diga in corso di piena, tenendo conto dell’apporto, in termini di portata, generabile dal bacino imbrifero a valle della diga. In ma niera analoga sono defi nite le soglie incrementali Q al raggiungimento delle quali il gestore � tenuto ad ulterio ri comunicazioni, secondo quanto stabilito nel paragrafo successivo. In funzione del bacino idrografi co e sulla base delle caratteristiche della diga e dell’invaso, possono essere de fi niti pi� valori della soglia di attenzione della portata che corrispondono ad azioni diverse nell’ambito della stessa fase di allerta. Il gestore riceve, secondo le procedure di allerta re gionali, gli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica, secondo quanto indicato al punto 2.1, lettera j) . In caso di evento di piena, previsto o in atto, il gestore provve de comunque ad informarsi tempestivamente, presso la Protezione civile regionale sull’evolversi della situazione idrometeorologica. In tali condizioni di piena, prevista o in atto, il gestore attiva una fase di «preallerta per rischio idraulico» in pre visione o comunque all’inizio delle operazioni di scarico, se effettuate tramite apertura di paratoie a comando vo lontario o automatico, indipendentemente dal valore della portata. Il gestore attiva la fase di «allerta per rischio idraulico» quando le portate complessivamente scaricate dalla diga, inclusi gli scarichi a soglia libera e le portate turbinate (se rilevanti per entità e luogo di restituzione�, superano il valore Qmin. 2.5. Azioni conseguenti all’attivazione delle fasi di pre allerta e allerta relative al rischio idraulico per i territori a valle delle dighe. — L’attivazione delle fasi di cui al precedente punto 2.4 � annotata sul registro della diga e comporta, da parte del gestore della diga, le comunicazio ni e le azioni di seguito indicate in linea generale. Al verifi carsi della fase di preallerta per rischio idrauli co a valle, il gestore avvisa tempestivamente la Protezio ne civile regionale, l’autorità idraulica e l’UTD dell’at tivazione della fase e fornisce informazioni in merito al livello di invaso attuale, l’ora presumibile dell’apertura degli scarichi e la portata che si prevede di scaricare o scaricata. — 11 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2564-11-2014 Il Documento di Protezione civile pu� stabilire una so glia minima di portata al di sotto della quale non � previ sto l’obbligo della comunicazione di cui sopra. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ri cevute, si preveda la prosecuzione o l’intensifi cazione dell’evento, il gestore si predispone, in termini organizza tivi, a gestire le eventuali successive fasi di allerta per «ri schio idraulico a valle» e/o per «rischio diga» e comunica alla Protezione civile regionale, all’autorità idraulica ed all’UTD competenti per il territorio in cui ricade la diga l’andamento dei livelli di invaso, delle portate scaricate e l’ora presumibile del raggiungimento della portata �min. Al verifi carsi della fase di allerta per rischio idraulico a valle, il gestore avvisa dell’attivazione della fase l’autori tà idraulica competente per l’alveo a valle, la Protezione civile regionale, il prefetto, nonché l’UTD, comunican do il superamento del valore Qmin e, successivamente, l’eventuale raggiungimento delle soglie incrementali Q unitamente alle informazioni previste per la fase prece dente. In tale fase il gestore � tenuto ad osservare, per quanto applicabili, gli obblighi previsti per la fase di vigi lanza rinforzata per «rischio diga». In caso di defi nizione di pi� valori soglia, corrispon denti ad azioni diverse nell’ambito della stessa fase di allerta, il Documento di Protezione civile specifi ca le ul teriori comunicazioni eventualmente necessarie. Le amministrazioni destinatarie delle comunicazioni valutano le informazioni fornite dal gestore nell’ambito delle proprie procedure. La Protezione civile regionale, secondo le proprie pro cedure, garantisce l’informazione e il coordinamento del le amministrazioni competenti per il «servizio di piena» e provvede ad allertare le province ed i comuni dell’elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 interessati dall’even to nel territorio regionale ai fi ni dell’eventuale attivazione dei piani di emergenza provinciali e comunali. Il prefetto vigilerà, se del caso, sulla attivazione dei piani di emer genza a valle della diga stessa. Il prefetto e la Protezione civile regionale attuano, se del caso, le azioni di coordinamento con i prefetti e le regioni competenti per i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni. Nel caso in cui la situazione evolva verso condizioni di cui al paragrafo 2.2 o comunque in caso di contem poraneità tra le fasi per «rischio idraulico valle» e quelle per «rischio diga», si applicano le procedure previste per quest’ultimo caso, integrate secondo il presente punto. Nel caso in cui la situazione non evolva verso condi zioni di cui al paragrafo 2.2, il gestore comunica il rien tro della fase, che avviene al cessare delle condizioni che l’hanno determinata. In assenza di evento di piena, previsto o in atto, secon do quanto previsto dai FCEM e dalla circolare della Pre sidenza del Consiglio dei ministri n. