Decree of the President of the Regional Executive No. 17 on projects and authorizations concerning urban waste water treatment plants
颁布于 2008-12-16 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17: Regolamento regionale recante: «Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利 · Piemonte
- 主题
- Water
- 关键词
- pollution control, water resources management, effluent waste water/discharge, authorization/permit, waste domestic sources, freshwater pollution
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2008, n. 17 Regolamento regionale recante: «Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)». (Pubblicato nel Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 18 dicembre 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-10277 del 16 dicembre 2008; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)». Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale n. 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano regionale di Tutela delle acque, disciplina: a) le modalita' di approvazione dei progetti e di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane; b) le fasi di autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane relative: 1) al periodo di avviamento e messa a regime di un nuovo impianto; 2) alle operazioni di gestione provvisoria connesse all'esecuzione di un intervento su un impianto esistente; 3) alle operazioni di gestione speciale; 4) alle operazioni di ripristino della funzionalita'. 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate alle domestiche ed ai relativi impianti di depurazione. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) impianto: il complesso delle opere edili ed elettromeccaniche destinato alle operazioni di trattamento delle acque reflue, nonche' alle operazioni di riciclo e riutilizzo delle acque reflue depurate; b) manutenzione programmata: il complesso delle operazioni ordinarie e programmate necessarie al mantenimento delle condizioni normali di esercizio dell'impianto; c) dismissione dell'impianto: fase temporale propedeutica al termine del funzionamento di un impianto e delle relative operazioni di gestione; d) progetto: il progetto di un nuovo impianto o di un intervento su un impianto esistente; e) intervento: ogni intervento su un impianto di depurazione esistente, non previsto nella manutenzione programmata, relativo a ampliamento, adeguamento funzionale, ristrutturazione o comunque a modificazione, ivi comprese la realizzazione di un nuovo lotto funzionale, la dismissione di impianti o la realizzazione di impianti e reti per il riutilizzo delle acque reflue depurate, tale da modificare le caratteristiche dello scarico per il periodo di tempo necessario al suo completamento; f) avviamento: il complesso delle operazioni necessarie a far conseguire allo scarico i limiti di emissione prescritti in seguito alla ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo impianto; g) gestione provvisoria: il complesso delle operazioni di esercizio di un impianto esistente effettuate durante la realizzazione di un intervento; h) gestione speciale: il complesso delle operazioni di esercizio di un impianto nei periodi di manutenzione programmata in cui non e' possibile il mantenimento dei limiti di emissione autorizzati; sono equiparati alla manutenzione programmata gli interventi di manutenzione straordinaria di modesta entita' o comunque tali da non modificare, se non per limitati intervalli di tempo, le caratteristiche qualitative dello scarico; i) collaudo funzionale: il complesso delle prove e delle verifiche atte a stabilire se un impianto o le apparecchiature e le strutture che lo compongono soddisfano le prescrizioni del relativo capitolato d'appalto e comunque le normative in vigore; l) relazione asseverata: relazione giurata stragiudiziale redatta ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366 (Semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie) asseverata dal cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace. Art. 3. Valutazione tecnico amministrativa dei progetti e approvazione 1. Il progetto, in corrispondenza ai livelli di progettazione di cui al vigente ordinamento in tema di lavori pubblici, e' approvato in conformita' alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici relativi alle infrastrutture del servizio idrico integrato. 2. La valutazione tecnico-amministrativa finalizzata all'approvazione del progetto e' espressa in coerenza con le linee guida dell'Allegato A e sulla base del parere obbligatorio e vincolante della provincia competente per territorio relativo alle componenti progettuali pertinenti l'autorizzazione e il controllo dello scarico. 3. Il parere reso dalla provincia nell'ambito della valutazione tecnico amministrativa di cui al comma 2 ha per oggetto: a) l'idoneita' delle procedure e dei contenuti del collaudo funzionale; b) l'idoneita' dei disciplinari di gestione; c) l'idoneita' dei manufatti e delle installazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di controllo e monitoraggio degli scarichi. Art. 4. Requisiti dei progetti e dei disciplinari 1. I progetti sono redatti secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, nonche' secondo le linee guida ed i criteri generali di cui all'Allegato A; qualora i medesimi non siano assoggettati alla normativa in materia di lavori pubblici sono comunque redatti con un grado di approfondimento corrispondente a quello previsto all'Allegato A. 2. Il progetto di un nuovo impianto di depurazione e' integrato da un disciplinare di avviamento e da un disciplinare di gestione speciale. 