Decree on conditions to be fulfilled by rice crops for purposes of seed certification
颁布于 2012-07-19 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto 19 luglio 2012: Condizioni che devono soddisfare le colture di riso ai fini della certificazione delle sementi: recepimento della direttiva 2012/1/UE della Commissione del 6 gennaio 2012.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant production, seeds/planting material, cereals/grains/rice, standards, crops, agricultural commodities
- 类别
- agriculture
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文本
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DECRETO 19 luglio 2012 Condizioni che devono soddisfare le colture di riso ai fini della certificazione delle sementi: recepimento della direttiva 2012/1/UE della Commissione del 6 gennaio 2012. (12A11406) (GU n. 253 del 29-10-2012 ) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche, recante disciplina dell'attivita' sementiera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, recante regolamento di applicazione della legge n. 1096/71; Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modifiche; Vista la direttiva 2012/1/UE della Commissione del 6 gennaio 2012, recante modifiche della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalle colture di Oryza sativa; Ritenuto necessario dare applicazione, in via amministrativa, alle norme contenute nella direttiva 2012/1/UE della Commissione del 6 gennaio 2012, che modifica caratteristiche tecniche di altra direttiva dell'Unione europea gia' recepita nell'ordinamento nazionale; Decreta: Art. 1 1. Alla lettera A) Cereali, punto 3, lettera C) Oryza sativa, dell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 «Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione», il seguente testo: «Il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare: 0 per la produzione di sementi di base, 1 per 50 m² per la produzione di sementi certificate di 1ª e di 2ª generazione.» e' sostituito dal seguente: «Il numero di piante manifestamente riconoscibili come infette da Fusarium fujikuroi non deve superare: per la produzione di sementi di base: 2 per 200 m², per la produzione di sementi certificate di 1ª generazione: 4 per 200 m², per la produzione di sementi certificate di 2ª generazione: 8 per 200 m². Il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare: 0 per la produzione di sementi di base, 1 per 100 m² per la produzione di sementi certificate di 1ª e di 2ª generazione.» Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 19 luglio 2012 Il Ministro: Catania Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 11, foglio n. 58