跳到主要内容
Nelum
意大利的法律

Decree of the President of the Province No. 37 amending the regulation relative to game protection and hunting

颁布于 2004-11-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利 · Bolzano
主题
Wild species and ecosystems
关键词
hunting/capture, wild fauna, hunting authorization/permit, wildlife products, policy/planning, protection of species, biodiversity

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 novembre 2004, n.37 Modifica del regolamento di esecuzione sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 50 del 14 dicembre 2004) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3796 del 25 ottobre 2004. E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 5 dell'Art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito: «5. Per la caccia al camoscio e' prescritto l'accompagnamento da parte di un agente venatorio o di un'agente venatoria o di un altro cacciatore esperto o di un'altra cacciatrice esperta in tale tipo di caccia. I relativi tesserini di accompagnamento vengono rilasciati dall'associazione e dall'ufficio secondo le modalita' contenute nelle direttive di cui all'Art. 24 della legge. La persona titolare di un tesserino di accompagnamento nella caccia al camoscio deve essere accompagnata da una persona munita della licenza di porto di fucile per uso caccia nonche' della prescritta copertura assicurativa. Al momento dello sparo la persona accompagnatrice deve trovarsi nelle immediate vicinanze e comunque a portata di voce del tiratore o della tiratrice. Un errore da parte della persona accompagnatrice nella determinazione del capo di camoscio da prelevare esclude qualsiasi responsabilita' del cacciatore o della cacciatrice che ha abbattuto il relativo capo, se la persona accompagnatrice conferma l'errore per iscritto.». 2. All'Art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' aggiunto il seguente comma: «7. Ai fini della rimozione di posti di foraggiamento di cui al comma 4 dell'Art. 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, la commissione di cui al comma 1 puo' essere convocata anche dall'ufficio.». Art. 2. 1. Il comma 1 dell'Art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito: «1. Il possesso del permesso annuale autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali nonche' alla partecipazione all'amministrazione e gestione della riserva stessa. Il possesso del permesso annuale obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'Art. 24 della legge nonche' delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime.». 2. Il comma 3 dell'Art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito: «3. Ha inoltre diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11, comma 6, della legge ed e' proprietario unico di una minima unita' colturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprieta' compresa quella dell'associazione agraria, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situate integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purche' i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonche', ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.». Art. 3. 1. Il comma 1 dell'Art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito: «1. Il possesso del permesso d'ospite autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e, salvo quanto previsto dal comma 5, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali. Il possesso del permesso d'ospite obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'Art. 24 della legge nonche' delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime.». 2. Il comma 3 dell'Art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito: «3. Indipendentemente dalla titolarita' di un permesso annuale o d'ospite per un'altra riserva, ha inoltre diritto al permesso d'ospite chi e' proprietario unico di una minima unita' colturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprieta' compresa quella della associazione agraria, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari situate integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purche' i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonche', ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.». Art. 4. 1. Il comma 4 dell'Art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito: «4. Contro i provvedimenti dell'associazione concernenti il rilascio ed il diniego dei permessi annuali o d'ospite nonche' delle autorizzazioni speciali per i cervidi e' ammesso ricorso da parte degli interessati alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 12 novembre 2004 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2004 Registro n. 1, foglio n. 27

Decree of the President of the Province No. 37 amending the regulation relative to game protection and hunting · Nelum