Decree temporarily suspending fishing for red tuna with purse seiners
颁布于 2010-05-03 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto 3 maggio 2010: Arresto temporaneo obbligatorio della pesca del tonno rosso con il sistema a circuizione.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, fishing gear/fishing method, marine fishes, fishery management and conservation, aquatic animals
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DECRETO 3 maggio 2010 Arresto temporaneo obbligatorio della pesca del tonno rosso con il sistema a circuizione. (10A06901) (GU n. 129 del 5-6-2010 ) IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il Regolamento (CE) 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca, di seguito Regolamento di base e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1 lettera i); Visto, altresi', l'art. 55, comma 3, del regolamento di base relativo all'ammissibilita' delle spese; Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito Regolamento applicativo; Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 e la relativa revisione predisposta in conformita' al disposto dell'art. 18, comma 2, del citato regolamento (CE) n. 1198/2006; Considerato che la revisione del Programma Operativo e' stata approvata per procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza e presentata alla Commissione europea in conformita' a quanto disposto dal regolamento di base; Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 2010 che dispone l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca del tonno rosso con il sistema "circuizione" dal 16 maggio 2010 al 14 giugno 2010 compreso ed in particolare l'art. 4 che rinvia, ad un successivo decreto direttoriale, la definizione delle modalita' di attuazione e la definizione dell'ammontare dell'aiuto; Visto il decreto direttoriale n. 28 del 27 aprile 2010 con il quale e' stato adottato il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno rosso con il sistema circuizione; Considerato che il suddetto Piano di adeguamento definisce le modalita' di determinazione dell'aiuto da corrispondere; Considerato necessario dare attuazione all'art. 4 del citato decreto ministeriale 15 aprile 2010; Considerato che la registrazione del presente decreto e' requisito di efficacia dello stesso; Decreta: Art. 1 Arresto temporaneo obbligatorio 1. L'arresto temporaneo obbligatorio della pesca di cui al decreto ministeriale del 15 aprile 2010 si applica alle unita' di cui all'allegato 1. 2. Per le unita' di cui al comma precedente e' disposto l'arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca dal 16 maggio 2010 al 14 giugno 2010 compreso. Art. 2 Modalita' di esecuzione 1. Per il periodo di arresto temporaneo di cui all'art. 1 e' corrisposto alle imprese di pesca un aiuto pubblico, di cui all'art. 24, paragrafo 1 del Reg. 1198/2006, determinato secondo le modalita' indicate nel Piano di adeguamento della flotta tonniera approvato con decreto direttoriale n. 28 del 27 aprile 2010. Art. 3 Misure sociali di accompagnamento 1. Ai marittimi imbarcati sulle predette unita' alla data di affissione del presente decreto nell'albo delle Capitanerie di Porto, sara' corrisposto un aiuto pubblico determinato in funzione del minimo monetario garantito, cosi' come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. Le modalita' di erogazione saranno definite con successivo decreto direttoriale. Art. 4 Modalita' di esecuzione della misura 1. Entro il giorno di inizio dell'arresto temporaneo devono essere depositati presso gli Uffici marittimi, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unita' che effettua l'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile. 2. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione temporanea, i predetti Uffici marittimi trasmettono alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura l'elenco dei marittimi imbarcati sulle unita' che effettuano l'arresto obbligatorio, con l'indicazione della data di imbarco; nonche', per le unita' dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, gli estremi di individuazione dell'unita' e la data di inizio dell'arresto temporaneo all'Ufficio marittimo d'iscrizione. 3. Entro tre giorni dal termine del periodo di arresto temporaneo, l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione stessa, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per ciascuna unita', un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato 2, da cui risulti il periodo di arresto effettuato, nonche' l'estratto delle matricole ovvero dei RR.NN.MM.GG. 4. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui al comma 1 del presente articolo, l'unita' puo' essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Ufficio marittimo presso il quale e' iniziata l'interruzione temporanea. 5. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.