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Decree of the President of the Province No. 45 on the landfill of waste

颁布于 2005-09-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利 · Bolzano
主题
Waste and hazardous substances
关键词
pollution control, waste disposal, waste management, waste prevention, hazardous waste, authorization/permit, classification/declassification

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  1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 settembre 2005, n.45 Norme tecniche per le discariche di rifiuti. Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 45 dell'8 novembre 2005) BOLZANO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3106 del 29 agosto 2005; Emana il seguente regolamento Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento definisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche in attuazione dell'Art. 15 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, di seguito denominata legge. 2. Il presente regolamento da' inoltre attuazione alla direttiva 1999/31/CE del consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche dei rifiuti. 3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla bonifica e ai siti inquinati di cui all'Art. 10-bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61. Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) discarica: un impianto adibito a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonche' qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu' di un anno, esclusi gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore, di regola, a tre anni, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno; b) rifiuti inerti: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, in quanto non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita' delle acque, superficiali e sotterranee; c) rifiuti biodegradabili: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica; d) gas di discarica: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica; e) percolato: qualsiasi liquido che coli attraverso i rifiuti depositati e sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa; f) eluato: liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche; g) gestore: il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica; h) centro abitato: la perimetrazione ai sensi dell'Art. 125 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13; i) formulario di identificazione: apposito formulario approvato dall'assessore o assessora all'ambiente. Art. 3. Classificazione delle discariche 1. Le discariche sono classificate nelle seguenti categorie: a) discarica per rifiuti inerti; b) discarica per rifiuti non pericolosi; c) discarica per rifiuti pericolosi. Art. 4. Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica 1. La giunta provinciale approva un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi: a) entro il 27 marzo 2008 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante; b) entro il 27 marzo 2011 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante; c) entro il 27 marzo 2018 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante. 2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia. 3. L'unita' di calcolo per gli obiettivi di cui al comma 1 e' l'abitante equivalente [a.e.]. Art. 5. Rifiuti non ammessi in discarica 1. Non sono ammessi in discarica: a) i rifiuti allo stato liquido; b) i rifiuti classificati come esplosivi, comburenti o infiammabili, ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del consiglio del 12 dicembre 1991; c) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del consiglio del 12 dicembre 1991, nonche' rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato I.A della stessa direttiva; d) i rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale \geq 1 per cento; e) i rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale \geq 5 per cento; f) i rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi della direttiva 98/198/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 febbraio 1998 e per prodotti fitosanitari come definiti dalla direttiva 91/414/CEE del consiglio del 15 luglio 1991; g) materiale specifico a rischio derivante da prodotti di origine animale inerente le encefalopatie spongiformi trasmissibili e materiali ad alto rischio disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del consiglio del 3 ottobre 2002; h) i rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorobifenili (PCB) in quantita' superiore a 50 ppm; i) i rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb; j) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da clorofluoroidrocarburi (CFC) e clorofluoroidrocarburi alogenati (HCFC), o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita' superiore al 0,5 per cento in peso riferito al materiale di supporto; k) i rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti; l) i pneumatici fuori uso, esclusi quelli usati come materiale di ingegneria nella costruzione o gestione delle discariche. 2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'Art. 6. Art. 6. Rifiuti ammessi in discarica 1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo essere stati trattati, salvo che si tratti di: a) rifiuti inerti il cui trattamento non e' tecnicamente fattibile; b) rifiuti il cui trattamento non contribuisce alla riduzione della quantita' dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente e degli obiettivi di cui all'Art. 4. 2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente. 3. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono ammessi: a) i rifiuti urbani; b) i rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente; c) i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione di cui al comma 5. 4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente. 5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti dalla giunta provinciale, con deliberazione da pubbilcarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 7. Approvazione perla costruzione di una discarica 1. La domanda per la costruzione di una discarica di cui all'Art. 10 della legge, deve contenere quanto segue: a) il progetto di discarica predisposto sulla base del presente regolamento e dei contenuti di cui agli allegati A e B; b) l'identita' del richiedente e del gestore, se sono diversi; c) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il codice dell'elenco europeo dei rifiuti; d) l'indicazione della capacita' totale della discarica; e) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche; f) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; g) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti nonche' del risanamento e riutilizzo dopo la chiusura della stessa. 2. Con l'approvazione del progetto per la costruzione di una discarica sono definiti: a) l'ubicazione della discarica e la delimitazione delle aree interessate; b) la categoria della discarica; c) la capacita' totale della discarica, espressa in termini di volume utile (m3) per il conferimento dei rifiuti; d) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati. Art. 8. Autorizzazione per la gestione di una discarica 1. La domanda per la gestione di una discarica di cui all'Art. 11 della legge deve essere corredata della seguente documentazione: a) piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato B, nel quale sono individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalita' di chiusura della stessa; b) piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato B nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura; c) piano di sorveglianza e controllo, contenente tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attivita' di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato B; d) piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato B, nel quale sono previste le modalita' e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla prevista destinazione d'uso dell'area stessa; e) piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'Art. 11, i costi stimati di chiusura, nonche' quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del consiglio, del 19 marzo 2001; f) indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'Art. 11. 2. L'autorizzazione per la gestione di una discarica costituisce autorizzazione integrata all'impianto ai sensi della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996; nella stessa sono indicati: a) la categoria della discarica; b) l'ubicazione della discarica e la delimitazione dell'area interessata; c) la capacita' totale della discarica, espressa in termini di volume utile (m3) per il conferimento dei rifiuti; d) l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico codice dell'elenco europeo dei rifiuti, nonche' la descrizione della tipologia; e) l'approvazione di cui all'Art. 7, comma 2; f) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti di cui all'Art. 6, comma 5; g) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura secondo i piani di cui all'Art. 8, comma 1; h) la durata della gestione post-operativa e le modalita' di chiusura al termine della gestione operativa; i) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'Art. 11; j) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica. 3. Il gestore deve presentare, almeno una volta all'anno, all'agenzia provinciale per l'ambiente una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza e di controllo di cui all'Art. 10, nonche' ai controlli effettuati sia nella fase operativa che nella fase postoperativa. 