跳到主要内容
Nelum
意大利的法律

Decree of the President of the Region No. 339 on financial aid in the marine fisheries sector

颁布于 2006-11-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto del Presidente della Regione n. 339: Regolamento di esecuzione dell'Art. 6, comma 23 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, recante criteri e modalita' per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca marittima operanti in Regione per l'attuazione di programmi di attivita' ai sensi dell'Art. 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche.
语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利 · Friuli-Venezia Giulia
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
subsidy/incentive, non-governmental entity, marine fisheries

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 novembre 2006, n. 339 Regolamento di esecuzione dell'Art. 6, comma 23 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, recante criteri e modalita' per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca marittima operanti in Regione per l'attuazione di programmi di attivita' ai sensi dell'Art. 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche. Approvazione. (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 2006) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere alle associazioni del settore della pesca marittima operanti in Regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinche' provvedano all'attuazione di programmi di attivita', ai sensi dell'Art. 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41 «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima», e successive modifiche, concordati con la medesima, aventi come oggetto l'incremento della produzione, la valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attivita' e una positiva ricaduta economica e ambientale; Considerato che la disciplina normativa di cui al predetto Art. 6, comma 23, della legge regionale n. 12/2006, risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella in precedenza stabilita dalla legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, Art. 6, comma 20, laddove il successivo comma 21 espressamente disponeva che i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi venissero determinati mediante apposito regolamento di esecuzione; Ritenuta pertanto l'opportunita' di emanare un apposito regolamento di esecuzione anche per il predetto Art. 6, comma 23, della legge regionale n. 12/2006, i cui interventi e contributi sono riconducibili agli aiuti di Stato previsti dal regolamento (CE) n. 1595/2004; Visto che il sopracitato Art. 6, comma 23, della legge regionale n. 12/2006 fa espresso riferimento ai programmi annuali o pluriennali previsti dall'Art. 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41; Vista la delibera del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 maggio 2000 di approvazione del VI piano triennale per la pesca e l'acquacoltura 2000-2002, adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto 25 maggio 2000; Atteso che la citata delibera del C.I.P.E. definisce gli interventi nazionali in favore del settore ittico per l'attuazione delle misure di competenza previste dal suddetto piano; Visto il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, nonche' visti gli «Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» della Commissione europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C, n. 229, del 14 settembre 2004; Visto il regolamento (CE) n. 448/2004 della commissione, del 10 marzo 2004, recante disposizioni in materia di ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali; Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al fondo europeo per la pesca; Visto il regolamento (CE) n. 1595/2004 della commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; Considerato che, secondo quanto previsto dall'Art. 3 del predetto regolamento (CE) n. 1595/2004, i regimi di aiuto sono compatibili con il mercato comune e sono esentati dall'obbligo di notifica purche' qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, soddisfi tutte le condizioni di cui al medesimo Regolamento 1595/2004, ed inoltre a condizione che il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito allo stesso regolamento n. 1595/2004, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ed infine a condizione che sia stata inviata alla commissione una sintesi delle informazioni relative al regime; Considerato che, secondo quanto previsto dall'Art. 14 del ripetuto regolamento (CE) n. 1595/2004, se il regime prevede la presentazione di una domanda all'autorita' competente, l'aiuto puo' essere accordato solo dopo che il regime sia stato istituito e pubblicato conformemente al regolamento (CE) n. 1595/2004 e dopo che sia stata correttamente presentata domanda di aiuto e che questa sia stata accolta da parte delle autorita' competenti; Considerato che, secondo quanto previsto dall'Art. 16 del piu' volte citato regolamento n. 1595/2004, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuti esentati, deve essere trasmessa alla commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tale regime secondo il modello di cui all'allegato 1 del regolamento stesso, che entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale sintesi la commissione ne conferma l'avvenuto ricevimento e la pubblica su Internet, e che a decorrere dall'entrata in vigore del regime di aiuti le autorita' competenti pubblicano su Internet il testo integrale di detto regime di aiuti; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»; Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale 27 ottobre 2006, n. 2566; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento di esecuzione dell'Art. 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, recante criteri e modalita' per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca marittima operanti in Regione per l'attuazione di programmi di attivita' ai sensi dell'Art. 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. 3. Ai sensi dell'Art. 16 del regolamento (CE) n. 1595/2004 della commissione, dell'8 settembre 2004, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al punto 1, e' trasmessa alla commissione europea una sintesi delle informazioni relative a detto regolamento, predisposta secondo il modello di cui all'allegato 1 del medesimo regolamento (CE) n. 1595/2004, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 novembre 2006 ILLY Regolamento di esecuzione dell'Art. 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, recante criteri e modalita' per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca marittima operanti in Regione per l'attuazione di programmi di attivita' ai sensi dell'Art. 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in conto capitale alle associazioni del settore della pesca marittima regionale per l'attuazione di programmi di attivita' concordati con l'amministrazione regionale attraverso apposite intese di programma, in esecuzione dell'Art. 