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Decree of the President of the Regional Executive No. 12 on the protection and improvement of local genetic resources

颁布于 2007-03-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12: Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).
语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利 · Toscana
主题
Livestock, Cultivated plants
关键词
genetic resources, registration
类别
agriculture

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文本

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  1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 Marzo 2007, n. 12 Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale). (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 7 marzo 2007) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, dello Statuto; Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), che prevede l'adozione di un apposito regolamento di attuazione; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 17 ottobre 2005, n. 14, adottata previa acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'Art. 42, comma 2, dello Statuto regionale; Preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 2ª commissione consiliare; Vista la deliberazione della giunta regionale 27 dicembre 2005, n. 1273 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione della suddetta legge regionale n. 64/2004, tenendo conto delle osservazioni della 2ª commissione consiliare; Vista la propria nota del 3 aprile 2006 prot. n. AOOGRT/101227/120.3.7.7 con la quale il regolamento di attuazione di cui sopra e' stato notificato come aiuto di stato alla Commissione europea, ai sensi della legge regionale 29 novembre 1996, n. 91 (Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti - Art. 93, par. 3 trattato istitutivo della CEE); Vista altresi' la propria nota del 3 aprile 2006 prot. n. AOOGRT/101222/120.3.7.7 con la quale il medesimo regolamento di attuazione e' stato trasmesso al Ministero delle attivita' produttive ai fini della notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE; Vista la nota della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea del 25 agosto 2006 (prot. n. 8608) con la quale e' stata trasmessa la decisione C(2006)3600 del 2 agosto 2006 di approvazione da parte della Commissione europea dell'aiuto di Stato; Vista la deliberazione della giunta regionale 26 febbraio 2007, n. 133 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), apportando modifiche, in base alle osservazioni formulate dalla Commissione europea ai sensi dell'Art. 8.2 della direttiva 98/34/CE, al precedente regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), approvato con deliberazione della giunta regionale 27 dicembre 2005, n. 1273; Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), disciplina: a) modalita' e procedure per l'iscrizione ai repertori di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 64/2004; b) composizione e funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche di cui all'Art. 5, comma 1, della legge regionale n. 64/2004; c) funzionamento della Banca regionale del germoplasma; d) modalita' di adesione alla rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche; e) modalita' di circolazione del materiale genetico di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 64/2004; f) requisiti soggettivi e oggettivi per l'incarico di coltivatore custode; g) modalita' di iscrizione all'elenco dei coltivatori custodi di cui all'Art. 9, comma 3, della legge regionale n. 64/2004; h) modalita' di corresponsione di eventuali rimborsi spese per attivita' prestate dal coltivatore custode; i) registro regionale delle varieta' da conservazione e suo funzionamento; j) restrizioni quantitative di cui all'Art. 10, comma 3, della legge regionale n. 64/2004; k) contenuto, caratteristiche grafiche e modalita' di ottenimento e impiego del contrassegno di cui all'Art. 11 della legge regionale n. 64/2004. 2. Le attivita' disciplinate dal presente regolamento sono gestite dall'ARSIA nell'ambito delle risorse stanziate dalla Regione con i programmi di intervento di cui all'Art. 3, comma 2, della legge regionale n. 64/2004. Art. 2. Iscrizione ai repertori regionali 1. La proposta di iscrizione ai repertori regionali e' indirizzata all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIA) e formulata sulla base del modello predisposto dall'ARSIA medesima. 