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Decree of the President of the Regional Council No. 28 implementing article 6 of Regional Act No. 64 of 21 December 2001 making provision in matter of water discharges

颁布于 2003-05-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利 · Toscana
主题
Water
关键词
pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, authorization/permit, monitoring, access-to-information, policy/planning

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  1. DPGR 23 maggio 2003, n. 28/R Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L.R. 21.12.2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla L.R. 1 dicembre 1998, n. 88) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88" come modificata dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 12; Visto il proprio decreto 24 luglio 2002, n. 28/R "Regolamento di attuazione L.R. 21.12.2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88)"; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 19 maggio 2003 concernente "Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L.R. 21.12.2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla L.R. 1 dicembre 1998, n. 88), acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della L.R. 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; EMANA il seguente Regolamento: Capo I Norme generali Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88), come modificata dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 "Norme in materia di zone a rischio, di episodi acuti, di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33" e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64). Art. 2 - Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per: a) decreto legislativo: il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ) come modificato, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); b) gestore: il gestore unico del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") e, fino alla sua attuazione, l'attuale gestore della pubblica fognatura e della depurazione; c) AE: l'abitante equivalente, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo. E' da considerare corrispondente ad 1 AE come disposto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno od un volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno, facendo riferimento al valore più alto; d) AATO: l'autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla l.r. 81/1995; e) SIRA: sistema informativo regionale ambientale della Toscana, di cui all'articolo 27 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana). Art. 3 - Attività di controllo degli scarichi 1. Le province, i comuni e le AATO, nella sede del Comitato provinciale di cui all'articolo 17 della l.r. 66/95, definiscono, d'intesa con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), il programma di monitoraggio degli scarichi di propria competenza che l'ARPAT è tenuta ad attuare ai sensi dell'articolo 9 della l. r. 64/2001. 2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici. 3. La provincia, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce le condizioni, le modalità, i criteri da inserire nei protocolli di autocontrollo di cui all'allegato 3 della deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2001, n. 858. Le determinazioni dalla Provincia sono recepite nel protocollo di monitoraggio che l'ARPAT definisce con il soggetto gestore. 4. L'ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia agli enti competenti al controllo e alla Giunta regionale. Art. 4 - Collaborazione tra amministrazioni e sistema informativo 1. I comuni sono tenuti a: a) fornire, a richiesta delle amministrazioni provinciali e delle AATO, la collaborazione necessaria, anche con la trasmissione di copia della documentazione in loro possesso, per la definizione tempestiva ed efficace per il rinnovo delle autorizzazioni; b) provvedere, entro trenta giorni dall'emanazione del presente regolamento, a comunicare alle province ed alle AATO gli elenchi relativi alle autorizzazioni di competenza di queste ultime, ivi comprese quelle rilasciate anche in forma tacita. Detti elenchi devono essere redatti su supporto informatico ed essere compatibili con le prescrizioni definite dall'ARPAT nell'ambito del progetto del SIRA. 2. Entro il 31 dicembre 2003 presso le Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni sono rese disponibili, a cura dell'ARPAT, le procedure informatiche prodotte nell'ambito della costituzione del SIRA della Toscana, necessarie alla gestione dei procedimenti autorizzativi di competenza. 3. Le Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni sono tenute a trasmettere alla Regione Toscana le informazioni, in loro possesso, richieste in attuazione, secondo le modalità di cui al decreto Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 18 settembre 2002 n. 198, di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo. Capo II Rilascio nuove autorizzazioni Art. 5 - Oneri di autorizzazione e istruttori 1. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 2, 3, 4, della l. r. 64/2001, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, non può eccedere i 50 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed i 100 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ed industriali. All'aggiornamento triennale di dette somme provvedono le autorità che autorizzano lo scarico sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. 