3. Il progetto di un intervento su un impianto esistente e' integrato da un disciplinare di gestione provvisoria e, ove ne ricorrano le condizioni, da un nuovo disciplinare di gestione speciale. 4. I disciplinari di cui ai commi 2 e 3 sono redatti secondo le linee guida ed i criteri generali di cui all'Allegato A. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la progettazione e' effettuata nel rispetto delle normative tecniche e delle linee guida di settore nonche' in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile; i progetti devono comunque riferirsi alle dotazioni e alle modalita' generali di trattamento indicati nelle linee guida di cui all'Allegato B. Art. 5. Avviamento e gestione provvisoria 1. Il parere favorevole espresso dalla provincia nell'ambito della valutazione tecnico-amministrativa di cui all'art. 3 costituisce autorizzazione allo scarico per i periodi di avviamento e di gestione provvisoria ed e' efficace, salvo eventuali revoche o sospensioni, sino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4. 2. L'inizio e la conclusione del periodo di avviamento o di gestione provvisoria sono indicati nel relativo disciplinare e possono essere prorogati, previa motivata richiesta alla provincia. 3. L'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1 stabilisce i termini per la presentazione del certificato di collaudo funzionale e della domanda di autorizzazione di cui al comma 4. 4. La provincia, acquisiti il certificato di collaudo funzionale e l'istanza di autorizzazione, rilascia nei tempi prescritti l'autorizzazione definitiva allo scarico in caso di nuovo impianto o, ove ne ricorrano le condizioni, una nuova autorizzazione per gli impianti esistenti. 5. Nei periodi di cui al comma 2 e fino al rilascio dell'autorizzazione allo scarico il titolare del medesimo e' tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare approvato. Art. 6. Gestione speciale 1. Per ogni impianto di depurazione e' istituito il disciplinare previsionale delle operazioni di gestione speciale che: a) e' allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico per i nuovi impianti; per gli impianti esistenti e' inviato entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e deve essere allegato alla domanda di rinnovo qualora questa debba essere presentata entro tale termine; b) e' aggiornato in caso di intervento qualora ne sussistano le condizioni. 2. Durante le fasi di gestione speciale lo scarico dell'impianto e' da intendersi a tutti gli effetti autorizzato a condizione che siano comunicati alla provincia e all'autorita' d'ambito l'inizio e la fine delle relative operazioni con la specificazione delle ragioni che hanno determinato la gestione speciale. 3. Nei periodi di' cui al comma 2 il gestore e' tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di cui al comma 1. Art. 7. Ripristino di funzionalita' 1. Il periodo di tempo in cui non e' possibile il rispetto dei valori limite di accettabilita' dello scarico per causa di forza maggiore e' immediatamente comunicato alla provincia e all'autorita' d'ambito. 2. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1 i valori limite di emissione dello scarico sono sospesi fino all'emissione del certificato di ripristino di funzionalita' emesso dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente. 3. La comunicazione di cui al comma 1 e' perentoriamente seguita, entro venti giorni, dalla trasmissione alla provincia e all'autorita' d'ambito di una relazione asseverata contenente: a) l'indicazione delle cause di forza maggiore che hanno determinato il fermo dell'impianto o il disservizio; b) la descrizione delle misure adottate e la previsione dei tempi necessari al ripristino delle condizioni normali di esercizio. 4. Nel periodo di cui al comma 1 il gestore e' tenuto a adottare, sentite la provincia e l'autorita' d'ambito, i provvedimenti tecnicamente ed economicamente sostenibili atti a contenere l'impatto straordinario dello scarico sul ricettore. Art. 8. Varianti in corso di esecuzione 1. Le varianti ai progetti, i cui lavori sono in corso di esecuzione, sono preventivamente approvate ed autorizzate con le modalita' di cui all'art. 3 e sono redatte in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1; ove ne ricorrano i presupposti sono contestualmente variati i disciplinari previsti dal presente regolamento. Art. 9. Modalita' digestione degli impianti di depurazione 1. Le modalita' di gestione degli impianti di depurazione sono tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente, nonche' il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti dal Piano regionale di tutela delle acque. 2. Le finalita' di cui al precedente comma sono conseguite, per gli impianti di potenzialita' superiore ai duemila abitanti equivalenti, con modalita' di gestione tali da garantire la massima efficienza di trattamento dell'impianto. Art. 10. C o n t r o l l i 1. I disciplinari di cui agli artt. 4 e 6 costituiscono, senza necessita' di adozione di un apposito atto dell'amministrazione provinciale, parte integrante delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione disciplinati dal presente regolamento. 