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意大利的法律

Decree on the equipment that must be present in special storages on land, drilling installations, production platforms and vessels, to respond to marine pollution

颁布于 2017-01-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto 23 gennaio 2017 : Definizione delle dotazioni di attrezzature e scorte di risposta ad inquinamenti marini da idrocarburi, che devono essere presenti in appositi depositi di terraferma, sugli impianti di perforazione, sulle piattaforme di produzione e sulle relative navi appoggio.
语言
Italian
类型
条例
国家
意大利
主题
Environment, Mineral resources, Sea
关键词
continental shelf, maritime zone, marine pollution, pollution control, exploration, mining, oil, oil pollution
类别
energy

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文本

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  1. Art. 1 Costituzione di depositi per la custodia dei materiali http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 2/5 21/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** 1. I titolari di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, che effettuano la perforazione dei pozzi oppure la coltivazione di giacimenti di oli minerali nell'ambito del mare territoriale o della piattaforma continentale italiani, hanno l'obbligo di costituire depositi in luoghi idonei sulla terraferma la cui ubicazione, unitamente alla pianificazione logistica e operativa, garantisca comunque il trasferimento delle attrezzature di cui al comma 2 alla nave appoggio, entro tre ore dalla pervenuta richiesta. 2. Nei depositi di cui al comma 1 devono essere disponibili almeno: a) n. 2 sistemi meccanici di recupero e separazione olio/acqua (skimmers) aventi caratteristiche idonee al contenimento dei prodotti estratti, nonche' alle condizioni meteo marine prevalenti nell'area ove sono ubicate le piattaforme e comunque con una capacita' di recupero non inferiore ai 35 metri cubi/ora; b) 1.000 metri di panne costiere, 500 metri di panne d'altura, 500 metri di panne rigide, con i relativi sistemi di ancoraggio; c) 1.000 metri di panne assorbenti dichiarate impiegabili, nonche' 5 metri cubi di materiale oleoassorbente nelle sue varie configurazioni; d) 8.000 litri di prodotti disperdenti di tipo riconosciuto idoneo unitamente alla relativa apparecchiatura per lo spandimento in mare; e) cisterne di raccolta di capacita' complessiva non inferiore a 300 metri cubi; 3. Il competente Compartimento marittimo, di intesa con la Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse competente per territorio, puo' autorizzare un unico deposito per piu' piattaforme localizzate in aree contigue o viciniori. Nel caso di deposito unico afferente a impianti relativi a titoli minerari diversi, il deposito e' gestito consortilmente dai titolari. E' salva la facolta' degli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione di richiedere integrazioni alle dotazioni del deposito definite al precedente comma 2.

  2. Art. 2 Dotazioni delle navi appoggio 1. Ciascuna nave appoggio alle unita' di perforazione o a quelle di produzione di oli minerali deve essere dotata di almeno: a) 200 metri di panne di altura; b) un sistema meccanico di recupero e separazione olio/acqua con le caratteristiche di cui al precedente art. 1, nonche' di casse di raccolta; c) 200 metri di panne assorbenti di tipo riconosciuto impiegabile, nonche' 1 metro cubo di materiale oleoassorbente nelle sue varie configurazioni di tipo riconosciuto impiegabile; d) 500 litri di prodotti disperdenti riconosciuti idonei con la relativa apparecchiatura di dispersione.

  3. Art. 3 Dotazioni degli impianti di perforazione, delle piattaforme di produzione e delle navi di stoccaggio 1. Gli impianti di perforazione e le piattaforme di produzione di oli minerali, nonche' le navi di stoccaggio (FPSO‐FSO), devono essere dotati di almeno: a) un quantitativo di panne di altura, non inferiore al perimetro esterno della piattaforma di produzione o della nave di stoccaggio maggiorato del 30%; b) un quantitativo di panne assorbenti di tipo riconosciuto impiegabile, non inferiore al doppio della somma del perimetro esterno della singola piattaforma ‐ nave di stoccaggio; c) 1.000 litri di prodotti disperdenti riconosciuti idonei, unitamente alla relativa apparecchiatura per il loro spandimento in mare. 2. Il competente Compartimento marittimo, di intesa con la Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 3/5 21/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** competente per territorio, puo' concedere deroghe a quanto stabilito al comma 1 in caso di: a) piattaforme viciniori; b) piattaforme non presidiate; c) qualora le attrezzature non possano essere stoccate in piattaforma per le ridotte dimensioni della stessa.

  4. Art. 4 Piano per l'addestramento del personale all'impiego delle attrezzature 1. Istruzioni e disposizioni dettagliate per il corretto mantenimento delle attrezzature devono essere presenti presso i depositi, gli impianti e le navi appoggio di cui agli articoli 1, 2 e 3 onde assicurare che le stesse siano sempre in buone condizioni manutentive, operative e costantemente disponibili per l'uso immediato. 2. I titolari di cui all'art. 1 redigono un Piano per l'addestramento del personale all'impiego dei dispositivi antinquinamento che preveda esercitazioni almeno semestrali. 3. Copia del Piano di cui al comma 2 e' depositato entro 30 giorni dalla sua adozione presso la Capitaneria di porto competente per territorio. 4. Presso l'impianto e' conservato il registro delle manutenzioni e delle esercitazioni semestrali di cui al comma 2 su cui verranno registrate anche le eventuali anomalie riscontrate e i provvedimenti presi per il loro superamento. Il registro e' messo a disposizione del personale dell'Autorita' marittima per le ispezioni.

  5. Art. 5 Idoneita' dei prodotti 1. Le panne assorbenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 e il materiale oleoassorbente di cui agli articoli 1 e 2, sono quelli riconosciuti impiegabili in mare, ai sensi del decreto direttoriale 31 marzo 2009 e s.m.i., per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi. 2. I prodotti disperdenti e assorbenti non inerti, di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono quelli riconosciuti idonei secondo le procedure previste dal decreto direttoriale del 25 febbraio 2011, cosi' come modificato dal decreto direttoriale 3 febbraio 2014, e il loro impiego e' di volta in volta autorizzato in via preventiva, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Nel caso sia documentata l'indisponibilita' temporanea dei prodotti riconosciuti idonei di cui al precedente comma 2, i soggetti individuati all'art. 1 sono esentati, dall'obbligo di detenzione limitatamente al periodo in cui detti prodotti non sono reperibili sul libero mercato, a cui si aggiunge il tempo tecnicamente necessario ad effettuare l'approvvigionamento.

  6. Art. 6 Disposizioni transitorie 1. I titolari di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione di idrocarburi di cui all'art. 1 del presente decreto hanno 10 mesi di tempo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per integrare le dotazioni e attrezzature presenti nei propri depositi, navi appoggio, piattaforme di perforazione e produzione e navi di stoccaggio.

  7. Art. 7 Disposizioni finali 1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto 20 maggio 1982 del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato recante http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 4/5 21/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** «Norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, concernente le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare». Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 gennaio 2017 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dello sviluppo economico Calenda http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 5/5

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