Decree promoting electric energy from renewable sources other than photovoltaic
颁布于 2016-06-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Decreto 23 giugno 2016: Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利
- 主题
- Energy
- 关键词
- energy conservation/energy production, bioenergy, biofuel, renewable energy, subsidy/incentive
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Art. 1. Considerato che, in esito al confronto con la Commis- sione europea ai fini della verifica di compatibilità con Finalità le linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia 1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produ- e l’ambiente, si rende necessario introdurre le seguenti zione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la disposizioni: definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, che a) prevedere la non erogazione dell’incentivo nel promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli caso in cui, per più sei ore consecutive, il prezzo zona- oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento le orario dell’energia elettrica sia nullo o negativo; tale degli obiettivi stabiliti nella Strategia energetica nazionale disposizione, peraltro, trova immediata applicazione solo nonché il graduale adattamento alle Linee guida in materia in caso di prezzi nulli, poiché le vigenti regole del merca- di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla comu- to elettrico non prevedono prezzi negativi, che potranno nicazione della Commissione europea (2014/C 200/01). verificarsi solo a seguito di riforma delle predette regole di mercato; TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI b) determinare l’incentivo di tipo feed in premium come differenza oraria tra la tariffa base e il prezzo zona- le orario, sia positiva sia, limitatamente agli impianti che Art. 2. accedono a tale modalità di incentivazione senza parteci- Definizioni pare ad aste, negativa; 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni c) introdurre disposizioni volte a consentire, in de- riportate all’art. 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, terminati limiti e a date condizioni, la partecipazione a le definizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 79 procedure di asta anche ad impianti ubicati in altri Stati del 1999, escluso il comma 15, le definizioni riportate membri dell’Unione europea; all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003, d) assicurare che i nuovi impianti idroelettrici che con esclusione delle lettere a) ed e), le definizioni di cui producono sulla base di una concessione di derivazione all’art. 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e suc- da un corpo idrico possano accedere agli incentivi solo se cessive modificazioni, integrate dalle seguenti definizioni: la concessione non pregiudica il mantenimento o il rag- a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l’in- giungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso sieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmen- d’acqua interessato; te interconnesse, destinate alla conversione dell’ener- gia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in e) assicurare che nei nuovi impianti l’uso della sansa particolare: per scopi energetici sia possibile solo nelle circostanze i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchi- nelle quali non siano, plausibilmente, possibili usi non nari che consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamen- energetici; to della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica; f) introdurre disposizioni che riducano gli incentivi per gli impianti che beneficiano di aiuti sull’investimento; ii) i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte g) incentivare gli impianti geotermoelettrici pilota del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché con le stesse modalità previste per gli altri impianti; i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantifi- cazione degli incentivi. Considerato che la durata dell’incentivo riconosciuto Nell’allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia alla produzione da fonti rinnovabili è coerente con le di- di impianto, le principali parti che lo compongono. Un sposizioni per l’ammortamento contabile degli impianti, impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato di cui all’art. 2426, comma 2, del Codice civile italiano, un «nuovo impianto» quando è realizzato, utilizzando fermo restando quanto previsto dalla normativa fiscale; componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima Vista la decisione della Commissione europea C(2016) dell’avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da 2726 final del 28 aprile 2016 con la quale la medesi- almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali par- ma Commissione ha deciso di non sollevare obiezio- ti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile; ni nei confronti del presente provvedimento, in quanto b) integrale ricostruzione: è l’intervento che prevede considerato compatibile con il mercato interno ai sensi la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rin- dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzio- novabili in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori, namento dell’Unione europea; preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limi- Visto il concerto del Ministro delle politiche agricole tato di infrastrutture e opere preesistenti, come specifica- alimentari e forestali per quanto attiene l’incentivazione to, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, della produzione di energia elettrica da impianti alimenta- nell’allegato 2; l’intervento deve essere realizzato utiliz- ti a biomasse, bioliquidi e biogas; zando componenti nuovi o rigenerati; — 11 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti p) «potenza di un impianto»: è la somma, espressa rinnovabili: è l’intervento finalizzato al mantenimento in in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori piena efficienza produttiva dell’impianto e può include- (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che apparten- re sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di gono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali alternatore è determinata moltiplicando la potenza appa- macchinari ed opere costituenti l’impianto; il rifacimen- rente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza to è considerato totale o parziale a seconda del rilievo nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore mede- dell’intervento complessivamente effettuato, come speci- simo, in conformità alla norma CEI EN 60034; valgono ficato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impian- inoltre le seguenti eccezioni: to, nell’allegato 2; i. per gli impianti eolici, la potenza è la somma d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che rinnovabili: è l’intervento che prevede la realizzazione di compongono l’impianto, come definite ai sensi della nor- opere sull’impianto volte ad ottenere un aumento della mativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore potenza dell’impianto, come specificato, in relazione a abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell’allegato 2; si applica la definizione di cui alla lettera p); e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza è pari rinnovabili: è la messa in servizio di un impianto, dismes- alla potenza nominale di concessione di derivazione so da oltre dieci anni, anche mediante impiego di compo- d’acqua; nenti rigenerati; iii. per gli impianti solari termodinamici in assetto f) centrali ibride o impianti ibridi: sono gli impianti ibrido con frazione di integrazione superiore al 35% si definiti dall’art. 2, comma 1, lettera q), del decreto legi- assume una potenza convenzionale, espressa in kW, cal- slativo n. 28 del 2011; ai fini del presente decreto tali im- colata sulla base della seguente formula: pianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle Pn= mq * 0.1 lettere g) ed h); dove mq è la superficie captante dell’impianto espressa g) «impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmen- in metri quadrati, come definita al paragrafo 1.1.9 dell’al- te biodegradabili» o «impianti alimentati con la frazione legato 2. Il suddetto valore di potenza è assunto a riferi- biodegradabile dei rifiuti»: sono impianti alimentati da mento, anche per gli impianti in assetto ibrido, per il cal- rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al colo delle tariffe incentivanti stabilite dall’allegato 1, del 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti valore di soglia di cui all’art. 5 e della potenza iscrivibile urbani a valle della raccolta differenziata; nei contingenti di asta e registro di cui agli articoli 9 e 12; h) «altri impianti ibridi»: sono impianti alimentati q)» potenza di soglia o valore di soglia»: è il valore da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas di potenza al di sopra del quale, laddove previsto, la tarif- o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio fa incentivante è determinata mediante procedura compe- biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti titiva di asta al ribasso; alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti r) «bioliquidi sostenibili»: sono i combustibili li- parzialmente biodegradabili; quidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di i) «produzione lorda di un impianto, espressa in sostenibilità di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 28 MWh»: è la somma delle quantità di energia elettrica pro- del 2011; dotte da tutti i gruppi generatori dell’impianto, misurate s) «gas di discarica»: è il gas prodotto dal processo ai morsetti di macchina; biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica; l) «produzione netta di un impianto, espressa in MWh»: è la produzione lorda diminuita dell’energia elet- t) «gas derivante dai processi di depurazione»: è trica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdi- il gas prodotto dal processo biochimico di fermenta- te nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino zione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica; esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali; m) «data di entrata in esercizio di un impianto»: è la data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione u) «biogas»: è il gas prodotto dal processo biochimi- delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si ef- co di fermentazione anaerobica di biomassa; fettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo v) «bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da fi- con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema liera e biogas da filiera»: i bioliquidi sostenibili, la bio- GAUDÌ; massa e il biogas, prodotti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto n) «data di entrata in esercizio commerciale di un legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta, vale impianto»: è la data, comunicata dal produttore al GSE, a a dire prodotti entro un raggio di 70 km dall’impianto di decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione; produzione dell’energia elettrica; la lunghezza del predet- o) «periodo di avviamento e collaudo di un impian- to raggio è misurata come la distanza in linea d’aria che to»: è il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorre tra l’impianto di produzione dell’energia elet- intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di trica e i confini amministrativi del comune o dei comuni entrata in esercizio commerciale; in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi; — 12 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 z) «prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non ali- comma 1, lettere b) e c), fermo restando che per tali im- mentari»: sono prodotti di origine biologica, ottenuti da pianti si applicano le modalità e le condizioni di accesso coltivazioni non impiegate per l’alimentazione umana e agli incentivi di cui al presente decreto. animale, di cui alla tabella 1-B dell’allegato 1; 5. Il presente decreto continua ad applicarsi agli im- aa) «tariffa incentivante»: è il ricavo complessivo pianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate derivante dalla valorizzazione dell’energia elettrica e a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi dall’incentivo; degli articoli 9, 12, 17. ab) «incentivo»: è l’integrazione economica al ri- cavo connesso alla valorizzazione dell’energia prodotta Art. 4. idonea ad assicurare una equa remunerazione dei costi di Accesso ai meccanismi di incentivazione investimento ed esercizio e corrisposta dal GSE al pro- duttore in riferimento alla produzione netta immessa in 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedo- rete; no ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente ac) «costo indicativo annuo degli incentivi» o «co- decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione sto indicativo degli incentivi»: è la sommatoria dei degli tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti incentivi complessivamente riconosciuti, in attuazione impianti: del presente decreto e dei precedenti provvedimenti di in- a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riat- centivazione, agli impianti alimentati da fonti rinnovabili tivati, se la relativa potenza non è superiore alla potenza diverse dalla fonte fotovoltaica, calcolato con le modalità di soglia; di cui all’art. 27; b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva ad) «impresa operante nel settore forestale»: impre- non è superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile sa iscritta alla camera di commercio che svolge priorita- impiegata; riamente attività di «silvicoltura e altre attività forestali» c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimen- (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (co- to totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le mo- dice Ateco 02.20.00); dalità stabiliti all’art. 17; ae) «componente rigenerato» un componente già uti- d) gli impianti oggetto di un intervento di potenzia- lizzato che a seguito di lavorazioni specifiche, se necessa- mento, qualora la differenza tra il valore della potenza rie, viene riportato alle normali condizioni di operatività. dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’in- tervento non sia superiore al valore di soglia vigente per
Art. 3. impianti alimentati dalla stessa fonte. Oggetto e ambito di applicazione 2. Accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure 1. Il presente decreto, fatto salvo il comma 4, disciplina competitive di aste al ribasso i seguenti impianti: l’incentivazione della produzione di energia elettrica da a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia; solare fotovoltaica. b) gli impianti oggetto di un intervento di potenzia- 2. Fermo restando il comma 5, l’accettazione di richie- mento qualora la differenza tra il valore della potenza ste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’in- presente decreto cessa decorsi trenta giorni dal raggiungi- tervento sia superiore al valore di soglia vigente per gli mento della prima fra le seguenti date: impianti alimentati dalla stessa fonte. a) il 1° dicembre 2016, ovvero, per gli impianti di 3. Possono accedere direttamente ai meccanismi di in- cui all’art. 4, comma 3, il 1° dicembre 2017; centivazione di cui al presente decreto: b) la data di raggiungimento di un costo indicativo a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceani- annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l’anno, ca di potenza fino a 60 kW; calcolato secondo le modalità di cui all’art. 27, comma 2. b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di 3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, let- concessione fino a 250 kW che rientrano in una delle se- tera b), viene comunicata con delibera dall’Autorità per guenti casistiche: l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base de- gli elementi forniti dal GSE. i. realizzati su canali artificiali o condotte esisten- ti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idri- 4. Il decreto ministeriale 6 luglio 2012 continua ad ap- co naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo; plicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle gra- duatorie formate a seguito delle procedure di asta e regi- ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico stro svolte ai sensi del medesimo decreto e agli impianti di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzio- che accedono direttamente ai meccanismi d’incentiva- ne o di scarico; zione, entrati in esercizio nei trenta giorni precedenti alla iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esi- data di entrata in vigore del presente decreto, a condizio- stenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di ne che presentino domanda di accesso agli incentivi nei risorsa; termini di cui all’art. 21 del decreto ministeriale 6 luglio iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso 2012. Le tariffe determinate ai sensi del medesimo de- minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di creto sono attribuite altresì agli impianti di cui all’art. 7, risalita, senza sottensione di alveo naturale; — 13 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all’art. 8 Art. 5. comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW; Valori della potenza di soglia d) gli impianti oggetto di un intervento di potenzia- mento, qualora la differenza tra il valore della potenza 1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’inter- per tutte le tipologie di fonte rinnovabile. vento non sia superiore ai valori massimi di potenza di cui 2. Fermo restando l’art. 29, ai fini della determinazione alle lettera a), b) e c); della potenza dell’impianto, ivi incluso il valore di soglia e) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza di cui al comma 1, si considera quanto segue: complessiva, a valle dell’intervento, non superiore ai va- a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma lori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c); delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, f) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza a monte di un unico punto di connessione alla rete elettri- pubblica da amministrazioni pubbliche, anche tra loro asso- ca; per gli impianti idroelettrici si considera unico impian- ciate, ivi inclusi i consorzi di bonifica, aventi potenza fino to l’impianto realizzato a seguito di specifica concessione al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c); di derivazione d’acqua, a prescindere dalla condivisione g) gli impianti solari termodinamici di potenza fino con altri impianti dello stesso punto di connessione; a 100 kW. b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella 4. