跳到主要内容
Nelum
意大利的法律

Decreto 26 luglio 2019. Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico

颁布于 2019-07-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decree July 26, 2019. Measures for small pelagic fisheries in the Mediterranean Sea and specific measures for the Adriatic Sea.
语言
Italian
类型
条例
国家
意大利
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing gear/fishing method, fishing vessel, marine fisheries, prohibited fishing area, protection of species, total allowable catch, social protection, subsidy/incentive, authorization/permit, biodiversity

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. — 5 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2595-11-2019 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 26 luglio 2019 . Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediter raneo e misure specifiche per il Mare Adriatico. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, re cante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, re cante la modernizzazione del settore pesca e dell’acqua coltura, a norma dell’art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il codice dell’ammini strazione digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, commi 8 -bis , 8 -quater e 8 -quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’art. 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 set tembre 2011, n. 148; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recan te «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in ma teria di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell’art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di ese cuzione (UE) della Commissione dell’8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statisti ca internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980); Visto il decreto ministeriale n. 6572 del 17 luglio 2018, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, on.le Franco Manzato; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2002 e successi ve modificazioni ed integrazioni recante «Disciplina del la pesca dei piccoli pelagici» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2002); Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e suc cessive modificazioni ed integrazioni recante «Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 122 del 26 maggio 2016; Visto il decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 contenente «Arresto temporaneo dell’attività di pesca delle unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema a strascico per l’anno 2019»; Vista la raccomandazione n. 37/2013/1 della Com missione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa ad un Piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale) e sulle misure di conservazione transitorie per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale); Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fon do europeo per gli affari marittimi e pesca - FEAMP, in particolare l’art. 33; Vista la raccomandazione n. 38/2014/1 della Com missione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che modifica la raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e di emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17; Vista la raccomandazione n. 39/2015/1 della Commis sione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce misure di prevenzione e di emergenza, per il 2016, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18); Vista la raccomandazione n. 40/2016/3 della Com missione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per il 2017 e 2018, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18); Vista la raccomandazione n. 42/2018/8 della Com missione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per il 2019, 2020 e 2021, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18); Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l’allegato III; Visto il reg. (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l’art. 7, paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci co munitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; Visto il reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di ap plicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Con siglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche co muni della pesca; — 6 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2595-11-2019 Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamen to europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, rela tivo alla politica comune della pesca ed in particolare gli articoli 9 e 10 inerenti principi, obiettivi e contenuto dei piani pluriennali; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamen to europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, re lativo alla politica comune della pesca ed in particolare l’art. 13 che riguarda le misure di emergenza adottate da uno Stato membro; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l’art. 15 che riguarda l’obbligo di sbarco; Visto il regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione del 20 ottobre 