Decree of the President of the Province No. 122 making provision in matter of penalties in the field of protection of the environment against pollution
颁布于 2003-01-13 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利 · Trentino-Alto Adige
- 主题
- Environment
- 关键词
- pollution control, offences/penalties
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 gennaio 2003, n.122 Disposizioni regolamentari concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 1° aprile 2003) (Provincia di Trento); IL PRESIDENTE Visto l'Art. 97-bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come inserito dall'Art. 56 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3386 di data 30 dicembre 2002, avente ad oggetto «Disposizioni regolamentari concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti». Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e riferimenti normativi 1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'Art. 97-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente degli inquinamenti), le fattispecie di violazioni amministrative previste dalla legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, o dalle leggi da essa richiamate, che non danno luogo a danni irreversibili per l'ambiente o per la salute pubblica, alle quali si applica la disciplina sul temperamento del regime sanzionatorio dettata dal medesimo articolo. 2. Le fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1 sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. 3. (Il comma non ammesso al «visto» della Corte dei conti e' riportato a fine testo). 4. Nel presente regolamento i riferimenti agli atti normativi sottoindicati sono effettuati utilizzando le seguenti abbreviazioni: a) testo unico: decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come da ultimo modificato dall'Art. 56 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; b) decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000: decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'Art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10), come da ultimo modificato dal decreto del presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg.; c) decreto del presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002: decreto del presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'Art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1); d) legge n. 447 del 1995: legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico); e) decreto legislativo n. 22 del 1997: decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio); f) decreto legislativo n. 152 del 1999: decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole); g) legge n. 36 del 2001: legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). 5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per addetto al controllo si intende il personale incaricato dei compiti di vigilanza e controllo sull'applicazione della normativa provinciale e statale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Art. 2. Procedure per l'esecuzione degli accertamenti e per la determinazione delle prescrizioni 1. In relazione alle fattispecie di violazioni amministrative elencate nell'allegato A, l'addetto al controllo accerta la sussistenza delle fattispecie ivi previste, redigendo apposito verbale recante le seguenti indicazioni: a) generalita' dell'addetto al controllo e relativo ente di appartenenza; b) data e luogo dell'accertamento, con indicazione delle informazioni necessarie per una compiuta individuazione dei luoghi; c) generalita' e residenza/domicilio dell'autore o degli autori della violazione e degli altri eventuali soggetti responsabili in via solidale; d) descrizione dello stato dei luoghi al momento del sopralluogo; e) estremi della normativa ambientale violata, con indicazione del singolo o dei singoli disposti normativi violati e degli importi edittali delle sanzioni normativamente previste; f) descrizione delle carenze riscontrate e fissazione delle prescrizioni e dei tempi di adeguamento necessari ad assicurare il rispetto delle norme violate; g) avvertenza in ordine all'attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ove non sia data osservanza alle prescrizioni impartite nel verbale di accertamento, entro i termini da esso stabiliti; h) indicazione dell'autorita' competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo e di quella preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa. 2. I termini di adeguamento previsti dal comma 1, lettera f), sono espressi nell'unita' di tempo rappresentata dal numero di giorni considerati tecnicamente congrui per l'adeguamento in ragione della fattispecie di violazione amministrativa riscontrata. Non sono ammesse proroghe ai termini di adeguamento prescritti. Tuttavia, su richiesta scritta dell'interessato formulata prima della scadenza, l'addetto al controllo puo' eccezionalmente prorogare il termine di adeguamento, in considerazione della particolare complessita' o dell'oggettiva difficolta' dell'adempimento o quando specifiche circostanze non imputabili al trasgressore determinano in ritardo nell'esecuzione degli adempimenti necessari alla conformazione alle norme violate. 3. Il verbale di accertamento e compilato e sottoscritto dall'addetto al controllo. Copia del verbale e' consegnata contestualmente al trasgressore o, cumulativamente, ai trasgressori ovvero all'incaricato o all'addetto dell'ente o dell'impresa presenti. 4. Qualora il trasgressore o i trasgressori ovvero l'incaricato o l'addetto dell'ente o dell'impresa non siano presenti all'atto del sopralluogo, nonche' nel caso di accertamenti complessi che richiedano verifiche successive da svolgersi al di fuori del luogo in cui e stata commessa la violazione, copia del verbale di accertamento e' notificata tempestivamente al trasgressore a cura dell'addetto al controllo, secondo le modalita' previste dall'Art. 14, commi quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In tale eventualita' il termine prescritto per l'adeguamento decorre dalla data di notificazione del verbale agli interessati. 5. Una copia del verbale di accertamento e conservata dall'addetto al controllo, il quale provvede altresi' a comunicarne copia all'autorita' competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo e, per conoscenza, a quella preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa. Nel caso di notificazione del verbale di accertamento agli interessati non presenti all'atto del sopralluogo, l'addetto al controllo comunica alle predette autorita la data dell'avvenuta notificazionedel verbale di accertamento. 