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato inter- livello societario, a un unico produttore e localizzati nel- ministeriale di cui all’art. 2 del decreto-legge 10 genna- la medesima particella catastale o su particelle catastali io 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge contigue si intendono come unico impianto, di potenza 11 marzo 2006, n. 81, accedono agli incentivi secondo le cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. modalità di cui all’art. 19. 5. Gli impianti di cui al comma 1 hanno accesso agli Art. 6. incentivi a condizione che i relativi lavori di costruzione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa Vita media utile convenzionale e periodo all’amministrazione competente, avviati dopo l’inseri- di diritto ai meccanismi incentivanti mento in posizione utile nelle graduatorie. 6. Il comma 5 non si applica agli impianti che hanno 1. Ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti di cui fatto richiesta di accesso agli incentivi nell’ambito delle al presente decreto e della relativa durata, la vita media procedure di aste e registro svolte ai sensi del decreto mi- utile convenzionale degli impianti nuovi, integralmente nisteriale 6 luglio 2012 nonché agli impianti aventi diritto ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento all’accesso diretto sulla base del medesimo decreto. o di potenziamento è pari ai valori riportati in allegato 1. 7. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al 2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decor- decreto ministeriale 6 novembre 2014. re dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’im- 8. Gli impianti di cui al comma 3 possono optare, in al- pianto ed è pari alla vita media utile convenzionale, fatto ternativa all’accesso diretto, per le procedure di iscrizione salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. al registro di cui al comma 1. In tal caso, dopo la richiesta 3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi di iscrizione a registro, non è consentito l’accesso diretto. incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, 9. Per gli impianti idroelettrici che producono sulla disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa base di una concessione di derivazione da un corpo idrico, vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete ai fini dell’ammissione all’incentivo il produttore allega riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi rico- un’attestazione rilasciata dalla autorità competente che ac- nosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza certi o che confermi che il provvedimento di concessione maggiore riscontrate dal GSE, nonché, per gli impianti non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato, tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predet- tenuto conto dell’art. 12-bis, comma 1, lettera a) del regio ta autorizzazione da parte dell’amministrazione compe- decreto n. 1775/1933, come sostituito dall’art. 96, com- tente per cause non dipendenti da atti o comportamenti ma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. imputabili allo stesso produttore. A tal fine, al produttore 10. Per gli impianti ad accesso diretto, ferma restando è concessa un’estensione del periodo nominale di diritto, la possibilità di richiedere l’accesso agli incentivi, l’am- pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente missione e la conseguente erogazione degli stessi sono comma. sospese fino alla trasmissione al GSE dell’attestazione di 4. L’erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui al comma 9. Decorsi inutilmente sei mesi dalla data cui si registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un di entrata in esercizio dell’impianto, l’eventuale richiesta periodo superiore a 6 ore consecutive. Il periodo di diritto di accesso decade. ai meccanismi incentivanti è conseguentemente calcolato 11. Per gli impianti a registro, l’attestazione di cui al al netto delle ore totali in cui si è registrata tale sospen- comma 9 è prodotta al GSE entro la data di chiusura dei sione. La stessa disposizione si riferisce al caso in cui si registri ed è condizione necessaria per l’inserimento in registrino prezzi negativi, quando saranno introdotti nel posizione utile nella graduatoria dei registri medesimi. regolamento del mercato elettrico italiano. — 14 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150
Art. 7. 8. Fermo restando il comma 1, la tariffa incentivante di riferimento è quella vigente alla data di entrata in eserci- Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi zio dell’impianto. 1. Le tariffe incentivanti e gli eventuali premi determi- nati sulla base del decreto ministeriale 6 luglio 2012 si Art. 8. applicano: Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati a) agli impianti iscritti in posizione utile nelle gra- da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili duatorie formate a seguito delle procedure di asta e regi- 1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, stro svolte ai sensi dello stesso decreto ministeriale 6 lu- l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al pre- glio 2012; sente decreto è subordinato al rispetto e alla verifica dei b) agli impianti che accedono direttamente agli in- criteri di sostenibilità, da effettuarsi con le modalità di cui centivi ai sensi dell’art. 4, comma 3, e che entrano in eser- all’art. 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011. cizio entro un anno dalla data di entrata in vigore presente 2. Ai fini della verifica dei requisiti di provenienza e decreto; tracciabilità della materia prima, si applica quanto disposto c) agli impianti iscritti in posizione utile nelle proce- dall’art. 8, comma 10, del decreto ministeriale 6 luglio 2012. dure di registro svolte ai sensi del presente decreto e che 3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti per entrano in esercizio entro un anno dalla sua data di entrata l’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente de- in vigore. creto, qualora venga utilizzata materia prima classificata 2. Per i nuovi impianti diversi da quelli di cui al com- come rifiuto, il produttore di energia elettrica è tenuto, su ma 1 e per gli impianti solari termodinamici, si applicano richiesta del GSE, a fornire ogni elemento necessario per le tariffe incentivanti di cui all’allegato 1 del presente de- verificare la natura dei rifiuti utilizzati. creto. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, 4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli im- fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, pianti ibridi la tariffa incentivante e gli incentivi sono de- il GSE identifica, sulla base di quanto riportato nell’auto- terminati applicando le condizioni e le modalità indicate rizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e in allegato 2. dichiarato dal produttore con le modalità di cui in allegato 3. Per gli impianti inseriti nei progetti di riconversio- 3, da quali delle tipologie di seguito elencate è alimentato ne degli ex-zuccherifici il valore delle tariffe incentivanti l’impianto: è determinato con le modalità e alle condizioni previste a) prodotti di origine biologica di cui alla tabella dall’art. 19. 1-B; 4. Ferme restando le determinazioni dell’Autorità in b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla ta- materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza bella 1-A; fino a 500 kW, il GSE provvede, ove richiesto, al riti- c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è de- ro dell’energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla terminata forfettariamente con le modalità di cui all’alle- produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante gato 2 del decreto ministeriale 6 luglio 2012; omnicomprensiva, determinata, in relazione alla fonte, d) frazione biodegradabile dei rifiuti non provenienti alla tipologia dell’intervento e alla potenza dell’impianto, da raccolta differenziata diversi dalla lettera c). sulla base dell’allegato 1. 5. Nei casi in cui l’autorizzazione di cui al comma 4 5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 500 non indichi in modo esplicito che l’impianto viene ali- kW, anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroga, in ri- mentato da una sola delle tipologie ivi indicate, il GSE ferimento alla produzione netta immessa in rete, l’incen- procede all’individuazione della tariffa incentivante di tivo determinato ai sensi del presente decreto. L’energia riferimento secondo le modalità di seguito indicate: prodotta dai medesimi impianti resta nella disponibilità a) nel caso in cui l’autorizzazione preveda che l’impian- del produttore. to possa utilizzare più di una tipologia fra quelle di cui al com- 6. Gli impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono ma 4, attribuisce all’intera produzione la tariffa incentivante di mantenere l’energia nella propria disponibilità ai sensi di minor valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate; del comma 5, possono richiedere al GSE di cambiare le b) nel caso in cui l’autorizzazione non rechi esplicita modalità di erogazione dell’incentivo optando per il ritiro indicazione delle tipologie di biomasse utilizzate, attribu- onnicomprensivo ai sensi del comma 4. Il passaggio da isce la tariffa incentivante di minor valore fra quelle delle un sistema all’altro è consentito per non più di due volte possibili tipologie di alimentazione dell’impianto; durante l’intero periodo di incentivazione. c) per gli impianti a biomasse e biogas di potenza 7. Il diritto ai meccanismi di incentivazione di cui ai non superiore a 1 MW e nel caso in cui dall’autorizzazio- commi 4 e 5 è alternativo all’accesso alle modalità di ri- ne risulti che per l’alimentazione vengono utilizzate bio- tiro dell’energia di cui all’art. 13, comma 3, del decreto masse della tipologia di cui alla lettera b) del comma 4, legislativo n. 387 del 2003 e all’accesso al meccanismo congiuntamente a biomasse rientranti nella tipologia di dello scambio sul posto. Resta ferma, per gli impianti cui alla lettera a), con una percentuale di queste ultime aventi diritto a seguito di partecipazione alle procedure di non superiore al 30% in peso, il GSE attribuisce all’intera aste e registro, la possibilità di passare dal ritiro e scam- produzione la tariffa incentivante di cui alla lettera b) del bio ai predetti meccanismi di incentivazione. medesimo comma 4. — 15 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 6. La verifica per gli impianti di cui al comma 5, lettera gestore di rete ed accettato in via definitiva dal propo- c) è svolta dal Ministero delle politiche agricole alimenta- nente. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i ri e forestali con la procedura di cui all’art. 8, comma 10, requisiti di cui all’art. 1, comma 3-bis, del decreto legi- del decreto 6 luglio 2012, che accerta, con riferimento slativo n. 22 del 2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati all’anno solare, le quantità di prodotto e sottoprodotto dalle regioni o province delegate che rispettano i mede- impiegate dal produttore, anche tramite l’effettuazione di simi requisiti, l’iscrizione al registro può essere richie- controlli a campione. sta all’avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o 7. Per gli impianti di cui all’art. 7, comma 1, lettere b) e locale delle risorse geotermiche rinvenute, attestato dalla c), si applica l’art. 8 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 comunicazione prevista all’art. 5, comma 2, dello stesso e i relativi allegati. decreto legislativo. 2. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al TITOLO II GSE con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante le informazioni di cui all’allegato 3. Dopo la chiusura del
Art. 9. registro non è consentita l’integrazione della dichiarazio- Iscrizione al registro ne e dei documenti presentati. 3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura del regi- 1. Per l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui stro, il GSE forma e pubblica la graduatoria sul proprio al presente decreto, il soggetto responsabile degli impian- sito, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), b) e d), richiede al ordine gerarchico: GSE l’iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell’impianto. a) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti ali- 2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016. Il mentati da biomasse e biogas di cui all’art. 8, comma 4, bando è pubblicato dieci giorni prima dell’inizio del pe- lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 5, lettera riodo di presentazione delle domande di partecipazione, c), con potenza non superiore a 600 kW e facenti parte del fissato in sessanta giorni. ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento o, in via subordinata, forestale; 3. Per le finalità di cui al comma 2, sono messi a dispo- sizione i seguenti contingenti di potenza, espressi in MW: b) impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio MW 2012, muniti, alla data di entrata in vigore del presente Eolico onshore 60 decreto, sia di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione, di titolo concessorio; Idroelettrico 80 c) impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di Geotermoelettrico 30 quella di cui all’allegato 1; Biomasse e biogas di cui all’art. 8, d) per impianti alimentati dalle biomasse di cui comma 4, lettere a), b) e d), gas all’art. 8, comma 4, lettera d): dichiarazione dell’Autori- 90 di depurazione e gas di discarica e tà competente attestante, nell’ambito della pianificazione bioliquidi sostenibili regionale in materia di rifiuti, la funzione dell’impianto ai Oceanica (comprese maree e moto fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti; 6 ondoso) e) per gli impianti geotermoelettrici, nell’ordine: Solare termodinamico 20 i. impianti con totale reiniezione del fluido geoter- mico nelle stesse formazioni di provenienza; ii. impianti che rispettano i requisiti di cui 4. Nella procedura viene messo a registro il contingen- all’art. 20, comma 1, lettera c); te indicato nella tabella di cui al comma 3, cui vengono sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all’art. 4, iii. titolarità della concessione di sfruttamento dei comma 3, con esclusione della lettera e), entrati in eserci- fluidi geotermici e del titolo autorizzativo; zio dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino f) per gli impianti idroelettrici, nell’ordine: alla data di pubblicazione del bando. i. impianti aventi le caratteristiche di cui all’art. 4,
Art. 10. comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 6 luglio 2012, tenuto conto di quanto disposto alla lettera h) dello Requisiti e modalità per la richiesta di iscrizione stesso comma 3. Per tali impianti, la data ultima per l’en- al registro e criteri di selezione trata in esercizio è fissata al 30 aprile 2017; 1. Fermo restando l’art. 22, possono richiedere l’iscri- ii. titolarità della concessione di derivazione zione al registro i soggetti titolari dell’autorizzazione op- dell’acqua e del titolo autorizzativo; pure, in alternativa, per gli impianti idroelettrici, geoter- iii. realizzati su canali artificiali o condotte esi- moelettrici e da fonte oceanica, della concessione nonché, stenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo in tutti i casi, del preventivo di connessione redatto dal idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo; — 16 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 iv. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico Biomasse e biogas di cui all’art. 8, di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzio- comma 4, lettere a), b) e d), gas di ne o di scarico; 31 depurazione e gas di discarica e bioli- v. che utilizzano salti su briglie o traverse esi- quidi sostenibili stenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di Oceanica (comprese maree e moto ondoso) 39 risorsa; Solare termodinamico 31 vi. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di (*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finaliz- zati a migliorare l’impatto ambientale il termine è elevato a 39 risalita, senza sottensione di alveo naturale; mesi. f1) per gli impianti solari termodinamici: impianti con frazione di integrazione più bassa; g) anteriorità del titolo autorizzativo; 2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa h) anteriorità del titolo concessorio; incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di i) anteriorità della comunicazione prevista all’art. 5, ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 6 comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2010; mesi di ritardo. Decorso il termine massimo di 6 mesi, l’impianto decade dal diritto all’accesso ai benefici e il l) minor potenza degli impianti; GSE provvede ad escluderlo dalla relativa graduatoria. m) precedenza della data della richiesta di iscrizione Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fer- al registro. mo nella realizzazione dell’impianto e delle opere con- nesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati 4. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione gli dall’autorità competente, e da altre cause di forza mag- impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello spe- giore riscontrate dal GSE. cifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponi- bilità del contingente per l’ultimo impianto ammissibile 3. Agli impianti che non entrano in esercizio nel termi- sia minore dell’intera potenza dell’impianto è facoltà del ne indicato al comma 2, e che vengano successivamente soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di po- riammessi ai meccanismi di incentivazione, si applica co- tenza rientrante nel contingente. munque una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio. 5. La graduatoria formata a seguito dell’iscrizione al registro non è soggetta a scorrimento fatto salvo l’art. 11, 4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1 comma 4. possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizza- 6. L’iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo dopo la zione dell’intervento. In tal caso, il GSE dà luogo a scor- data di entrata in esercizio dell’impianto e la stipula del rimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti contratto di cui all’art. 24, comma 5, del presente decreto. subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini di cui 7. Il GSE iscrive a registro gli impianti geotermoe- allo stesso comma 1 e alle decurtazioni di cui al com- lettrici di cui al comma 1, secondo periodo, assumendo ma 2, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione convenzionalmente una potenza pari a 5 MW per ciascun della graduatoria aggiornata. Per i soggetti che effettuano impianto, salvo una potenza inferiore, dichiarata dal pro- la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica il duttore all’atto della richiesta di iscrizione al registro. Re- comma 3. sta fermo che tali impianti, una volta realizzati, dovranno avere una potenza effettiva, come definita al comma 3- bis.1 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2010, TITOLO III non superiore al valore assunto dal GSE o dichiarato dal PROCEDURE D’ASTA produttore, pena la decadenza dagli incentivi.