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 «Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7». Art. 2. Intese di programma 1. La finalita' delle intese di programma di cui all'Art. 1 e' quella di definire linee guida per promuovere la salvaguardia e lo sviluppo di una gestione sostenibile delle risorse ittiche e biologiche, mediante la razionalizzazione della struttura produttiva ed il potenziamento della produzione in un contesto di sostenibilita' ambientale, la valorizzazione dei prodotti ittici, la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei mediante il rafforzamento del movimento cooperativo e la promozione di consorzi tra imprese, e l'autoregolamentazione delle attivita'. Art. 3. Beneficiari 1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'Art. 1 le associazioni del settore della pesca marittima operanti sul territorio regionale e aventi rilevanza nazionale. Art. 4. Iniziative ammissibili a contributo 1. Sono ammissibili a contributo le iniziative, compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e con gli orientamenti della commissione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura del 14 settembre 2004, finalizzate a perseguire gli obiettivi definiti nel quadro della politica comune della pesca e previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del consiglio, del 27 luglio 2006, e costituite da: a) programmi articolati in vari progetti, anche di natura strutturale, per la gestione della fascia costiera, che definiscono modelli di riferimento ai fini della gestione della produzione di tratti omogenei di costa, disciplinando i mestieri di pesca e le colture in acque marine e salmastre; b) programmi per uno sviluppo sostenibile delle zone di pesca che si caratterizzano per un approccio integrato tra operatori pubblici e privati e tra diversi settori economici; c) programmi finalizzati all'incremento delle produzioni di specie attualmente economicamente secondarie; d) programmi per la valorizzazione e l'incremento della produzione attraverso il rafforzamento del sistema distributivo delle imprese di pesca e acquacoltura, finalizzati al controllo di quote di produzione gestite direttamente dalle imprese o dai loro consorzi in parallelo con la rete commerciale esistente; e) programmi di qualificazione della produzione attraverso l'elaborazione di disciplinari funzionali alla richiesta di un marchio di qualita' sia del prodotto che di certificazione del processo produttivo; f) programmi di assistenza tecnica, aggiornamento e azioni di divulgazione di carattere tecnico-economico per lo sviluppo dell'attivita' imprenditoriale degli operatori. Art. 5. Intese di programma tra l'amministrazione regionale e le associazioni 1. I programmi di attivita' di cui all'Art. 4 sono presentati, entro quindici giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, congiuntamente dalle associazioni interessate e sono concordati con l'amministrazione regionale attraverso apposite intese di programma sottoscritte con il servizio pesca e acquacoltura della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito denominata direzione centrale, che vengono approvate dal direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna. 2. La durata massima dei programmi e' di dodici mesi dalla data di sottoscrizione delle intese di cui al comma 1. 3. I programmi di attivita' sono realizzati con la responsabilita' e con l'autonomia operativa e finanziaria dalle singole associazioni. 4. L'attivita' svolta dalle associazioni e' a favore di tutti gli operatori e le imprese del settore ittico, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad una associazione, gruppo o organismo, ed e totalmente gratuita. Art. 6. Spese ammissibili 1. Le spese previste dai programmi di cui all'Art. 4 e ammissibili a contributo sono: a) costi del personale proprio dell'associazione, subordinato e parasubordinato, in proporzione all'impegno temporale dedicato dal medesimo all'esecuzione dell'incarico assegnato nell'ambito dell'attivita' prevista dai programmi, ovvero costi sostenuti per l'acquisizione di servizi presso soggetti terzi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei programmi; b) costi di informazione e comunicazione relativi alle finalita' dei programmi, elaborati grafici e audiovisivi di interesse generale per gli addetti del settore; c) costi per la realizzazione di conferenze, convegni e seminari direttamente connessi all'esecuzione dei programmi; d) spese generali. 2. Le spese generali di cui alla lettera d) del comma 1 sono ammesse fino a un'aliquota massima del 12 per cento del costo complessivo dei programmi presentati, sono direttamente connesse all'esecuzione dei programmi medesimi e riguardano: a) affitto degli uffici; b) spese di telefonia, elettricita' e riscaldamento; c) noleggio e ammortamento di mobili ed attrezzature degli uffici; d) oneri finanziari; e) spese per la progettazione e il coordinamento dei programmi. 3. Le associazioni dimostrano che tutte le spese sono state sostenute esclusivamente per la realizzazione dei programmi. 4. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dalla data di sottoscrizione delle intese di cui all'Art. 5. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 448/2004 della commissione, del 10 marzo 2004, in materia di ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali. Art. 7. Modalita' di erogazione del contributo 1. Il contributo concedibile e' pari al 100 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attivita' ed e' erogabile dopo l'approvazione delle intese di programma prevista dal comma 1 dell'Art. 5. 2. L'erogazione in via anticipata del contributo e' disposta, a richiesta delle associazioni beneficiarie, nel limite massimo del 70 per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. La garanzia fideiussoria e' svincolata successivamente all'erogazione del saldo finale del contributo. 3. Le associazioni beneficiarie presentano alla direzione centrale una relazione tecnica semestrale attestante l'attivita' svolta e, al fine dell'erogazione del saldo del contributo, una relazione finale con allegata la rendicontazione tecnico-contabile delle spese sostenute e debitamente documentate entro sessanta giorni dalla conclusione delle attivita' previste dai programmi. Art. 8. Cumulo degli aiuti 1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri aiuti, comunque denominati, concessi a sostegno delle medesime spese. Art. 9. Rinvio alla normativa europea 1. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1595/2004 della commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 291, del 14 settembre 2004. Art. 10. Norme finali 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy

Decree of the President of the Region No. 339 on financial aid in the marine fisheries sector · Nelum