2. L'iscrizione avviene sulla base della proposta e della documentazione relativa alla risorsa da iscrivere, presentata dal proponente o acquisita dall'ARSIA, e cosi' composta: a) indicazione del nome ed eventuali sinonimi; b) relazione tecnica; c) relazione storica; d) caratterizzazione morfologica; e) eventuale caratterizzazione genetica; f) documentazione fotografica. 3. Nell'indicazione del nome di cui al comma 2, lettera a), si tiene conto del nome storico con cui ciascuna risorsa viene tradizionalmente designata nei luoghi d'origine. 4. La caratterizzazione morfologica di cui al comma 2, lettera d), e' predisposta secondo la metodologia definita dall'ARSIA in modo da consentire la confrontabilita' con analoghe caratterizzazioni predisposte da altri soggetti pubblici o privati a livello nazionale ed internazionale. 5. Ai fini dell'iscrizione un campione di materiale di riproduzione o di propagazione della risorsa oggetto della proposta e' messa a disposizione dal proponente o reperita dall'ARSlA. 6. Al completamento dell'istruttoria l'ARSIA convoca la commissione tecnico-scientifica per le risorse genetiche autoctone competente per materia, che si riunisce entro quarantacinque giorni. Insieme alla convocazione l'ARSIA invia alla commissione una copia della proposta. 7. La commissione: a) esprime il parere vincolante previsto dall'Art. 5, comma 1, della legge regionale n. 64/2004; b) indica le modalita' di conservazione in situ ed ex situ della risorsa; c) valuta l'eventuale rischio di estinzione; d) individua il nome con cui la risorsa e' iscritta nei repertori; e) indica l'ambito locale in cui e' consentita la circolazione del materiale genetico della risorsa, ai sensi dell'Art. 8, comma 1, della legge regionale n. 64/2004. 8. Il parere sulla proposta di iscrizione viene reso a maggioranza dei presenti. 9. La commissione puo' richiedere, tramite l'ARSIA, ulteriori informazioni o documenti e puo' consultare esperti di particolari discipline prima di assumere una decisione definitiva, o altresi' richiedere a esperti o laboratori specializzati studi o analisi particolari necessari per la valutazione delle risorse proposte. 10. L'ARSIA comunica al proponente l'esito del procedimento dando atto, in caso di non iscrizione, delle motivazioni del parere contrario della commissione. Art. 3. Commissioni tecnico-scientifiche 1. Sono istituite le seguenti commissioni tecnico-scientifiche, nominate con decreto del competente dirigente dell'ARSIA: a) commissione per le risorse genetiche autoctone animali; b) commissione per le specie legnose da frutto; c) commissione per le specie erbacee; d) commissione per le specie ornamentali e da fiore; e) commissione per le specie di interesse forestale. 2. Le commissioni restano in carica per tre anni e i componenti sono rinnovabili. 3. I componenti che risultano assenti a tre riunioni consecutive della commissione in assenza di valide motivazioni decadono dall'incarico e la giunta regionale richiede agli enti o associazioni che avevano indicato i componenti decaduti nuove designazioni per la sostituzione degli stessi. 4. Ai componenti delle commissioni e' riconosciuto dall'ARSIA un rimborso delle spese eventualmente sostenute per partecipare ai lavori della commissione, dietro presentazione della documentazione giustificativa. 5. L'attivita' di segreteria organizzativa delle commissioni e' svolta dall'ARSIA. Art. 4. Composizione delle commissioni tecnico-scientifiche 1. La commissione di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a), e' composta da: a) un componente designato dall'ARSIA, con funzioni di coordinamento dei lavori; b) un componente designato dalla competente struttura della Regione Toscana; c) un rappresentante indicato congiuntamente dalle associazioni provinciali allevatori della Toscana; d) un rappresentante indicato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole; e) un rappresentante indicato dal dipartimento di Scienze zootecniche dell'Universita' di Firenze; f) un rappresentante indicato dal dipartimento di Produzioni animali dell'Universita' di Pisa; g) un rappresentante indicato dal dipartimento di Agronomia e gestione dell'agroecosistema - settore Scienze zootecniche dell'Universita' di Pisa; h) tre rappresentanti indicati dalle facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali rispettivamente dell'Universita' di Firenze, Pisa e Siena. 