Art. 11. Art. 12. Adempimenti per l’accesso ai meccanismi Capacità di produzione da mettere ad asta di incentivazione per gli impianti iscritti al registro e periodicità delle procedure 1. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare 1. Per l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data al presente decreto, il soggetto responsabile degli impian- della comunicazione di esito positivo della procedura: ti di cui all’art. 4, comma 2, partecipa a procedure pub- bliche d’asta al ribasso, svolte in forma telematica, per la Mesi definizione del livello di incentivazione dell’energia elet- trica prodotta, nei limiti dei contingenti annui di nuova Eolico onshore 19 capacità produttiva di cui ai commi 3 e 4. Le procedure Idroelettrico (*) 31 si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali di tra- sparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo Geotermoelettrico 51 modalità non discriminatorie. — 17 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 sitivo della procedura d’asta, con le modalità specificate 2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016. Il nell’allegato 3. bando è pubblicato dieci giorni prima dell’inizio del pe- 4. Fermo restando l’art. 23, comma 3, del decreto n. 28 riodo di presentazione delle domande di partecipazione, del 2011, sono esclusi dalle procedure d’asta i soggetti fissato in novanta giorni. per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui 3. Per le finalità di cui al comma 2 sono messi a dispo- all’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006. sizione i seguenti contingenti di potenza, espressi in MW: 5. Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contin- genti di potenza di cui all’art. 12 garantendo le condizioni MW di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il Eolico onshore 800 mantenimento in sicurezza del sistema, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i gesto- Eolico offshore 30 ri di rete comunicano al GSE, ove ricorrano, le zone nelle Geotermoelettrico 20 quali, in ragione dell’elevata concentrazione di impianti non programmabili già in esercizio, sono presenti criticità Solare termodinamico 100 nella gestione in sicurezza delle reti, indicando l’ulteriore Biomasse di cui all’art. 8, comma 4, capacità produttiva massima di impianti non programma- lettere c) e d) 50 bili, incentivabile nelle medesime zone. Sulla base di tali indicazioni, all’atto della pubblicazione del bando, il GSE dà evidenza della massima capacità produttiva incentiva- 4. Nella procedura viene messo ad asta l’intero contin- bile nelle predette zone. gente indicato nella tabella di cui al comma 3.
Art. 14.
Art. 13. Valori a base d’asta Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti e valore minimo comunque riconosciuto 1. Possono partecipare alla procedura d’asta i sogget- 1. L’asta al ribasso è realizzata tramite offerte di ridu- ti titolari di autorizzazione oppure, in alternativa, per gli zione percentuale rispetto al valore posto a base d’asta, impianti eolici offshore e geotermoelettrici, della conces- corrispondente alla tariffa incentivante base vigente per sione, nonché, in tutti i casi, del preventivo di connessio- l’ultimo scaglione di potenza alla data di entrata in eser- ne redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva cizio dell’impianto, così come individuato dall’allegato dal proponente. 1, per ciascuna tipologia. 2. Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui 2. Sono escluse dalla valutazione d’asta le offerte di al comma 1, partecipano alle procedure d’asta i soggetti riduzione inferiori al 2% della base d’asta nonché quelle dotati di solidità finanziaria ed economica adeguata alle superiori al 40%. iniziative per le quali chiedono l’accesso ai meccanismi 3. La tariffa incentivante minima comunque ricono- di incentivazione, dimostrata dal possesso di almeno uno sciuta, nei limiti del contingente, è quella corrispondente dei seguenti requisiti: ad una riduzione percentuale del 40% della tariffa incen- a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la tivante posta a base d’asta, come individuata al comma 1, capacità finanziaria ed economica del soggetto parteci- a condizione che siano rispettati i requisiti per la parteci- pante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto pazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo. della redditività attesa dall’intervento stesso e della ca- pacità finanziaria ed economica del gruppo societario di Art. 15. appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del mede- simo istituto a finanziare l’intervento; Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d’asta e modalità di selezione dei progetti b) capitalizzazione, in termini di capitale socia- le interamente versato e/o di versamenti in conto futu- 1. La richiesta di partecipazione alla procedura d’asta è ro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in formulata al GSE con la presentazione di una dichiarazio- relazione all’investimento previsto per la realizzazione ne sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del dell’impianto, convenzionalmente fissato come da tabella decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, I dell’allegato 2, nella seguente misura: recante le informazioni e i documenti di cui all’allegato 3. i. il 10% sulla parte dell’investimento fino a 100 2. La graduatoria è formata in base al criterio della ML€; maggiore riduzione percentuale offerta. Non è consentita ii. il 5% sulla parte dell’investimento eccedente l’integrazione della dichiarazione e dei documenti pre- 100 ML€ e fino a 200 ML€; sentati dopo la chiusura della procedura d’asta. iii. il 2% sulla parte dell’investimento eccedente 3. A parità di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui i 200 ML€. all’art. 14, comma 3, si applicano i seguenti ulteriori cri- 3. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale teri, in ordine di priorità: qualità del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione a. possesso di un rating di legalità, di cui all’art. 5- provvisoria in fase di iscrizione alle procedure d’asta e ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge una definitiva in seguito alla comunicazione di esito po- n. 27 del 2012, pari ad almeno due «stellette»; — 18 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 b. anteriorità del titolo autorizzativo; 3. Gli impianti inclusi nelle graduatorie, devono entra- re in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla c. anteriorità del titolo concessorio. data di comunicazione dell’aggiudicazione: 4. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l’ultimo impianto ammissibile sia minore dell’intera po- Mesi tenza dell’impianto, il soggetto può richiedere l’accesso Eolico onshore 31 agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente. Eolico offshore 43 5. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione Geotermoelettrico 51 delle domande di partecipazione alle procedure d’asta, il Solare termodinamico 39 GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie per ciascuna Biomasse di cui all’art. 8, comma 4, fonte o tipologia impiantistica. lettere c) e d) 51 6. La graduatoria di cui al comma 5 non è soggetta a scorrimento, salvo i seguenti casi: a) mancata costituzione della cauzione definitiva di 4. I termini di cui al comma 3 sono da considerare al cui all’art. 16, comma 2, nei termini ivi indicati; netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse derivanti da eventi calamitosi che b) rinuncia da parte di soggetti aggiudicatari, secon- risultino attestati dall’autorità competente, e da altre cau- do le modalità di cui al comma 7. se di forza maggiore riscontrate dal GSE. 7. I soggetti aggiudicatari della procedura d’asta pos- 5. La cauzione definitiva di cui in allegato 3 è svincola- sono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della gra- ta alla data di stipula del contratto di cui all’art. 24, com- duatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazio- ma 5, del presente decreto. Decorso il termine massimo di ne dell’intervento. In tal caso: cui al comma 3, il soggetto responsabile decade dal diritto all’accesso ai benefici e il GSE escute la cauzione. a) il GSE escute il 30% della cauzione definitiva; 6. Le somme derivanti dalle cauzioni escusse dal GSE b) dà luogo a scorrimento della graduatoria, fermo sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambien- restando che i soggetti subentranti sono tenuti al rispet- tali a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinno- to degli adempimenti previsti dall’art. 16, con termini vabili e assimilate. decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. TITOLO IV 8. I soggetti aggiudicatari della procedura d’asta pos- INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI sono, decorsi sei mesi ed entro il dodicesimo mese dalla ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O GSE la rinuncia alla realizzazione dell’intervento. In tal PARZIALE caso, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva. 9. Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della procedura d’asta è consentito solo dopo la sua entra- Art. 17. ta in esercizio e la stipula del contratto di cui all’art. 24, Rifacimenti totali e parziali comma 5, del presente decreto. 1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono
Art. 16. ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presen- te decreto nel limite dei seguenti contingenti di potenza: Adempimenti per l’accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste MW Eolico onshore 40 1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di co- Idroelettrico 30 municazione di esito della procedura d’asta, il GSE re- stituisce la cauzione provvisoria, di cui all’allegato 3, ai Geotermoelettrico 20 soggetti che, in esito della procedura, non sono risultati aggiudicatari. 2. Ai fini dell’ammissione, il GSE avvia una procedura, 2. Entro il termine di novanta giorni dalla comunica- con le medesime tempistiche e modalità previste per la zione di esito della procedura d’asta, il soggetto aggiudi- procedura di registro. Sono ammessi alla procedura gli catario è tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione impianti che rispettano i seguenti requisiti: definitiva nei termini indicati in allegato 3. Entro il termi- ne di quindici giorni dal ricevimento della cauzione defi- a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due nitiva, il GSE restituisce la cauzione provvisoria. Qualora terzi della vita utile convenzionale dell’impianto; la cauzione definitiva non sia costituita entro detto termi- b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della ne, il GSE escute la cauzione provvisoria e l’iniziativa procedura, di incentivi sulla produzione energetica attri- decade dal diritto d’accesso all’incentivo. buiti ai sensi di norme statali; — 19 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 c) rispettano i requisiti previsti dal decreto ministe- 7. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 3 riale 6 novembre 2014. possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della 3. In caso di domande per una potenza complessiva graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizza- superiore a quella messa a disposizione, il GSE redige zione dell’intervento. In tal caso, il GSE dà luogo a scor- e pubblica la graduatoria degli interventi ammessi, sele- rimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti zionati sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini e alle di priorità: decurtazioni di cui al comma 4, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. a) anzianità della data di prima entrata in esercizio Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di dell’impianto; rinuncia, non si applica il comma 5. b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo; c) per impianti eolici: minore entità dell’energia TITOLO V elettrica non prodotta nell’ultimo anno solare di produ- zione dell’impianto a seguito dell’attuazione di ordini di DISPOSIZIONI SPECIALI dispacciamento impartiti da Terna; d) per impianti geotermoelettrici: i. reiniezione del fluido geotermico nelle stesse Art. 18. formazioni di provenienza; ii. rispetto dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti lettera c); alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti e) anteriorità del titolo autorizzativo all’esecuzione del rifacimento. 1. Per gli impianti alimentati da rifiuti diversi da quelli 4. Gli impianti inclusi nella graduatoria di cui al com- di cui all’allegato 2 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, ma 3 devono entrare in esercizio entro i termini indicati la determinazione della quota di energia elettrica imputa- nella sottostante tabella, decorrenti dalla data della comu- bile a fonti rinnovabili è calcolata attraverso metodi di de- nicazione di esito positivo della domanda di ammissione terminazione analitica, sulla base delle procedure redatte all’intervento di rifacimento. Il mancato rispetto di tali dal GSE in attuazione dell’art. 18, comma 1, secondo pe- termini comporta l’applicazione di una decurtazione della riodo, del medesimo decreto. tariffa incentivante, determinata come specificato in al- legato 2, dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite 2. Ai fini dell’applicazione del decreto del Ministro massimo di 8 mesi di ritardo. Tali termini sono da con- dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, il biogas siderare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione ottenuto dalla fermentazione della frazione organica dei dell’intervento derivanti da eventi calamitosi che risul- rifiuti urbani ricade tra le fonti di cui alla riga 6 della ta- tino attestati dall’autorità competente, da altre cause di bella 2 allegata alla legge n. 244 del 2007 e successive forza maggiore riscontrate dal GSE. modificazioni e integrazioni. Per le finalità di cui al pre- sente decreto, il medesimo biogas ottenuto dalla stessa Mesi frazione organica dei rifiuti urbani provenienti da raccolta Eolico onshore 16 differenziata, ricade nella tipologia di cui all’art. 8, com- ma 4, lettera d). Idroelettrico (*) 36 Geotermoelettrico 36 (*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finaliz- Art. 19. zati a migliorare l’impatto ambientale il termine è elevato a 48 mesi. Disposizioni sugli impianti ex-zuccherifici 5. Agli impianti che, a seguito del rifacimento, non en- 1. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del trano in esercizio nel termine indicato al comma 4 e che settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato inter- richiedano successivamente di accedere ai meccanismi ministeriale di cui all’art. 2 del decreto-legge 10 genna- di incentivazione, si applica una riduzione del 15% della io 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di en- 11 marzo 2006, n. 81, continuano ad accedere agli in- trata in esercizio. centivi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, alle 6. Nella prima procedura viene messo a registro il 100% condizioni e nei limiti previsti dalla delibera del predetto del contingente indicato nella tabella di cui al comma 1a Comitato del 5 febbraio 2015 e nel limite complessivo, cui vengono sottratte le quote di potenza degli impianti di richiamato anche in premessa, di 83 MW elettrici. A tale cui all’art. 4, comma 3, lettera e), entrati in esercizio dalla fine, nella gestione delle qualifiche già rilasciate, il GSE data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data tiene conto delle proposte di ridimensionamento della po- di apertura della procedura. tenza incentivata presentate dagli operatori. — 20 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150
