Decree of the President of the Regional Executive No. 46 implementing Regional Act No. 20 of 2006 to protect waters against pollution
颁布于 2008-09-08 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46: Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento».
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利 · Toscana
- 主题
- Water
- 关键词
- pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, access-to-information
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre 2008, n. 46 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento». (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 17 settembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. l ; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto; Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); Visto, tra gli altri, l'art. 13 della citata legge che prevede che la giunta regionale emani un regolamento finalizzato a definire le modalita' di applicazione della legge regionale stessa, ed in particolare in materia di: acque reflue domestiche ed assimilate, trattamenti appropriati delle acque reflue urbane, gestione delle acque meteoriche dilavanti, acque di restituzione, monitoraggio e flussi dati; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 26 maggio 2008, n. 12, adottata previa acquisizione del parere del Comitato tecnico della programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale; Acquisito il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 19 giugno 2008; Acquisito il parere favorevole con richieste e raccomandazioni delle commissioni 2ª e 6ª del consiglio regionale della Toscana, espresso congiuntamente nella seduta del 16 luglio 2008; Ritenuto di accogliere parzialmente le sopra citate richieste e raccomandazioni; Vista la deliberazione della giunta regionale 1° settembre 2008, n. 678, che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); E m a n a il seguente regolamento: TITOLO I NORME GENERALI CAPO I Norme generali, monitoraggio e flusso dati Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale n. 31 maggio 2006, n. 20 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) di seguito denominata «legge regionale». Art. 2. Definizioni 1. Fatte salve le definizioni della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), di seguito denominato «decreto legislativo», e della legge regionale ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per: a) accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimita' e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, cosi' come previsto dall'art. 27; b) acque di vegetazione: le acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento ne' ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione; c) area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilita' individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati; d) aziende, allevamenti e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso; e) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento; f) destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti per l'utilizzazione agronomica su terreni di cui detiene il titolo d'uso; g) distanza dall'inizio dell'arenile: si intende la distanza misurata a partire dalla prima duna fissa vegetata da piante arboree per gli arenili marini. Per i laghi a partire dal limite dell'area di massimo invaso ed ove sia presente un arenile dal termine dello stesso verso terra; h) distanza dalle sponde dei corsi d'acqua: si intende la distanza dai corpi idrici, come identificati dall'art. 53, misurata in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine del corso di acqua o, in mancanza di esso, dal ciglio di sponda del corso d'acqua; i) effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni, materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita; j) fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame; k) gestore: il gestore, diverso dal gestore del servizio idrico integrato (SII), di fognature pubbliche e/o di impianti di depurazione delle acque reflue; l) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attivita' di allevamento: 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri; 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zoo-tecnici; 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio; m) liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attivita' di allevamento: 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame; 2) le deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera se non incluse nella lettera I) punto 2; 3) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti. di effluenti zootecnici; 4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; 5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera qualora destinate ad utilizzo agronomico; n) nuovi contenitori di stoccaggio ai fini dell'utilizzazione agronomica: i contenitori posti in esercizio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento; o) piano di emergenza: piano delle attivita' e delle azioni per il contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da fatti accidentali e/o ad eventi programmati straordinari connessi all'esercizio degli impianti; p) primo spandimento: si considerano primi spandimenti gli spandimenti di acque di vegetazione effettuati dopo il 21 ottobre 2006 in conformita' con la normativa vigente; q) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo; r) sito di spandimento: una o piu' particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agro ambientali, su cui si effettua lo spandimento; s) sondaggio: perforazioni, di diametro relativamente piccolo, per l'effettuazione di indagini sulle caratteristiche del suolo e sottosuolo; t) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o piu' siti di spandimento nell'anno successivo al primo spandimento; u) stallatico: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati; v) stoccaggio di acque reflue agroalimentari: limitatamente alle acque destinate all'utilizzazione agronomica il deposito delle acque reflue agroalimentari; w) titolare del sito di' spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento; x) trattamento: qualsiasi operazione, limitatamente alle acque e materie destinate all'utilizzazione agronomica, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari; z) zone vulnerabili: le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana. Art. 3. Attivita' di controllo delle acque reflue 1. Le province, i comuni e le autorita' di ambito territoriale ottimale (di seguito denominate AATO) di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»), nella sede del comitato provinciale di cui all'art. 17 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), definiscono, d'intesa con l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (di seguito denominata ARPAT), il programma di monitoraggio degli scarichi di propria competenza che l'ARPAT e' tenuta ad attuare ai sensi dell'art. 3 della legge regionale. 2. II programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via. prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici. 3. La provincia, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce le condizioni, le modalita' e i criteri da inserire nei protocolli di autocontrollo eventualmente sottoscritti di cui all'allegato 1 al presente regolamento. Le determinazioni della provincia sono recepite nel protocollo di monitoraggio che l'ARPAT definisce con il gestore unico del SII di cui al decreto legislativo e alla legge regionale n. 81/1995 o, fino alla sua attuazione, con l'attuale gestore della pubblica fognatura e della depurazione. 4. L'ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia ai gestori del SII, agli enti competenti al controllo ed alla giunta regionale. Art. 4. Sistema informativo e flusso dati 1. Le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, fatte salve le norme di cui alla decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), rendono disponibile ed aggiornano annualmente, sui loro siti internet, l'elenco delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, contenente le sintetiche informazioni descrittive definite all'allegato I, capo I al presente regolamento. 2. L'ARPAT trasmette alla Regione le risultanze del monitoraggio delle acque effettuato ai sensi di quanto previsto dagli allegati alla parte III del decreto legislativo secondo le modalita' definite all'allegato I, capi II e III al presente regolamento. 3. Le informazioni dovute alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge regionale sono trasmesse ad ARPAT secondo le scadenze e le modalita' previste all'allegato I, capo IV, al presente regolamento. 4. L'ARPAT, ricevute l'informazioni di cui al comma 3, provvede alla loro elaborazione ai fini della predisposizione dei rapporti, nelle forme previste dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (di seguito denominata APAT), le trasmette alla Regione Toscana che successivamente ne autorizza la trasmissione, da parte dell'ARPAT stessa, all'APAT ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 4 sono trasmesse alla Regione anche ai fini degli adempimenti previsti dal programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale. TITOLO II AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE CAPO I Rilascio di nuove autorizzazioni Art. 5. Oneri istruttori per l'autorizzazione 1. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 5, 6 e 10 della legge regionale, a titolo di deposito quale condizione di procedibilita' della domanda, non puo' eccedere 50 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed 100 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ed industriali. All'aggiornamento triennale di dette somme provvedono, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, gli enti competenti che autorizzano lo scarico. 2. L'ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell'autorizzazione e' stabilita sulla base delle tariffe per le prestazioni ARPAT, fissate dalla Regione Toscana, in relazione al tipo di recettore e di acque reflue e comunicata al richiedente congiuntamente alle modalita' di effettuazione del pagamento. 3. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento. 4. In caso di rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento le somme versate ai sensi dei commi 1 e 2 non sono rimborsate. Art. 6. Ricezione e trasmissione delle domande 1. Le domande di autorizzazione sono presentate: a) per gli scarichi non in pubblica fognatura all'ente competente al rilascio ai sensi della legge regionale; b) per gli scarichi in pubblica fognatura secondo le procedure definite dall'AATO. 2. Nel caso di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi la domanda di autorizzazione allo scarico viene presentata, ove presente, allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP), che la fa pervenire, entro sette giorni, all'ente competente. Art. 8. Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali 1. La provincia definisce con proprio atto i criteri, le modalita' e le procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale. 2. La provincia provvede inoltre: a) alla costituzione di un comitato tecnico consultivo di cui puo' avvalersi per le autorizzazioni; b) ad avvalersi, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995, della consulenza tecnica dell'ARPAT anche garantendone la presenza nel comitato di cui alla lettera a); c) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalita' stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del SIRA. Art. 9. Rilascio delle autorizzazioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali 1. La provincia, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 4 comma 1 della legge regionale, stabilisce le modalita' di adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane od industriali esistenti per il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'art. 99 del decreto legislativo. La provincia nell'atto autorizzativo stabilisce, visto il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), le prescrizioni necessarie a garantire che l'impianto autorizzato osservi le disposizioni del citato decreto ministeriale. 