2. L'ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell'autorizzazione è stabilita sulla base delle tariffe per le prestazioni ARPAT fissate dalla Giunta regionale in relazione al tipo di recettore e di acque reflue rispettivamente ai sensi degli articoli 8, comma 2, lettera a), 9, comma 2, lettera b) e 10, comma 1, lettera d). 3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento. 4. La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l'istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancata autorizzazione o in caso di rinuncia al procedimento da parte del richiedente. 5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione comunica al richiedente il costo complessivo degli accertamenti eventualmente necessari al rilascio dell'autorizzazione a conguaglio ed integrazione delle somme indicate al comma 2. 6. L'istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche di cui al capo V, disgiunta dalla domanda di autorizzazione allo scarico, è comunque soggetta al pagamento dei soli oneri istruttori di cui al presente articolo, nel limite massimo di 50 euro. Art. 6 - Ricezione e trasmissione delle domande 1. Le domande di autorizzazione sono presentate: a) per gli scarichi non in pubblica fognatura all'ente competente al rilascio ai sensi della l. r. 64/2001; b) per gli scarichi in pubblica fognatura secondo le procedure definite dall'AATO ai sensi dell'articolo 10. 2. Nel caso di attività commerciali e di produzione di beni o servizi la domanda di autorizzazione allo scarico viene presentata allo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L.15 marzo 1997, n.59), che la fa pervenire, entro sette giorni, all'ente competente. Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande 1. La domanda è presentata utilizzando la modulistica predisposta a cura delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e resa disponibile presso i loro uffici e sui siti internet, gli uffici comunali, gli sportelli unici di cui al d.p.r. 447/1998 e quelli dei gestori. Detta modulistica dovrà soddisfare le necessità informative connesse all'utilizzo delle procedure di gestione messe a disposizione dal SIRA e con le sue banche dati. 2. Alla domanda è allegata la ricevuta del pagamento previsto dall'articolo 5, comma 1. 3. Il richiedente è tenuto a presentare la domanda nel rispetto delle modalità stabilite dall'ente autorizzante, a pena di irricevibilità. Art. 8 - Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue ed industriali 1. Ciascuna provincia definisce con proprio atto, nel rispetto dei prìncipi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della l. r. 64/2001, criteri, modalità e procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1 della l. r. 64/2001. 2. Ai fini di cui al comma 1 la provincia provvede: a) alla costituzione di un comitato tecnico consultivo per le autorizzazioni, con la funzione di individuare gli accertamenti tecnici e documentali propedeutici al rilascio dell'autorizzazione, alla valutazione dei loro esiti ed alla determinazione della somma di cui all'articolo 5, comma 3; b) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 5 della l. r. 66/1995, anche garantendone la presenza nel comitato di cui alla lettera a); c) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate. Art. 9 - Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche 1. Il comune con proprio atto definisce, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della l. r. 64/2001, criteri, modalità e procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, comma 2, della l. r. 64/2001. 2. Ai fini di cui al comma 1 il comune provvede: a) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 66/1995, per gli scarichi con potenzialità superiore ai cento AE; b) a comunicare al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione, da applicarsi solo nel caso di scarichi con potenzialità superiore a cento AE; c) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate. Art. 10 - Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali 1. L'AATO con riferimento al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della l. r. 64/2001: a) si avvale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. r. 64/2001, della collaborazione del gestore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e degli altri gestori se presenti e, per le prime autorizzazioni allo scarico, anche dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 5 della l. r. 66/1995; b) trasmette all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate; c) definisce le modalità relative al periodico controllo a campione sugli allacci alla pubblica fognatura di scarichi di acque reflue domestiche anche al fine di verificare il permanere della sussistenza delle condizioni per l'allaccio nei termini previsti dall'articolo 12; d) comunica al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione. Art. 11 - Prescrizioni regionali 1. Le province, i comuni e le AATO in tutte le autorizzazioni di cui alla l. r. 64/2001 inseriscono le seguenti prescrizioni: a) obbligo di notificare le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico; b) obbligo, negli scarichi di acque reflue industriali al di sopra dei cento AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni o in alternativa di una autocertificazione annuale dei prelievi, mensili e medi giornalieri, delle acque utilizzate e comunque prelevate; c) obbligo, negli scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai duemila AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni; d) obbligo, negli scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai quindicimila AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico con conservazione biennale delle registrazioni e di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni del decreto legislativo. 