2. Le commissioni di cui all'Art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono composte da: a) un componente designato dall'ARSIA, con funzioni di coordinamento dei lavori; b) un componente designato dalla competente struttura della Regione Toscana; c) un componente indicato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole; d) almeno tre esperti nella materia specifica in rappresentanza delle universita' e degli istituti di ricerca e sperimentazione operanti in Toscana. 3. Ai lavori delle commissioni di cui all'Art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) puo' essere invitato a partecipare un rappresentante indicato congiuntamente dalle associazioni dei produttori interessate alla materia all'ordine del giorno. 4. La riunione delle commissioni e' validamente convocata se e' presente la maggioranza dei componenti di cui ai commi 1 e 2 rispettivamente. Art. 5. Banca regionale del germoplasma 1. La Banca regionale del germoplasma e' articolata in sezioni coordinate dall'ARSIA. 2. L'ARSIA individua le sezioni della Banca fra soggetti pubblici o privati dotati di strutture idonee a consentire la conservazione, per conto della Regione Toscana, delle risorse genetiche iscritte nei repertori regionali, e stipula con essi convenzioni per le finalita' di cui al presente regolamento. Art. 6. Contenuto delle convenzioni 1. Con le convenzioni di cui all'Art. 5, comma 2, sono disciplinate: a) le modalita' di acquisizione alla Banca del primo deposito del materiale genetico; b) la messa in sicurezza in ambiente protetto e la custodia di tutto il materiale genetico acquisito dalla Banca, nel rispetto, per ogni accessione, delle prescrizioni tecniche di conservazione, comprensive delle indicazioni su modalita' e tempi di rinnovo del materiale genetico, dettate dall'ARSIA avvalendosi delle commissioni tecnico-scientifiche; c) l'immediata informativa all'ARSIA nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato; d) l'obbligo di attivare le procedure di rinnovo o di ripristino, ove possibile, dell'originaria quantita' del materiale genetico depositato; e) l'impegno a detenere il materiale genetico depositato esclusivamente a scopo di conservazione, e a rispettare le procedure di cui all'Art. 8 per l'effettuazione di studi o di ricerche sul materiale depositato presso la sezione; f) l'impegno a non iscrivere le risorse genetiche depositate al registro nazionale delle varieta', ne' ad analoghi registri comunitari o internazionali; g) l'impegno a non rivendicare diritti di proprieta' intellettuale sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso; h) le condizioni di accesso alle strutture a fini di verifica e controllo da parte del personale dell'ARSIA o di soggetti da essa incaricati; i) la tenuta del registro relativo al materiale depositato, comprensivo della indicazione della quantita', dello stato di conservazione e delle successive reintegrazioni di materiale genetico, redatto sulla base del modello predisposto dall'ARSIA; j) gli aspetti economici del rapporto; k) la durata della convenzione; l) i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Art. 7. Deposito del materiale genetico 1. L'ARSIA deposita il materiale genetico relativo alla risorsa iscritta al repertorio regionale presso le sezioni della Banca idonee alla conservazione della specie di appartenenza. 2. Per garantire la massima protezione da eventi che possano pregiudicare la conservazione del materiale genetico iscritto nei repertori l'ARSIA provvede, ove possibile, al deposito di ogni risorsa presso due o piu' sezioni della Banca. 3. Per ciascun deposito la sezione della Banca rilascia all'ARSIA una ricevuta sulla base del modello predisposto dall'ARSIA medesima. 4. L'ARSIA tiene un registro di tutti i depositi effettuati presso le sezioni. Art. 8. Accesso al materiale genetico 1. L'accesso al materiale genetico conservato presso ogni singola sezione puo' essere consentito per scopi di studio e di ricerca. 2. L'accesso e' consentito previa domanda indirizzata all'ARSIA, contenente i dati del richiedente e lo scopo dell'accesso, ed e' subordinato alla sottoscrizione di un disciplinare relativo ai limiti di utilizzazione del materiale genetico, predisposto dall'ARSIA tenuto conto di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottalo dalla Food and Agricolture Organization (FAO) il 3 novembre 2001. 