2. I riusi delle acque attuati attraverso il riciclo interno agli impianti di depurazione non sono soggetti ad autorizzazione. Art. 10. Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche 1. Il comune definisce con proprio atto i criteri, le modalita' e le procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale. 2. Il comune provvede inoltre: a) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'ARPAT, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995, per gli scarichi con potenzialita' superiore ai cento abitanti equivalenti (di seguito denominati AE); b) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalita' stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del SIRA. Art. 11. Rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali 1. L'AATO definisce con proprio atto i criteri, le modalita' e le procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale. 2. L'AATO inoltre: a) si avvale, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge regionale della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori se presenti e, per la prima autorizzazione allo scarico, anche dell'ARPAT ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995; b) trasmette al gestore del SII, ad altri gestori se presenti, e all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalita' stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del SIRA. Art. 12. Prescrizioni regionali 1. I titolari degli scarichi di acque reflue comunicano all'ente competente eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico. 2. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane o industriali con oltre cento AE verificano, almeno due volte all'anno, il permanere delle condizioni di massimo e minimo carico in ingresso all'impianto di depurazione dichiarate nella domanda di autorizzazione, annotandole sul registro d'impianto. 3. I titolari di scarichi di acque reflue industriali con oltre cento AE, in riferimento allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attivita', installano uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di installazione degli strumenti sia disposto nell'ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata, qualora lo scarico avvenga in pubblica fognatura l'installazione degli strumenti puo' essere sostituita da una autocertificazione annuale dei prelievi mensili e medi giornalieri, delle acque utilizzate e comunque prelevate. 4. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che si approvvigionano di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti: a) ad installare uno strumento di misura del volume prelevato; b) a comunicare annualmente i consumi medi mensili risultanti dagli strumenti di registrazione dei prelievi al gestore del SII nel caso lo scarico sia in pubblica fognatura. 5. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialita' di progetto superiore ai duemila AE sono tenuti: a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni; b) a registrare sul registro d'impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate; c) a garantire che, al fine del contenimento della formazione di sostanze pericolose nelle acque superficiali, la disinfezione, con sostanze a base di composti del cloro, delle acque di scarico sia attuata solo nei casi specificatamente previsti e con le modalita' definite nell'autorizzazione allo scarico ai soli fini della tutela della salute. In caso di necessita' il gestore puo' eseguire, per i tempi strettamente necessari disinfezioni di emergenza con composti del cloro informandone tempestivamente 1'ARPAT. Restano fatte salve le disposizioni a tutela della salute disposte dalle autorita' sanitaria. 6. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialita' di progetto superiore ai quindicimila AE, sono tenuti: a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni; b) ad installare uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalita' idonee alla verifica delle disposizioni del decreto legislativo; c) a registrare sul registro d'impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate; d) al rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, lettera c). 7. Le province, i comuni e le AATO inseriscono in tutte le autorizzazioni di cui alla legge regionale le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6, adattandole ai casi specifici come indicato al comma 8. 8. Le province, i comuni e le AATO adattano le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 ai casi specifici tenendo conto: a) della necessita' di definire congrui tempi di installazione degli strumenti in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessita' dell'installazione; b) della necessita' che le condotte di adduzione agli strumenti di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che gli stessi siano correttamente mantenuti; c) della necessita' che gli strumenti di misura siano resi facilmente accessibili alla verifica del gestore del SII o di qualsiasi altro soggetto deputato al controllo dell'adempimento delle prescrizioni. 9. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane presentano congiuntamente alla domanda di autorizzazione allo scarico il piano di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera o). 10. La provincia, nella definizione delle autorizzazioni relative allo scarico di acque reflue urbane, tiene conto delle previsioni contenute negli accordi di programma eventualmente sottoscritti ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale disponendo le apposite prescrizioni. 11. Per gli scarichi di cui all'art. 124, comma 9 del decreto legislativo il comune o la provincia, pur non considerandoli scarichi sul suolo, possono inserire nell'atto autorizzativo eventuali prescrizioni circa le idonee modalita' di effettuazione dello scarico ai fini della salvaguardia della falda. Dette prescrizioni sono obbligatorie qualora sia necessario tutelare fonti di approvvigionamento idropotabile. CAPO II Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue Art. 13. Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue 1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue sono rinnovate nei termini e con le modalita' previste dall'art. 124, comma 8 del decreto legislativo. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, alle domande di rinnovo di autorizzazione si applicano, in relazione al tipo di scarico ed alla sua destinazione, le procedure istruttorie di cui al capo I. 3. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni possono prevedere procedure semplificate di rinnovo delle autorizzazioni. 4. I titolari delle autorizzazioni possono accedere alle procedure semplificate di rinnovo a condizione che dichiarino: a) il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate nonche' la buona gestione; b) il rispetto delle disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo. Art. 14. Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura 1. Ai sensi dell'art. 124, comma 8 del decreto legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o in base a quanto disposto dall'art. 10, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate. 2. Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne da' notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza. CAPO III Autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione Art. 15. Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura. 1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura e' rilasciata dall'ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell'impianto. 2. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessita' di definire le modalita' per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, sulla base della documentazione tecnica fornita dal titolare dello scarico per l'autorizzazione dell'impianto, l'ente competente, d'intesa con 1'ARPAT, puo' provvedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria ove determina: a) i tempi necessari per il raggiungimento dell'efficacia prevista nelle diverse sezioni dell'impianto in seguito al primo avviamento; b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio; c) le modalita' di monitoraggio della funzionalita' complessiva dell'impianto in fase di attivazione; d) le procedure di sicurezza e di emergenza. 3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti temporali previsti all'art. 13, comma 1, lettera d) della legge regionale. 4. La procedura di cui al presente articolo puo' essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti attestata dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori o da una dichiarazione del titolare dello scarico. 5. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l'autorizzazione provvisoria puo' riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da relativa dichiarazione del titolare dello scarico. 6. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la provincia puo' prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione: a) di acque reflue urbane con potenzialita' inferiore a duemila AE; b) di acque reflue industriali con potenzialita' inferiore a cento AE. 7. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 4 e limitatamente agli impianti di depurazione di acque reflue domestiche con potenzialita' inferiore a duemila AE, il comune puo' prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, tra cui il rilascio dell'autorizzazione definitiva. 8. La domanda di autorizzazione provvisoria e' presentata con le modalita' previste dagli articoli 6 e 7. Alla domanda e' allegata una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio. Art. 16. Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura. 1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura e' rilasciata dall'AATO, sentiti il gestore del SII ed gli altri gestori se presenti, qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessita' di definire le modalita' per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa. 2. L'autorizzazione provvisoria determina: a) i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto coinvolte in ciascuna fase; b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio; c) le procedure di sicurezza e di emergenza. 3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti temporali previsti all'art. 13, comma 1, lettera d) della legge regionale. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura. 5. La domanda di autorizzazione provvisoria e' presentata con le modalita' previste dagli articoli 6 e 7. Alla domanda e' allegata una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio. TITOLO III ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE E TRATTAMENTI APPROPRIATI CAPO I Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati Art. 17. Campo di applicazione 1. Il presente titolo in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale disciplina in particolare: a) l'assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all'art. 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo; b) i trattamenti di cui all'art. 100, comma 3, e all'art. 105, comma 2, del decreto legislativo. Art. 18. Acque reflue domestiche assimilate e loro trattamenti 1. Le acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche sempreche' rispettino tutte le condizioni stabilite nell'allegato 2 al presente regolamento. 2. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformita' alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del decreto legislativo e' data dal rispetto delle seguenti condizioni: a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria; b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni dell'allegato 2, capo II, nel caso di scarico sul suolo, e dell'allegato 3, capo 1 al presente regolamento nel caso di scarico in corpi idrici superficiali; c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento; d) garantire, per gli impianti con oltre cento AE, il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo II al presente regolamento. 3. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati. 4. Da reti fognarie private a servizio di stabilimenti derivano di norma acque reflue industriali, domestiche o AMD. 5. Sono assimilate ad acque reflue domestiche le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria ad uso degli edifici. Art. 19. Disposizioni generali sui trattamenti appropriati 1. I trattamenti depurativi di cui all'art. 105, comma 2 del decreto legislativo (di seguito denominati trattamenti appropriati), possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da: a) agglomerati o insediamenti fino a duemila AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne ed in acque di transizione; b) agglomerati o insediamenti fino a diecimila AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marino costiere. 2. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformita' ai relativi obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione. 3. I trattamenti appropriati sono individuati e strutturati ai fini dei seguenti obiettivi: a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell'impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d'investimento e gestione, adottando la minore intensita' tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile; b) essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico; c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze; d) favorire il ricorso a soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo dei reflui depurati a valle degli impianti in presenza di utenze gia' esistenti o potenziali ed in accordo con i requisiti previsti all'art. 99 del decreto legislativo; e) minimizzare l'impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato; f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati. 4. Per gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell'allegato 3, tabelle 2 e 3, la conformita' alle disposizioni di cui all'allegato 5 del decreto legislativo relative allo scarico di acque reflue urbane e' data dal rispetto delle seguenti condizioni: a) garantire la tutela della falda e il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria; b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte, secondo le disposizioni dell'allegato 3, capo I al presente regolamento, nel caso di scarico in corpi idrici superficiali; c) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento secondo le disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo II del presente regolamento; d) non compromettere il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione. 5. Gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati. 6. L'ente che autorizza lo scarico definisce nel provvedimento di autorizzazione: a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo dell'impianto di depurazione che comunque, se previste, devono rispettare le disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo II del presente regolamento; b) la conservazione, se possibile presso l'impianto, della documentazione che attesta l'effettuazione, ove previste, delle operazioni indicate nel programma di manutenzione e gestione; c) i limiti allo scarico sulla base dell'allegato 5, tabella 3 del decreto legislativo qualora nell'impianto di depurazione, ancorche' rientrante come tipologia in quelli dell'art. 20, sia effettuato a qualsiasi titolo trattamento di rifiuti. 7. Gli impianti, o parti di essi, esistenti tra il piede di utenza ed il punto di scarico finale se rispondenti alla buona norma ed in buono stato di efficienza sono considerati utili alla realizzazione delle tipologie descritte all'art. 20. 8. Per gli agglomerati con meno di duemila AE, se recapitanti in acque superficiali interne e di transizione, e con meno di diecimila AE, se recapitanti in acque superficiali marino costiere, le priorita' di adeguamento dei sistemi di raccolta e trattamento, definite ne gli accordi di cui all'art. 26, comma 2 della legge regionale, sono individuate sulla base dei seguenti criteri: a) potenzialita' dell'impianto; b) presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell'agglomerato; c) complessita' dell'intervento di adeguamento e sua tempistica; d) contribuito al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore; e) effettivo impatto sul corpo idrico recettore e sul reticolo prossimale allo stesso relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione e sul permanere o l'insorgere di problemi igienico sanitari. 9. Nell'accordo di programma di cui all'art. 26, comma 2, per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a duecento, possono essere ritenuti appropriati i trattamenti esistenti, anche se diversi da quelli di cui all'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, qualora, per gli stessi, sia accertato che il loro effettivo impatto sul corpo idrico recettore e sul reticolo prossimale non compromette il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione e non determina l'insorgere di problemi igienico sanitari. 10. Qualora, nel caso di nuove urbanizzazioni o di trasformazioni e modificazioni urbanistiche che interessano agglomerati o insediamenti per i quali possono essere adottati trattamenti appropriati, la realizzazione o l'adeguamento degli stessi e' definita nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti). Art. 20. Trattamenti appropriati recapitanti in acque superficiali 1. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali interne i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 2 del presente regolamento. 2. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali marino costiere i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 3 del presente regolamento. 3. Per gli impianti di nuova realizzazione sono da privilegiare, tra i trattamenti individuati nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, le tipologie impiantistiche che: a) riducono al minor livello possibile le risorse energetiche necessarie al funzionamento dell'impianto; b) presentano il minor impatto paesaggistico ed eventualmente riqualificano aree degradate; c) offrono prestazioni depurative utili ad un eventuale riuso delle acque; d) contribuiscono, nel caso di scarico in acque interne, al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore. 4. Dei controlli previsti dal programma di monitoraggio e gestione per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre cento AE scaricanti in acque destinate alla balneazione almeno un controllo e' effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno e almeno i due terzi nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno. L'effettuazione dei suddetti controlli deve risultare dalla documentazione di cui all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento. TITOLO IV UTILIZZAZIONE AGRONOMICA CAPO I Ambito di applicazione Art. 21. Ambito di applicazione 1. Il presente titolo in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 112 del decreto legislativo e dell'art. 13, comma 1, lettera e) della legge regionale disciplina le procedure e le modalita' per l'utilizzazione agronomica: a) degli effluenti di allevamento; b) delle acque di vegetazione ai sensi dell'art. 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale; c) le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo; d) le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari come individuate dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 112, comma 2 del decreto legislativo. 2. Le acque reflue di cui al comma 1, lettere c) e d) sono denominate acque reflue agroalimentari. 3. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari disciplinata dal presente regolamento e' finalizzata all'utilizzo delle acque a fini fertirrigui per il recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti. 4. La mancata applicazione delle norme di cui al presente titolo determina l'obbligo di smaltimento secondo le norme previste per lo scarico di acque reflue o per lo smaltimento dei rifiuti. 5. Alle acque reflue agroalimentari si applica comunque nel caso di loro utilizzazione agronomica all'interno delle zone vulnerabili quanto previsto dal presente regolamento. CAPO II Procedure e modalita' per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari. Art. 22. Modalita' di trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari 1. Per il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari destinati all'utilizzazione agronomica e' predisposto dall'azienda da cui si originano un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia. 2. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unita' locale da cui si originano gli effluenti e le acque reflue agroalimentari, costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unita' locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante; b) le quantita' trasportate, per tipo di materiale, espresse in metri cubi; c) l'identificazione del mezzo di trasporto; d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento; e) gli estremi della comunicazione effettuata al comune prevista ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge regionale. 3. Il documento di cui al comma 2 non e' predisposto nel caso in cui gli effluenti zootecnici o le acque reflue agroalimentari siano trasportate all'interno dell'azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell'azienda stessa. 4. Il documento di cui al comma 2 non e' predisposto nel caso in cui gli effluenti zootecnici o le acque reflue agroalimentari sono conferite a un contenitore di stoccaggio, al di fuori dell'azienda che le ha prodotte. In tal caso e' predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi delle aziende, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantita' trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda e' redatta in duplice copia. Una copia e' conservata presso l'azienda di origine e l'altra accompagna il trasporto. 5. I documenti del presente articolo, sono conservati per tre anni presso l'unita' locale dell'azienda che le ha generate, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione e' prodotta in duplice o unica copia. 6. Il trasporto delle acque reflue agroalimentari e dei liquami non palabili e' effettuato in contenitori chiusi. 7. Nel caso in cui il trasporto di letame avvenga con l'attraversamento di centri abitati e' necessario, onde evitare la diffusione di odori sgradevoli, che il letame stesso sia adeguatamente coperto. Art. 23. Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento 1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e' effettuata a condizione che: a) sia garantita la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui al titolo II della parte terza del decreto legislativo; b) sia garantita la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantita' di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture; c) siano rispettate le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche. 2. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche del sito, delle condizioni del suolo, del tipo di effluente, delle colture praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta deve comunque assicurare: a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attivita' agricola; b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi; d) l'uniformita' di applicazione dell'effluente; e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei. 3. La fertirrigazione deve essere realizzata, con modalita' tali da assicurare il massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidita' del suolo. 4. Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, la fertirrigazione puo' essere effettuata ove sia garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari, colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati. 5. Nelle zone non vulnerabili da nitrati di origine agricola la quantita' di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale; tale quantita', da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali, e' calcolata sulla base dei valori dell'allegato 2 del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (regolamento recante definizioni del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CE del 12 dicembre 1991) ed e' comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo. Art. 24. Divieti di utilizzazione di letami e liquami 1. L'utilizzo dei letami e' vietato nelle seguenti situazioni: a) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola, fatta eccezione per le aree a verde privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; b) nei boschi ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che il comune puo' disporre in ragione di particolari condizioni locali; d) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile; e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua; fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione. f) in tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infettive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; g) dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno; h) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'art. 18 della legge regionale n. 27 luglio 2004, n. 38 (norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione; i) nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del decreto legislativo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. 3. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti nei divieti di utilizzazione dei letami di cui al comma 1 lettere a), b), e), f), g), h), ed i) e' vietato nelle seguenti situazioni e periodi: a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento salvo quanto disposto dal comma 4; b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua; c) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile; d) entro 50 metri in prossimita' dalle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all'azienda agricola ad eccezione delle superfici nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola e le relative sotto-zone qualora il liquame venga interrato. entro dodici ore dallo spandimento; e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; f) in orticoltura, a coltura presente, nonche' su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; h) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. 4. La distribuzione del liquame nell'ambito della superficie oggetto di spandimento puo' avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino ad un massimo del 25 per cento rispettando almeno una delle seguenti condizioni: a) liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidita' utilizzando bassa pressione ed interramento entro le dodici ore dalla distribuzione; b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminatine, di secondo raccolto, permanenti o prative; c) vi sia la presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e in assenza di fenomeni di ruscellamento; d) siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie e in assenza di fenomeni di ruscellamento. 5. E' vietato interrare direttamente i liquami provenienti dagli allevamenti oltre i 40 centimetri di terreno al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera. 6. Le disposizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non connessi ai corpi idrici naturali ed ai canali arginati. Art. 25. Trattamento degli effluenti di allevamento 1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalita' di stoccaggio sono finalizzati a garantire la protezione dell'ambiente, la sicurezza igienico sanitaria e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi piu' idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni piu' adatte per l'utilizzazione. 2. L'elenco dei trattamenti indicativi funzionati a per-seguire le finalita' di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato 1, tabella 1 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2006. E' consentito l'utilizzo di tipologie di trattamento diverse da quelle indicate nella sopra citata tabella purche' garantiscano prestazioni non inferiori a quelle dei trattamenti di cui alla citata tabella 1. 3. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo in ragione della loro natura e/o concentrazione. Art. 26. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e non palabili 1. Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e con capacita' sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative tali da garantire almeno le capacita' di stoccaggio indicate nell'allegato 4, capo II del presente regolamento. 2. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire secondo le modalita' e i criteri di cui all'allegato 4, capo II del presente regolamento. 3. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati all'allegato 4, capo III del presente regolamento. 4. Lo stoccaggio dei materiali non palabili deve avvenire secondo le modalita' e criteri di cui all'allegato 4, capo III del presente regolamento. 5. I contenitori esistenti per i materiali palabili e non palabili devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2010. Art. 27. Accumulo temporaneo di letami 1. L'accumulo temporaneo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall'art. 2, comma 1, lettera 1) e' praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantita' di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo. 2. L'accumulo temporaneo non e' ammesso a distanza inferiore a: a) 5 metri dalle scoline; b) 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; c) 40 metri dalle sponde dei laghi; d) 40 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione; e) 40 metri dalle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il Padule di Bolgheri tosi come individuate dalla delibera della giunta regionale n. 231 del 15 marzo 2004. 3. L'accumulo temporaneo non e' ammesso nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'art. 18 della legge regionale n. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del decreto legislativo. 4. L'accumulo temporaneo e' ammesso su suolo con un adeguato. coefficiente di permeabilita' di K minore di 10-7 cm/s. 5. L'accumulo temporaneo e' ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni per un periodo non superiore a tre mesi. 6. In caso di accumulo temporaneo in campo di durata inferiore a trenta giorni non e' necessario realizzare l'impermeabilizzazione del suolo. 7. L'accumulo temporaneo non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria. 8. L'accumulo temporaneo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa, deve essere realizzato su aree provviste di idonea impermeabilizzazione del suolo e al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche. Art. 28. Criteri generali per l'utilizzazione delle acque reflue agroalimentari 1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve essere comunicata dal legale rappresentante dell'azienda al comune nel quale ricade il centro aziendale almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita', presentando la comunicazione semplificata di cui all'allegato 4, capo V. 2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari e' consentita purche' siano garantiti: a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo; b) l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantita' di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture; c) l'esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo; d) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati; e) l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate; f) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche. 3. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche del sito, delle condizioni del suolo, del tipo di acqua, delle colture praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta deve comunque assicurare: a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attivita' agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare; b) la prevenzione del rischio di ruscellamento, di lisciviazione e di percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei; c) la formazione di odori sgradevoli; d) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi; e) l'uniformita' di applicazione delle acque di cui al presente articolo. 4. La distribuzione delle acque reflue agroalimentari deve essere realizzata ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati attraverso una valutazione dell'umidita' del suolo. 5. Nel caso di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari al di fuori del periodo di durata della coltura principale nei suoli soggetti a forte erosione, la fertirrigazione puo' essere effettuata solo ove sia garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati. 6. Le dosi di applicazione, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella comunicazione di cui all'allegato 4, capo V del presente regolamento e le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, cosi' come definito per gli effluenti di allevamento come risultanti dalla tabella di cui all'allegato 4, capo VI del presente regolamento relativa ai fabbisogni irrigui regionali. 7. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire con metodi irrigui che assicurano un'elevata efficienza distributiva dell'acqua applicando per ogni intervento volumi adeguati a riportare alla capacita' idrica di campo lo strato di terreno maggiormente esplorato dalle radici della coltura, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo-pianta. 8. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire previa verifica del livello di salinita' delle acque reflue rispetto al livello di salinita' dei terreni, in particolare in aree soggette a salinizzazione delle falde. 9. Alle acque reflue agroalimentari si applicano i divieti di utilizzazione gia' previsti per gli effluenti di allevamento all'art. 24, comma 3. 10. Per l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue agroalimentari devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilita' per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione ai seguenti parametri: a) distanza dai centri abitati; b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprieta'. 11. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue agroalimentari devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato 4, capo VI del presente regolamento. Art. 29. Comunicazione ai fini dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento 1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata dal soggetto utilizzato-re al comune nel quale ricade il centro aziendale almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita' secondo le seguenti modalita': a) le imprese con produzione e/o utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare il piano di utilizzazione agronomica (di seguito denominato: PUA) e la comunicazione avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo IV del presente regolamento; b) le imprese con produzione e/o utilizzazione e uguale o inferiore a 41.500 chilogrammi e superiore a 6000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo IV del presente regolamento; c) le imprese con produzione e/o utilizzazione uguale o inferiore a 6000 chilogrammi e uguale o superiore a 3000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare solo la comunicazione semplificata avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo VI del presente regolamento; d) le imprese con produzione e/o utilizzazione inferiore a 3000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento sono esonerate dalla presentazione della comunicazione e del PUA. 2. La comunicazione effettuata conformemente alle disposizioni nazionali e regionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento resta valida per dodici mesi da quest'ultima data. 3. Decorso il termine di cui al comma 2 i soggetti interessati devono presentare la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento. 4. La comunicazione ed il relativo PUA hanno validita' quinquennale. Annualmente il soggetto utilizzatore e' tenuto a comunicare al comune nel quale ricade il centro aziendale, almeno trenta giorni prima, gli eventuali aggiornamenti intervenuti riguardanti la tipologia, la quantita' e le caratteristiche degli allevamenti, nonche' i terreni destinati all'utilizzo. 5. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e spandimento degli effluenti di allevamento siano effettuati da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalita' di cui al comma 1, e' effettuata: a) dall'utilizzatore al comune in cui ricadono i siti di spandimento indicando la provenienza dell'effluente utilizzato; b) dal produttore al comune in cui ricade il centro aziendale per le sole attivita' relative alla produzione di effluenti di allevamento. 6. Nel caso di particolari modalita' di gestione e trattamento degli effluenti la quantita' e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all'allegato 2 al decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2006. Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall'attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui e' fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica. 7. Ai fini di una razionale gestione della fertilizzazione il PUA definisce e giustifica, per un periodo di durata non superiore a cinque anni, le pratiche di fertilizzazione adottate e deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4 del presente regolamento. CAPO III Procedure e modalita' per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e lo spandimento delle sanse umide Art. 30. Ambito di applicazione 1. Il presente capo disciplina in particolare le procedure e le modalita' per: a) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione sulla base di quanto previsto all'art. 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale; b) lo spandimento delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base delle disposizioni di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) e dal decreto ministeriale 6 luglio2005 (criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art 38 del decreto legislativo11 maggio 1999, n. 152). Art. 31. Comunicazione ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide 1. La comunicazione di cui all'art. 3 della legge n. 574/1996 deve essere presentata al comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante del frantoio che le produce e intende avviare allo spandimento, sul terreno ad uso agricolo, le acque di vegetazione e/o le sanse umide. 2. La comunicazione di cui al comma 1e' presentata ogni anno almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento. 3. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell'allegato 4, capo VII, sezione 7.1 e la relazione tecnica con i dati di cui all'allegato 4, capo VII, sezione 7. 2 del presente regolamento. 4. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene: a) i dati di cui all'allegato 4, capo VII, sezione 7.1, lettere A e B e i dati di cui alla lettera C solo nel caso in cui siano intervenute variazioni; b) i dati di cui all'allegato 4, capo IV, sezione 7.2 solo nel caso in cui siano intervenute variazioni. Se le variazioni interessano il punto 5 della lettera A o i punti a), b) e c) della lettera B possono essere comunicate ad integrazione dei dati di cui alla lettera a) di questo comma. 5. Per i frantoi aventi capacita' effettiva di lavorazione uguale od inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore, la comunicazione per il primo spandimento contiene le informazioni di cui all'allegato 4, capo VII, sezione 7.1 escluse quelle al punto D, lettera a), n. 4 e al punto D, lettera b) e lettera c). La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contieni i dati di cui al comma 4, lettera a). 6. Il comune entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione trasmette una copia della stessa all'ARPAT per la verifica periodica delle operazioni di spandi mento di cui dell'art. 9 della legge n. 574/1996. 7. Il comune sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione puo' impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilita' di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo come previsti dall'art. 2 della legge n. 574/1996. Art. 32. Modalita' e tempi di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide 1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di migliore utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenuta tenuto conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agro ambientali del sito e delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche. 2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da non mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico e nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico. In particolare, lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto solo nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento. 3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere concluso entro il 31 marzo di ogni anno salvo deroga concessa dal comune ove ricade il sito di spandimento. La deroga puo' essere concessa su richiesta motivata del legale rappresentante del frantoio. Il comune puo' concedere la deroga disponendo che il periodo massimo per lo spandimento non puo' superare la data del 15 maggio e dando le eventuali prescrizioni a tutela dell'ambiente e della salute. Art. 33. Divieti di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide 1. Fatti salvi i divieti previsti dalla legge n. 574/96 e' vietato lo spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, delle acque di vegetazione e delle sanse umide: a) entro 10 metri dai corsi d'acqua, dai laghi e dalle acque marino costiere e di transizione a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline nonche' dalle sponde dei corsi d'acqua, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione; b) entro 20 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi cosi' come definiti dalla deliberazione del consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (approvazione del piano di tutela delle acque); c) entro 20 metri dalle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; d) entro 200 metri dalle abitazioni poste nel centro abitato cosi come definito dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada); e) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento privi di sistemazione idraulico-agraria; f) nei boschi; g) nei giardini ed aree di uso pubblico; h) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'art. 18 della legge regionale n. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del decreto legislativo; i) nelle aree di cava; j) nei terreni investiti da colture orticole in atto; k) nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque nei terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondita' inferiore a 10 metri; 1) nei terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati. 2. La distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' consentita su terreni con pendenza compresa tra il 15 per cento al 25 per cento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) si utilizzino mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide; b) vi sia la presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente; c) siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie; d) non dia origine a fenomeni di ruscellamento. Art. 34. Modalita' di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide 1. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' vietata la miscelazione delle stesse con effluenti di allevamento, acque reflue agroalimentari o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo. 2. Nelle fasi di stoccaggio e' vietata altresi' la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche. 3. I contenitori di stoccaggio devono avere capacita' sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo e' impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative. 4. La capacita' dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e' calcolata in base ai seguenti parametri: a) volume delle acque di vegetazione e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialita' effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore; b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate; c) franco di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione. 5. L'eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive, non ricomprese nella determinazione della capacita' di stoccaggio, e' regolamentato dalla vigente normativa sullo scarico di acque reflue. 6. Ove il frantoio disponga di contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide ovvero di altri documenti che dimostrino l'effettivo trasferimento ad altri soggetti, la capacita' dei contenitori e' ridotta in proporzione al volume trasferito. 7. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilita' K inferiore a 1* 10-7cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto. 8. E' obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio di nuova costruzione, situati nei centri abitati. Art. 35. Modalita' di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide 1. Il trasporto delle acque di vegetazione o delle sanse umide e' effettuato in contenitori chiusi. 2. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, per il trasporto di acque di vegetazione o delle sanse umide e' predisposto dal legale rappresentante del frantoio, da cui si originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate, un documento di accompagnamento numerato progressivamente datato e redatto in triplice copia. 3. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale o unita' locale dello stabilimento, e i dati identificativi del legale rappresentante; b) la quantita' delle acque di vegetazione o delle sanse trasportate espressa in metri cubi; c) l'identificazione del mezzo di trasporto; d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento; e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate. 4. Il documento di cui al comma 2 non e' predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono trasportate all'interno dell'azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell'azienda stessa. In tal caso e' predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati l'individuazione del sito di spandimento, la data di distribuzione e le quantita' in metri cubi delle acque di vegetazione o delle sanse umide utilizzate. 