Decree of 28 October 1993 on the use of towed nets in the Thyrrenian Sea
颁布于 1993-10-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, territorial sea, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation
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文本
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DM 28/10/1993 Decreto Ministeriale 28 ottobre 1993 (in Gazz. Uff., 3 novembre, n. 258). -- Modalità tecniche per l'uso delle reti a strascico nel mar Tirreno. Preambolo Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali: Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto l'art. 43 della suddetta legge che attribuisce al Ministro il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle norme regolamentari; Considerato che studi effettuati dall'ICRAM hanno evidenziato che l'uso di reti a strascico, munite alla lima da piombi di dispositivi di sollevamento, consente di pescare sui fondali rocciosi e con praterie di posidonia di cui il mar Tirreno è particolarmente ricco; Considerato, pertanto, che occorre adottare misure di salvaguardia del suddetto ambiente con particolare riferimento alla fascia costiera; Considerato che l'adozione delle suddette misure tecniche di conservazione delle risorse consente anche di attenuare la conflittualità esistente tra gli esercenti i diversi mestieri di pesca; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 26 ottobre 1993; Decreta: Articolo 1 Art. 1. 1. Nel mar Tirreno è vietato l'uso delle reti a strascico munite alla lima dei piombi di galleggianti anche forati, di diavoloni, di cilindri e dischi di gomma. 2. La lima di armamento (da piombo) non deve avere diametro superiore a 40 millimetri e deve essere di materiale avente peso specifico complessivo uguale o superiore all'unità. Articolo 2 Art. 2. 1. Le modalità tecniche previste dal precedente art. 1 sono applicate nel mar Tirreno con esclusione delle acque territoriali antistanti i compartimenti marittimi delle regioni Sardegna e Sicilia. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.