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意大利的法律

Decree on technical rules for certified propagation materials of citrus fruit

颁布于 2006-11-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto 20 novembre 2006: Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati degli Agrumi.
语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Cultivated plants
关键词
seeds/planting material, fruits/edible nuts, certification, plant production
类别
agriculture

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文本

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  1. DECRETO 20 Novembre 2006 Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati degli Agrumi. (GU n. 141 del 20-6-2007 - Suppl. Ordinario n.142) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 240 del 15 ottobre 2003 recante, organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2005, relativo all'attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 168 del 21 luglio 2006 recante disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica; Ravvisata l'opportunita' di dettare disposizioni specifiche per la produzione di materiali di propagazione vegetale certificati di Agrumi; Vista la proposta relativa alle norme tecniche per la produzione di materiali di propagazione certificati di Agrumi approvata dal Comitato nazionale per la certificazione nella seduta del 30 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 24 luglio 2003; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 maggio 2006, nella riunione del 18 luglio 2006; Decreta: Art. 1. Oggetto 1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano per la certificazione dei materiali di propagazione appartenenti ai generi Citrus, Poncirus, Fortunella, altri generi delle Aurantioideae e loro ibridi. 2. Ai fini del presente decreto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, citato nelle premesse, e' di seguito denominato "decreto". Art. 2. Registrazione delle Fonti primarie 1. Per la registrazione delle Fonti primarie nel Servizio nazionale di certificazione il costitutore deve adempiere agli obblighi previsti all'art. 13 del decreto ministeriale 24 luglio 2003 e all'art. 2 del "decreto". La scheda pomologica e la scheda fitosanitaria devono essere predisposte secondo gli schemi di cui all'Allegato 1 del presente decreto. 2. Per la registrazione di nuove cultivar la descrizione pomologica deve essere conforme a quanto previsto dalla scheda UPOV o CPVO. 3. E' consentito immettere nuove selezioni nelle fasi di Conservazione e di Premoltiplicazione, a condizione che siano in possesso delle caratteristiche richieste e che esista una descrizione genetica tale da distinguerle dalle varieta' esistenti. Art. 3. Mezzi e Strutture 1. I mezzi e le strutture necessari alla conservazione e produzione in vivo dei materiali di moltiplicazione di categoria "Prebase" e "Base" di cui agli articoli 4 e 5 del "decreto" devono soddisfare i requisiti indicati all'Allegato 2 del presente decreto. 2. I mezzi e le strutture necessari all'allevamento ed alla produzione in vivo dei materiali di moltiplicazione di categoria "Certificato" di cui all'art. 6 del "decreto" devono soddisfare i requisiti indicati all'Allegato 3 del presente decreto. Art. 4. Certificazione dei materiali di moltiplicazione 1. Ai fini del rilascio della certificazione delle produzioni vivaistiche ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 24 luglio 2003 ed ai sensi dell'art. 8 del "decreto", i materiali di moltiplicazione di categoria "Prebase", "Base" e "Certificato" con stato sanitario Virus-esente (VF) o Virus-controllato (VT), come previsto all'art. 11 del decreto ministeriale 24 luglio 2003, devono risultare esenti dalle malattie e dagli organismi patogeni indicati all'Allegato 4 del presente decreto. Art. 5. Controlli 1. I materiali di moltiplicazione di categoria "Prebase", "Base" e "Certificato" devono essere sottoposti ai controlli fitosanitari e di corrispondenza genetica, di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 24 luglio 2003 e degli articoli 4, comma 3, 5, comma 3 e 6, comma 4 del "decreto", secondo quanto previsto agli Allegati 5 e 6 del presente decreto. Art. 6. Sezioni incrementali 1. Le sezioni incrementali realizzate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c) del "decreto" dovranno soddisfare, in relazione alla fase in cui vengono attivate, i requisiti indicati, rispettivamente, all'Allegato 2 per la fase di Premoltiplicazione ed all'Allegato 3 per la fase di Moltiplicazione. Art. 7. Norme transitorie 1. Fino al 31 dicembre 2009 sono ammessi alla certificazione nazionale i materiali di moltiplicazione di agrumi appartenenti ai generi Citrus, Poncirus, Fortunella, altri generi delle Aurantioideae e loro ibridi, anche non conformi al presente decreto, purche' derivanti da fonti primarie inserite nei programmi di Certificazione Nazionali o Regionali, gia' esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto e' inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 2006 Il Ministro: De Castro