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意大利的法律

Decree of 27 July 2000 allocating the additional fishing quota of bluefin tuna for the year 2000

颁布于 2000-08-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, total allowable catch, allocation/quota, bycatch, data collection/reporting, fishery management and conservation

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 2000 Ripartizione della quota integrativa di tonno rosso per l'anno 2000 (G.U. n. 180, 3 agosto 2000, Serie Generale) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il documento di esecuzione della legge n. 963/ 1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 21 agosto 1995), e successive modificazioni, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto 14 gennaio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1999) concernente le dichiarazioni statistiche sulle catture del tonno rosso; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999) concernente la determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso; Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2742 del 17 dicembre 1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2000) concernente la determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso per l'anno 2000; Considerata la proposta di terzo emendamento del regolamento (CE) n. 2742/99 che fissa per l'anno 2000 le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici; Sentiti il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione dell'8 maggio 2000, hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato A del decreto ministeriale 7 febbraio 2000 concernente la determinazione delle quote individuali di pesca del tonno rosso per l'anno 2000 è modificato come segue: Ripartizione quote tonno rosso per attrezzi da pesca (valori espressi in tonnellate) per l'anno 2000 Palangaro 1.042 (LL) ......................... Tonnara volante 3.697 (PS) ........... Pesca sportiva 182 (SPOR) .......... Tonnare fisse 234 (TRAP) ............. UNCL....................................... 50 ........ Totale............................. 5.205 2. La differenza tra la disponibilità del terzo emendamento al regolamento (CE) n. 2742/99 citato in premessa e l'incremento di quota assegnata ai sistemi palangaro, tonnara volante, pesca sportiva e tonnare fisse, andrà ad aumentare la quota di riserva. Art. 2. 1. Le quote individuali di cui all'allegato B del decreto ministeriale 7 febbraio 2000 sono incrementate del 5% del valore determinato nel citato decreto. 2. Gli armatori delle navi da pesca professionale, non inclusi nell'allegato B di cui al comma 1 del presente articolo, che catturano accidentalmente tonno rosso, hanno l'obbligo di compilare e presentare il modello TR di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1999, nelle premesse citato, secondo le modalità prescritte dal medesimo decreto. Tali catture non costituiranno titolo per l'assegnazione delle quote per gli anni 2001 e seguenti. Art. 3. 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del terzo emendamento al regolamento (CE) n. 2742/1999. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.