Art. 20. data di entrata in esercizio dell’impianto. Agli impianti di cui al medesimo comma 2 si applica quanto previsto Disposizioni per impianti geotermici all’art. 7, commi da 4 a 8, nonché quanto disposto nel che utilizzano tecnologie avanzate paragrafo «Determinazione degli incentivi per impianti 1. Le tariffe incentivanti di riferimento per gli impianti nuovi» dell’allegato 1, ferma restando la tariffa di cui al geotermici sono incrementate: comma 2. a) di 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del 4. Ai fini dell’accesso al premio di cui al comma 1, let- fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza tere a) e c), vale quanto stabilito dall’art. 27, comma 4, e comunque con emissioni nulle; del decreto ministeriale 6 luglio 2012. b) di 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed 5. Per gli impianti di cui al comma 4, il GSE eroga entrati in esercizio su nuove aree oggetto di ciascuna l’incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio concessione di coltivazione sulle quali non preesistevano a seguito di comunicazione dell’esito dei controlli e delle precedenti impianti geotermici; verifiche di cui al medesimo comma. c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifa- Art. 21. cimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici di mercurio presente nel fluido in ingresso nell’impianto di produzione. 1. Possono accedere all’incentivazione di cui al presen- 2. In conformità a quanto disposto dall’art. 24, com- te decreto gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, ma 9, del decreto legislativo n. 28 del 2011, è definita una che rispettano i seguenti requisiti: specifica tariffa incentivante, non cumulabile con quelle a) sono dotati di sistema di accumulo termico con indicate in allegato 1 né con il premio di cui al comma 1, capacità nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh lettera a), per la produzione di energia elettrica da im- termici per ogni metro quadrato di superficie captante pianti geotermici che facciano ricorso a tecnologie avan- qualora la superficie captante sia superiore a 50.000 m2; zate non ancora pienamente commerciali e nel rispetto 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 3-bis, del de- captante qualora la superficie captante sia compresa tra creto legislativo n. 22 del 2010, ivi inclusi gli impianti au- 10.000 e 50.000 m2; torizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i b) non utilizzano come fluido termovettore né come medesimi requisiti: mezzo di accumulo sostanze e preparati classificati come a) di 200 €/MWh nel caso di impianti che utilizzano molto tossici, tossici e nocivi ai sensi delle direttive un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,0% in 67/548/CEE e 1999/45/CE e loro successive modificazio- peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclu- ni; il predetto requisito non è richiesto in caso di impianti sa nella fascia definita di media entalpia con temperatura ubicati in aree industriali. massima di 151°C (considerato con la tolleranza di 1°C); 2. Su richiesta del soggetto responsabile, il GSE entro b) nel caso di impianti ad alta entalpia che utilizzano novanta giorni dal ricevimento della richiesta, effettua un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,0% una verifica preventiva di conformità dei progetti di im- in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura in- pianti solari termodinamici, anche ibridi, alle disposizioni clusa nella fascia fra la temperatura minima di 151°C e la del presente decreto, e ne dà comunicazione all’interes- massima di 235°C (considerato con la tolleranza di 1°C) sato, ferme restando, ai fini dell’accesso agli incentivi, le l’incentivo è ridotto di 0,75€ per ogni MWh e per ogni °C procedure di cui ai titoli II e III. di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il 3. Gli incentivi dell’allegato 1 sono incrementati di: precedente valore di soglia minima di 151°C, secondo la a) 20 €/MWh per impianti con frazione di integra- seguente formula: zione tra 0,15 e 0,50; 200 € - (Tx - Tm) * 0,75 = Pi €/MWh b) 45 €/MWh per impianto con frazione di integra- Ove: zione fino a 0,15. concentrazione minima di gas in peso sul fluido ge- 4. È abrogato il decreto ministeriale 11 aprile 2008 e otermico ≥ 1%; successive modificazioni. 200 € è l’incentivo massimo considerato; Tm è la temperatura minima del fluido geotermico Art. 22. considerata pari a 151 C°; Disposizioni per consorzi di bonifica e irrigazione Tx è la temperatura del fluido geotermico presente in sito (tra 235C° e 151C°); 1. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione, il richiedente, ol- 0,75 €MWh è il decremento dell’incentivo per ogni tre alla concessione, deve allegare l’atto redatto ai sensi MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del del regio decreto n. 368/1904 e successive modificazioni fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima ed integrazioni, con il quale sono regolati i rapporti tra il di 151°C; consorzio e il soggetto richiedente, attestante il titolo a Pi è la tariffa incentivante dovuta per il sito specifico. costruire ed esercire l’impianto e l’assenso del consorzio 3. La tariffa di cui al comma 2 è costante in moneta medesimo. In assenza della concessione è sufficiente che corrente e riconosciuta per un periodo di 25 anni dalla il richiedente sia in possesso dell’autorizzazione prevista — 21 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 dall’art. 166 del decreto legislativo n. 152/2006 ai fini 4. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente dell’uso legittimo dell’acqua. Il presente comma si ap- decreto devono assolvere gli eventuali obblighi in materia plica anche alle richieste di incentivazione presentate ai fiscale, ove previsti. sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012. 5. Per ogni singolo impianto, a seguito del consegui- mento del diritto di accesso ai meccanismi di incentiva-
Art. 23. zione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile Disposizioni in materia di prodotti e sottoprodotti stipula un contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1. Gli elenchi dei sottoprodotti e prodotti contenu- n. 28 del 2011. ti nell’allegato 1, tabelle 1A e 1B, sono da considerarsi 6. Nei casi previsti, e fino all’adozione dei regolamenti esaustivi. Il Ministero delle politiche agricole alimenta- relativi alla banca dati unica prevista dall’art. 99, com- ri e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo ma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai economico e con il Ministero dell’ambiente e della tutela sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, acquisisce del territorio e del mare può aggiornare i predetti elenchi d’ufficio l’informazione antimafia. sulla base di istanze presentate da soggetti interessati. Le istanze sono presentate secondo modalità definite dallo 7. Le regioni e le province delegate allo svolgimento stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e fo- del procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 restali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 387 del 2003, possono richiedere del presente decreto e dovranno essere corredate della do- al GSE, ai fini dell’ammissibilità degli impianti alla pro- cumentazione necessaria a verificare che i sottoprodotti in cedura di cui al medesimo art. 12, una valutazione circa la esame non abbiano altra utilità produttiva o commerciale corrispondenza della fonte di alimentazione dell’impianto al di fuori di un loro impiego per la produzione di energia. alla definizione di fonti energetiche rinnovabili, così come stabilita dall’art. 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011. TITOLO VI 8. Il GSE potrà richiedere, anche ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, l’acquisizione delle ULTERIORI DISPOSIZIONI informazioni già in possesso dell’Agenzia delle dogane e
Art. 24. di tutte le altre pubbliche amministrazioni, laddove fun- zionali allo svolgimento delle attività di competenza. Accesso ai meccanismi di incentivazione
Art. 25. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDÌ, il Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti soggetto responsabile presenta al GSE la documentazione indicata in allegato 3. Entro novanta giorni dalla data di 1. Il GSE provvede alla liquidazione degli importi do- ricevimento della documentazione, il GSE, verificato il vuti in applicazione del presente decreto secondo le mo- rispetto delle disposizioni del presente decreto, procede dalità di cui all’art. 22 del decreto ministeriale 6 luglio alla stipula del contratto di cui al comma 5 e all’eroga- 2012. zione dell’incentivo spettante, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale. Il termine di novanta 2. All’art. 2, comma 1, lettera a) secondo periodo, del giorni di cui al periodo precedente va calcolato al netto decreto ministeriale 18 dicembre 2008, pubblicato in Gaz- dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o zetta Ufficiale 2 gennaio 2009, n. 1, la locuzione «energia ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della immessa nel sistema elettrico» va intesa come energia legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero agli operatori elettrica prodotta da impianti oggetto di incentivazione e coinvolti nel processo di validazione dei dati su GAUDÌ. immessa in rete, al netto di quella eventualmente preleva- 2. La violazione del termine di cui al primo periodo del ta attraverso punti di connessione distinti ai fini dell’ali- comma 1 comporta il mancato riconoscimento degli in- mentazione dei servizi ausiliari dei medesimi impianti. centivi per un periodo temporale pari a quello intercorren- 3. L’Autorità definisce le modalità con le quali trovano te fra la data di entrata in esercizio e la data della presen- copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica tazione della documentazione al GSE. In tal caso, inoltre, le risorse necessarie per l’erogazione degli incentivi di il GSE attribuisce all’impianto una data di entrata in eser- cui al presente decreto, assicurando l’equilibrio economi- cizio convenzionale corrispondente alla data antecedente co del bilancio del GSE. trenta giorni quella della comunicazione tardiva. L’im- pianto è conseguentemente considerato in esercizio a tale 4. L’Autorità definisce le modalità per il ritiro, da parte data ai fini dell’applicazione di tutte le disposizioni del del GSE, dell’energia elettrica immessa in rete dagli im- presente decreto. Non sono comunque ammesse richieste pianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del di accesso ai meccanismi di incentivazione da impianti presente decreto, stabilendo altresì le modalità di cessione al entrati in esercizio anteriormente al 1° gennaio 2013. mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE. 3. Le tariffe dovute dai produttori al GSE ai sensi 5. A fini del presente decreto, i consumi attribuibili ai dell’art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 sono disci- servizi ausiliari sono calcolati secondo le modalità di cui plinate dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014. all’art. 22, comma 3, del decreto ministeriale 6 luglio 2012. — 22 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150