2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo; Visto il rapporto del gruppo di lavoro sulla valutazione degli « stock » dei piccoli pelagici del Comitato consultivo scientifico (SAC) della Commissione generale per la pe sca nel Mar Mediterraneo (CGPM), tenutosi a Roma dal 24 al 27 novembre 2014; Vista la valutazione sugli « stock » del Mar Mediterra neo, effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed econo mico per la pesca (CSTEP) della Commissione europea nel corso della 38ª riunione plenaria, tenutasi a Bruxelles dal 7 all’11 novembre 2011; Visto che al punto 22 della predetta raccomandazione n. 37/2013/1 viene posto a carico delle Parti contraenti l’obbligo di procedere alla redazione di una lista delle im barcazioni autorizzate alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18; Visto il regolamento (UE) n. 2017/127 del Consi glio del 20 gennaio 2017 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione ed in particolare l’art. 36 che riguarda lo « Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18»; Ritenuto di dover emanare disposizioni che garanti scano l’attuazione delle predette misure tecniche conte nute nelle raccomandazioni della CGPM n. 37/2013/1, n. 38/2014/1, n. 39/2015/1, n. 40/2016/3 e n. 42/2018/8; Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012 in materia di esenzioni dagli obblighi previsti dal regolamento (CE) 1224/2009; Ritenuto tuttavia di dover garantire un sistema di registrazione delle catture valido ed uniforme al fine di accertare gli sbarchi effettivi delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici in Adriatico nonché di monitorare le attività di cattura delle suddette specie, indipendentemente dalla effettiva Lunghezza fuori tut to (LFT); Ritenuto opportuno considerare la proposta della Com missione pesca del Parlamento europeo dell’8 dicembre 2014, per una modifica del reg. (UE) n. 1343/2011, che prevede la trasposizione nella normativa comunitaria del le raccomandazioni della CGPM; Considerata pertanto la necessità, nel descritto qua dro di obblighi e procedure scaturenti dalla normati va dell’Unione europea ed internazionale ed in parti colare alla luce della più recente raccomandazione n. GFCM/42/2018/8, aggiornare e modificare la vigente di sciplina in materia di cattura dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, con misure specifiche per il Mare Adriati co (GSA 17 e 18); Sentito il parere del tavolo di consultazione perma nente della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019, con riguardo alla materia di fermo pesca, nella seduta del 7 febbraio 2019; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici»: unità da pesca munite di reti trainate, da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti, le cui catture di acciughe e/o sardine costituiscono almeno il 50% in peso vivo del totale delle catture effettuate. 2. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico»: unità da pesca munite di reti trainate, da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti, operanti nella GSA 17 e/o GSA 18 ed incluse nell’elenco di cui al successivo art. 5, le cui catture di acciughe e/o sardine costituiscono almeno il 50% in peso vivo del to tale delle catture effettuate. 3. «Giornata di pesca»: periodo continuativo di ven tiquattro ore, o parte di esso, durante il quale una unità da pesca è dedita alla «attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un at trezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazio ne a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’in grasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca», come definita all’art. 4, comma 28 del reg. (UE) n. 1380/2013 citato in premessa. 4. GSA 17: «Mare Adriatico settentrionale», situato a Nord della linea retta che collega il punto di coordinate 41°55’N - 015°08’E sulla costa italiana ed il confine ter restre tra la Croazia e Montenegro, come definito nella raccomandazione n. CGPM/33/2009/2. 5. GSA 18: «Mare Adriatico meridionale», situato tra la linea retta che collega il punto di coordinate 41°55’N 015°08’E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra la Croazia e Montenegro e la linea retta che collega il punto — 7 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2595-11-2019 di coordinate 40°04’N - 018°29’E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra Albania e Grecia, come definito nella raccomandazione n. CGPM/33/2009/2. 6. «Piccoli pelagici» si intendono gli stock di acciughe e sardine. Art. 2. Misure di gestione 1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nel Mediterraneo, indipendente mente dalla loro lunghezza fuori tutto e da dove esercita no l’attività di pesca, non possono pescare, in media, per più di venti giornate al mese e non possono eccedere le centottanta giornate di pesca nell’anno solare. 2. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, a parziale modifica di quanto stabilito al precedente comma 1, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, operanti nella GSA 17 e/o nella GSA 18, non possono pescare per più di venti giornate al mese e non possono eccedere le centottanta giornate di pesca nell’an no solare, con un massimo di centoquarantaquattro giorni di pesca di sardina o con un massimo di centoquaranta quattro giorni di pesca di acciughe. 3. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18) non supererà il livello di catture di piccoli pela gici esercitato nel 2014 e stabilito all’allegato IL del rego lamento (UE) n. 2019/124 del Consiglio del 30 gennaio 2019 citato in premessa; in aggiunta, per gli anni 2019, 2020 e 2021 verrà attuata una progressiva riduzione an nua del 5% a partire dal livello di cattura di piccoli pela gici esercitato nel 2014. 4. Le unità di cui all’art. 1, comma 2 osservano il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalità: a. per il sistema denominato «circuizione», dalle ore 17,00 del venerdì alle ore 17,00 della domenica o, in alternativa dalle ore 17,00 del sabato alle ore 17,00 del lunedì; b. per il sistema denominato «volante», dalle ore 00,00 del sabato alle ore 00,00 del lunedì. 5. Fermo restando l’obbligo di rispettare quarantotto ore continuative di riposo settimanale secondo quanto stabilito al precedente comma 4, tutte le unità da pesca munite di reti da circuizione e/o altri tipi di reti circui tanti che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pe lagici nella GSA 17 e GSA 18 possono recuperare even tuali giornate perse per avverse condizioni meteo marine ovvero per avverse condizioni di visibilità dovute alle fasi lunari, anche nelle giornate di sabato e domenica, previa comunicazione preventiva all’Autorità marittima del porto base. 6. Per l’anno 2019, dalla data del 1° giugno e fino al 31 dicembre compresi, è vietata la pesca di stock di pic coli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell’areale compreso tra il compartimento marittimo di Monfalcone ed il compartimento marittimo di Gallipoli inclusi (fino al limite della GSA 18) estremi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia. Per l’anno 2020, dalla data del 1° maggio e fino al 31 dicembre compresi, è vietata la pesca di stock di pic coli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell’areale compreso tra il compartimento marittimo di Monfalcone ed il compartimento marittimo di Gallipoli inclusi (fino al limite della GSA 18) estremi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia. Per l’anno 2021, dalla data del 1° aprile e fino al 31 di cembre compresi, è vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell’areale com preso tra il compartimento marittimo di Monfalcone ed il compartimento marittimo di Gallipoli inclusi (fino al limite della GSA 18) estremi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia. 7. Per l’anno 2019, dalla data del 1° giugno e fino al 31 dicembre compresi in deroga al divieto di cui al pre cedente comma 6, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a 15 me tri, sono autorizzati a pescare oltre le quattro miglia dalla costa. Per l’anno 2020, dalla data del 1° maggio e fino al 31 dicembre compresi in deroga al divieto di cui al pre cedente comma 6, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a 15 me tri, sono autorizzati a pescare oltre le quattro miglia dalla costa. Per l’anno 2021, dalla data del 1° aprile e fino al 31 di cembre compresi in deroga al divieto di cui al precedente comma 6, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare oltre le quattro miglia dalla costa. 8. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, nelle GSA 17 e 18 sono stabilite le seguenti chiusure spazio-temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione de gli stock di piccoli pelagici: A) Fermo pesca acciughe: per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizio ne senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compar timenti marittimi da Trieste a Monfalcone l’interruzione temporanea dell’attività di pesca per trenta giorni conse cutivi è dal 1° al 30 agosto; — 8 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2595-11-2019 per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrez zi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a cir cuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Venezia a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l’interruzione temporanea dell’attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 15 maggio al 13 giugno; per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini l’interruzio ne temporanea dell’attività di pesca per trenta giorni con secutivi è dal 1° al 30 agosto; per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Pesaro ad Ancona l’interru zione temporanea dell’attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 giugno; per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei com partimenti marittimi da San Benedetto a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l’interruzione temporanea dell’atti vità di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° maggio al 30 maggio; B) Fermo pesca sardine: per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizio ne senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compar timenti marittimi da Trieste a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l’interruzione temporanea dell’attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 20 febbraio al 21 marzo; per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini l’interruzio ne temporanea dell’attività di pesca per trenta giorni con secutivi è dal 15 dicembre al 13 gennaio; per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Pesaro ad Ancona l’interru zione temporanea dell’attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 ottobre; per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l’interruzione temporanea dell’attività di pesca per trenta giorni consecutivi è dal 1° al 30 novembre. 9. Durante i periodi di interruzione temporanea della pesca di cui al precedente comma 8, è fatto divieto di esercitare la pesca — e le operazioni di sbarco — di pic coli pelagici, nelle acque della GSA 17 e/o 18 ricadenti nei compartimenti in cui si attua la misura e nelle acque prospicienti i suddetti compartimenti, anche agli altri pe scherecci che effettuano la pesca attiva di piccoli pelagici provenienti da altri compartimenti. 10. Fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori misure di gestione vigenti, le unità abilitate con altri sistemi di pesca oltre a quelli previsti per la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, nonché quelle autorizzate al pesca turismo possono optare per la continuazione dell’attività, nei periodi di interruzione obbligatori, previo sbarco delle attrezzature per la pesca dei piccoli pelagici ovvero appo sizione dei sigilli da parte dell’Autorità marittima. A tal fine, l’armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l’inizio dell’interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento ma rittimo di iscrizione o dell’Autorità marittima dei porti di base logistica. 11. Per gli anni 2020 e 2021, fermo restando i li miti previsti dalla raccomandazione n. 42/2018/8 del la Commissione generale per la pesca nel Mar Medi terraneo (CGPM) citato in premessa, con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, possono essere stabiliti periodi di fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto. Art. 3. Elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 1. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, la capacità della flot ta complessiva delle unità da pesca operanti con «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» e/o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» che operano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18), non dovrà superare, in termini di stazza lorda (GT), potenza del motore (kW) e numero di unità, la ca pacità della flotta per i piccoli pelagici esistente nel 2014. 2. Con decreto 30 marzo 2018 del direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura — rettificato ed integrato con decreto 30 aprile 2018 — è istituito l’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18. — 9 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2595-11-2019 3. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Direzione ge nerale procede alla revisione formale dell’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18. Art. 4. Istanza per l’autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 1. Al fine di ottenere l’autorizzazione alla pesca dei pic coli pelagici (sardine e acciughe) nell’ambito della GSA 17 e GSA 18, gli interessati, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, devono farne apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca ma rittima e dell’acquacoltura - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, di seguito indicata come «Direzione generale», ovvero via pec all’indirizzo pemac3@pec.politicheagri cole.gov.it in conformità al modello in allegato 1, corre dato della copia della licenza di pesca o dell’attestazione provvisoria recante l’abilitazione all’impiego dei sistemi «circuizione» e/o «volante», di cui all’abrogato art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero degli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS) reti da traino pelagiche a coppia (PTM)», così come identificati ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012. 2. Alla richiesta di cui al precedente comma 1, gli in teressati devono altresì allegare una dichiarazione, con la quale viene esplicitata l’opzione irrevocabile, per tutta la durata biennale dell’autorizzazione, ad utilizzare il siste ma «volante» o «circuizione» — ovvero gli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» o «reti da trai no pelagiche a coppia (PTM)» — e a rinunciare all’uso di «reti a strascico divergenti (OTB)» o «sfogliare-rapidi (TBB)» e «reti gemelle divergenti (OTT)», qualora auto rizzati in licenza. Art. 5. Requisiti per l’autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 A) Unità in possesso dei requisiti di cui al decreto mini steriale 25 gennaio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 1. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione alla pe sca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e 18, la sussistenza dei requisiti già previsti dal decreto ministeriale 25 gen naio 2016 e successive modificazioni ed indicati al suc cessivo comma 2, costituisce diritto di prelazione. 2. Gli interessati in possesso dei requisiti richiamati al precedente paragrafo 1, che non hanno già presentato istanza nei termini previsti dal citato decreto ministeria le 25 gennaio 2016 e successive modificazioni, devono allegare all’istanza, richiamata all’art. 4, copia delle per tinenti pagine del giornale di pesca ( log-book ), o anche qualsiasi altro documento fiscale, commerciale o di tra sporto, comprovanti l’effettuazione della pesca dei pic coli pelagici (sardine e acciughe) nella GSA 17 e/o GSA 18 per un totale di centoquaranta giorni nel corso di due anni solari consecutivi, nel quinquennio compreso tra il 2011 ed il 2015. 3. Ai fini del diritto di prelazione di cui al precedente comma 1, gli interessati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi devono presentare istanza entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla data di pub blicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Gli interessati in possesso dei requisiti di cui ai pre cedenti commi e già inseriti nell’elenco delle unità au torizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 ai sensi del decreto direttoriale 30 marzo 2018 sono esonerati dal presentare l’istanza di cui all’art. 4 del presente decreto. B) Unità non in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Gli interessati, in possesso della licenza di pesca o dell’attestazione provvisoria recante l’abilitazione all’im piego dei sistemi indicati al comma 1 del precedente art. 4 ma non dei requisiti già previsti dal decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e successive modificazioni e richiamati al precedente comma 2, devono farne apposita richiesta secondo le modalità stabilite nel precedente art. 4. 6. La sussistenza comprovata di uno o più dei seguen ti requisiti costituisce titolo preferenziale per il rilascio dell’autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e 18: l’impresa armatrice dell’unità è costituita, per alme no il 70%, da soggetti di età inferiore a trentacinque anni di età, con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto; l’unità è iscritta in una organizzazione produttori co stituita da unità che operano la pesca del pesce azzurro in Adriatico, ovvero l’interessato si impegna ad iscrivere l’unità in una organizzazione produttori costituita da uni tà che operano la pesca del pesce azzurro in Adriatico; l’unità non è incorsa in violazioni gravi che co stituiscono l’assegnazione di punti alla licenza di pe sca, nei cinque anni precedenti la data di presentazione dell’istanza. Art. 6. Rilascio, validità e rinnovo dell’autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e 18 1. A seguito della revisione formale dell’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 di cui al comma 3 dell’art. 3, la Direzio — 10 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2595-11-2019 ne generale, qualora verifichi che la capacità della flotta autorizzata per i piccoli pelagici è inferiore a quella esi stente nel 2014, prende in esame le richieste pervenute di ulteriori autorizzazioni alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18, presentate secondo le modali tà indicate ai precedenti articoli, fino al raggiungimento della capacità della flotta indicata al comma 1 dell’art. 3. 2. La Direzione generale valuta, in via prioritaria e sulla base del criterio della presentazione cronologica, le richieste presentate dagli interessati in possesso dei requi siti indicati al precedente art. 5 A) . 3. Terminata la verifica delle richieste presentate nei termini tassativi di cui al precedente comma 1 dell’art. 4, la Direzione generale, qualora verifichi che la capacità della flotta è ancora inferiore a quella esistente nel 2014, valuta le richieste presentate dagli interessati in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5 B) nel rispetto dei seguenti criteri: a) sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 6, che costituiscono titolo preferenziale, peraltro maggiora to se i requisiti sono cumulati (la presenza di tutti e tre i requisiti costituisce titolo preferenziale rispetto all’in teressato che presenta solo due requisiti ed indifferente mente da quali essi siano e, di conseguenza, la presenza di due requisiti costituisce titolo preferenziale rispetto all’interessato che presenta uno solo dei requisiti indicati, indipendentemente da quale esso sia) ; b) a parità di numero di requisiti presentati, indiffe rentemente da quali/quale essi/esso siano/sia, vale il cri terio della presentazione cronologica; c) in caso l’interessato si impegni ad aderire ad una organizzazione produttori costituita da unità che operano la pesca del pesce azzurro in Adriatico, qualora la Dire zione generale valuterà positivamente la richiesta presen tata, ne invierà comunicazione all’interessato che dovrà procedere all’adesione entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Ad avvenuta adesione, la Direzione generale procederà ad inserire l’imbarcazione nell’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18. 