2. Ferme restando le disposizioni relative ai controlli e' le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'inosservanza degli obblighi derivanti dagli artt. 5, 6 e 7 costituiscono elemento di valutazione ai fini dell'applicazione del sistema di penalita' o premialita' connesso al livello di servizio garantito dal gestore del servizio idrico integrato. 3. Per le finalita' di valutazione di cui al comma 2 l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente trasmette alle autorita' d'ambito e alla Regione, con cadenza semestrale, una relazione di sintesi degli esiti della propria attivita' ordinaria di vigilanza e controllo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2009. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare. Torino, 16 dicembre 2008 Bresso ALLEGATO A (Artt. 3 e 4). Linee guida e criteri generali per la redazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 1. La redazione dei progetti di cui al presente regolamento si articola secondo i successivi livelli di approfondimento prescritti dalla vigente legislazione in tema di contratti pubblici; gli elaborati progettuali ai vari livelli - preliminare, definitivo ed esecutivo - devono comunque essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 2. Il progetto preliminare, redatto in conformita' alla programmazione dell'Autorita' d'ambito, definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire e deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire l'avvio delle procedure di esproprio e l'espletamento di eventuali procedure di impatto o incidenza ambientale. 3. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto dei contenuti della progettazione preliminare; e' assoggettato alla valutazione tecnico amministrativa di cui all'art. 3 e contiene, oltre agli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni statali e regionali: a) lo studio approfondito del sistema idrico superficiale e sotterraneo pertinente l'area di intervento con particolare riferimento alle condizioni ambientali, prima e dopo l'intervento, del corpo idrico recettore; b) uno studio specifico di inserimento urbanistico con particolare riferimento alle fascia di rispetto dell'impianto; c) il disciplinare del collaudo funzionale ove necessario; d) i disciplinari di gestione occorrenti. 4. Il progetto esecutivo individua in dettaglio i lavori da eseguire nel rispetto dei contenuti del progetto definitivo, delle eventuali prescrizioni in esito alla valutazione di cui all'art. 3 nonche' degli eventuali adeguamenti derivanti dalle prescritte approvazioni, autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati. Esso contiene, oltre agli elaborati progettuali conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, il disciplinare di collaudo funzionale e i disciplinari di gestione occorrenti. 5. Le varianti in corso di esecuzione sono redatte con il livello di approfondimento corrispondente alla progettazione esecutiva e contengono, oltre agli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, gli eventuali adeguamenti ai disciplinari previsti. 6. Il contenuto degli elaborati progettuali deve essere conforme a quanto previsto dalla vigente legislazione in tema di contratti pubblici integrato dagli elaborati specificamente richiesti dal presente regolamento; il grado di approfondimento degli elaborati progettuali e' correlato alla potenzialita' del nuovo impianto da realizzare o alla complessita' dell'intervento da eseguire. 7. Per i seguenti elaborati sono precisate le seguenti istruzioni integrative per la loro redazione: a) disciplinare di avviamento: e' l'elaborato necessario a definire le procedure di avvio e allineamento a regime del funzionamento dell'impianto e contiene almeno i seguenti elementi: 1) la descrizione delle operazioni propedeutiche alla messa in marcia iniziale; 2) la descrizione delle operazioni necessarie alla messa a punto dei parametri e delle varie grandezze delle singole fasi operative; 3) la correlazione delle anzidette operazioni con la capacita' depurativa del corpo recettore; 4) l'indicazione del periodo di tempo necessario a conseguire la messa a regime; b) disciplinare di collaudo funzionale: e' l'elaborato relativo al complesso delle verifiche e delle prove di funzionamento che conclude il ciclo di operazioni gestionali di avvio e messa a regime di un nuovo impianto nonche' di ripristino delle normali condizioni di esercizio di un impianto di depurazione a conclusione di un intervento sul medesimo. Esso deve attestare: 1) la conformita' tecnica delle opere eseguite con il progetto appaltato; 2) l'idoneita' delle singole opere civili ed elettromeccaniche a conseguire i rispettivi risultati funzionali; 3) la certificazione di funzionalita' di ogni singola fase operativa in relazione ai requisiti richiesti allo scarico; 4) la funzionalita' del processo di trattamento in relazione alla qualita' e alla quantita' dei reflui da trattare; 5) il rispetto dei limiti di emissione richiesti allo scarico sulla base di apposita certificazione analitica; 6) l'esecuzione dei campionamenti, delle prove e delle analisi dei reflui e dei fanghi nonche' delle altre eventuali emissioni; 7) l'idoneita' dell'impianto al raggiungimento delle prescrizioni contrattuali d'appalto e degli