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 (lettera B) , ultimo comma), il gestore � tenuto a non superare, nel corso delle manovre degli or gani di scarico connesse all’ordinario esercizio, la massi ma portata transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica QAmax. Ai fi ni delle comunicazioni si applicano le procedure di cui ai punti precedenti; il Documento di Protezione civile stabilisce una soglia minima di portata al di sotto della quale non � previsto l’obbligo di comunicazione. L’effettuazione di prove di scarico e de� usso dalle dighe, anche ricadenti in territorio transfrontaliero, ne cessarie per motivi di pubblico interesse (ad es.: per la verifi ca di tratti d’alveo critici a valle delle dighe stesse ovvero per la defi nizione di valori di soglia delle portate o per la taratura di modellistiche idrauliche o per prove di svaso od in generale ai fi ni pianifi catori�, � autorizzata dal prefetto competente per il territorio interessato idraulica mente dalla prova, previo parere vincolante della regione, per gli aspetti di Protezione civile e ambientali, dell’auto rità idraulica e della DGDighe, che defi niscono anche le misure di tutela necessarie. Per le esercitazioni di Protezione civile comportan ti rilasci dalle dighe resta fermo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della protezione civile DPC/ EME/0041948 del 28 maggio 2010. Restano altres� fermi: le responsabilità del gestore in merito alla legittimità delle manovre degli scarichi; l’applicazione del Progetto di gestione dell’inva so alle manovre degli organi di scarico profondi da esso disciplinate in base all’art. 114, del decreto legislativo n. 152/2006 e relativa regolamentazione attuativa; resta no escluse dalla disciplina del progetto di gestione le ma novre indicate all’art. 7 del decreto ministeriale Ambiente 30 giugno 2004; gli obblighi per il gestore stabiliti dal FCEM riguar danti in particolare l’attivazione del dispositivo di segna lazione acustica e i cartelli monitori; l’obbligo per il gestore di preavviso nei confronti dell’autorità idraulica circa l’effettuazione delle manovre di controllo previste dall’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959. 3. Comunicazioni, rubrica telefonica, informatizzazione dati. Nel Documento di Protezione civile devono essere in dicate le modalità di comunicazione nelle diverse fasi di allerta, con preferenza ove possibile, rispetto al mezzo fax, per i mezzi di comunicazione telematica, in funzione dei modelli organizzativi in allertamento o emergenza dei soggetti e delle amministrazioni coinvolti. A tal fi ne, i soggetti e le amministrazioni di seguito in dicati sono tenuti a conservare apposita rubrica contenen te il nominativo, i numeri di telefono fi sso e mobile/sa tellitare, i numeri di fax e gli indirizzi e-mail/PEC di tutti gli altri soggetti e amministrazioni dell’elenco, dei quali deve essere sempre garantita la reperibilità e la possibilità di attivazione per l’intera durata delle fasi di allerta: gestore, ingegnere responsabile e suo sostituto; prefetto; Protezione civile regionale; centro funzionale decentrato; autorità idraulica competente/i per l’alveo di valle; — 12 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2564-11-2014 Uffi cio tecnico per le dighe del M.I.T.; Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del M.I.T.; Dipartimento della protezione civile (sala situazioni Italia e centro funzionale centrale); sindaci dei comuni individuati nell’elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 ai fi ni delle comunicazioni di cui al punto 2.3.4. La prefettura-UTG e la Protezione civile regionale garantiscono le funzioni di raccordo, anche in termini di comunicazioni, con le province e con i sindaci dei co muni dell’elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 i cui territori sono interessati dagli scenari di rischio pre visti dal Documento di Protezione civile anche ai fi ni dell’attivazione dei piani di emergenza nei casi da que sti contemplati o comunque delle misure di salvaguardia della pubblica incolumità che si rendessero necessarie in conseguenza del sistema di allertamento previsto dalla presente direttiva. Resta fermo che all’allertamento degli enti locali provvede la Protezione civile regionale, ad ec cezione del caso previsto al punto 2.3.4 «Collasso», per il quale immediata informativa ai sindaci dei comuni indi viduati nell’elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 ed indicati nel Documento di Protezione civile � garantita anche direttamente dal gestore. In caso di assetti particolari dei confi ni amministrati vi a valle delle dighe, il Documento di Protezione civi le specifi ca che alcuni degli allertamenti ordinariamente previsti «in serie», abbiano luogo in «parallelo» a carico del gestore (es. prefetture-UTG a valle in caso di alveo di valle delimitante il confi ne tra due province o in caso di confi ne provinciale poco a valle della diga). Ciascun soggetto sopra elencato � tenuto a comunicare tempestivamente agli altri soggetti eventuali variazioni dei dati di reperibilità. A tal fi ne la DGDighe promuo ve la costituzione di una rubrica informatizzata, consul