4. La Direzione generale constatato il rispetto di quanto stabilito ai precedenti articoli, nonché verificati i presup posti e le condizioni richiesti, provvederà all’aggiorna mento dell’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 nonché, succes sivamente, al rilascio della prevista autorizzazione spe ciale di pesca (allegato 2), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 e al punto 22 della raccomandazione GFCM n. 37/2013/1. 5. La predetta autorizzazione ha validità biennale, con decorrenza dalla data di rilascio. L’istanza di rinnovo (al legato 1) dovrà essere presentata dagli interessati al Mi nistero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. L’impresa di pesca titolare dell’autoriz zazione dovrà dichiarare di aver pescato piccoli pelagici per almeno settantadue giorni nella GSA 17 e/o GSA 18, nel periodo di validità della predetta autorizzazione. Il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato attra verso le dichiarazioni del log-book elettronico. La man canza del requisito richiesto al presente comma comporta il mancato rinnovo dell’autorizzazione di pesca. Qualora al sessantesimo giorno antecedente la scadenza della sud detta autorizzazione, il requisito richiesto non fosse anco ra raggiunto, l’istanza potrà essere presentata con riserva di raggiungimento del requisito richiesto entro il termine di validità dell’autorizzazione di pesca. 6. Gli interessati possono richiedere alla Direzione ge nerale, utilizzando il modello riportato nell’allegato 3, la cancellazione definitiva dall’elenco, ovvero la sostituzio ne, debitamente motivata e comprovata, dell’imbarcazio ne originariamente iscritta nel medesimo elenco, con altra unità avente analoghe caratteristiche. Art. 7. Disposizioni finali 1. Nelle more del rilascio da parte della Direzione generale dell’autorizzazione di cui al precedente art. 6, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente de creto gli armatori delle unità che effettuano la pesca atti va di stock di piccoli pelagici, inclusi nell’elenco di cui all’art. 3, devono depositare presso l’ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio una dichiarazione con la quale viene effettuata la scelta, irrevocabile fino al 31 di cembre 2020, ad utilizzare il solo sistema «volante» e/o «circuizione» — ovvero gli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» e/o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» — fra tutti quelli autorizzati in licenza. Qualora l’autorizzazione non fosse ancora stata rilasciata dalla Direzione generale, entro il 31 dicembre 2020 gli stessi armatori devono rinnovare tale scelta, con la mede sima modalità del deposito presso l’ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio, irrevocabile per i successivi dodici mesi. 2. Le Autorità marittime provvedono via pec all’indi rizzo pemac3@pec.politicheagricole.gov.it alla trasmis sione di copia delle dichiarazioni ricevute ai sensi del precedente comma 1. 3. I comandanti dei pescherecci che effettuano la pe sca attiva di stock di piccoli pelagici, fermo restando le prescrizioni vigenti, hanno l’obbligo di comunicare men silmente, all’ufficio marittimo di iscrizione, direttamente o attraverso la cooperativa di appartenenza, il numero di giornate di pesca effettuate. — 11 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2595-11-2019 4. Indipendentemente dalla Lunghezza fuori tutto (LFT), tutti i comandanti dei pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, sono soggetti agli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazio ni di sbarco, attraverso l’impiego del log-book elettronico ed, in particolare, sono tenuti a registrare e comunicare le catture di acciughe e/o sardine. 5. Raggiunti i limiti delle giornate di pesca stabiliti al precedente art. 2, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici hanno l’obbligo di inter rompere tale tipologia di pesca. 6. Indipendentemente dalla Lunghezza fuori tutto (LFT), tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico devono essere muniti di sistema VMS e/o AIS funzionante ed attivo. L’auto rizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 si intende sospesa se, ai sensi della normativa di riferimento, i sistemi installati a bordo, non risultano funzionanti. 7. Le unità da pesca operanti nella GSA 17 e/o GSA 18, non incluse nell’elenco di cui al precedente art. 3, non sono autorizzate a pescare, detenere a bordo o sbarcare, quantitativi di acciughe e/o sardine superiori al 20%, in peso vivo, del totale delle catture effettuate. 8. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti. Gli al legati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto. 9. Una volta effettuata la scelta di cui al comma 1 del presente articolo, le imprese di pesca che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici con l’utilizzo del sistema «volante» - ovvero con gli attrezzi «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)», sono esonerate dal rispetta re quanto previsto dall’art. 5, comma 1) e dall’art. 6 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 recante arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema a strasci co per l’anno 2019. 