6. Qualora, nelle fattispede di violazioni amministrative elencate nell'allegato A, l'addetto al controllo non determini nel verbale di accertamento le prescrizioni e i termini di adeguamento necessari al rispetto delle disposizioni violate, l'autorita' preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa richiede all'addetto al controllo di provvedere, mediante notificazione, ai predetti adempimenti, informando contestualmente, ove non coincidente, l'autorita' competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo. Qualora l'addetto al controllo ometta nuovamente l'adempimento, ad esso provvede l'autorita' competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo, fatte salve le responsabilita' a carico dell'addetto al controllo previste dalle leggi vigenti. 7. Ai sensi dell'Art. 97-bis, comma 3, del testo unico, nelle ipotesi regolate dal presente articolo il verbale di accertamento non costituisce attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa; e' comunque obbligatoria l'adozione delle prescrizioni previste dai commi 1, lettera f), e 6. 8. L'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente predispone un modello di verbale di accertamento conforme ai contenuti stabiliti dal comma 1, curandone la diffusione e la distribuzione agli enti e alle strutture competenti all'esercizio delle attivita' di vigilanza e controllo ai sensi del presente regolamento. 9. Per autorita' competenti all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, ai sensi dell'Art. 97-bis del testo unico e del presente articolo, si intendono le autorita' competenti - in base alla legislazione provindale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti o alle altre norme da essa richiamate - all'emanazione delle diffide e dei provvedimenti ripristinatori. Qualora le predette normative non contemplino, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, espressi provvedimenti ripristinatori per la conformazione alle norme violate, per autorita' competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, ai sensi dell'Art. 97-bis del testo unico e del presente articolo, si intende quella preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa, che provvede, ove occorra, ad emanare le prescrizioni ai sensi del citato Art. 97-bis, comma 2. Art. 3. Verifica e irrogazione della sanzione amministrativa 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione per l'adeguamento alle disposizioni violate, l'agente accertatore che ha effettuato l'originario controllo esegue la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni. Nei casi previsti dall'Art. 2, comma 6, secondo periodo, l'autorita' competente all'emanazione del provvedimento conseguente a controllo dispone la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni, avvalendosi preferibilmente dell'agente accertatore che ha effettuato l'originario controllo. 2. In esito alle verifiche previste dal comma 1, l'addetto al controllo trasmette copia del relativo verbale di accertamento all'autorita' competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo, nonche' a quella competente all'irrogazione della sanzione amministrativa. 3. Ove, a seguito della verifica, venga accertata l'inosservanza anche parziale - delle prescrizioni entro i termini prefissati, si da corso al procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione amministrativa, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e delle altre disposizioni da essa eventualmente richiamate. In tal caso il termine iniziale del procedimento relativo all'irrogazione della sanzione amministrativa decorre dalla data in cui e stato completato il controllo di verifica. 4. Nelle fattispede di cui all'Art. 97-bis, comma 5, del testo unico, l'addetto al controllo comunica - a fini conoscitivi - copia del relativo verbale di accertamento all'autorita' competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, nonche' a quella preposta all'irrogazione delle sanzioni amministrative. Art. 4. Recidiva 1. Il temperamento del regime sanzionatorio previsto dall'Art. 97-bis del testo unico non si applica nei confronti del medesimo trasgressore che commette ulteriori violazioni della medesima fattispede elencata nell'allegato A, nell'arco dei dnque anni successivi all'accertamento della prima violazione. Art. 5. Coordinamento con l'Art. 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) 1. Il temperamento del regime sanzionatorio previsto dall'Art. 97-bis del testo unico non si applica agli imprenditori che abbiano aderito ai programmi di emersione, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, precedentemente agli accertamenti eseguiti ai sensi del presente regolamento. 2. Il temperamento del regime sanzionatorio previsto dall'Art. 97-bis del testo unico trova applicazione qualora risulti piu favorevole per il trasgressore rispetto alle disposizioni legislative statali che saranno emanate ai sensi dell'Art. 2, commi 2 e 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Art. 6. Norme transitorie 1. L'Art. 97-bis, comma 5, del testo unico si applica altresi' alle violazioni rientranti nelle fattispecie elencate nell'allegato A), che siano state accertate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, e la data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora: a) non sia intervenuto, entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, alcun pagamento della sanzione, anche in forma rateale; b) il trasgressore esegua spontaneamente - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento - gli adempimenti di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle norme violate. 2. Nei casi indicati al comma 1, il trasgressore comunica all'autorita' preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa l'avvenuta spontanea conformazione alle disposizioni violate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 3. L'autorita' indicata al comma 2, dispone l'esecuzione di controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 4. Ai casi contemplati dai commi 1 e 2, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 4 e 5. 5. Il temperamento del regime sanzionatorio previsto dall'Art. 97-bis del testo unico, ivi compreso il regime transitorio del presente articolo, si applica anche alle violazioni rientranti nelle fattispede elencate nell'allegato A), commesse precedentemente alla data di entrata in vigore della legge provindale 19 febbraio 2002, n. 1, purche' accertate successivamente alla medesima data e fatto salvo quanto specificamente previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.