5. Il documento di cui al comma 2 non e' predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono conferite in un contenitore di stoccaggio, al di fuori del frantoio che le ha prodotte. In tal caso e' predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi del frantoio, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantita' di acque trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda e' redatta in duplice copia. Una copia e' conservata presso il frantoio e l'altra accompagna il trasporto delle acque di vegetazioni o delle sanse umide. 6. I documenti del presente articolo sono conservati, per almeno due campagne olearie di riferimento, dal legale rappresentante del frantoio, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione e' prodotta in duplice o unica copia. Art. 36. Controlli e relazioni periodiche relativi alle acque di vegetazione e delle sanse umide 1. Il controllo su campo dell'attivita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' definito nei programmi annuali delle attivita' dell'ARPAT. 2. I risultati dei controlli di cui al comma 1 sono comunicati al comune. Il comune sulla base dei suddetti controlli puo' impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilita' ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 574/1996. 3. L'ARPAT entro il 31 gennaio dell'anno successivo comunica alla Regione una relazione sull'applicazione del presente capo. La relazione contiene, in particolare, i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonche' le informazioni sulle sanzioni amministrative e i procedimenti penali avviati. TITOLO V ACQUE METEORICHE DILAVANTI CAPO I Ambito di applicazione Art. 37. Ambito di applicazione 1. Le norme del presente titolo hanno come oggetto la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) relativamente: a) agli indirizzi tecnici generali per la gestione delle acque meteoriche; b) alla determinazione dell'elenco delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale; c) al trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) prima dello scarico ai sensi dell'art. 8, comma 5 legge regionale; d) agli indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all'art. 10, comma I della legge regionale; e) alle norme tecniche per l'identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena di cui all'art. 15, comma 4 della legge regionale; f) al contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all'art. 10, comma 8 della legge regionale; g) alle modalita' di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di piena di classe Al, A2, B1 di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale. CAPO II Disciplina delle acque meteoriche dilavanti Art. 38. Norme generali 1. La gestione delle AMD deve perseguire: a) la prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e della contaminazione di inquinanti, con particolare riferimento alle sostanze di cui all'allegato 1, tabella 1/A al decreto legislativo; b) il riutilizzo, nella massima misura tecnicamente possibile, in relazione alle caratteristiche delle stesse acque ed alle necessita' dello stabilimento e/o insediamento ove si generano. A tal fine le opere e gli impianti degli stabilimenti e/o insediamenti sono predisposte e gestite in modo da minimizzare il dilavamento da parte delle acque meteoriche di superfici potenzialmente inquinanti. 2. Le AMD devono essere in via prioritaria avviate nella massima misura tecnicamente possibile, se necessario dopo idoneo trattamento, al riutilizzo nello stabilimento od insediamento all'interno del quale si sono prodotte. E' ammessa la distribuzione tramite condotta di dette acque tra stabilimenti o insediamenti. 3. Fatta salva la priorita' del riuso, ove possibile e' da prevedere la separazione delle AMD derivanti da tetti e altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, ed il loro convogliamento entro reti esclusivamente pluviali aventi a recapito nei corpi recettori. 4. In ogni caso non sono ammessi: trattamenti delle AMD con capacita' di rimozione degli inquinanti inferiore a quella assicurata alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, ai sensi dell'art. 113 comma 4 del decreto legislativo, lo scarico o l'immissione diretta in acque sotterranee. Art. 39. Acque meteoriche contaminate 1. Nell'allegato 5, tabella 5 del presente regolamento sono indicate le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. 2. Il calcolo delle superfici scolanti avviene con le modalita' previste dall'allegato 5, capo I del presente regolamento. 3. Qualora sia dimostrato che non sono presenti superfici impermeabili o parzialmente permeabili che diano oggettivo rischio di trascinamento di sostanze inquinanti le attivita' di cui all'allegato 5, tabella 5 sono escluse dall'applicazione del presente articolo. 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 le AMPP,derivanti da attivita' non incluse nell'elenco di cui all'allegato 5 tabella 5, sono acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) e non sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 43 del presente regolamento. 5. Per le aree di cava, gli impianti di lavorazione di inerti ed i cantieri, come definiti all'art. 40, la gestione delle AMD e' attuata e disciplinata nel rispetto dei criteri definiti nello stesso articolo, fermo restando l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione per gli scarichi previsti nel piano di cui al comma 6. 6. I titolari delle attivita' di cui al comma 5, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, presentano un piano di gestione delle acque meteoriche redatto sulla base dei criteri di cui all'art. 40, comprendente, per le attivita' esistenti, l'eventuale crono programma di adeguamento alle disposizioni di cui al presente regolamento. La provincia valuta il piano, prescrive le modalita' di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore e definisce i termini di adeguamento alle dette prescrizioni in un termine massimo di quattro anni. 7. Per gli scarichi autorizzati allo scarico di acque reflue industriali il piano di cui al comma 6 e' presentato contestualmente alla domanda di nuova autorizzazione o di rinnovo. 8. Per le attivita' esistenti e non in possesso di altre autorizzazioni allo scarico per acque reflue il piano di cui al comma 6 e' presentato entro un anno, nel caso di cave, ed entro tre mesi, nel caso di cantieri ed impianti di lavorazione inerti, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 9. Per le aree di cava: a) il piano di gestione, di cui al comma 6, e' parte integrante del progetto di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree scavate e riutilizzo di residui recuperabili); b) l'acquisizione dell'eventuale autorizzazione allo scarico, di cui al comma 5, rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste dagli articoli 12 e 13 della citata legge regionale n. 78/1998. Art. 40. Disposizioni sulle AMD derivanti dalle aree di cava, dagli impianti di lavorazione di inerti e dai cantieri 1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo all'interno delle aree di cava si identificano due ambiti principali: a) area di coltivazione attiva: area in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo; b) area impianti: parte della cava in continuita' funzionale con l'area di coltivazione attiva in cui possono essere presenti zone destinate ai servizi di cantiere,. quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, e in cui vengono svolte una o piu' delle seguenti attivita': 1) di prima lavorazione, quali: lavaggi, vagliature,selezione, frantumazione, sbozzatura, necessarie a rendere il materiale idoneo all'utilizzazione; 2) di seconda lavorazione, finalizzate ad ottenere conglomerati e prodotti vari; 3) di movimentazione e/o deposito temporaneo dei materiali estratti e di scarto derivanti da questi. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si' intende per cantiere: un cantiere per la realizzazione di un'opera, infrastruttura od impianto con una superficie superiore ai 5000 metri quadrati. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo: i cantieri per l'ordinaria manutenzione stradale ed i cantieri che ospitano i soli alloggiamenti degli addetti, le connesse strutture assistenziali ed uffici che sono equiparati ad insediamenti. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e/o la lavorazione del materiali estratti. 4. Al fine di evitare che le AMDNC derivanti dall'area esterna all'area di coltivazione attiva entrino all'interno di quest'ultima ed in contatto con le acque derivanti dalla stessa o dall'area impianti, devono essere approntati gli opportuni interventi. 5. Le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessita' di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo come necessita' primaria tecniche di ripristino delle aree non piu' soggette all'attivita' estrattiva attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione. 6. I cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque. 7. Ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non piu' coltivate, il progetto di risistemazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera d), della citata legge regionale n. 78/1998 deve in via prioritaria' prevedere il ripristinarsi dell'inerbimento efficace del suolo, e successivamente attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea. 8. All'interno dell'area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento; provvedendo per quanto possibile ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all'interno della cava. 9. Per le cave di materiali da taglio le norme di cui ai commi 4, 7, 8 devono essere applicate per quanto possibile in relazione alla necessita' di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali ottenuti tenendo presente i seguenti criteri: a) effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della cava ed allo stato delle loro superfici; b) l'oggettiva realizzabilita' delle opere anche in relazione alla posizione dell'area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura); c) la possibilita' di realizzare in tutto o in parte il sistema di cui al comma 8, anche per mezzo di apprestamenti provvisionali in relazioni alle condizioni di coltivazione. 10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano, con gli opportuni adeguamenti tecnici, anche ai cantieri come definiti al comma 2. 11. All'interno del cantiere deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento provvedendo per quanto possibile ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso. 12. Agli impianti di lavorazione inerti si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 11. Art. 41. Indicazioni per la gestione delle AMPP 1. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui all'art. 8, comma 8 della legge regionale, deve recapitare in ordine preferenziale: a) se presente o disponibile nella rete fognaria mista o, per le reti separate, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere; b) previo idoneo trattamento, in corpo d'acqua superficiale, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale o regionale; c) previo idoneo trattamento, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo limitatamente alle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimita' di' corpi idrici superficiali alle distanze dettate dall'allegato 5 al decreto legislativo, e accertata l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita' del recapito in questi ultimi. Art. 42. Indirizzi per il trattamento delle AMPP derivanti dagli insediamenti e dagli stabilimenti non inclusi nell'elenco di cui all'art. 39 1. Per le AMPP derivanti da stabilimenti non inclusi nell'elenco di cui all'art. 39 e scaricate nella pubblica fognatura, il gestore del SII, al fine di garantire il rispetto della qualita' dello scarico finale e dopo aver valutato l'ammissibilita' di tale scarico in termini di compatibilita' con il sistema fognario depurativo, puo' richiedere al titolare dello scarico il conferimento delle stesse in tempi differenziati rispetto al momento della loro formazione. 