Art. 26. 7. Il GSE integra il sistema informativo di cui all’art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011 con un’ap- Procedure applicative, controlli e monitoraggio posita sezione disponibile al pubblico, da aggiornare an- nualmente, che riporti i dati di sintesi, raggruppati per tipo- 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore logia di impianto e per categoria d’intervento, riguardanti del presente decreto, il GSE pubblica apposite procedu- gli incentivi erogati alle fonti rinnovabili ai sensi del pre- re applicative, ivi incluso il regolamento operativo per sente decreto nonché ai sensi dei precedenti provvedimen- le procedure di asta, per le procedure di iscrizione al re- ti di incentivazione delle fonti rinnovabili. Il GSE svilup- gistro e per i rifacimenti parziali e totali, valorizzando, pa, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza per quanto compatibili, le procedure seguite nell’ambito annuale, un rapporto sulle energie rinnovabili che illustri dei previgenti meccanismi di sostegno alla produzione di tutti i principali risultati raggiunti in Italia, il raffronto con energia elettrica da fonti rinnovabili. il target al 2020, i costi sostenuti per gli incentivi nonché 2. Le procedure di cui al comma 1 disciplinano altresì, una stima dei costi da sostenere negli anni futuri. sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalità di raccordo tra le verifiche di cui Art. 27. all’art. 8 e le attività di controllo e di erogazione degli incentivi, di competenza del GSE. Contatore del costo indicativo degli incentivi 3. Il GSE effettua l’attività di verifica e controllo ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014. 1. Il GSE calcola il valore del «costo indicativo annuo» degli incentivi per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l’en- 4. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi trata in esercizio di impianti che accedono a meccanismi di di produzione da fonte rinnovabili, di cui all’art. 3 del decre- to legislativo n. 28 del 2011, nonché di spesa di cui all’art. 3, incentivazione tariffaria. Per il calcolo si assume che: comma 2 del presente decreto, il GSE, entro centoventi i) il costo è calcolato come la sommatoria dei pro- giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dotti degli incentivi già riconosciuti a ciascun impianto pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità: alimentato da fonti rinnovabili diverse dalla fonte foto- a) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di voltaica, per la producibilità annua netta incentivabile nei impianto, relativi alla potenza e all’energia degli impianti dodici mesi successivi, stimata dal GSE sulla base della che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilità di produzione storica del medesimo impianto, laddove di- cui al presente decreto; sponibile, ovvero della produzione media statistica per b) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianti con caratteristiche omogenee a quello in esame; impianto, relativi alla potenza all’energia degli impianti ii) il costo include il costo degli impianti ammessi che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilità di a registro in posizione utile o vincitori delle procedure cui ai precedenti provvedimenti di incentivazione della di asta al ribasso, il costo degli impianti di cui all’art. 19 produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fo- e una stima, basata sui dati storici disponibili, del costo tovoltaico di competenza del GSE; degli impianti ad accesso diretto per i mesi futuri di ap- c) la curva contenente i valori del costo indicativo plicazione del decreto. Il costo di tali impianti è attribuito annuo per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l’entra- dalla data di entrata in esercizio; fino a tale data, il GSE ta in esercizio di impianti che accedono a meccanismi di attribuisce il costo a una data presunta, stimata tenendo incentivazione tariffaria, calcolata con le modalità di cui conto dei tempi tipici di entrata in esercizio e dell’even- all’art. 27, comma 1. tuale decadenza degli impianti desunta dai dati storici a 5. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna disposizione; semestralmente, un bollettino informativo, con l’elenco iii) il prezzo dell’energia è pari alla media dei prezzi degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio e in pro- dei ventiquattro mesi precedenti e dei dodici mesi suc- getto con l’indicazione della tipologia della fonte, della cessivi, come risultanti dagli esiti del mercato a termine potenza, del comune di localizzazione e della categoria pubblicati sul sito del GME; dell’intervento, inclusi nelle graduatorie a seguito delle procedure di registro ed asta, degli incentivi previsti e iv) ai soli fini del calcolo del costo indicativo, lo stes- delle tariffe erogate. Il bollettino annuale contiene, inol- so prezzo dell’energia di cui al punto iii si assume per de- tre, dati statistici aggregati sugli impianti, sulla rispettiva finire il costo dell’incentivo attribuibile agli impianti che potenza, sulla produzione energetica, sui controlli effet- usufruiscono di incentivi calcolati per differenza rispetto a tuati. Per gli impianti in progetto, il bollettino riporta i tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che ac- dati di potenza e di producibilità attesa, dichiarata dal cedono a tariffe fisse onnicomprensive e gli impianti di cui produttore o calcolata dal GSE. Su richiesta dei comuni, all’art. 19, comma 1, del decreto ministeriale 6 luglio 2012. il GSE fornisce i dati di cui al comma 4, lettere a) e b), riferiti al comune richiedente. 2. Ogni mese il GSE calcola la media, per il triennio successivo, dei valori mensili calcolati con le modalità di 6. Il GSE sviluppa, aggiornandolo e rendendolo pub- cui al comma 1. Tale media è definita «costo indicativo blico con una cadenza annuale, un rapporto sui sistemi annuo medio degli incentivi» ed è pubblicata dal GSE sul incentivanti adottati nei principali Paesi europei per lo proprio sito, con aggiornamenti mensili. sviluppo delle energie rinnovabili nel settore elettrico e un rapporto, che raffronti, inoltre, i costi di generazio- 3. Qualora il costo indicativo annuo medio degli incen- ne nei principali Paesi europei, con particolare riguardo tivi, riferito al mese in cui è effettuato il calcolo, raggiun- all’Italia. ga i 5,8 MLD€ si applica l’art. 3, commi 2 e 3. — 23 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 4. Prima della data di apertura delle sessioni di proce- namento degli impianti incentivati, ivi inclusi i fotovoltai- dure di aste, registro e rifacimento, il GSE verifica, con le ci, con le finalità di salvaguardare l’efficienza del parco di modalità previste dal presente articolo, che il costo corre- generazione e, al contempo, di evitare comportamenti che lato ai contingenti resi disponibili non comporti il supera- possano causare indebiti incrementi della spesa di incen- mento del limite dei 5,8 MLD€ di cui all’art. 3, comma 2, tivazione. Le procedure si conformano ai seguenti criteri: lettera b). Qualora il costo correlato comportasse il supe- a) sono consentiti gli interventi di manutenzione che ramento del limite, tutti i contingenti sono ridotti dal GSE non comportano incrementi superiori all’1% della poten- nella medesima misura percentuale, pari al rapporto fra il za nominale dell’impianto e delle singole macchine o se- costo effettivamente disponibile e quello relativo ai con- zioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della tingenti resi disponibili con le modalità di cui all’art. 9, comma 4, all’art. 12, comma 4, e all’art. 17, comma 6. potenza nominale dei motori primi; per gli impianti di po- tenza nominale fino a 20 kW sono consentiti incrementi
Art. 28. fino al 5%; per gli impianti solari termodinamici non è altresì ammesso l’incremento della superficie captante; Cumulabilità di incentivi b) nel caso di sostituzioni definitive devono essere 1. I meccanismi di incentivazione di cui al presente utilizzati componenti nuovi o rigenerati; decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici c) fatta salva la lettera d), gli interventi di manu- comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui tenzione che comportano la sostituzione dei componenti all’art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011. principali degli impianti, come indicati dal paragrafo 4 2. La tariffa per la produzione in assetto cogenerativo dell’allegato 2, sono comunicati al GSE entro sessanta ad alto rendimento di cui in allegato 1 non è cumulabi- giorni dall’esecuzione dell’intervento, in forma di di- le con ulteriori incentivi all’efficienza energetica e alla chiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi produzione di energia termica, ivi inclusi quelli di cui dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica all’art. 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009. n. 445/2000, in conformità a un modello predisposto dal- lo stesso GSE, per la verifica del rispetto delle disposizio-
Art. 29. ni di cui alle lettere a) e b); a tal fine, per gli impianti foto- Frazionamento della potenza degli impianti voltaici sono considerati componenti principali i moduli e gli inverter; per gli impianti la cui capacità di generazione 1. Il GSE, nell’applicare le disposizioni di cui all’art. 5, è inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi in- al decreto legislativo n. 387 del 2003 sono stabilite moda- dicativi di un artato frazionamento della potenza degli lità di comunicazione ulteriormente semplificate; impianti, che costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incen- d) per gli impianti di potenza fino a 3 kW operanti tivi decrescono con l’aumentare delle dimensioni degli in regime di scambio sul posto, fermo restando il rispetto impianti. In tale ambito, il GSE può valutare anche, come delle condizioni di cui alle lettere a) e b), non è prevista possibile elemento indicativo di un artato frazionamen- alcuna comunicazione, fatto salvo quanto stabilito ai sen- to, l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta da si della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identifi- il gas e il sistema idrico 574/2014/R/EEL; cando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per e) sono consentiti gli interventi di manutenzione connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o mediante l’utilizzo anche temporaneo, di macchinari ed linea MT nel caso di connessioni in media tensione. elementi di impianto di riserva, anche nella titolarità di 2. Il GSE applica i principi generali di cui al comma 1 soggetti diversi dal soggetto responsabile, che non com- anche nell’ambito dello svolgimento delle attività di ve- portino incrementi della potenza nominale dell’impianto. rifica e controllo svolte, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le disposizioni rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari. di cui al paragrafo 13 dell’allegato 1 al decreto del Mini- stro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 si appli- 3. In presenza di casi di frazionamento di cui ai com- cano solo per gli interventi di sostituzione dei componenti mi 1 e 2, il GSE considera gli impianti riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale come un unico im- principali di cui alla lettera c) dello stesso comma 1. pianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli 3. Il GSE verifica il rispetto delle disposizioni del pre- impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso sente articolo ai sensi del decreto del Ministro dello svi- agli incentivi, ridetermina la tariffa spettante. Nel caso in luppo economico 31 gennaio 2014. cui l’artato frazionamento abbia comportato anche la vio- lazione delle norme per l’accesso agli incentivi, il GSE Art. 31. dispone la decadenza dagli incentivi con l’integrale recu- pero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali Partecipazione alle procedure di asta ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa. di impianti ubicati in altri Stati Membri
Art. 30. 1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati mem- bri dell’Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con Interventi sugli impianti in esercizio l’Italia, con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in 1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del pre- Italia possono partecipare alle procedure di asta indette ai sente decreto, il GSE pubblica o aggiorna le procedure per sensi del titolo III del presente decreto, alle condizioni e l’effettuazione di interventi di manutenzione e ammoder- secondo le modalità indicate nel presente articolo. — 24 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 2. Sono ammessi alle procedure d’asta gli impianti di cui al comma 1 a condizione che: a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l’impianto, redatto ai sensi degli articoli da 5 a 10 o dell’art. 11 della direttiva 2009/28/CE; b) l’accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell’importazione fisica dell’elettricità verde; c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE. 3. La potenza massima PUE resa disponibile nelle procedure d’asta per gli impianti di cui al comma 1, è calcolata sulla base della seguente formula: ܧௌெଵ ή ܴܧܨΨௌெூ ܧௌெଶ ή ܴܧܨΨௌெଶ Ǥ Ǥ Ǥ ܧௌெ ή ܴܧܨΨௌெ ܲா ൌ ்ܲை்௦௧ ή ܧ௧௧௦௨௧ூ் Dove: PTOT asta: è la potenza totale messa ad asta, come indicata all’art. 12, comma 3; Eimp SMn: è l’energia totale importata dallo Stato membro n; FER% SMn: è la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro n; Etot consumata ITA: rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia. 4. Trenta giorni prima dell’indizione di ciascuna procedura d’asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo: rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT; inserisce le richieste di accesso agli incentivi provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie for- mate ai sensi dell’art. 15 sulla base dei criteri generali ivi indicati, nel limite del valore PUE di cui al comma 3 e fino al raggiungimento della potenza massima disponibile. 5. Nell’ambito del presente decreto, il GSE attribuisce l’intero contingente di potenza di cui al comma 3 all’asta per impianti eolici onshore.
