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意大利的法律

Decree of 28 October 1993 on the use of towed nets in the Thyrrenian Sea

颁布于 1993-10-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, territorial sea, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DM 28/10/1993 Decreto Ministeriale 28 ottobre 1993 (in Gazz. Uff., 3 novembre, n. 258). -- Modalità tecniche per l'uso delle reti a strascico nel mar Tirreno. Preambolo Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali: Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto l'art. 43 della suddetta legge che attribuisce al Ministro il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle norme regolamentari; Considerato che studi effettuati dall'ICRAM hanno evidenziato che l'uso di reti a strascico, munite alla lima da piombi di dispositivi di sollevamento, consente di pescare sui fondali rocciosi e con praterie di posidonia di cui il mar Tirreno è particolarmente ricco; Considerato, pertanto, che occorre adottare misure di salvaguardia del suddetto ambiente con particolare riferimento alla fascia costiera; Considerato che l'adozione delle suddette misure tecniche di conservazione delle risorse consente anche di attenuare la conflittualità esistente tra gli esercenti i diversi mestieri di pesca; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 26 ottobre 1993; Decreta: Articolo 1 Art. 1. 1. Nel mar Tirreno è vietato l'uso delle reti a strascico munite alla lima dei piombi di galleggianti anche forati, di diavoloni, di cilindri e dischi di gomma. 2. La lima di armamento (da piombo) non deve avere diametro superiore a 40 millimetri e deve essere di materiale avente peso specifico complessivo uguale o superiore all'unità. Articolo 2 Art. 2. 1. Le modalità tecniche previste dal precedente art. 1 sono applicate nel mar Tirreno con esclusione delle acque territoriali antistanti i compartimenti marittimi delle regioni Sardegna e Sicilia. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Decree of 28 October 1993 on the use of towed nets in the Thyrrenian Sea · Nelum