tabile e aggiornabile dai soggetti interessati, in modalità telematica. Per le comunicazioni riguardati pi� uffi ci destinatari appartenenti alla stessa Amministrazione (es.: Protezio ne civile regione e CFD; DGDighe e UTD) , � opportuno che il Documento di Protezione civile unifi chi, per quanto possibile, il recapito riferimento. Per una pi� rapida diffusione delle informazioni volte alla regolazione dei de� ussi a valle delle dighe, i gestori devono adottare le misure necessarie affi nché i dati idro logici-idraulici (dati di monitoraggio del livello di invaso e delle portate scaricate) siano resi disponibili in continuo e in tempo reale, a mezzo contatti telematici, alle prote zioni civili regionali/CFD e alla DGDighe. La DGDighe promuove, altres�, sulla base degli studi e dei dati informativi che i gestori sono tenuti a presentare in applicazione della circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, l’aggiornamento ove necessario, la di gitalizzazione, nonché la messa a disposizione anche tele matica, alle amministrazioni deputate alla pianifi cazione ed alla gestione delle emergenze, delle aree soggette ad allagamento in caso di piene artifi ciali connesse a mano vre degli organi di scarico ed in conseguenza di ipotetico collasso dello sbarramento. 4. Pianifi cazione e gestione dell’emergenza. Per ciascuna diga avente le caratteristiche di cui all’art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, con vertito, con modifi cazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, la regione, in raccordo con le prefetture-UTG ter ritorialmente interessate, predispone e approva un piano di emergenza su base regionale (PED), per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un’onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall’ipotetico collasso dello sbarramento. Nella predisposizione dei PED, collaborano con la re gione e le prefetture-UTG, secondo il principio di ade guatezza e nel rispetto dei criteri di effi cacia ed effi cienza della loro azione amministrativa i comuni di cui all’elen co della lettera i) del paragrafo 2.1 e le province. Le prefetture-UTG, in particolare, concorrono a detta pianifi cazione per quanto concerne gli aspetti connessi con le attivazioni in emergenza delle strutture statali del territorio di competenza. Nel caso l’onda di piena possa interessare i territori di altre regioni, � la regione sul cui territorio � ubicata la diga a fornire alle altre amministrazioni regionali interes sate le informazioni necessarie alla predisposizione e ap provazione dei PED nei territori di competenza. Fatti salvi gli indirizzi regionali, eventualmente emanati ai sensi dell’art. 108, del decreto legislativo n. 112/1998, in materia di pianifi cazione d’emergenza degli enti locali, i PED devono considerare quanto previsto nei Documenti di Protezione civile di ciascuna diga e nei piani di lamina zione, ove adottati, e devono riportare: gli scenari riguardanti le aree potenzialmente inte ressate dall’onda di piena, originata sia da manovre degli organi di scarico sia dal collasso della diga; le strategie operative per fronteggiare una situazione di emergenza, mediante l’allertamento, l’allarme, le mi sure di salvaguardia anche preventive, l’assistenza ed il soccorso della popolazione; il modello di intervento, che defi nisce il sistema di coordinamento con l’individuazione dei soggetti interes sati per il raggiungimento di tale obiettivo e l’organizza zione dei centri operativi; prevede altres� specifi che atti vazioni organizzate in fasi operative connesse alle fasi di allerta — a loro volta correlate ai livelli di allertamento per rischio idraulico stabiliti dalle Direttive regionali — previste nei menzionati Documenti di Protezione civile. I PED e le procedure di raccordo tra i differenti ambiti provinciali e regionali sono parte integrante delle pianifi cazioni provinciali e, ove predisposta, della pianifi cazio ne regionale di Protezione civile, di cui all’art. 1 -bis , del decreto-legge n. 59/2012 convertito, con modifi cazioni, dalla legge n. 100/2012. I comuni, i cui territori possono essere interessati da un’onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall’ipotetico collasso dello sbarramento, prevedono nel proprio piano di emergenza comunale o intercomunale, ai sensi dell’art. 108 del decreto legisla tivo n. 112/1998 e dell’art. 15 della legge n. 225/1992 e successive modifi cazioni ed integrazioni, una sezione dedicata alle specifi che misure — organizzate per fasi di allertamento ed operative, congrue con quelle dei PED — di allertamento, diramazione dell’allarme, informazione, primo soccorso e assistenza alla popolazione esposta al pericolo derivante dalla propagazione della citata onda di — 13 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2564-11-2014 piena. Tale attività si svolge con il supporto della prefet tura-UTG, della provincia e della regione, sulla base dello specifi co PED e degli indirizzi regionali. Nelle more della defi nizione dei PED, i comuni elaborano detta sezione del piano di emergenza comunale o intercomunale. A tal fi ne gli enti competenti (regioni, province, prefetture-UTG, distretti idrografi ci ed uffi ci tecnici