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意大利的法律

Decree of 7 March 1992 making technical provisions for the implementation of Act of 5 February 1992, No. 72, concerning the National Fishery Solidarity Fund

颁布于 1992-03-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
special fund

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DM 03/03/1992 Decreto Ministeriale 3 marzo 1992 (in Gazz. Uff., 7 marzo, n. 56). -- Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarietà nazionale della pesca. Preambolo Il Ministro della marina mercantile: Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarietà nazionale della pesca; Visto l'art. 6 di detta legge che prevede che, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le norme di attuazione della legge stessa; Considerato che per l'anno 1991 le provvidenze previste dalla legge suddetta, per quanto riguarda la pesca, possono essere concesse per quelle situazioni in cui vi sia stato: a) l'evento calamitoso; b) la relazione scientifica sui danni causati dall'evento stesso alle imprese della pesca; c) la consegna delle licenze di pesca certificata dalla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave; Considerato che per il medesimo anno 1991, per quanto riguarda l'acquacoltura, le provvidenze suddette possono essere concesse per i danni causati alle imprese di mitilicoltura operanti nel golfo di La Spezia dalla presenza in loco di una consistente colonia di edredoni (somateria mollissima); Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 3 marzo 1992, ha reso all'unanimità parere favorevole; Decreta: Articolo 1 Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto per <<legge>> si intende la legge 5 febbraio 1992, n. 72; per <<imprese>> si intendono i soggetti di cui all'art. 1 della stessa legge 5 febbraio 1992, n. 72. Articolo 2 Art. 2. 1. La eccezionale calamità naturale e l'avversità meteomarina ovvero ecologica di cui all'art. 2 della legge è dichiarata con decreto del Ministro della marina mercantile. 2. Il procedimento, che si conclude entro trenta giorni con la eventuale dichiarazione di cui al comma precedente, è attivato ad iniziativa delle associazioni nazionali professionali di categoria. La relativa istanza deve contenere l'indicazione della zona in cui si è verificato l'evento dannoso, la descrizione dettagliata del fenomeno verificatosi, nonchè una relazione di carattere economico-sociale concernente la realtà produttiva interessata dall'evento. 3. Su richiesta del Ministero della marina mercantile, l'ICRAP ovvero un istituto scientifico del settore operante nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, effettuano accertamenti sulla esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nonchè sulla incidenza dello stesso sui bilanci economici delle imprese. A tal fine gli istituti suddetti effettuano la relativa valutazione sulla base di rigorosi ed obiettivi indicatori di carattere biologico, ambientale ed economico, desunti anche dal piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre. 4. La relazione, redatta dall'istituto incaricato, deve contenere precise indicazioni sugli indicatori prescelti anche con riferimento alla loro applicabilità al fenomeno da valutare; la descrizione dettagliata dell'evento dannoso; l'esatta delimitazione della zona interessata dallo stesso evento; la consistenza dei danni subiti dalle realtà produttive con specifico riferimento alle strutture ovvero alla riduzione dell'attività produttiva con conseguente compromissione dei bilanci economici delle imprese. 5. Il decreto di cui al precedente comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Si considera compromesso, ai fini di cui al precedente comma 4, il bilancio economico dell'impresa con una perdita pari almeno al 35 della produzione globale dell'impresa stessa. Articolo 3 Art. 3. 1. Le domande di ammissione al contributo devono essere redatte dalle imprese in triplice copia, di cui una in carta legale, secondo lo schema allegato (allegato A), che fa parte integrante del presente decreto. 2. La domanda, corredata della documentazione indicata nell'allegato A al presente decreto, è trasmessa alla capitaneria di porto competente per territorio entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro della marina mercantile di cui al comma 1 del precedente art. 1. 