Decree on technical rules for certified propagation materials of olive
颁布于 2006-11-20 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto 20 novembre 2006: Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati dell'Olivo.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- seeds/planting material, vegetables/legumes, certification, plant production
- 类别
- agriculture
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DECRETO 20 Novembre 2006 Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati dell'Olivo. (GU n. 141 del 20-6-2007 - Suppl. Ordinario n.142) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 240 del 15 ottobre 2003 recante, organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2005, relativo all'attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 168 del 21 luglio 2006 recante disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica; Ravvisata l'opportunita' di dettare disposizioni specifiche per la produzione di materiali di propagazione vegetale certificati di Olivo; Vista la proposta relativa alle norme tecniche per la produzione di materiali di propagazione certificati di Olivo approvata dal Comitato nazionale per la certificazione nella seduta del 15 e 16 giugno 2006, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 24 luglio 2003; Acquisito il parere favorevole del comitato fitosanitario di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 maggio 2006, nella riunione del 18 luglio 2006; Decreta: Art. 1. Oggetto 1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano per la certificazione dei materiali di moltiplicazione appartenenti alla specie Olea europea L. 2. Ai fini del presente decreto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, citato nelle premesse, e' di seguito denominato "decreto". Art. 2. Registrazione delle Fonti Primarie 1. Per la registrazione delle Fonti Primarie nel Sistema nazionale di certificazione il costitutore deve adempiere agli obblighi previsti all'art. 13 del decreto ministeriale 24 luglio 2003 ed all'art. 2 del "decreto". La scheda pomologica e la scheda fitosanitaria devono essere predisposte secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del presente decreto 2. Per la registrazione di nuove cultivar la descrizione pomologica deve essere conforme a quanto previsto dalla scheda UPOV o CPVO. 3. E' consentito immettere nuove selezioni nelle fasi di Conservazione e di Premoltiplicazione, a condizione che siano in possesso delle caratteristiche richieste e che esista una descrizione genetica tale da distinguerle dalle varieta' esistenti. Art. 3. Mezzi e strutture 1. I mezzi e le strutture necessari alla conduzione e produzione in vivo dei materiali di moltiplicazione di categoria "Prebase", di cui all'art. 4 del "decreto", devono soddisfare i requisiti indicati all'Allegato 2 del presente decreto. 2. I mezzi e le strutture necessari alla conduzione e produzione in vivo dei materiali di moltiplicazione categoria "Base" di cui all'art. 5 del "decreto", devono soddisfare i requisiti indicati all'Allegato 3 del presente decreto. 3. I mezzi e le strutture necessari alla conduzione e produzione in vivo dei materiali moltiplicazione di categoria "Certificato" di cui all'art. 6 del "decreto", devono soddisfare i requisiti indicati all'Allegato 4 del presente decreto. 4. I mezzi, le strutture e le modalita' di produzione in vitro dei materiali di moltiplicazione di categoria "Prebase", "Base" e "Certificato", di cui all'art. 7 del "decreto" devono soddisfare i requisiti indicati all'Allegato 5 del presente decreto. Art. 4. Certificazione dei materiali di moltiplicazione 1. Ai fini del rilascio della certificazione delle produzioni vivaistiche ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 24 luglio 2003 ed ai sensi dell'art. 8 del "decreto", i materiali di moltiplicazione di categoria "Prebase", "Base" e "Certificato", con stato sanitario Virus-esente (VF) o Virus-controllato (VT), come previsto all'art. 11 del decreto ministeriale 24 luglio 2003, devono risultare esenti dalle malattie e dagli organismi patogeni indicati all'Allegato 6 del presente decreto. Art. 5. Controlli 1. I materiali di moltiplicazione di categoria "Prebase", "Base" e "Certificato" devono essere sottoposti ai controlli fitosanitari e di corrispondenza genetica di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 24 luglio 2003 e degli articoli 4, comma 3, 5, comma 3 e 6, comma 4 del "decreto", secondo quanto previsto agli Allegati 7 e 8 del presente decreto. Art. 6. Sezioni incrementali 1. Le sezioni incrementali realizzate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c) del "decreto" dovranno soddisfare, in relazione alla fase in cui vengono attivate, i requisiti indicati, rispettivamente, all'Allegato 3 per la fase di Premoltiplicazione, ed all'Allegato 4 per la fase di Moltiplicazione. Art. 7. Norme transitorie 1. Fino al 31 dicembre 2011 sono ammessi a certificazione nazionale i materiali di moltiplicazione di olivo, anche non conformi al presente decreto, purche' derivanti da fonti primarie inserite nei programmi di Certificazione Nazionali o Regionali, gia' esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto e' inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 2006 Il Ministro: De Castro