per le dighe) fornisco no ai comuni tutte le informazioni utili relativamente ai dati sulla pericolosità e sul rischio per la defi nizione dello scenario di riferimento, anche in relazione ai vigenti Do cumenti di Protezione civile ed ai piani di laminazione, ove adottati. Particolare cura dovrà essere posta relativa mente alla previsione di adeguate iniziative di informa zione alla popolazione sul rischio e sulle norme di com portamento da seguire prima, durante e dopo l’evento. Fatte salve le attribuzioni in termini di gestione dell’emergenza di cui all’art. 14, comma 2 e all’art. 15, comma 1 della legge n. 225/1992 e successive modifi cazioni ed integrazioni, in caso di eventi che richieda no l’impiego di mezzi e risorse straordinarie ai sensi dell’art. 2, lettera c) della medesima legge n. 225/1992, e in particolare in caso di eventi emergenziali suscettibili di interessare il territorio di pi� regioni, il Dipartimen to della Protezione civile e le regioni interessate attuano il modello organizzativo per l’intervento del livello na zionale a supporto e integrazione della risposta locale di Protezione civile, secondo quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 36 del 13 febbraio 2009. A tal fi ne, le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile i PED predisposti per le dighe insistenti sul proprio territorio. I piani di emergenza realizzati devono essere verifi cati tramite periodiche esercitazioni di Protezione civile, se condo quanto previsto dalla «circolare riguardante la pro grammazione e l’organizzazione delle attività addestrati ve di Protezione civile» prot. n. DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010. Le disposizioni di cui al presente punto costituisco no altres� riferimento a carattere generale per i piani d’emergenza delle dighe di competenza regionale di cui all’art. 89 del decreto legislativo n. 112/1998. 5. Disposizioni transitorie e fi nali. La presente direttiva, pubblicata nella Gazzetta Uffi cia le della Repubblica italiana, sostituisce la circolare del la Presidenza del Consiglio dei ministri 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019, ed integra altres� le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e successive modifi cazioni ed integrazioni. Entro un anno dalla pubblicazione della presente diret tiva, la Direzione generale per le dighe defi nisce, d’intesa con le regioni, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, un program ma di aggiornamento, coordinato a livello regionale, dei documenti di Protezione civile già approvati, che devono essere modifi cati ed integrati secondo i criteri e le dispo sizioni ivi contenuti. Fino alla modifi ca del Documento di Protezione civile, restano ferme: le disposizioni contenute nei documenti protezione civile già approvati, ad eccezione dell’obbligo di estende re anche alla Protezione civile regionale le comunicazioni da essi disciplinate, che deve intendersi operante a partire dalla entrata in vigore della presente direttiva; le procedure riguardanti le attività di contrasto del rischio idraulico per i territori a valle delle dighe già adot tate dalle competenti autorità, le quali adeguano, se del caso, tali procedure ai presenti criteri. Per le dighe ubicate in Stato estero confi nante ed indu centi rischio idraulico per i territori italiani, la Protezio ne civile regionale competente per i territori di valle, in raccordo con la DGDighe, il prefetto o i prefetti compe tenti per i territori di valle e la delegazione italiana della Commissione binazionale eventualmente istituita in base a specifi co accordo tra gli Stati, promuove la defi nizione e l’adozione, secondo gli ordinamenti applicabili, di do cumenti aventi contenuti ed obiettivi analoghi al Docu mento di Protezione civile. Per dette dighe devono essere defi niti, per i territori italiani di valle, i piani di emergenza di cui al punto 4. All’attuazione delle presente direttiva si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e fi nanzia rie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. Roma, 8 luglio 2014 Il Presidente: RENZI Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014 Uffi cio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg. ne – Prev. n. 2648 14A08499 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2014 . Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore del comparto sicurezza - difesa e del Corpo nazionale dei vigili del �uoco� ai sensi dell’articolo �5� comma �� del de� creto legislativo �� marzo 2���� n. �65� nonch� autorizzazio� ne ad assumere a tempo indeterminato per l’anno 2���� ai sensi dell’articolo 66� comma � -bis , del decreto-legge 25 giu gno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2���� n. ���� dell’articolo �� commi ��� �� e ��� della legge 2� dicembre 2��2� n. 22� e dell’articolo �� comma �6�� della legge 27 dicembre 2013, n. 147. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifi cazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver tito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplifi cazione, la competitività, la stabilizzazione della fi nanza pubblica, la perequazione tributaria e successive modifi cazioni ed integrazioni;