3. Il comandante della capitaneria di porto competente per territorio, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, accerta i danni e, con apposito decreto, ne indica l'ammontare, determina l'importo del contributo nei limiti di cui al successivo art. 5 e provvede alla concessione dello stesso. Articolo 4 Art. 4. 1. I contributi a fondo perduto sono erogati alle imprese dal comandante della capitaneria di porto competente con ordinativi di pagamento tratti sui fondi accreditati dal Ministero della marina mercantile. 2. Al fine di provvedere ai pagamenti di cui al comma precedente le capitanerie di porto richiedono al Ministero della marina mercantile le somme occorrenti. 3. Effettuati i pagamenti, la capitaneria di porto invia al Ministero della marina mercantile una relazione descrittiva corredata da tutti i dati concernenti le somme erogate. Articolo 5 Art. 5. 1. Per l'anno 1992, il contributo a parziale copertura del danno di cui all'art. 1 della legge è determinato, in relazione ai diversi tipi di attività e per categorie omogenee, nelle misure massime seguenti: a) navi fino a 10 t.s.l. fino a 5 milioni b) navi fino a 50 t.s.l. fino a 10 milioni c) navi oltre 50 t.s.l. fino a 15 milioni d) imprese di acquacoltura, mitilicoltura, molluschicoltura fino a 50 milioni. Articolo 6 Art. 6. 1. Per gli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1991 nel golfo di Salerno (mucillagini), nell'alto Adriatico (moria di vongole nei compartimenti di Venezia e Chioggia) è dichiarata la eccezionale calamità naturale; per quelli verificatisi nel corso dello stesso anno nel golfo di La Spezia (edredoni) è dichiarata la eccezionale avversità ecologica anche sulla base delle relazioni scientifiche agli atti dell'amministrazione. 2. Alle imprese dei compartimenti marittimi di Salerno, Venezia e Chioggia, che hanno provveduto alla consegna della licenza di pesca presso la capitaneria di porto di iscrizione della nave, in dipendenza degli eventi di cui al precedente comma 1, è corrisposto il contributo a fondo perduto nella misura massima stabilita dal precedente art. 5. 3. Le relative istanze, corredate della documentazione di cui all'allegato B al presente decreto, devono pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, entro il 31 marzo 1992. Non si considerano presentate in tempo utile le istanze spedite e non pervenute al Ministero entro la suddetta data. 4. Il pagamento dei contributi previsti dal presente articolo è disposto con decreto del Ministro della marina mercantile. 5. Alle imprese di molluschicoltura operanti nel golfo di La Spezia è assegnato complessivamente, in dipendenza degli eventi di cui al precedente comma 1, il contributo di lire 500 milioni. Detto importo è corrisposto, anche in deroga ai limiti di cui al precedente art. 5, alle imprese suddette in misura proporzionale alla consistenza degli impianti e dei bilanci delle imprese stesse. 6. Per le finalità di cui al precedente comma 5 si applicano le procedure di cui ai precedenti commi 3 e 4. Articolo 7 Art. 7. 1. Il contributo a fondo perduto di cui alla legge non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici. 2. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni, il Ministero della marina mercantile dispone la restituzione del contributo concesso maggiorato degli interessi pari al costo di provvista, riconosciuto dal Ministero del tesoro, vigente alla data di concessione. 3. Le somme da rimborsare devono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, cap. 3650 <<entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della marina mercantile>>. Articolo 8 Art. 8. 1. Il finanziamento delle ricerche di cui all'art; 4 della legge è concesso dal Ministero della marina mercantile, sentito il comitato di cui all'art. 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, agli istituti universitari, agli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche ed altri enti di ricerca ritenuti idonei. 2. Ai fini di cui al precedente comma 1 sono considerate prioritarie le ricerche che consentano la comprensione degli eventi calamitosi, individuandone le componenti principali onde valutarne l'impatto diretto sulla pesca e sull'acquacoltura. 3. Nell'ambito delle priorità definite dal precedente comma 2 sono privilegiate ricerche bio-economiche che possono consentire simulazioni al fine di definire criteri obiettivi ed uniformi in caso di calamità diffuse su vasti areali. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Allegato 1 (Si omettono gli allegati).

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