10. Per il 2019, nelle more dell’effettuazione della scel ta di cui al comma 1, le imprese di pesca che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici con l’utilizzo del sistema «volante» ovvero con gli attrezzi «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» non sono soggette alle dispo sizioni di cui all’art. 2 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019. 11. Le imprese autorizzate all’utilizzo del sistema «strascico» che effettuano la scelta di cui al comma 1 del presente articolo, se pur rispettati i periodi di arresto tem poraneo obbligatorio di cui all’art. 2 del decreto ministe riale n. 173 del 30 aprile 2019, non accedono ai contributi previsti dall’art. 33 del regolamento FEAMP n. 508/2014 se non hanno effettuato le misure di cui agli articoli 5, comma 1) e 6 dello stesso decreto. Art. 8. Misure di sostegno in favore degli equipaggi e delle imprese 1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell’atti vità di pesca non imputabile alla volontà dell’armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l’in terruzione temporanea di cui al presente decreto, è pre vista l’attivazione della misura sociale straordinaria di cui all’art. 1, comma 673 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le modalità attuative della predetta misura sociale saranno determinate, ai sensi di quanto previsto al pre detto art. 1, comma 673 con successivo decreto del Mini stero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quelli delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e dell’economia e delle finanze. 2. Successivamente alla modifica del Programma ope rativo FEAMP Italia 2014-2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001 con apposito decreto mi nisteriale potranno essere determinati i criteri e le mo dalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento, a valere sul Fondo FEAMP 2014/2020 ai sensi dell’art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014. Art. 9. Abrogazioni 1. I decreti ministeriali 18 marzo 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, 25 gennaio 2016 e succes sive modificazioni ed integrazioni, 10 agosto 2017, n. 53 del 13 febbraio 2019 e n. 172 del 30 aprile 2019, citati in premessa, sono abrogati. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente decreto, sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, affisso agli albi del le Autorità marittime nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2019 Il Sottosegretario di Stato: MANZATO Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo econo mico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 1-992 — 12 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2595-11-2019 ALLEGATO 1: Modulo d’iscrizione e/o rinnovo dell’iscrizione nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 4, comma 1, e art. 6, comma 5, del Decreto Ministeriale ) Al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura Via XX Settembre, 20 00187 – Roma La/Il sottoscritto/a , nato/a , il ,e residente in , alla via/piazza n. ,legale rappresentante/amministratore unico della ,con sede in , alla via/piazza n. ,armatore/armatrice dell’imbarcazione da pesca denominata ,iscritta al n. dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di N° UE , ed avente le seguenti caratteristiche tecniche: LFT (Reg. CEE 2930/86) , GT (Reg. CEE 2930/86) , Kw (Reg. CEE 2930/86) . consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000: C H I E D E [ ] l’iscrizione nell’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 della predetta imbarcazione in possesso dei requisiti già previsti dal D.M. 25 gennaio 2006; [ ] l’iscrizione nell’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 della predetta imbarcazione NON in possesso dei requisiti già previsti dal D.M. 25 gennaio 2006; [ ] il rinnovo dell’iscrizione della predetta imbarcazione nell’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18. A tal fine, allega: o copia della licenza di pesca n. rilasciata da il ; o copia della documentazione di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. , così come elencata nell’Annesso alla presente istanza. DICHIARA, altresì, di rispettare le misure di gestione previste nelle GSA 17 e GSA 18 e di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale . , lì FIRMA Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello — 13 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2595-11-2019 Annesso al modulo d’iscrizione nell’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 di imbarcazione in possesso dei requisiti già previsti dal D.M. 25 gennaio 2016 (Art. 5 A D.M. ) e/o rinnovo dell’iscrizione nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 6, comma 5, del D.M. ) N. prog. Tipo di documento Data del documento