Art. 32. Disposizioni finali 1. Gli impianti a biomasse e a bioliquidi soggetti, dal 1° gennaio 2016, all’applicazione del regime di calcolo dell’incentivo di cui all’art. 19, comma 1, del decreto 6 luglio 2012, ivi inclusi gli impianti di cui all’art. 30, comma 3, del medesimo decreto, possono in alternativa optare per l’applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2016, del regime generale di cui alla formula indicata allo stesso comma 1. L’esercizio di tale opzione va comunicata al GSE entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non è più modificabile per il residuo periodo di diritto all’incentivo. 2. Sono abrogati il comma 3 dell’art. 11 e il comma 6 dell’art. 17 del decreto 6 luglio 2012. 3. Gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di registro svolte ai sensi del decreto 6 luglio 2012, che non risultino realizzati nel limite massimo di tempo indicato al comma 2 dell’art. 11 e al comma 6 dell’art. 17 dello stesso decreto, possono accedere ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto con una riduzione del 6% della tariffa incentivante di riferimento di cui all’allegato 1, vigente alla data di entrata in esercizio. 4. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2016 Il Ministro dello sviluppo economico CALENDA Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare GALLETTI Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali MARTINA — 25 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 ALLEGATO 1 VITA UTILE CONVENZIONALE, TARIFFE INCENTIVANTI E INCENTIVI PER I NUOVI IMPIANTI VITA UTILE Potenza TARIFFA Fonte rinnovabile Tipologia degli IMPIANTI kW anni €/MWh 1<P20 20 250 20<P60 20 190 60<P200 20 160 On-shore 200<P1000 20 140 Eolica 1000<P5000 20 130 P>5000 20 110 1<P5000 - - Off-shore (1) P>5000 25 165 1<P250 20 210 250<P500 20 195 ad acqua fluente 500<P1000 20 150 Idraulica 1000<P5000 25 125 P>5000 30 90 1<P5000 25 101 a bacino o a serbatoio P>5000 30 90 1<P5000 15 300 Oceanica (comprese maree e moto ondoso) P>5000 - - 1<P1000 20 134 Geotermica 1000<P5000 25 98 P>5000 25 84 1<P1000 20 99 Gas di discarica 1000<P5000 20 94 P>5000 - - 1<P1000 20 111 Gas residuati dai processi di depurazione 1000<P5000 20 88 P>5000 - - 1<P300 20 170 300<P600 20 140 a) prodotti di origine biologica di cui alla 600<P1000 20 120 Tabella 1-B 1000<P5000 20 97 P>5000 20 85 Biogas 1<P300 20 233 b) sottoprodotti di origine biologica di cui 300<P600 20 180 alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti 600<P1000 20 160 da raccolta differenziata diversi da quelli di 1000<P5000 20 112 cui alla lettera c) P>5000 - - 1<P300 20 210 a) prodotti di origine biologica di cui alla 300<P1000 20 150 Tabella 1-B 1000<P5000 20 115 P>5000 - - b) sottoprodotti di origine biologica di cui 1<P300 20 246 alla Tabella 1 A; d) rifiuti non provenienti 300<P1000 20 185 Biomasse da raccolta differenziata diversi da quelli di 1000<P5000 20 140 cui alla lettera c) P>5000 - - c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile 1<P5000 - - è determinata forfettariamente con le P>5000 20 119 modalità di cui all’Allegato 2 del decreto 6 luglio 2012 1<P5000 20 60 Bioliquidi sostenibili P>5000 - - 1<P250 25 324 Solare termodinamico 250<P5000 25 296 P>5000 25 291 — 26 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 Tabella 1.1 Per gli impianti alimentati a biomasse e biogas, di potenza superiore a 300 kW, le tariffe di cui alla tabella sono ridotte del 5% qualora non sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni: a) L’impianto opera in cogenerazione ad alto rendimento; b)L’impianto rispetta i valori di emissione di cui all’allegato 5 al decreto 6 luglio 2012; c) L’impianto effettua il recupero di almeno il 30% dell’azoto totale in ingresso all’impianto attraverso la produzione di fertilizzanti e rispetta le condizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell’articolo 26 del decreto 6 luglio 2012, verificate con le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo 26. (1) Per gli impianti eolici offshore i cui soggetti responsabili non si avvalgono di quanto previsto all’articolo 25, comma 3, del DM 6 luglio 2012 e realizzano a proprie spese le opere di connessione alla rete elettrica, spetta un premio pari a 40 €/MWh. DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IMPIANTI NUOVI 1. Impianti che richiedono la tariffa onnicomprensiva Per impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, il GSE provvede a riconoscere, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa incentivante onnicomprensiva To determinata secondo le formule di seguito indicate. To = Tb + Pr (1) dove: x Tb è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1; x Pr è l’ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l’impianto. 2. Altri impianti Il GSE provvede per ciascun impianto alla determinazione dell’incentivo Inuovo sulla base dei dati della produzione di energia elettrica netta immessa in rete e dei prezzi zonali orari, applicando per gli impianti nuovi la seguente formula: Inuovo= Tb + Pr – Pz (2) dove: x Tb è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 nonché, qualora l’impianto abbia partecipato con esito positivo a una procedura d’asta, ridotta della percentuale aggiudicata nella medesima procedura; x Pr è l’ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l’impianto; x Pz è il prezzo zonale orario, della zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto. Nel caso in cui il valore dell’incentivo risulti negativo: a) esso è posto pari a zero per gli impianti che accedono agli incentivi a seguito di partecipazione alle procedure d’asta; b)per gli altri impianti, il valore è mantenuto negativo e il GSE effettua gli opportuni conguagli nell’ambito della liquidazione degli importi, con le modalità di cui all’articolo 22 del DM 6 luglio 2012. — 27 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 3. Rideterminazione della tariffa per gli impianti ai quali è stato riconosciuto o assegnato un contributo in conto capitale Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, fermo restando il limite massimo del 40% del costo di investimento di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, il GSE ridetermina il valore di Tb applicando la seguente formula: Tbr = Tb * (1 – R) dove Tbr è la tariffa rideterminata da assumere nelle formule (1), (2), (3) e (4), in caso di contributi in conto capitale; Tb è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 nonché, qualora l’impianto abbia partecipato con esito positivo a una procedura d’asta, ridotta della percentuale aggiudicata nella medesima procedura. ; R è un parametro che varia linearmente da 0 (nessun contributo in conto capitale) e i seguenti valori, riferiti al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento: a) 12% per impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili; b) 26% per gli altri impianti. — 28 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 TABELLA 1.A ELENCO SOTTOPRODOTTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, del regolamento CE n. 1069/2009 e del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto. 1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009 x classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011): 9 carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; 9 prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; 9 sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; 9 sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali; 9 rifiuti da cucina e ristorazione; 9 sottoprodotti di animali acquatici; x classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011 ) 9 stallatico: escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato; 9 tubo digerente e suo contenuto; 9 farine di carne e d’ossa; 9 sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo comma, lettera c) del predetto regolamento: da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o da macelli diversi da quelli disciplinati dall’articolo 8, lettera e) del predetto regolamento; x Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all’articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011). 2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale xeffluenti zootecnici; xpaglia; xpula; xstocchi; xfieni e trucioli da lettiera. xresidui di campo delle aziende agricole; xsottoprodotti derivati dall’espianto; xsottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali; xsottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; xpotature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato. — 29 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali xsottoprodotti della trasformazione del pomodoro: buccette,semini, bacche fuori misura; xsottoprodotti della trasformazione delle olive: sanse di oliva disoleata , sanse umide, sanse esauste, acque di vegetazione; è consentito anche l’uso della sansa nella sola regione Sardegna o qualora la sansa fornita all’impianto di produzione elettrica provenga da impianti di produzione di sansa che distino più di 70 km dal più vicino sansificio. Il ricorrere di tale ultima condizione è dichiarato dal produttore di energia elettrica all’atto della richiesta di accesso agli incentivi e oggetto di analogo impegno da rinnovare annualmente; in fase di esercizio, si applicano le vigenti modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica: xsottoprodotti della trasformazione dell’uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli; xsottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci; xsottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari:condizionamento, sbucciatura, confezionamento; xsottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate; xsottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla; xsottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati; xpannello di spremitura di alga; xsottoprodotti delle lavorazioni ittiche; xsottoprodotti dell’industria della panificazione, della pasta alimentare, dell’industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno; xsottoprodotti della torrefazione del caffè; xsottoprodotti della lavorazione della birra; xsottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, terrre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali. 4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali xsottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti xsottoprodotti dell’industria del recupero e del riciclo di materie a base organica. — 30 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 Tabella 1-B ELENCO PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 8, COMMA 4, LETTERA A) SPECIE ERBACEE ANNUALI Canapa da fibra Cannabis spp. Canapa del Bengala Crotalaria juncea L. Chenopodio Chenopodium spp. Erba medica Medicago sativa L. Facelia Phacelia spp. Kenaf Hibiscus cannabinus L. Loiessa Lolium spp. Rapa invernale Brassica rapa L. Ricino Ricinus communis L. Senape abissina Brassica carinata L. Sorgo Sorghum spp. Tabacco Nicotiana tabacum L. Trifoglio Trifolium spp. Triticale Triticum secalotriticum Favino Vicia faba minor Veccia Vicia sativa L. SPECIE ERBACEE POLIENNALI Cactus Cactaceae spp. Canna comune Arundo donax L. Canna d’Egitto Saccharum spontaneum L. Cannuccia di palude Phragmites australis L. Cardo Cynara cardunculus L. Cardo mariano Silybum marianum L. Disa o saracchio Ampelodesmus mauritanicus L. Fico d’India Opuntia ficus-indica L. Ginestra Spartium junceum L. Igniscum Fallopia sachalinensis L. Miscanto Miscanthus spp. Panìco Panicum virgatum L. Penniseto Pennisetum spp. Saggina spagnola Phalaris arundinacea L. Sulla Hedysarum coronarium L. Topinambur Helianthus tuberosus L. Vetiver Chrysopogon zizanioides L. SPECIE ARBOREE Acacia Acacia spp. Eucalipto Eucalyptus spp. Olmo siberiano Ulmus pumila L. Ontano Alnus spp. Paulonia Paulownia spp. Pioppo Populus spp. Platano Platanus spp. Robinia Robinia pseudoacacia L. Salice Salix spp. Pino della California Pinus Radiata — 31 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 ALLEGATO 2 IMPIANTI OGGETTO DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE, RIATTIVAZIONE, RIFACIMENTO, POTENZIAMENTO ED IMPIANTI IBRIDI DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE CATEGORIE DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE, RIATTIVAZIONE, POTENZIAMENTO, RIFACIMENTO 1. Impianti che richiedono la tariffa onnicomprensiva Per impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, il GSE provvede a riconoscere, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa incentivante onnicomprensiva To determinata secondo le formule di seguito indicate. To = D * (Tb + Pr –Pzm0) + Pzm0 (3) dove: x D è il coefficiente di gradazione specifico dell’intervento, determinato come indicato nel seguito del presente allegato; x Tb è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1; x Pr è l’ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l’impianto; x Pzm0 è il valore medio annuo del prezzo zonale dell’energia elettrica, riferito all’anno precedente a quello dell’entrata in esercizio dell’impianto. 2. Altri impianti Il GSE provvede per ciascun impianto ricadente nelle categorie di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento, rifacimento a determinare l’incentivo a partire dall’incentivo per impianti nuovi di potenza pari a quella dell’impianto dopo l’intervento stesso: I = Inuovo * D (4) Dove: x Inuovo = incentivo calcolato secondo le modalità indicate alla formula (2) per impianti nuovi di potenza pari quella dell’impianto dopo l’intervento stesso; x D è il coefficiente di gradazione specifico dell’intervento determinato, come indicato nel seguito del presente allegato. 1.1 DEFINIZIONI Al fine di meglio individuare le opere che di volta in volta vengono interessate dai diversi interventi contemplati dal presente allegato, di seguito sono fornite le definizioni puntuali di ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili. 1.1.1 Impianti idroelettrici Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente con o senza derivazione d’acqua, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell'UNIPEDE. L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti: 1. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse; 2. opere idrauliche. Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti: a) traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione; b) organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri). — 32 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 Non costituisce interconnessione funzionale la condivisione: - del punto di connessione tra più impianti idroelettrici anche se ubicati nella medesima localizzazione catastale; - delle sole opere idrauliche, con esclusione dei servizi ausiliari, tra più impianti idroelettrici non riconducibili, anche a livello societario, a un unico produttore e dotati di distinte concessioni di derivazione d’acqua. 1.1.2 Impianti geotermoelettrici L'impianto geotermoelettrico è costituito dalle seguenti quattro parti funzionali principali: a) Centrale, costituita da uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori; b) Pozzi, comprendenti i pozzi di estrazione del vapore e di reinezione del condensato; c) Reti di trasporto fluido, comprendenti i vapordotti e acquedotti di reiniezione; d) Impiantistica di superficie, costituita da impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale. 1.1.3 Impianti eolici Impianto eolico è l’insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l’inverter e il sistema di controllo. 1.1.4 Impianti alimentati da gas di discarica Impianto a gas di discarica: è l’insieme dei pozzi di captazione inseriti nella discarica, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi. Ad impianti separati sulla stessa discarica devono corrispondere lotti indipendenti. 