4. Il gestore deve eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalita' previste nell'allegato B. 5. Per gli impianti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del consiglio, del 19 marzo 2001 l'autorizzazione all'esercizio va rinnovata ogni otto anni. Art. 9. Procedure di ammissione di rifiuti 1. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore dei rifiuti deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto e' conforme ai criteri di ammissibilita' di cui all'Art. 6, comma 5, previsti per la specifica categoria di discarica. La documentazione puo' essere presentata in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti, a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche in occasione degli ulteriori conferimenti. La documentazione va in ogni caso presentata almeno una volta l'anno e deve essere conservata dal gestore. 2. Per l'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto: a) controlla la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsti, il formulario di identificazione e i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del Consiglio del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della comunita' europea; b) verifica la conformita' delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, ai criteri di ammissibilita' di cui all'Art. 6, comma 5; c) effettua l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verifica la conformita' del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulano di identificazione; d) annota nel registro dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalita' previste dalla legge; nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza, il settore della discarica dove e' smaltito il rifiuto pericoloso; e) sottoscrive le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati; f) effettua le verifiche analitiche della conformita' del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilita' di cui all'Art. 6, comma 5, con cadenza stabilita dall'agenzia provinciale per l'ambiente, conservando opportunamente presso l'impianto i campioni prelevati a disposizione dell'agenzia provinciale per l'ambiente per un periodo non inferiore a due mesi; g) comunica all'agenzia provinciale per l'ambiente la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/1993 del consiglio del 1° febbraio 1993 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Art. 10. Gestione operativa, chiusura e gestione post-operativa della discarica 1. Il gestore della discarica effettua durante la fase operativa della discarica controlli e ispezioni ai sensi dell'allegato B. 2. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica vanno rispettati i tempi, le modalita', i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui all'Art. 8, comma 2, lettere f) e h), e comma 4, nonche' le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrita' degli ambienti di lavoro, di sicurezza e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica. 3. I rifiuti pericolosi vanno depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei relativi rifiuti smaltiti. 4. Al fine di dimostrare la conformita' della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'agenzia provinciale per l'ambiente, secondo le modalita' fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui all'Art. 8, comma 3, completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonche' dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere: a) quantita' e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale; b) prezzi di conferimento; c) andamento dei flussi e del volume di percolato e relative procedure di trattamento e smaltimento; d) quantita' di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento; e) volume occupato e capacita' residua nominale della discarica; f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilita' in discarica, nonche' sulle matrici ambientali. 5. Il gestore deve, inoltre, notificare all'agenzia provinciale per l'ambiente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorita' competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. 6. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa e' avviata: a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione; b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione dell'agenzia provinciale per l'ambiente; c) in caso di gravi motivi, che possano provocare danni all'ambiente e alla salute, individuati dall'agenzia provinciale per l'ambiente. 7. La procedura di chiusura della discarica puo' essere attuata solo dopo la verifica della conformita' della morfologia della discarica e, in particolare, della capacita' di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'Art. 7, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto disposto dall'Art. 8, comma 2, lettera c). 8. La discarica, o una parte della stessa, e' considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'agenzia provinciale per l'ambiente ha effettuato un collaudo sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'Art. 8, comma 3, e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilita' per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore rimane responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione postoperativa per tutto il tempo durante il quale la discarica puo' comportare rischi per l'ambiente. 9. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica vanno assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'agenzia provinciale per l'ambiente non accerta che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente, garantendo i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate. 10. Il gestore della discarica e' responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Art. 11. Garanzia finanziaria 1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, viene prestata per l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. La relativa somma e' commisurata alla capacita' autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'Art. 3. L'ammontare della garanzia finanziaria corrisponde al 10 per cento delle spese di costruzione. 2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica viene prestata per l'esecuzione delle procedure di cui all'Art. 10. Essa e' commisurata al costo complessivo della gestione postoperativa. L'ammontare della garanzia finanziaria corrisponde al 100 per cento delle spese per la gestione post-operativa. 3. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono trattenute nel loro intero ammontare per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione post-operativa alla chiusura della discarica, salvo che l'agenzia provinciale per l'ambiente non preveda un termine maggiore, se ritiene che sussistano rischi per l'ambiente. 4. La garanzia di cui al comma 1 e' trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'Art. 10, comma 8. 5. La garanzia di cui al comma 2 e' trattenuta per almeno 30 anni dalla data della comunicazione di cui all'Art. 10, comma 8. 6. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite nelle forme della garanzia bancaria o assicurativa, e vanno prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei commi 1 e 2. 7. Trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della provincia 7 aprile 2003, n. 9, e successive modifiche. Art. 12. Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche 1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonche' i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'Art. 8, comma 2, lettera h). Art. 13. Norme transitorie 1. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80 per cento della capacita' autorizzata, il massimale da garantire ai sensi dell'Art. 11 e' ridotto nella misura del 40 per cento. 2. Per discariche per rifiuti inerti realizzate e gestite secondo le modalita' previste dal presente decreto, la garanzia finanziaria di cui all'Art. 11, comma 2, non va prestata. 3. Le discariche autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono autorizzate fino alla scadenza dell'autorizzazione anche ai sensi di questo regolamento. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 26 settembre 2005 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2005 registro n. 1, foglio n. 32

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