2. Nel caso di stabilimenti esistenti la richiesta di cui al comma 1 deve tenere conto dei vincoli posti nelle aree urbane dagli strumenti urbanistici e dall'effettiva disponibilita' nello stabilimento degli spazi necessari alla realizzazione delle opere necessarie senza compromissione dell'attivita' produttiva. Art. 43. Indirizzi per il trattamento delle AMD e delle AMPP derivanti dagli insediamenti e dagli stabilimenti inclusi nell'elenco di cui all'art. 39 1. Il titolare delle attivita' di cui all'art. 39, comma 1 presenta, all'atto di richiesta dell'autorizzazione allo scarico o del suo rinnovo e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso di scarichi per i quali l'obbligo autorizzativo derivi dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 8 e 9 della legge regionale, il piano di gestione delle AMD come indicato all'allegato 5, capo II del presente regolamento. 2. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione valuta il piano di gestione di cui al comma 1 ed individua le modalita' gestionali delle AMD necessarie per garantire l'integrita' del sistema fognario e depurativo ricevente e/o la tutela delle acque dei corpi recettori finali ai fini del raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici recettori ed in particolare puo' disporre: a) l'estensione dei trattamenti previsti per le AMPP anche ad ulteriori aliquote di acque meteoriche contaminate (AMC) oltre le AMPP stesse comunque formatisi nello stabilimento; b) le condizioni e le aliquote di AMD alle quali e' possibile applicare le disposizioni per le AMDNC; c) ulteriori e specifici trattamenti per le AMD; d) il trattamento delle AMPP come rifiuti ai sensi della normativa vigente in specifiche e dimostrate situazioni di pericolo per l'ambiente, le risorse idropotabili e la salute. 3. I titolari delle attivita' di cui all'art. 39, comma 1 gia' in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento attuano gli eventuali adeguamenti impiantistici entro i termini previsti dalle disposizioni autorizzative. 4. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione per gli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 stabilisce un termine nell'atto di autorizzazione non superiore a quattro anni. 5. Fino alla scadenza dei termini previsti nelle disposizioni autorizzative lo scarico delle acque prosegue nel rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione vigente. 6. Le modalita' di trattamento delle AMD di cui al presente articolo derivanti da stabilimenti sottoposti alla normativa di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) sono valutate e disciplinate nell'ambito delle procedure e degli atti di autorizzazione ambientale integrata che dispone anche in merito agli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle previsioni di cui al presente titolo. 7. L'ente competente, per le attivita' di cui all'art. 39, comma 1, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento gia' attuano un trattamento delle AMC, valuta la possibilita' di autorizzare a mantenere la quantita' di AMC gia' individuata ed il sistema di convogliamento e di trattamento esistente sempreche' siano garantite le finalita' di cui al comma 2. Art. 44. Indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena 1. L'adeguamento alle disposizioni di cui alla legge regionale ed al presente regolamento e' disciplinato, per gli scaricatori di piena, dagli strumenti, dalle procedure e secondo i tempi previsti dall'art. 25 della legge regionale. 2. Nei sistemi fognari misti se non gia' effettuato nello stabilimento o nell'insediamento il trattamento delle AMPP collettate dalla pubblica fognatura deve essere garantito prima dello scarico nel corpo recettore attraverso il rispetto delle caratteristiche delle reti fognarie previste all'art. 16 della legge regionale secondo le scelte tecniche del gestore del SII. 3. Come parte utile del volume delle vasche di prima pioggia puo' prevedersi l'utilizzazione della capacita' di invaso delle canalizzazioni fognarie sempreche', con le opportune tecnologie di controllo dei flussi, sia possibile trattenere temporaneamente e poi immettere verso il trattamento le ulteriori portate di AMPP, evitandone lo scarico non trattato. 4. Qualora sia necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione l'integrazione del trattamento delle AMPP di cui al comma 2, il gestore del SII attiva ulteriori misure di trattamento, quali la predisposizione di eventuali vasche di prima pioggia poste, in linea o fuori linea, rispetto alla condotta fognaria o all'impianto di depurazione, secondo le caratteristiche degli stessi. 5. Le vasche di prima pioggia devono essere costruite in modo tale che a riempimento avvenuto la portata eccedente di acque meteoriche non possa miscelarsi con quella gia' invasata. Le acque invasate nelle vasche devono essere reimmesse nella rete fognaria o nel depuratore nelle ventiquattro ore successive all'ultimo evento piovoso. 6. Le AMD risultanti da agglomerati ed eccedenti i coefficienti di diluizione di cui all'art. 16, comma 2 e comma 3 della legge regionale possono essere recapitate attraverso la pubblica fognatura senza ulteriore trattamento direttamente nei corpi recettori. 7. Le aliquote di AMD eccedenti le AMPP possono essere recapitate direttamente nei corpi recettori fatto salvo il loro eventuale riuso. Art. 45. Norme tecniche per l'identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche. 1. L'identificazione dello scaricatore di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche e' costituita dagli elementi tecnici riportati nell'allegato 6, tabella 6 del presente regolamento. 2. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche avviene per ogni singola bocca di scarico in relazione alle caratteristiche della rete, o porzione di rete, servita dagli stessi. 3. Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete, o porzione di rete, a monte della sezione di distacco dello scaricatore come risultante dalle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalle AATO o dagli allacci concessi dal gestore del SII. AATO e ARPAT forniscono al gestore del SII le informazioni, in loro possesso, da questo richieste ai fini della classificazione. 4. Il gestore del SII nel compiere la classificazione degli scaricatori di piena si attiene ai seguenti criteri: a) la classificazione di una porzione di rete non si riflette sulla classificazione delle porzioni di rete a valle della sezione di distacco dello scaricatore; b) ai fini dell'attribuzione della classificazione B2 sono prese in considerazione le sostanze inserite nel ciclo produttivo come materia prima e addotte allo scarico o presenti nello scarico come risultante del ciclo produttivo; c) ai fini dell'attribuzione della classificazione B2 non sono considerate presenti nel ciclo produttivo quelle sostanze che non risultano presenti nello scarico dell'utenza e che risultano presenti con livelli inferiori a quelli previsti per la singola sostanza, o per il gruppo di riferimento, dagli standard di qualita' delle acque superficiali dalla vigente normativa. 5. La comunicazione di cui all'art. 15, comma 3 della legge regionale e' effettuata dal gestore del SII entro trenta giorni dall'attribuzione delle classi. Tale classificazione e' corredata dagli elementi tecnici di cui all'allegato 6, tabella 6 del presente regolamento. 6. Per ogni scaricatore di piena il gestore del SII deve assicurare una regolare manutenzione finalizzata al mantenimento di adeguate condizioni igienico ambientali, con le seguenti modalita': a) effettuazione di controlli periodici con registrazione delle modalita' e frequenza di verifica del corretto funzionamento e rendicontazione delle attivita' di manutenzione effettuate; b) effettuazione degli interventi gestionali e tecnico-funzionali necessari per garantire il corretto esercizio degli scolmatori e per il superamento delle criticita' derivate dalla loro attivazione. 7. I by-pass idraulici presenti sugli impianti di depurazione sono scaricatori di piena e fanno parte integrante dell'impianto di depurazione cui sono asserviti ed il loro funzionamento e' regolamentato in sede di autorizzazione allo scarico. 8. I contenuti delle schede tecniche previste dall'art. 10, comma 8 della legge regionale sono indicate nell'allegato 6, tabella 6 del presente regolamento. TITOLO VI SCARICHI A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI A FORTE FLUTTUAZIONE STAGIONALE CAPO I Disciplina degli scarichi a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale Art. 46. Ambito di applicazione 1. Le norme di cui al presente titolo si applicano ai sistemi di depurazione a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione di cui alla legge regionale ai fini del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici stabiliti nel piano di tutela delle acque di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 6/2005. 2. Qualora il carico inquinante stagionale in ingresso all'impianto di depurazione sia maggiore di 2.000 AE se recapitanti in acque dolci e di transizione o di 10.000 AE se recapitanti in acque marino costiere, a detto impianto non possono essere applicate le disposizioni relative ai trattamenti appropriati. Art. 47. Criteri generali 1. La determinazione degli AE ai soli fini del calcolo del carico inquinante stagionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) della legge regionale deve essere riferita al carico medio dei quattro mesi di massimo afflusso, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri abitante giorno. 2. Ai fini di una corretta gestione dell'impianto di depurazione il gestore definisce l'andamento settimanale del carico idraulico in ingresso all'impianto ed identifica gli agglomerati o loro parti che contribuiscono a tale carico valutandone il contributo relativo al carico totale. 3. Nella domanda di autorizzazione il gestore del SII indica: a) le informazioni di cui al comma l; b) le modalita' con cui il gestore del SII affronta le variazioni di carico nei diversi periodi dell'anno. 4. Nei nuovi impianti, od in caso di adeguamenti funzionali di impianti esistenti, la realizzazione di sezioni in parallelo, ai fini dell'abbattimento del carico, deve essere presa in considerazione solo dopo aver escluso la possibilita' di gestire il sovraccarico con altre soluzioni gestionali e/o impiantistiche. 