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意大利的法律

Decree of the President of the Provincial Council No. 9 implementing Provincial Act No. 13 of 28 June 1972

颁布于 1973-02-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利 · Bolzano
主题
Wild species and ecosystems
关键词
wild flora, collecting/harvesting, authorization/permit, total allowable catch, protection of species, biodiversity

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 febbraio 1973, n. 9 Regolamento di esecuzione alla L.P. 28 giugno 1972, n. 13 1. Sono considerate protette tutte le specie delle piante Cornofite (Pteridofite e Fenerogame); non sono protette le piante Tallofite e Briofite 2. La limitazione di cui al primo comma dell'articolo 3 della L.P. 28 giugno 1972, n. 13, va intesa nel senso, che giornalmente e per persona non possono essere complessivamente raccolti più di 10 assi fiorali (steli fioriferi) per tutte le specie spontanee non elencate all'articolo 2 e non 10 per ognuna di esse. 3. Il divieto di asportazione di parti di piante di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, riguarda soltanto quelle, la cui asportazione comprometterebbe la conservazione della pianta. 4. La confisca amministrativa di cui all'articolo 8 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, è effettuata sull'intera quantità degli assi fiorali (steli fioriferi). Questi, se asportati, vengono rimessi nel loro ambiente naturale. Ove ciò non sia possibile, essi vengono consegnati alla stazione forestale più vicina e, ove possibile, messi a disposizione di enti di culto e beneficienza, o destinati a scopi scientifici e didattici. 5. Qualora occorra procedere ad una verifica, gli agenti incaricati dell'osservanza della legge, qualificandosi come tali, invitano le persone fermate ad aprire per l'ispezione contenitori e veicoli. Qualora si rinvengano assi fiorali (steli fioriferi) la cui raccolta è vietata assolutamente (articolo 2) o in numero superiore ai 10 esemplari consentiti (articolo 3), l'agente fa contestazione al trasgressore con la richiesta allo stesso di esibire un documento di identità. Delle circostanze viene redatto processo verbale, il quale deve pure contenere le osservazioni del trasgressore se questo ne fa richiesta. 6. Gli enti e le associazioni che ai sensi dell'articolo 7 della L.P. 28 giugno 1972, n. 13, intendono contribuire alla vigilanza con l'opera personale e onoraria dei propri associati, trasmettono al Presidente della giunta provinciale gli appositi moduli forniti dalla Provincia autonoma riempiti e sottoscritti dagli associati che si sono dichiarati disposti a collaborare per la vigilanza e ad assumere la qualifica di agenti giurati. L'Ufficio tutela risorse naturali, assunte le debite informazioni, tenuto conto delle necessità inerenti alla sorveglianza, ammette in tutto o in parte, gli aspiranti guardie giurate agli appositi corsi abilitanti organizzati dalla Provincia autonoma. Il Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa (articolo 7), con istanza diretta al Questore, chiederà l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli 249 e 251 del relativo regolamento, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a svolgere, anche a mezzo dei proposti agenti giurati che abbiano superato il corso e che siano stati considerati idonei per attitudine al servizio da esplicare, la vigilanza sulla flora alpina secondo le modalità indicate nella legge. Nel decreto di approvazione del Questore, previsto dall'articolo 250 del citato regolamento, dovrà farsi menzione che il servizio è svolto alle dipendenze della Provincia autonoma, Ufficio tutela risorse naturali. 7. Gli agenti giurati sono pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del codice penale. Essi si qualificano esibendo un tesserino con fotografia, rilasciato dal Presidente della giunta provinciale e portano un distintivo numerato, recante un emblema, approvato con deliberazione della Giunta provinciale. 8. L'organizzazione del servizio di vigilanza è affidata agli ispettori distrettuali delle foreste, che si appoggiano alle dipendenti stazioni forestali. Il servizio dovrà essere adeguato alle esigenze delle conservazione della flora alpina ai sensi dell'articolo 1 di questo regolamento. L'impiego degli agenti giurati nei territori delle singole stazioni forestali è disposto dagli ispettori distrettuali delle foreste, tenendo conto della sorveglianza esplicata nello svolgimento del servizio di istituto dal personale elencato al primo comma dell'articolo 7 della L.P. 28 giugno 1972, n. 13. Gli agenti giurati devono comunicare all'ispettorato, tramite le stazioni forestali, la loro disponibilità ad effettuare il servizio per almeno una giornata al mese. Tale comunicazione deve essere data con un anticipo di 10 giorni rispetto al mese nel quale viene effettuato il servizio. 9. Gli incaricati dell'osservanza della legge hanno in dotazione un blocco di verbali numerati da riempire e usare ai sensi dell'articolo 9 della L.P. 28 giugno 1972, n. 13. I verbali devono essere riempiti in ogni loro parte, devono contenere eventuali dichiarazioni del trasgressore e devono essere datati e firmati dal verbalizzante. La copia del verbale, che non si è potuta consegnare al trasgressore, è trasmessa immediatamente all'Ufficio tutela risorse naturali della Provincia, che provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della L.P. 28 giugno 1972, n. 13.