1.1.5 Impianti alimentati da gas di depurazione Impianto a gas residuati dai processi di depurazione: è l’insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi. 1.1.6 Impianti alimentati da biogas Impianto a biogas: è l’insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi. 1.1.7 Impianti alimentati da bioliquidi Impianto a bioliquidi: è l’insieme degli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), del sistema di trattamento fumi. — 33 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 1.1.8 Impianti alimentati da biomasse Impianto a biomasse: è l’insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell’acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento. 1.1.9 Impianti solare termodinamici Impianto solare termodinamico: un impianto termoelettrico in cui il calore utilizzato per il ciclo termodinamico è prodotto sfruttando l'energia solare come sorgente di calore ad alta temperatura. Per tali impianti si applicano le seguenti definizioni: a) produzione lorda di un impianto solare termodinamico, anche ibrido: la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dell'impianto o dei gruppi e comunicata all'Ufficio tecnico di finanza; b) produzione netta di un impianto solare termodinamico, anche ibrido, Pne: la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali, come definita ai sensi dell’artico 22 del DM 6 luglio 2012; c) impianto ibrido solare termodinamico, nel seguito impianto ibrido: impianto che produce energia elettrica utilizzando altre fonti, rinnovabili e non, oltre alla fonte solare come sorgente di calore ad alta temperatura; d) parte solare di un impianto ibrido: parte dell'impianto che genera calore sfruttando l'energia solare come unica sorgente di calore ad alta temperatura; e) produzione solare imputabile di un impianto solare termodinamico, anche ibrido, Ps: la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare, anche in presenza dell'accumulo termico, calcolata sottraendo alla produzione netta totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 15% del totale, come risultante dai misuratori fiscali; f) frazione di integrazione (Fint) di un impianto solare termodinamico: la quota di produzione netta non attribuibile alla fonte solare, espressa dalla relazione: Fint = 1- Ps/Pne Ai soli fini della determinazione della tariffa spettante alla produzione imputabile alla fonte solare termodinamica, per gli impianti che utilizzano come unica fonte di integrazione una fonte rinnovabile, il fattore di integrazione è convenzionalmente considerato sempre pari a zero; g) captatore solare: componente dell'impianto solare termodinamico, anche ibrido, che capta la radiazione solare e la invia, mediante il fluido termovettore, al dispositivo di conversione in calore ad alta temperatura ovvero al sistema di accumulo termico; h) area del captatore solare: l'area della sezione piana del captatore solare che intercetta i raggi solari; i) superficie captante: la somma delle aree di tutti i captatori solari dell'impianto solare termodinamico, anche ibrido; j) sistema di accumulo termico: la parte di impianto solare termodinamico in grado di immagazzinare l'energia termica raccolta dai captatori solari per un suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica; k) capacità termica nominale del sistema di accumulo termico Cnom: quantità di energia termica, espressa in kWh termici, nominalmente immagazzinabile nel sistema di accumulo termico, definita secondo la seguente relazione: Cnom = Macc*Cp*(ǻ)T dove: Macc è la massa totale del mezzo di accumulo (kg) Cp è il calore specifico medio del mezzo di accumulo nell'intervallo di temperature utilizzate (kWh/kg/°C) — 34 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 (ǻ)T è la differenza tra le temperature massima e minima di funzionamento del mezzo di accumulo (°C) l) mezzo di accumulo: materiale utilizzato per l'immagazzinamento dell'energia termica nel sistema di accumulo; m) fluido termovettore: fluido utilizzato nell'impianto solare per il trasferimento del calore raccolto dai captatori solari; n) data di entrata in esercizio di un impianto solare termodinamico o di un impianto ibrido, è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni: n1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico e si effettua il primo funzionamento con apporto, nel caso di impianto ibrido, della parte solare; n2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete; n3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica; n4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti. 2 INTEGRALI RICOSTRUZIONI 2.1 Definizioni 2.1.1 Impianti idroelettrici Integrale ricostruzione di un impianto idroelettrico è l’intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all’impianto e la sostituzione di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l’impianto stesso. Nel caso in cui l’impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo, queste opere potranno non essere interessate dall’intervento; l’intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti idroelettrici installati negli acquedotti. 2.1.2 Impianti geotermoelettrici Integrale ricostruzione di un impianto geotermoelettrico: è l’intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione dei pozzi di produzione e reiniezione, qualora l’impianto ne sia provvisto, nonché la sostituzione almeno dell'alternatore, della turbina e del condensatore di tutti i gruppi costituenti l'impianto. 2.1.2 Altri impianti Integrale ricostruzione di un impianto diverso da idroelettrico e geotermoelettrico: è l’impianto realizzato su un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di ricostruzione, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrate e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto. L’intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas, gas di discarica e gas residuati dei processi di depurazione. Determinazione del coefficiente di gradazione D Per impianti oggetto di integrale ricostruzione il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,9. — 35 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 3 POTENZIAMENTI Nei seguenti paragrafi sono individuate, a secondo della tipologia di impianto, condizioni e modalità per l’accesso agli incentivi. In tutti i casi, ad eccezione degli impianti idroelettrici, il produttore deve dimostrare che la potenza dopo l’intervento risulti incrementata di almeno il 10%. Il potenziamento, per essere ammesso al regime incentivante, deve essere realizzato su impianti entrati in esercizio da almeno cinque anni e deve essere concluso entro dodici mesi dalla data di inizio lavori. Il predetto limite minimo di cinque anni non si applica agli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. La tariffa incentivante di riferimento è quella relativa alla potenza complessiva dell’impianto a seguito dell’intervento. 3.1. POTENZIAMENTO DI IMPIANTI DIVERSI DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI Fatta eccezione per i potenziamenti di impianti idroelettrici, per i quali vale quanto disposto dal paragrafo 3.2, per i potenziamenti di altri impianti l’energia imputabile al potenziamento “EP” viene determinata con la seguente formula: EP = (EN – E5) Dove: EP = Energia elettrica imputabile all’intervento effettuato; EN = Energia netta immessa in rete annualmente dopo l’intervento di potenziamento; E5 = Media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento. Sono considerati interventi di potenziamento di impianti geotermici gli interventi che prevedano l’utilizzo di calore prodotto da biomassa solida per aumentare la produzione di energia elettrica, qualora l’intervento rispetti le seguenti condizioni: a) l’impianto geotermico sia entrato in esercizio da almeno cinque anni; b) la produzione entalpica derivante da entrambe le fonti sia veicolata sul medesimo gruppo di generazione; c)la produzione imputabile alla fonte geotermica è comunque superiore alla produzione imputabile alle biomasse; d) l’impianto risulti alimentato da biomasse solide, di cui da filiera almeno il 70% in peso su base annua. Nei suddetti casi si considera che: a) Ep è calcolato come l’incremento di produzione annua netta ascrivibile alla biomassa, rispetto alla media della produzione annua netta negli ultimi cinque anni utili; b) La produzione annua netta ascrivibile alle due fonti è determinata proporzionalmente ai contenuti entalpici incidenti sul gruppo di generazione rispettivamente ascrivibili a tali fonti. Il GSE fornirà indicazioni, nelle procedure applicative di cui all’art 26, in merito alle modalità di determinazione delle grandezze sopra descritte, considerando sia misurazioni dirette, sia determinazioni indirette sulla base del quantitativo di biomassa impiegato nell’impianto. 3.2. POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è riconosciuto come un potenziamento quando si verificano almeno le seguenti condizioni: a) l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni; a tal fine, la data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto con la rete elettrica; b) l'intervento effettuato per consentire l'aumento della producibilità deve comportare un costo specifico minimo del potenziamento definito di seguito. Il potenziamento dell'impianto idroelettrico, finalizzato all'aumento dell'efficienza produttiva globale dello stesso, può comprendere interventi di varia natura e di diversa entità e complessità sul macchinario produttivo elettromeccanico, sul sistema di automazione e sulle opere idrauliche. — 36 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 L'intervento di potenziamento deve essere completato entro dodici mesi dalla data di inizio dei lavori, come risultante dalla comunicazione di inizio lavori presentata dal Produttore alle autorità competenti. Costo minimo del potenziamento idroelettrico Il costo complessivo del potenziamento, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di potenziamento dell'impianto idroelettrico. Non sono ammissibili i costi imputabili ad opere di manutenzione ordinaria. Si definisce «p», costo specifico del potenziamento, il rapporto tra il costo complessivo del potenziamento C e la potenza nominale dell'impianto dopo il potenziamento. p = C : Pd, dove il valore di p è espresso in €/kW C è il costo complessivo del potenziamento espresso in € Pd è la potenza nominale delle turbine appartenenti all’impianto dopo l'intervento di potenziamento (somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nell'impianto, espressa in kW). Per ottenere il riconoscimento del potenziamento dell'impianto idroelettrico il valore del parametro p deve risultare non inferiore a 150 €/kW. Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di potenziamento idroelettrico Il costo complessivo dell'intervento di potenziamento dell'impianto idroelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare: a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori di potenziamento previsti o effettuati, suddiviso per macro-insiemi significativi di opere, riferiti alle parti funzionali dell’impianto; b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati; c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di potenziamento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del potenziamento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento); d) una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell'impianto. Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la relazione tecnica economica di consuntivazione dell’intervento effettuato deve essere certificata da un soggetto terzo con modalità precisate dal GSE. Il costo sostenuto dal produttore per la certificazione della suddetta relazione tecnica economica potrà essere inserito come onere afferente al costo complessivo dell’intervento di potenziamento effettuato. Energia elettrica imputabile per potenziamento idroelettrico La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti come potenziamenti di impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili. La quota di produzione annua imputabile all’intervento di potenziamento degli impianti idroelettrici, espressa in MWh, al generico anno i-esimo (i=1,....,n) dopo il potenziamento dell'impianto, è data dalle seguente formula: — 37 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 EP = 0,05 · ENi dove EP è l’energia elettrica da incentivare con specifica tariffa, del generico anno i-esimo dopo l'intervento di potenziamento, espressa in MWh. ENi è la produzione netta annuale immessa in rete nell’anno i-esimo espressa in MWh. Nella determinazione del valore di ENi si tiene conto anche delle eventuali modifiche normative in merito al minimo deflusso costante vitale, eventualmente intervenute successivamente all'intervento di potenziamento, aggiungendo il corrispondente valore di produzione di energia elettrica. Determinazione del coefficiente di gradazione D All’energia imputabile al potenziamento, determinata con le modalità sopra riportate, viene applicato un incentivo determinato con le modalità dell’Allegato 1 e il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,8. 4 RIFACIMENTI PARZIALI E TOTALI L’intervento di rifacimento può comportare anche la diminuzione oppure l’aumento della potenza rispetto a quella dell’impianto preesistente. 4.1 Definizioni 4.1.1 Impianti idroelettrici Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui gruppi turbina-alternatori, sulle opere civili e/o idrauliche nonché sulle apparecchiature di manovra idraulica afferenti all'impianto. Pertanto, gli interventi sui macchinari e sulle opere riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare: a) gruppi turbina alternatori: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi turbina-alternatori appartenenti all’impianto stesso; b) le opere civili e/o idrauliche, comprese le gallerie di accesso, le condotte forzate e gli organi elettromeccanici di regolazione e manovra; esemplificativamente: la costruzione ex novo delle opere idrauliche o di parte di esse, la sostituzione oppure il rinnovamento delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti delle traverse e delle dighe di sbarramento, la realizzazione della scala di risalita della fauna ittica, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento superficiale o strutturale delle murature delle opere idrauliche, la sostituzione oppure il rinnovamento degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra. Qualora l’impianto sia articolato con diverse sezioni produttive, dotate di autonomia di esercizio e di misuratori dedicati dell’energia generata, per motivi legati alla continuità di gestione dell’impianto stesso, l’intervento di rifacimento può essere realizzato anche sulle singole sezioni produttive appartenenti all’impianto. In tale caso, ciascuna sezione produttiva deve essere identificata da una propria potenza nominale media annua, come indicata dalla concessione di derivazione a uso idroelettrico. In ogni caso, ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all’articolo 30, comma 1, del DM 6 luglio 2012, la data di entrata in esercizio è riferita all’intero impianto ovvero, limitatamente al caso di impianti costituiti da più gruppi, alle date di entrate in esercizio dei singoli gruppi turbina- alternatore. In tale ultimo caso, i predetti incentivi sono riconosciuti sull’energia prodotta dai soli gruppi entrati in esercizio entro le date indicate al medesimo articolo 30, comma 1. — 38 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 4.1.2 Impianti geotermoelettrici Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui gruppi turbina-alternatore, sulle opere civili, sui pozzi, e sulle reti di trasporto dei fluidi e sull’impiantistica di superficie. Pertanto, gli interventi sui macchinari e sulle opere riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare: a) Gruppi turbina alternatori: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi turbina-alternatori appartenenti all’impianto stesso; b) Centrale: condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori; c) Pozzi: di estrazione del vapore e di reinezione del condensato; d) Reti di trasporto fluido: vapordotti e acquedotti di reinezione; e) Impiantistica di superficie: impianti di trattamento fluidi, anche ai fini dell'ottimizzazione ambientale. 4.1.3 Impianti eolici Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell’impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare: la torre, il generatore, il moltiplicatore di giri, l’inverter, il mozzo ed il rotore. 4.1.4 Impianti alimentati da gas di discarica Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell’impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare: x i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all’impianto stesso; x le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del gas nonché il sistema di trattamento dei fumi. 4.1.5 Impianti alimentati da gas di depurazione Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell’impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare: x i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all’impianto stesso; x le apparecchiature di trasferimento dei fanghi ai digestori, i digestori dei fanghi (prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), i gasometri, le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del gas nonché il sistema di trattamento dei fumi. 4.1.6 Impianti alimentati da biogas Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell’impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare: x i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all’impianto stesso; x le vasche di idrolisi delle biomasse, le apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, i digestori, i gasometri, le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di — 39 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 pompaggio, il condizionamento e trattamento del biogas nonché il sistema di trattamento dei fumi. 4.1.7 Impianti alimentati da bioliquidi Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell’impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare: x i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all’impianto stesso; x gli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, i sistemi di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, il sistema di trattamento fumi nonché sul camino. 