5. Per i periodi di avviamento degli impianti, o di loro sezioni, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101, comma 1 del decreto legislativo, l'ente autorizzante dispone le opportune prescrizioni ivi compresi gli eventuali scostamenti possibili dalle condizioni ordinarie allo scarico, limitatamente ai parametri possibili ai sensi della vigente normativa, e comunque per un periodo limitato a far data dall'inizio della fase di avvio come dichiarata nella documentazione di cui al comma 2. Sono fatte salve le esigenze di tutela igienico-sanitaria ed il perseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione. 6. Gli scostamenti di cui al comma 5 nel periodo 1° aprile - 30 settembre non possono riguardare i parametri utili per la definizione della idoneita' alla balneazione sulla base della vigente normativa. TITOLO VII ACQUE DI RESTITUZIONE CAPO I Ambito di applicazione Art. 48. Ambito di applicazione 1. Le norme di cui al presente titolo si applicano alle acque di restituzione come definite all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale. 2. Sono escluse dall'applicazione delle norme di cui al presente titolo: a) le acque di cui all'art. 11, comma 8 della legge regionale; b) le attivita' di cui all'art. 114, comma 2 e seguenti del decreto legislativo che restano soggette alla loro specifica disciplina; c) le acque rilasciate, al fine di permettere il normale deflusso fluviale, nei diversi regimi idrologici, diretta-mente dal complesso delle opere di ritenuta delle acque invasate in dighe; d) le acque derivanti dai lavaggi chimici attuati, periodicamente negli impianti di potabilizzazione per il mantenimento dell'efficienza del sistema di filtrazione, con acque diverse da quelle in corso di potabilizzazione o gia' potabilizzate, o con quest'ultime se addizionate con sostanze necessarie all'effettuazione dei lavaggi. 3. Si considerano assimilate ad acque di restituzione da impianto di potabilizzazione i rilasci di acque da impianti di captazione di acque sotterranee, pozzi e sorgenti, per uso idropotabile e facenti parte del SII. CAPO II Disciplina delle acque di restituzione Art. 49. Norme generali 1. La provincia, nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, stabilisce, sentito il parere dell'AATO per i rilasci di cui all'art. 49, le condizioni di restituzione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale e di quanto previsto dal presente titolo e ne trasmette copia all'ARPAT. 2. Nel caso le acque prelevate siano restituite nel territorio di una provincia diversa da quella che rilascia la concessione le condizioni del rilascio sono determinate d'intesa con la provincia ove avviene il rilascio. 3. La provincia puo' ritenere, oltre al corpo idrico di prelievo, corpo idrico al quale sarebbero stati naturalmente destinate le acque di restituzione anche i seguenti corpi idrici: a) i corpi idrici contigui e/o prossimali a quello di prelievo; b) i corpi idrici appartenenti allo stesso bacino idrografico, prendendo a riferimento quelli individuati dal piano di tutela della acque della Toscana sempreche' sia garantito l'equilibrio del bilancio idrico e le condizioni idrologiche necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale del sottobacino di provenienza e di quello ricevente. 4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione l'acqua restituita non puo' contenere sostanze o gruppi di sostanze in quantita' superiore a quanto stabilito dalla provincia ai sensi del comma 1 sulla base delle disposizioni di cui: all'art. 50 riguardo la restituzione da impianti di potabilizzazione, all'art. 51 riguardo l'uso idroelettrico, all'art. 52 riguardo le acque di sondaggi e perforazioni; e comunque nel rispetto di quanto stabilito al comma 5. 5. In ogni caso le condizioni di rilascio delle acque di restituzione non devono determinare rischi di tipo igienico sanitario derivanti dagli usi delle acque presenti, o previsti, a valle del punto di rilascio e problemi alle concessioni esistenti a valle del punto di presa in merito alla continuazione degli usi assentiti. 6. Il titolare della concessione alla derivazione presenta alla provincia una relazione tecnica dettagliata dalla quale risultino: a) localizzazione delle opere di presa e di restituzione; b) descrizione degli impianti e dei trattamenti eventualmente effettuati sulle acque nelle diverse condizioni idrologiche di prelievo; c) andamento temporale e quali - quantitativo dei volumi di acque fluenti nel corpo idrico, di acque derivate e restituite. Per gli impianti di produzione idroelettrica le condizioni qualitative non sono richieste se la potenza installata sia inferiore a 3 MW; d) la caratterizzazione ambientale del corpo idrico e delle acque a valle della sezione di prelievo per una lunghezza di norma di almeno 1 chilometro a valle del punto di restituzione. Per gli impianti di produzione idroelettrica la caratterizzazione non e' necessaria quando la potenza installata sia inferiore a 3 MW; e) una proposta di piano di regolazione quali-quantitativa del rilascio delle acque di restituzione corredata di: 1) andamento temporale dei rilasci ai diversi regimi idrologici e per gli impianti di potabilizzazione delle condizioni di torbida nel punto di presa; 2) individuazione del tratto fluviale interessato dagli effetti della restituzione delle acque; 3) valutazione degli impatti delle proposte sul sistema fluviale nel suo complesso e sul mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione con specifico riferimento ai livelli nelle acque delle sostanze elencate nell'allegato 1, tabelle 1A e 1B al decreto legislativo. 7. Per gli impianti di potabilizzazione e per quelli di cui all'art. 48, comma 3 il gestore dei SII allega alla relazione di cui al comma 7 il piano di emergenza di cui all'art. 2 lettera o). 8. Per gli impianti di produzione idroelettrica con potenza installata inferiore a 3 MW la documentazione di cui al comma 6, lettera e) non e' dovuta. 9. Il titolare della concessione, qualora nella documentazione presentata alla provincia ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) siano contenute le informazioni richieste al presente articolo, puo' fare riferimento a detta documentazione. Art. 50. Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti di potabilizzazione 1. Nelle acque di restituzione rilasciate da impianti di potabilizzazione ad uso del SII in corpi idrici fluenti e' ammessa la presenza di agenti potabilizzanti di cui all'allegato 7 al presente regolamento, secondo le disposizioni e le condizioni dello stesso. 2. Il rilascio da impianti di potabilizzazione di acque di restituzione in acque lacuali resta comunque soggetto ai limiti definiti dall'allegato 5, tabella 3 del decreto legislativo . 3. I rilasci provenienti dagli impianti di potabilizzazione del SII immessi nella pubblica fognatura recapitante in impianto di depurazione sono sempre consentiti. 4. Il rilascio di acque di restituzione dai serbatoi di accumulo delle opere di captazione di acque di sorgente o pozzo si intendono sempre consentititi previa comunicazione all'ARPAT. Art. 51. Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica 1. Il rilascio di acque dagli impianti di produzione idroelettrica e' sempre ammesso qualora risulti presentata la documentazione di cui all'art. 49, comma 6 e qualora le acque siano sottoposte a prelievo, trattamenti fisico-meccanici, adduzione alla centrale, turbinamento, rilascio nel corpo idrico senza l'aggiunta di nessun tipo di sostanza. 2. La provincia adegua il disciplinare di concessione vigente in relazione alle necessita' di tutela delle acque qualora valuti che il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione previste per il corpo idrico interessato dalla restituzione. Art. 52. Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e da perforazioni diversi da quelli di cui all'art. 11, comma 8, lettera a) della legge regionale. 1. Le acque utilizzate nei processi di perforazione al fine di permettere l'esecuzione della perforazione stessa o di altre operazioni funzionali alla sua esecuzione non sono considerate acque di restituzione ma acque di processo e conseguentemente assoggettate alla disciplina degli scarichi. 2. Le acque sotterranee naturali intercettate durante l'esecuzione delle perforazioni e non miscelate con le acque di cui al comma 1 o altre acque sono considerate acque di restituzione e devono essere in via principale ricondotte al reticolo idrico di provenienza, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente. 3. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 4 e 5. 4. All'atto della richiesta del permesso di ricerca alla provincia il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalita' di gestione delle acque di cui al comma 1 e 2, al fine di non arrecare danno al corpo idrico ricevente. 5. La provincia vista la documentazione di cui al comma 4 provvede a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualita' delle acque del corpo idrico ricevente. Art. 53. Criteri tecnici per l'identificazione di corpi idrici superficiali interni 1. Sono considerati corpi idrici superficiali tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco che appaiono collegati ad un reticolo di flusso idrico il quale adduce ad un corpo idrico chiaramente identificato. La carta tecnica cui fare riferimento e' quella consultabile presso gli enti locali e/o nel sito Internet della Regione Toscana. 2. Il presente articolo si applica esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento. TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI CAPO I Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide Art. 54. Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazionee delle sanse umide 1. Per la violazione delle norme previste al titolo IV, capo III relative alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 5 della legge regionale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge n. 574/1996. 2. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide esistenti alla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'art. 34 entro un anno dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate i tempi di adeguamento sono due anni. CAPO II Norma transitoria in materia di scarichi di acque reflue domestiche ed urbane Art. 55. Norma transitoria in materia di scarichi di acque reflue domestiche ed urbane 1. Ai sensi dell'art. 170, comma 5 del decreto legislativo gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alle prescrizioni del presente regolamento sono adeguati sulla base delle disposizioni dettate dagli enti autorizzanti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 2 della legge regionale e' autorizzata la prosecuzione dello scarico delle acque reflue urbane da parte dei sistemi impiantistici a servizio degli agglomerati di cui al comma 2. CAPO III Cessazione di efficacia, abrogazione e entrata in vigore Art. 56. Cessazione di efficacia 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i seguenti atti amministrativi: a) l'allegato 3 della delibera di giunta regionale toscana 10 marzo 2003, n. 225; b) il decreto dirigenziale 13 dicembre 2004, n. 8229, di cui restano salvi gli effetti finanziari disposti dallo stesso nei confronti di ARPAT. Art. 57. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (regolamento di attuazione dell'art.6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 «Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88»). 2. Dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III e' abrogato il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 5 ottobre 2006, n. 45/R (regolamento di attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acquei vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari). Art. 58. Entrata in vigore 1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e 3 il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). 2. Il titolo IV, capo II entra in vigore trecentosessantacinque giorni dopo la pubblicazione nel BURT. 3. Il titolo IV, capo III entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nel BURT. Il presente Regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 8 settembre 2008 MARTINI