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意大利的法律

Decree on conditions for using “ferrettara”(drift-nets)

颁布于 2006-05-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto 24 maggio 2006: Modalita' di impiego della «ferrettara» (piccola rete da posta derivante).
语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, fishing gear/fishing method, mesh, fishery management and conservation

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRETO 24 maggio 2006 Modalita' di impiego della «ferrettara» (piccola rete da posta derivante). Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6-6-2006 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente la disciplina sul rilascio della licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1998, recante le modalita' tecniche dell'attrezzo denominato «ferrettara»; Ravvisata la necessita' di fissare nuove modalita' d'uso dell'attrezzo compatibili con le disposizioni comunitarie; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 24 maggio 2006, ha espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'attrezzo «ferrettara» (definita quale rete da posta derivante ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) 1239/98) puo' essere impiegato nei limiti dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' e comunque non oltre le 10 miglia dalla costa. 2. L'attrezzo di cui al precedente comma non puo' essere di lunghezza superiore a 2,5 km e deve avere una maglia non superiore ai 180 mm di apertura. Ai fini della sua immediata applicazione il presente decreto e' comunicato alle Capitanerie di porto per la affissione all'albo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2006 Il Ministro: De Castro

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