2. Le prescrizioni di cui al comma 1 devono adattarsi ai casi specifici tenendo conto: a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di cui al comma 1 in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione; b) della necessità che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che lo stesso sia facilmente accessibile, leggibile e correttamente mantenuto. Capo III Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue Art. 12 - Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue 1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue devono essere rinnovate nei termini previsti dal decreto legislativo, con provvedimento espresso a seguito di esplicita richiesta di rinnovo. 2. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione è presentata nelle forme e con le modalità definite dagli articoli 6 e 7. 3. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, alle domande di rinnovo di autorizzazione si applicano, in relazione al tipo di scarico ed alla sua destinazione, le stesse procedure istruttorie di cui al capo II. 4. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni possono definire, fermo restando quanto disposto dal comma 1, procedure semplificate di rinnovo delle autorizzazioni per gli scarichi di cui sia documentata, da parte del richiedente: a) il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate; b) il rispetto del contenuto dell'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo; c) il possesso, per lo stabilimento da cui si origina lo scarico, della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Art. 13 - Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura 1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del decreto legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate o in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o rilasciate in base a quanto disposto dall'articolo 9, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate. 2. Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza. Capo IV Norme relative all'autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione Art. 14 - Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione e di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura 1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico è rilasciata dall'ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell'impianto. 2. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, l'ente competente, d'intesa con l'ARPAT, all'atto della prima autorizzazione provvisoria, determina: a) i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto coinvolte in ciascuna fase; b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio; c) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio; d) le procedure di sicurezza e di emergenza. 3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti previsti all'articolo 6, comma 1, lettera e) della l. r. 64/2001. 4. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti attestata: a) dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori in caso di opere rientranti nella disciplina dei cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie di inizio attività); b) dalla dichiarazione del titolare dello scarico per i casi diversi da quelli di cui alla lettera a). 5. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l'autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da apposita attestazione del direttore dei lavori o dal gestore dello stesso. 6. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la provincia può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione: a) di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a duemila AE; b) di acque reflue industriali con potenzialità inferiore a cento AE. 7. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione di acque reflue domestiche con potenzialità inferiore a duemila AE incluso il rilascio dell'autorizzazione definitiva. Art. 15 - Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura 1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico è rilasciata dall'AATO, sentiti i gestori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e gli altri gestori se presenti, qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa. 2. L'autorizzazione provvisoria definisce: a) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio; b) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio; c) le procedure di sicurezza e di emergenza. 3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti previsti all'articolo 6, comma 1, lettera e) della l. r. 64/2001. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura. Art. 16 - Presentazione della domanda e procedura di autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità previste dagli articoli 6 e 7. Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio. Capo V Assimilazione ad acque reflue domestiche Art. 17 - Acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche 1. Le acque reflue scaricate dagli insediamenti di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche semprechè rispettino tutte le condizioni di cui all'allegato 1. Capo VI Trattamenti appropriati di cui all'art. 31, comma 2, del D.lgs. 152/99 Art. 18 - Campo di applicazione 1. I trattamenti depurativi disciplinati al presente capo, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo, possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da: a) agglomerati o insediamenti fino a duemila AE se recapitanti i propri scarichi in acque dolci ed in acque di transizione; b) agglomerati o insediamenti fino a diecimila AE se recapitanti i propri scarichi in acque marino costiere. Art. 19 - Disposizioni generali 1. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformità ai relativi obiettivi di qualità ambientale, o per specifica destinazione nel caso di scarico sul suolo. 2. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane o domestiche di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 al presente regolamento sono conformi alle disposizioni di cui all'allegato 5 del decreto legislativo relative allo scarico di acque reflue, qualora rispettino le prescrizioni di cui al comma 4, nonché al punto 1 e 2 dell'allegato 2 al presente regolamento (Trattamenti appropriati). 3. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane o domestiche esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a servizio di insediamenti o agglomerati con carico inquinante minore od uguale a cento AE sono conformi alle disposizioni di cui all'allegato 5 del decreto legislativo relative allo scarico di acque reflue, qualora rispettino le seguenti condizioni: a) essere progettati ed eseguiti a regola d'arte secondo le determinazioni della delibera del 4/2/1977, del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); b) il titolare dimostra e garantisce nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento, ed il rispetto delle condizioni di autorizzazione. 4. L'ente che autorizza lo scarico, individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 64/2001, definisce nel provvedimento di autorizzazione: a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo dell'impianto; b) la conservazione, se possibile presso l'impianto, della documentazione che attesta l'effettuazione delle operazioni di periodica manutenzione ed autocontrollo e, se richiesta dalla tipologia d'impianto, di estrazione dei fanghi, e che consente l'identificazione della ditta esecutrice; 5. Per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre cento AE, dalla documentazione di cui al comma 4, lettera b) deve risultare la verifica, almeno semestrale, da parte di personale qualificato, delle condizioni di corretto funzionamento. Per gli impianti scaricanti in acque destinate alla balneazione un controllo deve essere effettuato prima dell'inizio della stagione balneare e l'altro nel corso della stessa. 6. Gli impianti, o parti di essi, esistenti a piede di utenza se rispondenti alla buona norma ed in buono stato di efficienza possono essere considerati utili alla realizzazione delle tipologie descritte all'art. 20, comma 2. Art. 20 - Caratteristiche degli impianti per i trattamenti appropriati 1. I trattamenti appropriati sono individuati e strutturati in vista dei seguenti obiettivi: a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell'impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d'investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile; b) assicurare che l'impianto sopporti variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico; c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze; d) definire soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo degli impianti a piede di utenza già esistenti, se rispondenti alla buona norma ed in buono stato di efficienza; e) minimizzare l'impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato, anche garantendo le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente; f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati. 2. Sono ritenuti appropriati i trattamenti depurativi elencati alla tabella 1 dell'allegato 2 al presente regolamento. Capo VII Disposizioni finali Art. 21 - Modalità di versamento al bilancio regionale 1. Gli enti competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative incassano i relativi proventi e li riversano al bilancio regionale ai fini della successiva ripartizione per il finanziamento di interventi di prevenzione e risanamento dei corpi idrici ai sensi dell'articolo 7 della l. r. 64/2001 tramite versamenti al tesoriere regionale con cadenza semestrale a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo riservate alla Giunta regionale dall'articolo 7 della l.r. 64/2001, gli enti competenti inviano alla Regione Toscana l'elenco delle ordinanze ingiuntive adottate nel periodo di riferimento, anche nel caso in cui non sia stata introitata alcuna somma, e copia dei provvedimenti di archiviazione. Art. 22 - Disposizioni transitorie 1. Gli impianti di cui all'articolo 19, comma 3, non conformi alle prescrizioni del comma 3 stesso sono adeguati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli impianti conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 19, comma 3 sono adeguati entro il 31 dicembre 2005 alle disposizioni di cui al presente capo solo nel caso sia dimostrato che compromettono il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, o per specifica destinazione. 2. Gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, esistenti ed a servizio di insediamenti od agglomerati con carico inquinante superiore a cento AE, sono adeguati alle disposizioni di cui al presente regolamento entro il 31 dicembre 2005, salvo diversa disposizione prevista dai piani di tutela di cui all'articolo 44 del decreto legislativo. Art. 23 - Abrogazione del regolamento n. 28/R/2002 1. Il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta 24 luglio 2002, n. 28/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88"), è abrogato. Art. 24 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Allegato 1 Assimilazione ad acque reflue domestiche: omissis Allegato 2 Trattamenti appropriati: omissis

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