Decree of 3 May 1989 regulating the fishing for cetaceans, turtles and sturgeon
颁布于 1989-05-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- 关键词
- marine fisheries, enforcement/compliance, marine mammals, protection of species, fishery management and conservation, aquatic animals, biodiversity, turtles, wild fauna, reptiles
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DM 03/05/1989 Decreto Ministeriale 3 maggio 1989 (in Gazz. Uff., 17 maggio, n. 113). - Disciplina della cattura dei cetacei, delle testuggini e degli storioni. Preambolo Il Ministro della marina mercantile: Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto l'art. 32 della legge citata, che prevede il potere del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, di emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1980, con il quale è stata regolamentata, a seguito dell'entrata in vigore della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, la cattura delle medesime specie nel mare territoriale; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, contenente disposizioni per la difesa del mare; Considerata l'opportunità di consentire la cattura dei cetacei, delle testuggini e dello storione comune solo per motivate esigenze di conservazione faunistica o di ricerca scientifica; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima in data 12 gennaio 1989; Decreta: Articolo 1 Art. 1. é vietato pescare, detenere, trasportare o commerciare esemplari delle seguenti famiglie e (1) specie, o loro parti, se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il parere della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, per motivate esigenze di conservazione faunistica o di ricerca scientifica: 1) cetacei (Cetacea); 2) testuggini (Testudinata); 3) storione comune (Acipenser Sturio) (1). (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 8 luglio 1989, n. 158] Articolo 2 Art. 2. Chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.