Decree on the National plan for the control of enteritidis and typhimurium salmonella in turkeys for fattening and for reproduction
颁布于 2010-02-19 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto 19 febbraio 2010: Piano nazionale di controllo di salmonella enteritidis e typhimurium, nei gruppi di tacchini da riproduzione e da ingrasso - condizioni e modalita' di abbattimento.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利
- 主题
- Livestock
- 关键词
- poultry, animal health, pests/diseases, policy/planning, birds
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DECRETO 19 febbraio 2010 Piano nazionale di controllo di salmonella enteritidis e typhimurium, nei gruppi di tacchini da riproduzione e da ingrasso - condizioni e modalita' di abbattimento. (10A06837) (GU n. 129 del 5-6-2010 ) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, di attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici; Visto il regolamento n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti; Vista la decisione n. 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Considerato che il piano nazionale di controllo presentato dall'Italia e' stato approvato dalla Commissione europea con la decisione 2009/771 del 20 ottobre 2009 e decisione 2009/883 del 26 novembre 2009; Decreta: Art. 1 1. E' resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale l'esecuzione del piano di controllo di salmonella enteritidis e typhimurium nei gruppi di tacchini da riproduzione e da ingrasso, di seguito denominato piano, secondo i criteri e le modalita' delineati nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il piano ha durata triennale, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. 3. Le regioni e province autonome, nell'ambito delle attivita' di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione. 4. Le regioni e province autonome provvedono a registrare nel sistema informativo del programma di controllo delle salmonellosi zoonotiche, con frequenza almeno trimestrale, i dati relativi ai singoli controlli. La registrazione deve essere completata entro il 15 marzo di ogni anno. 5. In caso di riscontro di positivita' saranno registrati anche i dati relativi alla gestione del focolaio. 6. Gli istituti zooprofilattici sperimentali comunicano tempestivamente all'azienda sanitaria locale competente per territorio, alla regione nonche' al Ministero della salute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da essi effettuati nel corso dell'espletamento delle attivita' del piano. Art. 2 1. Per i tacchini da riproduzione abbattuti e distrutti da parte del Servizio veterinario ufficiale nell'ambito di applicazione del piano a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012 e' concessa al proprietario o al soccidario un'indennita' calcolata secondo le modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218. 2. Per avere diritto all'indennita' di cui al comma 1, il campionamento dev'essere stato effettuato ufficialmente e secondo le modalita' di cui all'allegato I. Art. 3 1. Il presente decreto ha validita' dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. Art. 4 1. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2010 Il Ministro: Fazio Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 280