3. L'ARSIA comunica al richiedente e alla sezione interessata l'assenso o il diniego motivato all'accesso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Art. 9. Modalita' di adesione alla rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche 1. I coltivatori custodi di cui all'Art. 9 della legge regionale n. 64/2004 e le sezioni della Banca regionale del germoplasma fanno parte di diritto della rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche. 2. Alla rete possono aderire altresi' soggetti pubblici, o soggetti privati in forma singola o associata, ubicati o aventi almeno una sede operativa nel territorio della Toscana. 3. Il soggetto interessato all'adesione presenta domanda all'ARSIA sulla base del modello predisposto dall'ARSIA stessa. 4. Il modello prevede l'indicazione, da parte del richiedente, delle risorse per la cui conservazione chiede l'adesione. Art. 10. Circolazione di materiale genetico di riproduzione e propagazione 1. L'ARSIA, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, definisce le modiche quantita' di materiale di riproduzione e propagazione, intese come le quantita' necessarie a mantenere l'interesse per le varieta' locali e a far conoscere e valorizzare le caratteristiche culturali di queste ultime. 2. Gli aderenti alla rete possono scambiare fra loro, senza scopo di lucro, nell'ambito individuato ai sensi dell'Art. 2, comma 7, lettera e), materiale genetico delle risorse iscritte nei repertori regionali a rischio di estinzione, nel rispetto del limite fissato con riferimento alla singola specie. 3. In nessun caso, gli scambi di cui al comma 2 possono concretizzarsi in attivita' di commercializzazione ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia. 4. Il presente articolo non si applica alle specie animali. Art. 11. Coltivatori custodi: requisiti soggettivi e oggettivi 1. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco dei coltivatori custodi di cui all'Art. 9, comma 3, della legge regionale n. 64/2004, soggetti privati, in forma singola o associata, operanti e ubicati nel territorio della Toscana, proprietari di terreno agricolo o forestale, o che ne siano detentori sulla base di titolo valido alla data della richiesta. Per la conservazione di specie animali e' necessaria la disponibilita' di idonee strutture di allevamento. 2. L'iscrizione e' subordinata al possesso di specifica esperienza o capacita' professionale in uno o piu' dei seguenti ambiti: a) autoriproduzione delle sementi; b) coltivazione di specie legnose da frutto; c) coltivazione di specie ornamentali e da fiore; d) mantenimento e cura di specie di interesse forestale; e) allevamento di specie e razze autoctone di interesse zootecnico a rischio di estinzione. 3. La capacita' o esperienza professionale di cui al comma 2 e' attestata in uno dei seguenti modi: a) possesso di laurea magistrale in scienza agraria o equipollente, come disciplinata dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica), ovvero di titolo equivalente secondo i previgenti ordinamenti didattici; b) possesso di laurea in scienza agraria o equipollente, come disciplinata dal decreto ministeriale n. 270/2004 ovvero di titolo equivalente secondo i previgenti ordinamenti didattici; c) possesso di diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, o equipollenti; d) possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'Art. 1 del decreto legislativo 23 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'Art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l), della legge 7 marzo 2003, n. 38); e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che il dichiarante ha svolto da almeno cinque anni attivita' in uno o piu' degli ambiti indicati al comma 2, o ha provveduto alla riscoperta e conservazione di una o piu' razze o varieta' locali, da specificare nella dichiarazione. Art. 12. Modalita' di iscrizione all'elenco dei coltivatori custodi 1. L'iscrizione all'elenco dei coltivatori custodi avviene dietro presentazione di una domanda, redatta sulla base di un modello predisposto dall'ARSIA, corredata dei seguenti elementi: a) dati anagrafici del richiedente; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso di uno dei titoli di studio di cui all'Art. 11, comma 3, lettere a), b), c), o dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'Art. 11, comma 3, lettera d), o dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'Art. 11, comma 3, lettera e); e) copia dell'atto attestante la detenzione del terreno ai sensi dell'Art. 11; d) indicazione delle specie per le quali il richiedente presenta domanda per la conservazione in situ. 2. Con riferimento alle specie animali la domanda contiene, oltre a quelli di cui al comma 1, i seguenti elementi: a) indicazione del codice di iscrizione dell'allevamento rilasciato dalla competente azienda USL; b) riferimento all'ubicazione della stalla; e) copia dell'atto attestante la detenzione della strutture di allevamento ai sensi dell'Art. 11. 