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Decree of the President of the Region No. 12 implementing article 17 of Regional Act No. 11 of 2005 as regards the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels of patulin in foodstuffs

颁布于 2006-01-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto del Presidente della Regione n. 12: Regolamento di attuazione dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004) in materia di metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari.
语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利 · Friuli-Venezia Giulia
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, residues

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  1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 gennaio 2006, n.12 Regolamento di attuazione dell'Art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004) in materia di metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari. Approvazione. (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 1° febbraio 2006) IL PRESIDENTE Vista la direttiva 2003/78/CE della commissione dell'11 agosto 2003 che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari; Visto il regolamento CE n. 466/2001 della commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; Visto l'Art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 «Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali» in materia di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari; Visto il successivo comma 4 dell'Art. 17 medesimo il quale dispone che il relativo regolamento di attuazione e' emanato con decreto del presidente della regione, previa approvazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di salute e di concerto con gli altri assessori interessati; Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale salute e protezione sociale e ritenuto di approvarlo; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione giuntale n. 2900 del 16 novembre 2005 assunta su proposta dell'assessore regionale alla salute e protezione sociale; Vista la nota protocollo n. 2422/H.6/06 con la quale l'assessore medesimo precisa che, trattandosi di materia di esclusiva competenza sanitaria, in quanto riguardante il controllo ufficiale degli alimenti, eseguito per la parte del campionamento da personale sanitario dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie e per la parte dell'analisi dai laboratori dell'ARPA, non si e' ritenuto necessario ricorrere alla procedura di concertazione con altri assessori interessati prevista dalla vigente normativa; Decreta: E' approvato il «Regolamento di attuazione dell'Art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (legge comunitaria 2004) in materia di metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 23 gennaio 2006 ILLY Regolamento di attuazione dell'Art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (legge comunitaria 2004) in materia di metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 17, commi 1 e 2 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004) disciplina i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari in conformita' ai principi di cui alla direttiva 2003/78/CE dell'11 agosto 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 203 del 12 agosto 2003. Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) lotto: quantita' identificabile di prodotto alimentare consegnata in una sola volta ed avente caratteristiche comuni ufficialmente riconosciute, quali l'origine, la varieta', il tipo d'imballaggio, il confezionatore, lo spedizioniere o la marcatura; b) campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto dal lotto o frazione di esso; c) campione globale: aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dal lotto o frazione di lotto; d) campione ufficiale: campione in corso di controllo ufficiale degli alimenti. Art. 3. Metodi di campionamento 1. Il prelievo e' effettuato sulla derrata alimentare dal personale autorizzato dalle aziende per i servizi sanitari, coordinato dalla direzione centrale salute e protezione sociale, anche su segnalazione della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. 2. Ciascun lotto da analizzare e' oggetto di campionamento separato. 3. Durante il campionamento e la preparazione dei campioni e' necessario evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di patulina e compromettere le analisi o la rappresentativita' del campione globale. Art. 4. Campioni elementari 1. I campioni elementari sono prelevati in vari punti, distribuiti nell'insieme del lotto o della frazione di esso. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui all'Art. 8, comma 2. Art. 5. Campione globale 1. Il campione globale si ottiene unendo i campioni elementari e deve pesare almeno 1 kg, salvi i casi in cui cio' non sia possibile. Art. 6. Campioni ufficiali 1. I campioni ufficiali provengono dal campione globale omogeneizzato, a meno che tale procedura sia incompatibile con le norme in materia di campionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). Art. 7. Confezionamento e invio dei campioni 1. Ciascun campione e' collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e da eventuali danni causati dal trasporto. Vanno prese tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione. Art. 8. Chiusura ed etichettatura dei campioni 1. Ogni campione ufficiale e' sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980. 2. In occasione di ogni prelievo e' redatto un verbale contenente l'identificazione di ciascun lotto, la data e il luogo del campionamento, nonche' qualsiasi informazione supplementare utile all'analista. Art. 9. Modalita' di prelievo dei campioni 1. Il metodo di campionamento del campione globale garantisce che il campione sia rappresentativo del lotto da controllare. Il campione globale deve pesare almeno 1 kg, eccettuati i casi in cui cio' non risulti possibile. 2. Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da un lotto e' indicato nella tabella di cui all'allegato A. Nel caso di prodotti liquidi il lotto e' mescolato in modo accurato, con mezzi manuali o meccanici, immediatamente prima del prelievo. In tal caso si presume che la patulina sia distribuita omogeneamente all'interno del lotto. 3. E' sufficiente prelevare tre campioni elementari per formare il campione globale. I campioni elementari sono di peso analogo. Ciascun campione elementare pesa almeno 100 grammi per formare un campione globale di almeno 1 kg. Qualsiasi deroga a tale disposizione va segnalata nel verbale di cui all'Art. 8, comma 2. Se il lotto e' costituito da confezioni singole, il numero di confezioni da prelevare per formare il campione globale e' indicato nella tabella di cui all'allegato B. Art. 10. Conformita' del lotto o della frazione di esso alle norme 1. Se il risultato dell'analisi e' inferiore al limite massimo di patulina diminuito del 20 per cento, il lotto risulta conforme e il laboratorio di controllo effettua una sola analisi dei campioni di laboratorio. 2. Se il risultato della prima analisi e' superiore o uguale al limite massimo diminuito del 20 per cento, il laboratorio di controllo effettua anche una seconda analisi e calcola la media dei due risultati. Il lotto risulta conforme se la media e' inferiore o uguale al limite massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1425/2003 e successive modifiche, tenendo conto dell'incertezza delle misurazioni e delle correzioni di recupero. 3 Il lotto non e' conforme al tenore massimo corrispondente stabilito dal regolamento (CE) n. 1425/2003 e successive modifiche, se la media e' superiore al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza delle misurazioni. Art. 11. Preparazione dei campioni 1. I campioni sono preparati e omogeneizzati tenendo conto che la distribuzione della patulina nei prodotti alimentari puo' non essere omogenea. Il laboratorio prepara il materiale da analizzare utilizzando la totalita' del prodotto ricevuto. 2. L'intero campione globale viene macinato finemente e, ove necessario, mescolato in modo accurato utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione completa. 3. I campioni ufficiali devono provenire dal materiale omogeneizzato in conformita' alle modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980. Art. 12. Metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di patulina 1. I metodi di analisi utilizzati per il controllo dei prodotti alimentari sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della direttiva 85/591/CEE del consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalita' di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana. 2. Per la determinazione del tenore di patulina nei prodotti alimentari, i laboratori applicano i metodi di analisi nel rispetto dei criteri indicati nella tabella di cui all'allegato C. 3. Il risultato analitico e' registrato, in forma corretta o meno per il fattore di recupero. E' necessario indicare la modalita' con cui e' stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero. 4. I laboratori devono conformarsi alla direttiva 93/99/CEE del consiglio, del 29 ottobre 1993 riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il presidente: Illy (Omissis)

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