4.1.8 Impianti alimentati da biomasse Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell’impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare: x i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all’impianto stesso; x i sistemi di stoccaggio, di trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti anche i gassificatori), i generatori di vapore, i condensatori, i forni di combustione, le griglie, la linea di trattamento fumi, il camino e, qualora presenti, le opere di presa e di scarico dell’acqua di raffreddamento nonché delle torri di raffreddamento. Qualora l’impianto sia articolato con diverse linee produttive, dotate di autonomia di esercizio e di misuratori dedicati dell’energia generata, per motivi legati alla continuità di gestione dell’impianto stesso, l’intervento di rifacimento può essere realizzato anche sulle singole linee produttive appartenenti all’impianto. 4.2 Incentivi riconosciuti e modalità di richiesta e ottenimento 4.2.1 Determinazione del coefficiente di gradazione D Il coefficiente di gradazione D è calcolato con le seguenti modalità: a) per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa e rifiuti, si calcola il rapporto: R = Cs/Cr dove: x Cs è il costo specifico dell’intervento di rifacimento (espresso in €/kW di potenza dopo l’intervento), riconosciuto dal GSE; x Cr è il costo specifico di riferimento, determinato per ciascuna fonte, tipologia e taglia di impianto, nella tabella I del presente Allegato. Il costo specifico “ Cs “ dell'intervento di rifacimento espresso in €/kW si ottiene dividendo il costo complessivo “ C “ dell'intervento, espresso in euro, per la potenza dell’impianto (espressa in kW) dopo l’intervento di rifacimento; esclusivamente per gli impianti idroelettrici, a questo fine, la potenza dell’impianto dopo l’intervento, viene valutata come somma delle potenze nominali (espresse in kW) delle turbine idrauliche appartenenti all’impianto. Il costo complessivo “ C “ del rifacimento, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la progettazione e per realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento totale o parziale dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili. — 40 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 Si è in presenza di rifacimento parziale quando 0,15<R 0,25. In tal caso, il coefficiente di gradazione D è pari a R. Si è in presenza di rifacimento totale quando R> 0,25. In tal caso, per valori di R fino a 0,5 il coefficiente di gradazione D è pari a R; per R > 0,5, il coefficiente di gradazione D è comunque pari a 0,5. b) per gli impianti a biomassa e rifiuti, si calcola il rapporto R come al punto a). Si è in presenza di rifacimento parziale quando 0,15 <R 0,25 In tal caso, il coefficiente di gradazione D è pari a R + 0,55. Si è in presenza di rifacimento totale quando R> 0,25. In tal caso, il coefficiente di gradazione D è una funzione variabile linearmente tra 0,8 per R = 0,25 e 0,9 per R = 0,5. Per R > 0,5 il coefficiente di gradazione D è comunque pari a 0,9. 4.2.2. Indicazioni di carattere generale Si evidenzia che non verranno considerati e contabilizzati, ai fini della valutazione del costo complessivo dell’intervento “C”, i lavori effettuati successivamente ai periodi massimi ammissibili di realizzazione dell’intervento dei rifacimento parziali e totali posti pari a quelli individuati nella tabella di cui all’art.17 comma 4. Per gli impianti idroelettrici o a biomassa, qualora l’operatore richieda il rifacimento su una linea/sezione produttiva autonoma dell’impianto, il costo complessivo “C” del rifacimento deve essere riferito esclusivamente agli interventi effettuati sulla stessa linea/sezione produttiva. I costi degli interventi effettuati su sistemi e apparati comuni, a più linee/sezioni produttive dell’impianto, devono essere suddivisi pro-quota in base al rapporto della potenza della linea/sezione produttiva interessata dei lavori rispetto alla potenza totale dell’impianto. Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità o da altri eventi naturali distruttivi, riconosciuti dalle competenti autorità, non viene considerata la condizione sugli anni di funzionamento dell'impianto, precedenti alla realizzazione dell’intervento di rifacimento introdotta al comma 2, lettera a) dell’art. 17. — 41 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 TABELLA I. COSTI SPECIFICI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO PARZIALE E TOTALE Potenza Cr Fonterinnovabile Tipologia kW €/kW 1<Pч20 3.300 20<Pч200 2.700 OnͲshore 200<Pч1000 1.600 Eolica 1000<Pч5000 1.350 P>5000 1.225 1<Pч5000 OffͲshore 1<Pч20 4.500 20<Pч500 4.000 adacquafluente 500<Pч1000 3.600 Idraulica 1000<Pч5000 2.800 P>5000 2.700 1<Pч5000 2.300 abacinooaserbatoio P>5000 2.200 1<Pч1000 5.500 Geotermica 1000<Pч5000 3.600 P>5000 3.000 1<Pч1000 2.500 Gasdidiscarica 1000<Pч5000 2.375 1<Pч1000 3.900 Gasresiduatidaiprocessididepurazione 1000<Pч5000 3.000 1<Pч300 5.500 300<Pч1000 4.000 a)prodottidioriginebiologicadi cui alla Tabella 1-B 1000<Pч5000 3.000 1<Pч300 5.700 Biogas b)sottoprodottidioriginebiologicadicuiallaTabella1–A;d)rifiutinon 300<Pч1000 4.300 provenientidaraccoltadifferenziatadiversidaquelldicuiallaletterac) 1000<Pч5000 3.000 1<Pч1000 6.100 c)rifiutiperiqualilafrazionebiodegradabileèdeterminata 1000<Pч5000 4.000 forfettariamenteconlemodalitàdicuiall’Allegato2delDM6luglio2012 P>5000 3.600 1<Pч1000 4.500 a)prodottidioriginebiologicadi cui alla Tabella 1-B; 1000<Pч5000 3.700 P>5000 3.000 1<Pч1000 4.500 Biomasse b)sottoprodottidioriginebiologicadicuiallaTabella1–A;d)rifiutinon 1000<Pч5000 4.000 provenientidaraccoltadifferenziatadiversidaquellidicuiallaletterac) P>5000 3.500 c)rifiutiperiqualilafrazionebiodegradabileèdeterminata 1<Pч5000 6.500 forfettariamenteconlemodalitàdicuiall’Allegato2delDM6luglio2012 P>5000 6.200 1<Pч5000 1.200 Bioliquidisostenibili 1<Pч250 8.000 Solaretermodinamico 250<Pч5000 5.000 P>5000 6.000 — 42 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 4.2.3 Ulteriore Documentazione da produrre da parte del produttore a intervento ultimato A intervento terminato, il produttore integra i pertinenti elementi previsti dal punto 2 dell’allegato 3 con una relazione tecnica-economica di consuntivo, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 dal progettista ovvero dal tecnico abilitato, composta da: a)una relazione tecnica con la descrizione dettagliata dell'elenco dei lavori effettuati, suddiviso per macro insiemi significativi di opere e/o componenti, come indicato per le diverse tipologie impiantistiche al paragrafo 4.1; la relazione tecnica deve essere corredata di tavole grafiche relative allo stato dell’impianto pre-intervento e post-intervento di rifacimento; b)per la determinazione del costo complessivo “C” dell’intervento deve essere sviluppato il computo economico dettagliato dei costi effettivamente sostenuti e riferiti esclusivamente alle opere indicate al paragrafo 4.1, accompagnato da tutta la documentazione contabile di supporto; il produttore è tenuto a conservare, per tutto il periodo di diritto all’incentivo, la copia originale della relazione tecnica economica di consuntivo nonché copia originale di tutta la documentazione contabile e delle fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento; c)il diagramma temporale delle attività eseguite, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento; d)una dichiarazione con la quale è attestato che l’intervento di rifacimento e le relative spese non comprendono opere di manutenzione ordinaria e opere effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge, ivi comprese, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici “offshore”, le eventuali opere indicate come obbligatorie nella concessione per l’utilizzo della risorsa. Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la relazione tecnica economica di consuntivazione dell’intervento effettuato deve essere certificata da un soggetto terzo con modalità precisate dal GSE. Il costo sostenuto dal produttore per la certificazione della suddetta relazione tecnica economica potrà essere inserito come onere afferente al costo complessivo dell’intervento di rifacimento effettuato. Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di natura pubblica dei danni subiti per la ricostruzione dell'impianto, tali contributi saranno detratti dal costo complessivo computato per la realizzazione del rifacimento parziale o totale. Il GSE valuta la documentazione acquisita e, ad esito positivo della stessa valutazione, provvede alle conseguenti erogazioni secondo le modalità previste dal presente decreto. 5. RIATTIVAZIONI La riattivazione di un impianto è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre dieci anni, come risultante dalla documentazione presentata all’Agenzia delle Dogane (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per dieci anni consecutivi), da altra documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione o dalla dismissione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto. Determinazione del coefficiente di gradazione D Per impianti oggetto di riattivazione il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,8. — 43 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 Parte II: ALTRI IMPIANTI IBRIDI 6. Determinazione dell’energia imputabile a fonti rinnovabili 1. Per gli impianti entrati in esercizio in assetto ibrido successivamente al 1° gennaio 2013, l’energia elettrica incentivata è pari alla differenza fra la produzione totale e la parte ascrivibile alle altre fonti di energia, tenuto conto dei poteri calorifici delle fonti non rinnovabili utilizzate nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora tale differenza sia superiore al 5% del totale secondo la seguente formula: EI = Ea – Enr Dove: Ea = produzione annua netta; Enr = Energia non Rinnovabile netta prodotta dall’impianto. 6.1 Determinazione del coefficiente di gradazione D - Il coefficiente di gradazione D è posto pari a: 1 nel caso in cui l’impianto sia alimentato a fonti rinnovabili entro 12 mesi dalla prima data di entrata in esercizio; - 0 negli altri casi. — 44 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 ALLEGATO 3 DOCUMENTAZIONE DA INVIARE La richiesta di iscrizione ai registri, alle procedure di asta e alle procedure per i rifacimenti nonché la richiesta per l’ammissione agli incentivi, predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, sono inviate al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul suo sito, www.gse.it, secondo modelli approntati dal GSE e resi noti nella procedura applicativa. Il GSE predispone i modelli di richiesta di accesso alle procedure di cui al presente decreto e di concessione della tariffa incentivante in modo tale che il soggetto responsabile sia portato a conoscenza con la massima evidenza delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Prima di inoltrare richiesta al GSE il soggetto responsabile è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati dell’impianto su GAUDI’. ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE D’ASTA, REGISTRI E RIFACIMENTI 1. La richiesta di iscrizione è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, con la quale sono forniti i dati generali dell’impianto e attestate tutte le informazioni essenziali per verificare il possesso dei requisiti per l’iscrizione alle procedure e la ricorrenza delle condizioni costituenti criterio di priorità per la stesura delle graduatorie. Nel caso di partecipazione ad una procedura d’asta, alla dichiarazione di cui al punti 1 è allegata: a. una cauzione provvisoria, con durata limitata fino al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura d’asta, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% di quanto indicato al successivo paragrafo “Documentazione da trasmettere dopo la comunicazione di esito positivo dell’asta”, predisposta, quanto alle altre condizioni, secondo le modalità indicate nel medesimo paragrafo; b. l’impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti, nella misura e secondo le modalità definite nel paragrafo citato alla precedente lettera a), e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria. c. documentazione attestante la solidità finanziaria ed economica del soggetto partecipante ai sensi dell’art. 13, comma 2; d. l’offerta di riduzione percentuale rispetto alla base d’asta. RICHIESTA DI ACCESSO AGLI INCENTIVI 1. La richiesta della tariffa incentivante è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, nella quale sono riportati i dati generali del soggetto responsabile e i dati dell’impianto, ivi inclusi, per gli impianti a bioenergie, i dati sulle caratteristiche e sulle tipologie di combustibile che alimenteranno l’impianto. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contiene, inoltre: a) l’attestazione della ricorrenza delle condizioni per l’accesso ai premi previsti dal presente decreto e dell’impegno a presentare, ove previsto, richiesta al soggetto competente per la verifica del rispetto degli stessi; — 45 — 29-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 150 b)l’importo di eventuali contributi in conto capitale ricevuti o assegnati nonché l’entità dell’investimento dichiarato in sede di richiesta del contributo in conto capitale. A tal fine sono inoltre dichiarate al GSE l’elenco delle società controllanti, controllate o controllate dalla medesima controllante, oltre agli incentivi già spettanti in qualunque forma, ivi inclusi i relativi importi; c) l’impegno a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che intervengono a modificare quanto dichiarato, anche nelle dichiarazioni oggetto di allegazione, e a conservare l’originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati per l’intero periodo di incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE. 2. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 1 sono allegate: a) dichiarazione del progettista ovvero del tecnico abilitato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, riportante i dati tecnici dell’impianto, POD e Censimp, redatta su modello predisposto dal GSE, con la quale egli dichiara: i. che l’impianto è stato realizzato conformemente a quanto riportato nel progetto autorizzato; ii. che vi è assenza di interconnessioni funzionali con altri impianti e che sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 5, comma 2, e di cui all’articolo 29 del presente decreto; iii. Che le caratteristiche dei motori primi e degli alternatori descritte sono corrispondenti a quanto riscontrabile sull’impianto. A tal fine sono allegate foto delle targhe dei motori primi e degli alternatori; b)per potenziamenti di impianti da fonte idraulica e i rifacimenti: la documentazione tecnico- economica prevista dell'Allegato 2. Anche per l’efficace svolgimento delle attività da svolgere ai sensi del DM 31 gennaio 2014 e nelle more della piena operatività del sistema GAUDI’, il GSE potrà indicare o richiedere ulteriore documentazione non acquisibile dal medesimo sistema o comunque utili per l’istruttoria (Verbali installazione contatori o regolamento di esercizio e/o dichiarazione di conferma di allacciamento alla rete, codici CENSIMP e POD, ecc.). DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE DOPO LA COMUNICAZIONE DI ESITO POSITIVO DELL’ASTA In aggiunta a quanto sopra riportato, in seguito alla comunicazione di assegnazione dell’incentivo sulla base dell’esito positivo della procedura d’asta, il produttore dovrà trasmettere una cauzione da prestarsi sotto forma di fideiussione, in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto per il quale si partecipa alla procedura d’asta, convenzionalmente fissato come da tabella I dell’Allegato 2, rilasciata da istituti bancari. La cauzione, che deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile, è costituita a favore del GSE e restituita entro un mese dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. La cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo. La cauzione così prestata deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve quindi espressamente contenere: a) la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del debitore principale; b) il pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del GSE. 16A04832 — 46 —