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'ARSIA comunica per iscritto al richiedente l'esito della domanda, specificando i motivi dell'eventuale diniego. Art. 13. Criteri per il conferimento dell'incarico ai coltivatori custodi 1. L'ARSIA, per esigenze di conservazione di una specifica risorsa a rischio di estinzione, conferisce, attraverso convenzioni, apposito incarico a uno o piu' coltivatori custodi iscritti nell'elenco. 2. L'ARSIA individua il coltivatore custode da incaricare tenendo conto dei seguenti criteri: a) il coltivatore custode svolga la sua attivita' nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area di origine della risorsa; b) il coltivatore custode abbia contribuito alla conservazione della risorsa o alla sua riscoperta e valorizzazione. 3. Il coltivatore custode comunica all'ARSIA ogni variazione intervenuta nella titolarita' del terreno e, se del caso, delle strutture di allevamento, di cui all'Art. 11, comma 1. 4. Nello svolgimento dell'incarico il coltivatore custode si attiene alle prescrizioni impartite dall'ARSIA sulla base delle indicazioni tecniche espresse dalle commissioni tecnico-scientifiche in sede di esame per l'iscrizione nei repertori. 5. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'esclusione dall'elenco dei coltivatori custodi. Art. 14. Convenzioni con i coltivatori custodi 1. Con le convenzioni di cui all'Art. 13 sono disciplinati: a) le modalita' di svolgimento dell'incarico conferito ai sensi dell'Art. 13; b) l'indicazione specifica delle risorse genetiche per le quali il coltivatore custode svolge la propria attivita' di conservazione in situ; c) le prescrizioni tecniche di conservazione dettate dall'ARSIA avvalendosi delle commissioni tecnico-scientifiche; d) l'obbligo di informativa all'ARSIA nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato; e) l'impegno a non iscrivere le risorse genetiche ricevute per la conservazione al registro nazionale delle varieta', ne' ad analoghi registri comunitari o internazionali; f) l'impegno a non rivendicare diritti di proprieta' intellettuale sul materiale genetico ricevuto dall'ARSIA o su quello essenzialmente derivato da esso; g) le condizioni di accesso ai luoghi in cui il coltivatore custode svolge la propria attivita' a fini di verifica e controllo da parte del personale dell'ARSIA o di soggetti da essa incaricati; h) la possibilita' di cessione, a titolo gratuito, agli aderenti alla Rete che ne facciano richiesta, del materiale di riproduzione e di propagazione di cui il coltivatore custode sia in possesso, secondo le modalita' di cui all'Art. 10; i) gli aspetti economici del rapporto; j) l'obbligo di comunicazione all'ARSIA di qualunque mutamento del titolo di detenzione del terreno e, se del caso, delle strutture di allevamento, presentato al momento della richiesta di iscrizione all'elenco; k) la durata della convenzione; l) i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Art. 15. Modalita' per eventuali rimborsi spese ai coltivatori custodi 1. L'ARSIA puo' corrispondere ai coltivatori custodi incaricati ai sensi dell'Art. 13 un importo forfettario, a titolo di rimborso per le spese sostenute per la conservazione delle risorse assegnate. 2. Per ogni specie l'importo massimo rimborsabile ai coltivatori custodi e' definito dall'ARSIA entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 16. Caratteristiche del contrassegno 1. Sui prodotti ottenuti da razze e varieta' locali a rischio di estinzione, iscritte nei repertori regionali, puo' essere apposto un contrassegno il cui uso e' concesso dall'ARSIA. 2. Ai fini del presente regolamento si considerano ottenuti da razze e varieta' locali i prodotti costituiti, contenenti o derivati dalle risorse genetiche iscritte nei repertori. 3. Per costituito si intende il prodotto tal quale, non sottoposto a processi di trasformazione. 