Decree setting up the Supervisory Committee on management of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
颁布于 2007-09-25 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto 25 settembre 2007: Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- institution, solid waste, hazardous substances, waste management, governance
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DECRETO 25 Settembre 2007 Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. (GU n. 233 del 6-10-2007) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti; Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti"; Visto l'art. 15, comma 1, del citato decreto n. 151/2005, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sia istituito il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE; Decreta: Art. 1. Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE 1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE di cui all'art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di seguito denominato Comitato. Art. 2. Composizione e durata 1. Il Comitato e' costituito da sei componenti designati secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2005. 2. Svolge le funzioni di presidente uno dei componenti designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni. Art. 3. Organizzazione interna 1. L'attivita' e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno adottato dal Comitato stesso. 2. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle riunioni del Comitato esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare. 3. La Segreteria del Comitato e' assicurata dall'APAT. Art. 4. Compiti 1. Il Comitato di vigilanza e di controllo svolge i compiti di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, avvalendosi dell'APAT e dell'eventuale collaborazione, per l'attivita' ispettiva, della Guardia di finanza. 2. Il Comitato inoltre: a) assicura il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 151 del 2005; b) funge da punto di riferimento per la rappresentazione delle diverse problematiche da parte delle categorie interessate e del Centro di coordinamento di cui all'art. 13, comma 8, del medesimo decreto legislativo; in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, si esprime circa l'applicabilita' o meno del decreto legislativo n. 151 del 2005 a tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche non elencate nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo; c) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del decreto legislativo n. 151 del 2005 e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti. 3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato si avvale del supporto del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE del quale puo' richiedere, ogniqualvolta sia ritenuto necessario, la convocazione. Art. 5. Copertura delle spese di funzionamento 1. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato per tipo di apparecchiatura; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, che ne stabilisce anche le modalita' di versamento. Roma, 25 settembre 2007 Il Ministro: Pecoraro Scanio