Decree of 3 May 1989 regulating bivalve mollusc fishing
颁布于 1989-05-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, molluscs, total allowable catch, fishery management and conservation
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DM 03/05/1989 Decreto Ministeriale 3 maggio 1989 (in Gazz. Uff., 17 maggio, n. 113). - Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi. Preambolo Il Ministro della marina mercantile: Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visti gli articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 41/1982, i quali prevedono, tra l'altro, una razionale gestione delle risorse biologiche del mare attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1988) con il quale è stato approvato il secondo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre, che ha previsto tra le misure di gestione dei molluschi bivalvi la riduzione della capacità di pesca delle vongole mediante determinazione delle quantità giornaliere massime pescabili, dei giorni di pesca e dei periodi di fermo, la non trasferibilità dell'autorizzazione per la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante e la sua trasformazione entro due anni; Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari in vigore; Visti i decreti ministeriali 26 ottobre 1985 e 19 giugno 1987, n. 279, con i quali è stata regolamentata la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima costituita in Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare in data 12 gennaio 1989; Decreta: Articolo 1 Art. 1. Campo di applicazione. Le disposizioni del presente decreto regolano la pesca dei molluschi bivalvi, ferma restando la competenza delle regioni a statuto speciale. Articolo 2 Art. 2. Pesca dei molluschi bivalvi con apparecchi turbosoffianti. In attesa dei risultati degli studi sugli effetti ecologici dell'uso degli apparecchi turbosoffianti e della conseguente regolamentazione, la pesca dei molluschi bivalvi con gli apparecchi turbosoffianti è disciplinata secondo le disposizioni del presente decreto e dalle disposizioni dei decreti ministeriali 26 ottobre 1985 e 19 giugno 1987, n. 279, non modificate. Articolo 3 Art. 3. Non trasferibilità e revoca della autorizzazione. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con gli apparecchi turbosoffianti, concessa sulla base dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 ottobre 1985, non può essere ceduta dai titolari ad altre imprese che abbiano comunque acquisito la disponibilità della nave. Ove un soggetto cessi di svolgere la predetta attività di pesca, l'autorizzazione viene ritirata dal capo del compartimento che l'ha rilasciata. Il ritiro dell'autorizzazione deve essere comunicato al Ministero della marina mercantile per la modifica della licenza di pesca. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con apparecchi turbosoffianti viene altresì revocata in caso di mancata osservanza delle disposizioni vigenti in materia. Articolo 4 Art. 4. Limiti temporali dell'attività di pesca. Le navi che effettuano la pesca dei molluschi bivalvi con le apparecchiature turbosoffianti devono uscire dal porto dopo l'alba e rientrare in porto prima del tramonto. Il capo del compartimento per esigenze locali può, sentita la commissione consultiva locale, ridurre l'orario di pesca. Le predette navi devono osservare il fermo dell'attività nei giorni di sabato, domenica, lunedì e nei giorni festivi infrasettimanali. Le navi che effettuano la pesca delle vongole devono osservare il divieto assoluto di pesca durante i mesi di giugno e luglio fermo restando il divieto previsto per gli altri molluschi bivalvi dal decreto ministeriale 19 giugno 1987, n. 279. Articolo 5 Art. 5. Limiti quantitativi e modalità di pesca. Il pescato massimo giornaliero per nave è stabilito nelle seguenti quantità: vongole: 6 quintali; cannolicchi: 3 quintali; telline: 1 quintale; tartufi o noci: 1,5 quintale; fasolari: 5 quintali. La pesca delle vongole con apparecchio turbosoffiante deve essere effettuata in acque profonde almeno tre metri. Articolo 6 Art. 6. Controllo. Ai fini del controllo del rispetto delle quantità massime pescabili, i molluschi bivalvi pescati con apparecchio turbosoffiante devono essere sbarcati in un unico punto di sbarco, che per ogni porto il capo del compartimento, sentita la commissione consultiva locale, stabilisce con apposita ordinanza. Articolo 7 Art. 7. Pesca dei molluschi bivalvi con la draga manuale. La pesca dei molluschi bivalvi con la draga manuale viene disciplinata con successivo decreto, da emanarsi, sulla base dei risultati dello studio affidato all'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata alla pesca e volto a definire le caratteristiche tecniche e le conseguenti modalità di uso dell'attrezzo, entro novanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto. Nello stesso periodo è sospeso il rilascio di nuove licenze di pesca per l'uso della draga manuale e le navi attualmente abilitate all'uso di essa devono osservare gli stessi limiti temporali, spaziali e quantitativi e le stesse modalità di controllo validi per la pesca con l'apparecchio turbosoffiante. Articolo 8 Art. 8. Chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.