Giornate di pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 N. allegato — 14 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2595-11-2019 Annesso al modulo d’iscrizione nell’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 di imbarcazione NON in possesso dei requisiti già previsti dal D.M. 25 gennaio 2016 (Art. 5 B D.M. ) La/Il sottoscritto/a , nato/a , il ,e residente in , alla via/piazza n. ,legale rappresentante/amministratore unico della ,con sede in , alla via/piazza n. ,armatore/armatrice dell’imbarcazione da pesca denominata ,iscritta al n. dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di N° UE , ed avente le seguenti caratteristiche tecniche: LFT (Reg. CEE 2930/86) , GT (Reg. CEE 2930/86) , Kw (Reg. CEE 2930/86) . consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000: D I C H I A R A o che la sopra citata impresa armatrice dell’unità è costituita, per almeno il 70%, da soggetti di età inferiore a 35 anni di età, con riferimento alla data di presentazione dell’istanza. o che la sopra citata impresa è iscritta in una Organizzazione di Produttori, costituita e riconosciuta ai sensi delle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali, composta da unità che effettuano la pesca del pesce azzurro in Adriatico (GSA 17 e GSA 18), ovvero: o che la sopra citata impresa si impegna ad iscriversi in una Organizzazione di Produttori, costituita e riconosciuta ai sensi delle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali, composta da unità che effettuano la pesca del pesce azzurro in Adriatico (GSA 17 e GSA 18) entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui la Direzione Generale comunica l’esito positivo dell’istruttoria o che la sopra citata unità non è incorsa in violazioni gravi che comportano l’assegnazione di punti alla licenza di pesca, nei 5 anni precedenti la data di presentazione dell’istanza. A tal fine, allega: , lì FIRMA — 15 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2595-11-2019 Dichiarazione annessa al Modulo d’iscrizione e/o rinnovo dell’iscrizione nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 4, comma 2, del D.M. ) La/Il sottoscritto/a , nato/a , il ,e residente in , alla via/piazza n. ,legale rappresentante/amministratore unico della ,con sede in , alla via/piazza n. ,armatore/armatrice dell’imbarcazione da pesca denominata ,iscritta al n. dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di N° UE , ed avente le seguenti caratteristiche tecniche: LFT (Reg. CEE 2930/86) , GT (Reg. CEE 2930/86) , Kw (Reg. CEE 2930/86) . consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000: D I C H I A R A di voler utilizzare per tutto il periodo di validità dell’autorizzazione speciale alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 il solo sistema: o VOLANTE; o CIRCUIZIONE. ovvero il solo attrezzo: o RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS) o RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM) e a rinunciare, per tutto il periodi di validità dell’autorizzazione speciale alla pesca dei piccoli peagici nella GSA 17 e GSA 18, all’uso di «reti a strascico divergenti (OTB)» o «sfogliare – rapidi (TBB)» e «reti gemelle divergenti (OTT)» qualora autorizzati in licenza, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 4, comma 2, del D.M. . , lì FIRMA — 16 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2595-11-2019 ALLEGATO 2 — 17 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2595-11-2019 ALLEGATO 3: Modulo di cancellazione definitiva e/o sostituzione dall’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 6, comma 6, del D.M. ) Al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura Via XX Settembre, 20 00187 – Roma La/Il sottoscritto/a , nato/a , il e residente in , alla via/piazza n. ,legale rappresentante/amministratore unico della ,con sede in , alla via/piazza n. ,armatore/armatrice dell’imbarcazione da pesca denominata ,iscritta al n. dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di N° UE , nonché iscritta al n. dell’elenco in epigrafe. consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000: C H I E D E [ ] la cancellazione definitiva della predetta imbarcazione dall’elenco in epigrafe. A tale fine, restituisce, in allegato, l’originale dell’autorizzazione di pesca n. rilasciata da codesta Direzione Generale il . [ ] la sostituzione delle predetta imbarcazione con altra denominata iscritta al n. dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di N° UE ,avente le seguenti caratteristiche: LFT (Reg. CEE 2930/86) , GT (Reg. CEE 2930/86) , Kw (Reg. CEE 2930/86) . Per le seguenti motivazioni: A tal fine, allega: o copia della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria n. rilasciata da il ; o copia della documentazione comprovante le motivazioni di cui sopra; o originale dell’autorizzazione di pesca n. rilasciata da codesta Direzione Generale il . DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui al D.M. . , lì FIRMA 19A06823

Decreto 26 luglio 2019. Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico · Nelum