obiettivi di qualita' dello scarico previsti; c) disciplinare di gestione provvisoria: redatto per gli interventi sugli impianti esistenti, ivi compresa la dismissione dei medesimi, che comportano l'impossibilita' del mantenimento dei limiti di emissione prescritti deve contenere: 1) l'indicazione del periodo temporale di esercizio in cui non e' tecnicamente possibile il rispetto dei limiti di emissione autorizzati; 2) l'indicazione delle fasi dell'impianto interessate; 3) la descrizione delle operazioni e dei periodi necessari a riportare in condizioni di normale esercizio l'impianto; 4) la previsione dei limiti o dei rendimenti di emissione dello scarico dell'impianto durante i periodi di cui alle lettere a) e b); 5) le modalita' ed i tempi di emissione della certificazione di ripristino della funzionalita' o del collaudo funzionale ove necessario; d) disciplinare previsionale di gestione speciale: deve contenere le seguenti informazioni: 1) la descrizione delle operazioni di manutenzione ordinaria programmata in cui si prevede l'oggettiva impossibilita' di mantenere il rispetto dei limiti di emissione autorizzati; 2) la previsione dei limiti di concentrazione allo scarico conseguibili durante le anzidette fasi; 3) gli interventi e le modalita' di gestione previste per limitare l'impatto ambientale sul corpo ricettore dello scarico. ALLEGATO B - (Art. 4). Linee guida di riferimento sulle dotazioni degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e sulle modalita' di trattamento. Dotazioni degli impianti. I progetti degli impianti di depurazione devono prevedere le seguenti componenti: a) pretrattamenti statici o dinamici idonei all'eliminazione dei solidi grossolani dallo scarico in modo continuativo; b) camerette d'ispezione idonee al prelievo di campioni del refluo ubicate entro l'area occupata dall'impianto o comunque nella pertinenza dell'impianto stesso, idonee alle attivita' di controllo e autocontrollo di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e posizionate sia in ingresso delle acque reflue, prima del trattamento e a valle dell'eventuale immissione di rifiuti liquidi, sia immediatamente a monte dello scarico finale nel corpo recettore; c) punti idonei alle attivita' di controllo ubicati a monte delle fasi di trattamento dei rifiuti costituiti da acque reflue; d) punti e sistemi di misura delle portate in ingresso ed in uscita all'impianto. Generalita' sul dimensionamento. In relazione alla tipologia delle reti fognarie dell'agglomerato influente il dimensionamento degli impianti di depurazione dovra' essere effettuato con le seguenti modalita': a) nel caso di impianti di depurazione cui affluiscono esclusivamente reti di fognatura nera il dimensionamento delle fasi di trattamento e' di norma effettuato per una portata di afflusso pari alla portata massima giornaliera di tempo secco; b) nel caso di impianti cui affluiscono esclusivamente reti di fognatura unitaria deve essere previsto a monte dell'ingresso un manufatto sfioratore di piena dimensionato in modo che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari almeno cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco e che garantisca, con strutture statiche o dinamiche, l'eliminazione dei solidi grossolani dal relativo scarico nei casi di fermo dell'impianto; fatte salve particolari modalita' di gestione in linea generale tale portata dovra', essere avviata al trattamento primario, mentre al trattamento secondario dovra' pervenire una quota non inferiore a due volte la portata media giornaliera di tempo secco; nel caso di impianto senza trattamento primario dovra' essere avviata al trattamento secondario, previo pretrattamento, una quota pari a tre volte la portata media giornaliera in tempo secco; c) le acque reflue non sottoposte a trattamento secondario prima dello scarico finale saranno sottoposte ai trattamenti necessari al raggiungimento degli obiettivi prescritti dalla pianificazione regionale; d) nel caso di impianti di potenzialita' inferiore a duemila abitanti equivalenti o a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale o di agglomerati con rilevante incidenza di scarichi provenienti da stabilimenti nella rete fognaria o di agglomerati serviti da rete in parte unitaria e in parte separativa si adottano motivati criteri di dimensionamento appropriati. Situazioni particolari: Gli impianti ubicati al di sopra dei mille metri di altitudine: a) devono essere realizzati in edificio coperto ed inseriti in modo coordinato e' con l'ambiente circostante; per gli impianti che applicano solo trattamenti primari di tipo meccanico si puo' prescindere dalla copertura con edifici fermo restando un inserimento coordinato con l'ambiente circostante; b) possono essere dimensionati prevedendo un trattamento meno spinto di quello di cui all'art. 105, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006; in tal caso sono integrati con lo studio di dettaglio di cui all'art. 105, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006; lo studio di dettaglio deve contenere i criteri generali e le condizioni al contorno esistente che hanno determinato la scelta progettuale, i valori limite di emissione previsti in relazione alla sensibilita' ambientale del ricettore, all'altitudine, alla raggiungibilita' del sito di ubicazione ed all'approvvigionamento energetico.