Decree on procedures for authorizing the importation of medicinal products for veterinary use
颁布于 2010-08-05 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Decreto 5 agosto 2010: Procedure di autorizzazione all'importazione parallela di medicinali per uso veterinario.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利
- 主题
- Livestock
- 关键词
- drugs, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, international trade, animal health
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
1 DECRETO 5 agosto 2010 Procedure di autorizzazione all'importazione parallela di medicinali per uso veterinario. (GU n. 270 del 19-11-2011 ) IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la nota della Commissione europea sulle importazioni parallele di specialita' medicinali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C115/5 del 6 maggio 1982, come modificata dalla Comunicazione COM (2003) 839 del 30 dicembre 2003, relativa alle importazioni parallele di specialita' medicinali la cui immissione in commercio e' gia' stata autorizzata; Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, ed in particolare l'art. 68, comma 1, lettera i); Visto il decreto del Ministero della salute 17 dicembre 2007, recante modalita' di impiego del codice a barre sulle singole confezioni dei medicinali ad uso veterinario immessi in commercio; Considerata la necessita' di disciplinare l'attivita' di importazione parallela di specialita' medicinali per uso veterinario da uno Stato membro nel quale dette specialita' sono state autorizzate e che risultano gia' autorizzate in Italia, al fine di dare attuazione alla sopracitata Comunicazione COM (2003) 839 del 30 dicembre 2003; Decreta: Art. 1 Domanda di autorizzazione 1. L'importatore che intenda richiedere l'autorizzazione al commercio di una specialita' medicinale per uso veterinario, gia' autorizzata in Italia a favore di un titolare diverso dall'importatore stesso, ed importata da uno Stato membro dell'Unione europea nel quale essa e' stata autorizzata, deve presentare domanda al Ministero della salute, di seguito denominato Ministero, corredata delle informazioni e della documentazione, scritte in lingua italiana, di seguito elencate: a) il nome, o ragione sociale, e il domicilio, o sede legale, del responsabile dell'immissione in commercio e lo Stato membro di importazione; b) la denominazione della specialita' medicinale da importare e la sua composizione qualitativa e quantitativa; c) le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e gli effetti secondari della specialita' medicinale da importare; d) le specie animali di destinazione e tempo di attesa; e) la posologia per le diverse specie animali cui la specialita' medicinale e' destinata, la forma farmaceutica, le modalita' e la via di somministrazione, il periodo di validita' per l'utilizzazione; f) il riassunto delle caratteristiche del prodotto; g) gli stampati del medicinale nella veste tipografica definitiva della confezione importata o di quella riconfezionata; h) il codice a barre a lettura ottica applicato dall'importatore sulle singole confezioni di medicinali ai sensi del decreto 17 dicembre 2007; 2 i) il nominativo dell'importatore, quale responsabile della farmacovigilanza del prodotto importato; j) la dichiarazione di impegno dell'importatore a comunicare eventuali variazioni intervenute nel medicinale autorizzato all'importazione parallela; k) dichiarazione dell'importatore di essere in possesso di un sistema idoneo a garantire il ritiro di lotti difettosi dal mercato del paese di importazione, qualora sia venuto a conoscenza di un richiamo dello stesso lotto nel paese di esportazione; l) la disponibilita', a favore del Ministero, di un campione di ciascun lotto del medicinale importato per l'intera validita' del lotto stesso; m) la dichiarazione di accettazione, da parte del direttore tecnico dello stabilimento farmaceutico autorizzato dal Ministero, ad effettuare il riconfezionamento della specialita' medicinale oggetto di importazione parallela; n) l'attestazione del versamento della tariffa di cui all'art. 2, comma 3. Art. 2 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione 1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Ministero rilascia l'autorizzazione corredata degli stampati approvati, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1. 2. Il termine di cui al comma 1 rimane sospeso per il tempo necessario all'interessato a fornire la documentazione supplementare eventualmente richiesta dal Ministero. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata al richiedente previo pagamento della tariffa di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, e successive modificazioni. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2010 Il Ministro: Fazio Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 170