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Decree of the President of the Regional Executive No. 15 on protection of waters for human consumption

颁布于 2006-12-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 15: Regolamento regionale recante Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.
语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利 · Piemonte
主题
Water
关键词
pollution control, freshwater pollution, water conservation zone, water supply, zoning, water resources management

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文本

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  1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 Dicembre 2006, n. 15 Regolamento regionale recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)." (Pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 14 dicembre 2006) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 29-4852 dell'11 dicembre 2006 Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque), le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse ed il relativo procedimento di definizione. 2. Le presenti disposizioni non si applicano alle acque ad uso domestico e alle acque utilizzate per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano. Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) acquifero: formazione rocciosa permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa d'importanza socio-economica ed ambientale; b) approvvigionamento idrico di interesse regionale: opera od insieme contiguo di opere di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano da cui viene derivato un volume superiore a 5.000.000 metri cubi all'anno e le opere che, per la potenzialita' e la qualita' degli acquiferi interessati, presentano rilevanza strategica a scala regionale cosi' come indicato dal Piano regionale di tutela delle acque; c) area di ricarica: la superficie dalla quale proviene l'alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato; e' costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta nelle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali (laghi, corsi d'acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione; d) autorita' concedente: l'organo della provincia competente al rilascio della concessione per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all'Art. 89, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); e) autorita' competente: l'autorita' cui spetta il rilascio del provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia; f) autorita' d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato; g) campo pozzi: un insieme di pozzi sufficientemente vicini per cui gli effetti di pompaggio sono potenzialmente tra loro interferenti in maniera significativa; h) centri di pericolo: le attivita', gli insediamenti e i manufatti in grado di costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque destinate al consumo umano; i) corpo idrico sotterraneo o falda idrica: un volume distinto di acque sotterranee contenuto in uno o piu' acquiferi; j corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale; k) fabbricati esistenti: fabbricati gia' realizzati, corso di realizzazione o per i quali sia gia' stato ottenuto l'apposito titolo edilizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento; l) gestore: il gestore del servizio idrico integrato o il gestore dell'acquedotto di pubblico interesse al cui servizio e' posta l'opera di captazione; m) isocrona: linea che congiunge i punti di uguale tempo di arrivo delle particelle d'acqua ad un opera di captazione con un percorso attraverso il mezzo saturo, per una determinata condizione idrodinamica; n) opere di captazione (o di presa): opera o complesso di opere occorrenti per il prelievo di acque da corpi idrici sotterranei o superficiali; o) proponenti: l'autorita' d'ambito, d'intesa con il comune nel cui territorio ricade l'opera di captazione e sentito il gestore del servizio idrico integrato, o il gestore dell'acquedotto di pubblico interesse d'intesa con il comune nel cui territorio ricade l'opera di captazione; p) protezione dinamica: il sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire con sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione di eventuali loro variazioni significative; q) protezione statica: l'insieme dei divieti, dei vincoli e delle regolamentazioni che si applicano alle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado qualiquantitativo delle acque in afflusso alle captazioni; r) stabulazione di bestiame: la gestione di animali confinata in aree non dotate di manufatti per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni; s) vulnerabilita' intrinseca: la suscettibilita' dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato, tale da produrre impatto sulla qualita' dell'acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo. Art. 3. Aree di salvaguardia 1. Le aree di salvaguardia, distinte in zona di tutela assoluta e zona di rispetto, sono individuate in base agli studi e ai criteri di cui all'allegato A e hanno la finalita' di tutelare e conservare la qualita' delle acque superficiali e sotterranee di cui all'Art. 1 attraverso l'imposizione di vincoli e limitazioni d'uso del suolo, nonche' mediante il controllo e la gestione del territorio. 2. Per le derivazioni da corpi idrici superficiali tali vincoli e limitazioni d'uso si applicano, per quanto possibile, in relazione all'ubicazione, alla tipologia dell'opera di captazione nonche' al regime idraulico del corpo idrico stesso. 3. La scelta della localizzazione delle opere di captazione e' operata privilegiando le zone che presentano il minor rischio di inquinamento e con caratteristiche idonee alla piu' efficace, efficiente ed economica gestione delle aree di salvaguardia, nonche' perseguendo l'aggregazione delle opere stesse. Art. 4. Zona di tutela assoluta 1. La zona di tutela assoluta e' la porzione di territorio piu' interna, immediatamente circostante l'opera di captazione, ed e' adibita esclusivamente all'opera stessa ed alle collegate infrastrutture di servizio. 