4. Per contenente si intende il prodotto pluri-ingrediente che, anche alternativamente, contiene: a) l'ingrediente principale costituito o derivato da razze o varieta' locali; b) l'ingrediente caratterizzante costituito o derivato da razze o varieta' locali; c) almeno due tra gli altri ingredienti costituiti o derivati da razze o varieta' locali purche' in etichetta siano indicati gli ingredienti costituiti o derivati da razze o varieta' locali e tali ingredienti ne siano interamente costituiti o derivati. 5. Per derivato si intende il prodotto trasformato il cui ingrediente principale e' costituito da razze o varieta' locali ed e' presente in quantita' largamente prevalente sugli altri eventuali ingredienti. 6. Per la definizione di ingrediente, ingrediente principale e ingrediente caratterizzante si fa riferimento a quanto disposto dalla vigente normativa in tema di etichettatura. 7. Il contrassegno e' costituito dalla scritta "Ottenuto da varieta/razza locale - legge regionale Toscana n. 64/2004" apposta nell'etichettatura del prodotto con le specifiche caratteristiche grafiche definite dall'ARSIA. Art. 17. Modo d'uso 1. I soggetti di cui all'Art. 11, comma 2, della legge regionale n. 64/2004, per ottenere la concessione in uso del contrassegno presentano domanda congiuntamente all'ARSIA e all'organismo di controllo prescelto per l'incarico di certificare la conformita' alle condizioni previste dalla legge regionale n. 64/2004. 2. La domanda di concessione contiene: a) nome o ragione sociale, indirizzo o sede, del richiedente; b) codice fiscale o partita Iva; c) indicazione delle razze o varieta' locali allevate o coltivate, stilizzate per l'ottenimento dei prodotti per i quali si richiede l'apposizione del contrassegno, corredate di idonea documentazione attestante la provenienza da risorse genetiche iscritte nei repertori regionali; d) descrizione dei prodotti ottenuti dalle razze e varieta' locali di cui alla lettera c) con metodo biologico di cui al regolamento (CE) 2092/1991 del 24 giugno 1991, (Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari) o con metodo di produzione integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicita' ingannevole), comprensiva del nome con cui gli stessi verranno immessi in commercio; e) indicazione della data di rilascio da parte di un organismo di controllo della dichiarazione di conformita' dell'azienda al metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CE) 2092/91 o al metodo di produzione integrata di cui alla legge regionale n. 25/1999, nel caso di azienda gia' inserita in tali sistemi di controllo; f) indicazione dell'organismo di controllo prescelto per l'incarico di certificare la conformita' del prodotto alle condizioni previste dalla legge regionale n. 64/2004; g) modalita' di inserimento della scritta di cui all'Art. 16. comma 3, nell'etichettatura dei prodotti per i quali si richiede l'apposizione del contrassegno. 3. Per le aziende gia' inserite nel sistema di cui al regolamento (CE) n. 2092/1991 o alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25, l'organismo di controllo incaricato comunica all'ARSIA l'accettazione dell'incarico del controllo delle condizioni previste dalla legge regionale n. 64/2004 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Nel caso di aziende per le quali sia necessario il primo inserimento nei sistemi di cui alle citate disposizioni il termine per la formulazione della comunicazione e' di centoventi giorni dal ricevimento della domanda. 4. La comunicazione all'ARSIA da parte dell'organismo di controllo di accettazione dell'incarico di cui al comma 3 e' corredata dal relativo piano dei controlli. 5. L'iscrizione all'elenco dei concessionari del contrassegno della legge regionale 64/2004 o il diniego, e' disposta con decreto motivato del dirigente dell'ARSlA competente in materia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione dell'incarico formulata dall'organismo di controllo ai sensi del comma 4. 6. I concessionari possono apporre il contrassegno sui propri prodotti unicamente se il processo produttivo e sottoposto a controllo e se l'organismo di controllo ha rilasciato al concessionario la certificazione di conformita' del prodotto alle condizioni previste dalla legge regionale n. 64/2004. 7. Le aziende concessionarie comunicano all'ARSIA entro il 31 marzo di ogni anno il quantitativo di prodotto su cui il contrassegno e' stato apposto nell'anno solare precedente, la quantita' ed il tipo di confezioni utilizzate. 