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意大利的法律

Decree on the use of equine meat in the production of minced meat and meat preparations

颁布于 2002-08-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, meat, packaging/labelling

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRETO 9 agosto 2002 Impiego delle carni della specie equina nella produzione di carni macinate e di preparazioni di carni. (GU n. 251 del 25-10-2002) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, in materia di produzione di carni macinate e di preparazioni di carni ed in particolare gli articoli 4 e 6 nei quali, limitatamente al territorio nazionale e' prevista la possibilita' di concessione di deroghe; Vista la direttiva 94/65/CE in materia di produzione di carni macinate e di preparazioni di carni recepita nell'ordinamento legislativo nazionale con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' che nella seduta della sezione IV dell'11 dicembre 2001 si e' espresso favorevolmente alla concessione di una deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998 al fine di consentire l'impiego delle carni della specie equina nella produzione di carni macinate e di preparazioni di carne; Decreta: Art. 1. 1. Negli stabilimenti riconosciuti idonei alla produzione di carni macinate e di preparazioni di carni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, e' consentito l'impiego di carni della specie equina limitatamente alla produzione destinata alla commercializzazione sul territorio nazionale. 2. Alla produzione di carni macinate di equino e di preparazioni di carni di equino si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, ed in particolare per quanto riguarda i controlli veterinari le disposizioni di cui all'art. 9 e di cui all'allegato I, capitolo V. 3. Le analisi microbiologiche previste ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, nell'ambito dell'autocontrollo aziendale devono risultare conformi ai criteri di valutazione indicati nell'allegato II al citato decreto legislativo. 4. La temperatura di mantenimento e la data di scadenza devono essere indicati dal produttore ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 159

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