2. La zona di tutela assoluta e' adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo motivata deroga, recintata al fine di garantire l'integrita' e l'efficienza delle relative opere. 3. L'accesso alla zona di tutela assoluta e' . consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorita' di controllo. Art. 5. Zona di rispetto 1. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta ed e', di norma, distinta in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata. 2. Il dimensionamento e l'articolazione della zona di rispetto dipendono dalla tipologia dell'opera di captazione e dalla situazione di vulnerabilita' intrinseca della risorsa captata e sono effettuati sulla base degli studi e dei criteri di cui all'allegato A. 3. Per i prelievi di acque sotterranee da acquiferi protetti, come definiti al punto 2.6 dell'allegato A, che presentano adeguate garanzie di sicurezza per la risorsa idrica in relazione alla tipologia dell'acquifero captato e alle modalita' costruttive dell'opera di captazione, la zona di rispetto ristretta puo' essere definita in coincidenza con la zona di tutela assoluta, mentre la zona di rispetto allargata e' dimensionata con l'isocrona centottanta giorni. Art. 6. Vincoli e limitazioni d'uso relativi alle zone di rispetto 1. Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita': a) la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari; c) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'allegato B; d) l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione; e) gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonche' la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; f) le aree cimiteriali; g) l'apertura di cave; h) l'apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque di cui all'Art. 1, comma 1, di quelli finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonche' di piezometri ovvero di pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche; i) la gestioni di rifiuti; i) lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; k) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; l) i pozzi perdenti e le fosse Ihmoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue; m) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite; n) l'insediamento di attivita' industriali ed artigianali; o) il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio. 2. Nella zona di rispetto ristretta sono comunque vietati: a) la stabulazione di bestiame; b) lo stoccaggio di affluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari; c) la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio; d) la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unita' immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari; e) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilita' agro-silvo-pastorale, interpoderale e, ove non diversamente localizzabile, comunale; f) la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato. 3. All'interno della zona di rispetto allargata e' consentita la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui al comma 1 lettera l), a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti. 4. All'interno della zona di rispetto allargata e' consentita la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonche' eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta. 5. All'interno della zona di rispetto allargata e' consentita la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonche' di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 4. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda. 6. Le soluzioni tecniche e gli interventi di messa in sicurezza previsti dai commi 3, 4 e 5 sono preventivamente comunicati all'autorita' d'ambito e al dipartimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) competenti per territorio che, entro sessanta giorni, esprimono il proprio parere fornendo se del caso, puntuali prescrizioni cautelative connesse all'intervento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, i pareri si intendono espressi in senso favorevole. 7. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, all'interno della zona di rispetto le attivita' agricole sono esercitate secondo le previsioni dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'allegato B, presentati alla provincia territorialmente competente in conformita' agli eventuali vincoli e prescrizioni previsti nel provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia, e alle norme tecniche per la fertilizzazione fosfo-potassica di cui all'allegato C. 8. Fatta eccezione per le aree cimiteriali, per le attivita', gli insediamenti e i manufatti di cui al comma 1 esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia sono adottate, ove possibile, le misure per il loro allontanamento; in caso contrario deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Per le aree cimiteriali esistenti e' consentito procedere a nuove sepolture solo fuori terra e non sono comunque consentiti ulteriori ampliamenti nella zona di rispetto ristretta. Art. 7. Gestione delle aree di salvaguardia 1. Tenendo conto della situazione morfologica, idrogeologica, idrologica, idrochimica e pedologica della zona interessata nonche' delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia dispone i vincoli e le limitazioni d'uso necessari alla protezione della risorsa idrica derivata, nonche' gli adempimenti a cura del gestore per la corretta gestione delle aree di salvaguardia. 2. In ragione della situazione di vulnerabilita' intrinseca dell'acquifero captato e della valutazione dei centri di pericolo, nonche' di considerazioni tecnico-economiche, il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia dispone l'attivazione e la gestione di un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni, in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative. Il monitoraggio prescritto costituisce parte integrante della rete di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano di cui all'Art. 58, comma 1 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, a. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il monitoraggio e' obbligatorio per gli approvvigionamenti idrici di interesse regionale. 3. Ove non sia acquisita la proprieta' delle aree di salvaguardia, il gestore e i proprietari o possessori delle aree medesime stipulano apposita convenzione, nella quale sono disciplinate le attivita' consentite e definiti i relativi oneri a cura del gestore nonche' prevista, per le attivita' agricole vietate o limitate, la corresponsione di un indennizzo commisurato all'eventuale mancato reddito. 4. Il gestore e' tenuto a comunicare la dismissione definitiva di un'opera di captazione o il cambiamento di destinazione dell'uso della risorsa all'autorita' concedente, all'autorita' competente ed ai comuni territorialmente interessati che adottano; ai sensi dell'Art. 8, comma 4, il provvedimento di cessazione dei vincoli e delle limitazioni d'uso conseguenti. Art. 8. Definizione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione nuove 1. La definizione delle aree di salvaguardia e' condizione necessaria per il conseguimento della concessione di derivazione di acque di cui all'Art. 1, comma 1. 2. La proposta di definizione delle aree di salvaguardia, previo espletamento da parte dell'autorita' concedente della fase istruttoria preliminare in ordine all'ammissibilita' della domanda di concessione e alla corretta ubicazione dell'opera di presa ai sensi degli articoli 10 e 17 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica), e' presentata all'autorita' competente che, verificata la completezza e la conformita' della documentazione alle indicazioni di cui all'allegato D, adotta il relativo provvedimento entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta. 3. Il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia e' inviato, oltre che ai proponenti, all'autorita' concedente per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa e, per conoscenza, alle strutture regionali competenti in materia di pianificazione e gestione urbanistica e di economia montana e foreste, nonche' all'azienda sanitaria locale e al dipartimento dell'ARPA competenti per territorio. 4. Copia del provvedimento e' altresi' inviata alle province per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai comuni nel cui territorio ricadono le aree di salvaguardia affinche' gli stessi provvedano a: a) recepire nello strumento urbanistico generale, conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia; b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia; c) notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli. Art. 9. Programma di adeguamento delle captazioni esistenti 1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le autorita' d'ambito adottano, su proposta dei gestori, un programma di adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel quale sono indicate: a) le aree gia' definite con apposito provvedimento e conformi alle disposizioni di cui al presente regolamento; b) le opere di captazione in ordine alle quali proporre la definizione delle aree di salvaguardia in applicazione del presente regolamento; c) le opere di captazione per le quali sia programmato l'abbandono nei cinque anni successivi all'adozione del programma stesso e relativo piano di dismissione, con priorita' per i pozzi le cui aree di salvaguardia sono classificate in classe 1 ai sensi dell'allegato B. Art. 10. Attuazione del programma di adeguamento 1. Entro quattro anni dall'adozione del programma di adeguamento di cui all'Art. 9, le autorita' d'ambito, sentito il gestore, presentano all'autorita' competente una proposta unitaria, anche articolata per aree omogenee, di definizione delle aree di salvaguardia relative alle opere di captazione di cui all'Art. 9, comma 1, lettera b), corredata dalla documentazione prevista dall'allegato D. 2. L'autorita' competente adotta, entro tre anni dalla data di ricevimento della proposta, il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia, comprensivo dei vincoli, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni necessarie alla corretta gestione delle predette aree. 3. Con riferimento alle prescrizioni per la tutela del punto di presa poste a carico del concessionario, il provvedimento di cui al comma 2 costituisce atto integrativo del disciplinare dei titoli che legittimano l'uso dell'acqua pubblica ed e' trasmesso, oltre che ai proponenti, all'autorita' concedente, alle strutture regionali competenti in materia di pianificazione e gestione urbanistica e di economia montana e foreste, nonche' all'azienda sanitaria locale e al dipartimento dell'ARPA competenti per territorio. 4. Copia del provvedimento e' altresi' inviata ai comuni territorialmente interessati che, nell'ambito delle proprie competenze provvedono agli adempimenti di cui all'Art. 8, comma 4. 5. Nelle more della presentazione della proposta di cui al comma 1, in casi particolari e per giustificati motivi d'urgenza, puo' essere comunque presentata all'autorita' competente la proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione esistenti, corredata dalla documentazione prevista dall'allegato D. Art. 11. Norme transitorie e finali 1. Sino all'attuazione del programma di cui all'Art. 9, comma 1, sono fatte salve le delimitazioni delle aree di salvaguardia effettuate con specifico provvedimento dell'autorita' competente. 2. Per le captazioni esistenti prive del provvedimento di definizione dell'autorita' competente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico definito dalla normativa statale vigente. Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilita' e rischio della risorsa stessa. 3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano piu' applicazione le disposizioni di cui all'Allegato III della deliberazione della giunta regionale 26 aprile 1995, n. 102-45194 in materia di procedure e documentazione necessaria all'individuazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni che forniscono acqua per il consumo umano. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 11 dicembre 2006. (Omissis). BRESSO

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