8. L'utilizzo del contrassegno e' concesso per i prodotti confezionati. Esso e' consentito per i prodotti sfusi solo nell'esercizio dell'attivita' di vendita di cui all'Art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'Art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Art. 18. Controllo e vigilanza sull'uso del contrassegno 1. Gli organismi di controllo esercitano l'attivita' di controllo sui concessionari dell'uso del contrassegno al fine di garantire la conformita' del prodotto alle condizioni previste dalla legge regionale n. 64/2004 e dell'uso del contrassegno alle condizioni previste dal presente regolamento. 2. L'attivita' di controllo e' esercitata secondo le modalita' descritte nel piano dei controlli trasmesso dall'organismo di controllo all'ARSIA. 3. L'ARSIA svolge attivita' di vigilanza sugli organismi di controllo, armonizzando tale attivita' con quella svolta in applicazione del regolamento (CE) n. 2092/91 e della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25. 4. La vigilanza e' volta a verificare: a) l'applicazione del piano dei controlli di cui all'Art. 17, comma 5; b) l'attivita' di controllo tramite l'ispezione a campione sui concessionari; c) la conformita' del prodotto e dell'uso del contrassegno anche con prelievo di campioni. Art. 19. Difformita' ed inadempienze nell'uso del contrassegno 1. Costituiscono difformita' nell'uso del contrassegno le violazioni delle disposizioni degli articoli 16, 17 e 18 che: a) non hanno effetti sulla corretta identificazione della natura del prodotto da parte del consumatore finale; b) non hanno effetti sulle condizioni che hanno portato alla concessione; c) non hanno effetti sulla corretta apposizione in etichetta del contrassegno. 2. Sono considerate inadempienze nell'uso del contrassegno le irregolarita' e le infrazioni. 3. Costituiscono irregolarita' nell'uso del contrassegno: a) le violazioni alle modalita' d'uso del contrassegno di cui all'Art. 17; b) la mancata attuazione delle azioni correttive richieste dall'organismo di controllo per la risoluzione delle difformita' di cui al comma 1; c) la incompleta od omessa registrazione nelle documentazioni predisposte nell'ambito delle attivita' di autocontrollo, aventi effetti sull'identificabilita' e la rintracciabilita' del prodotto o sul sistema di apposizione del contrassegno; d) le violazioni ad ogni altro obbligo assunto dal concessionario rispetto al presente regolamento, sempre che non comportino effetti duraturi e non reversibili. 4. Costituiscono infrazioni nell'uso del contrassegno: a) la reiterazione delle violazioni di cui al comma 3; b) la perdita dei requisiti per il rilascio della concessione; c) la violazione degli obblighi assunti nei confronti dell'organismo di controllo; d) la mancata attuazione delle azioni correttive richieste dall'organismo di controllo per la risoluzione delle irregolarita' di cui al comma 3; e) la seconda inadempienza entro tre anni dalla prima; f) le false dichiarazioni nella domanda di concessione d'uso del contrassegno; g) le false registrazioni nelle documentazioni predisposte nell'ambito delle attivita' di autocontrollo dei concessionari; h) l'assunzione di comportamenti tesi ad un uso fraudolento del contrassegno. Art. 20. Richiesta di azione correttiva, sospensione e revoca della concessione 1. L'accertamento delle difformita' e delle inadempienze nell'uso del contrassegno e' di competenza dell'organismo di controllo. 2. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di difformita' di cui all'Art. 19, comma 1, dispone una richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva nonche' i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa. 3. L'organismo di controllo nei casi di accertamento di irregolarita' di cui all'Art. 19, comma 3, dispone la sospensione della concessione accompagnata da una richiesta di azione correttiva, stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva nonche' i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa e li comunica all'ARSIA. 4. La sospensione comporta il divieto di uso del contrassegno su partite o lotti di produzione o sull'intera produzione, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. 5. La sospensione cessa dopo che l'organismo di controllo abbia verificato l'efficacia dell'azione correttiva ed abbia dato comunicazione dell'accertamento al concessionario e all'ARSIA. 6. Le sospensioni che prevedono un tempo di verifica superiore ai trenta giorni sono ratificate dall'ARSIA. A tal fine, entro sette giorni dalla comunicazione della sospensione da parte dell'organismo di controllo, il concessionario puo' inviare all'ARSIA le proprie osservazioni documentate. 7. L'ARSIA, valutate le eventuali osservazioni del concessionario, ratifica o meno la sospensione, comunicando la decisione all'organismo di controllo ed al concessionario entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organismo. 8. In caso di conferma della sospensione, la ratifica e' comunicata al concessionario ed all'organismo di controllo ed il concessionario e' sospeso dall'elenco di cui all'Art. 17, comma 5. 9. In caso di mancata conferma la sospensione cessa di efficacia. 10. La sospensione della concessione puo' altresi' essere disposta dall'organismo di controllo in via cautelativa e d'urgenza in caso di accertamento di un'infrazione, in attesa dell'emanazione del provvedimento di revoca. 11. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di un'infrazione di cui all'Art. 19, comma 4, propone all'ARSIA la revoca della concessione all'uso del contrassegno e la comunica al concessionario interessato. 12. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 11 il concessionario puo' inviare le proprie osservazioni documentate all'ARSIA. 13. L'ARSIA, valutate le eventuali osservazioni del concessionario, dispone o meno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organismo di controllo la revoca della concessione all'uso del contrassegno, comunica la decisione al concessionario interessato e all'organismo di controllo e procede all'eventuale cancellazione del concessionario dall'elenco di cui all'Art. 17, comma 5. 14. La revoca della concessione comporta l'impossibilita' di richiedere una nuova concessione prima di cinque anni a far data dalla comunicazione dell'atto con il quale viene revocata la concessione. Art. 21. Accesso del pubblico alle informazioni 1. L'ARSIA pubblica sul proprio sito internet: a) l'elenco aggiornato delle risorse iscritte nei repertori e le relative annotazioni; b) la composizione delle commissioni tecnico-scientifiche; c) l'indicazione di tutti i depositi effettuati nella banca regionale del germoplasma con la specificazione della singola sezione ove ogni risorsa e' conservata, e delle modalita' di accesso di cui all'Art. 8; d) l'elenco dei soggetti aderenti alla rete di conservazione e sicurezza; e) l'elenco dei coltivatori custodi, con l'indicazione delle specie assegnate a ciascuno di essi per la conservazione in situ; f) le varieta' iscritte nel registro regionale delle varieta' da conservazione, con l'indicazione delle ditte autorizzate alla commercializzazione; g) l'elenco dei concessionari del contrassegno. 2. Per la finalita' di cui al comma 1 l'ARSIA inette a disposizione del pubblico le informazioni di cui qualunque soggetto, anche non portatore di un interesse particolare, faccia richiesta. Tali informazioni potranno essere rifiutate qualora l'ARSIA non ne sia in possesso, la domanda sia formulata in termini troppo generici o verta su documenti in corso di elaborazione o riguardi con comunicazioni interne riservate. Art. 22. Disposizioni transitorie 1. Tutte le risorse gia' iscritte nei repertori della legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 (Tutela delle risorse genetiche autoctone), sono iscritte d'ufficio nei repertori della legge regionale n. 64/2004. 2. L'ARSIA deposita presso la Banca tutte le risorse genetiche gia' inserite nei repertori regionali istituiti ai sensi della legge regionale n. 50/1997, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. Le commissioni tecnico-scientifiche nominate ai sensi della legge regionale 50/1997 continuano a funzionare fino alla nomina delle nuove commissioni ai sensi dell'Art. 3. Art. 23. Abrogazione differita 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si produce, ai sensi dell'Art. 15 della legge regionale n. 64/2004, l'abrogazione della legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 (Tutela delle risorse genetiche autoctone). Il presente Regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. Firenze, 1° marzo 2007 MARTINI

Decree of the President of the Regional Executive No. 12 on the protection and improvement of local genetic resources · Nelum