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意大利的法律

Decree of 21 July 1995 concerning the imports of fresh fowl meat from third countries

颁布于 1995-07-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, certification, meat, international trade
类别
*

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  1. 6-9-1995 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie f(enerale - n. 208 MINISTERO DELLA SANIT A DECRETO 21 luglio 1995. lmportazioni da Paesi terzi di carni fresche di uccelli corridori detti ratiti. IL DIRETTORE GENERALE DEi SERVIZI VETERINARI Visto ii decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558; Visto ii decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559; Visto ii decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587; Vista la direttiva n. 92/65/CEE relativa alle norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva n. 90/425/CEE; Tenuto conto che l'art. 7, lettera B, della citata direttiva n. 92/65/CEE prevede, con disposizione direttamente applicabile, che gli uccelli corridori (ratiti) siano as soggettati alle norme di cui alla direttiva n. 9 I /494/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina allevata, alla direttiva n. 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova, nonche alla direttiva n. 91 /494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, attuate nell'ordinamento interno, rispettivamente, con i citati decreti n. 558/1992, n. 559/1992 en. 587/1993; Tenuto conto che con decisione n. 94/85/CE, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione europea n. 95/181 del 17 maggio 1995, e stata stabilita la lista dei Paesi terzi dai quali e possibile importare nella Unione europea le carni fresche di cui alla citata direttiva n. 91/494/CEE; Ritenuto di dover stabilire disposizioni applicabili alle importazioni da Paesi terzi di carni fresche di uccelli corridori detti ratiti; In applicazione dell'art. 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; Decreta: Art. I. I. Fatte salve le norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e consentita l'importazione di carni fresche di uccelli corridori allevati a condizione che: a) siano ottenute esclusivamente dalle seguenti specie: Strutio camel us (struzzo ); Rhea americana (nandu); Dromiceius novae-hollandiae (emu); h) provengano esclusivamente dai Paesi terzi inseriti nella lista di cui all'allegato A; c) siano state ottenute in stabilimenti appositamente riconosciuti dalle competenti autorita del Paese speditore, conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 559/ 1992, ed autorizzati all'esportazione dal Ministero della sanita; d) siano accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato B e da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato C, redatti da un veterinario ufficiale del Paese speditore; e) siano spellate. 2. Le carni di cui al comma I, importate in Italia, non possono formare oggetto di successivo scambio verso ii restante territorio comunitario. Art. 2. II presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore ii giorno della sua pubblicazione nella Ga::zetta U.fficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 1995 II direttore generate: MARABELLI Reiistrato al!t1 Corte dci conti ii /6 t1ios10 /995 ReKistr<> n. I St111itti. Ji1glio n. 282 19 6-9-1995 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Serie generate - n. 208 ALLEGATO A ELENCO PAESI TERZI DA CUI E AUTORIZZATA L·JMPORTA ZIONE DI CARNI FRESCHE DI UCCELLI CORRIDOR) (RATITI). Cod. ISO AR AT AU BG BR CA CH CL CN CY CZ HU HR IL KR LI MG MY NA NO NZ PL RO SI SK TH TR us UY ZA zw P,1csc Argentina Austria Australia Bulgaria Brasile Canada Svizzera Cile Cina (Rep. popolare) Cipro Rep. Ceca Ungheria Croazia Israele Corea (Rep. di) Lituania Madagascar Malaysia Namibia Norvegia Nuova Zelanda Polonia Romania Slovenia Rep. Slovacca Tailandia Turchia Usa Uruguay Sudafrica Zimbabwe Osscrva7ioni Solo Malaysia (occidentale) peninsulare ALLEGATO 8 CERTIFICATO SANITARIO relativo alle carni fresche di ratiti (uccelli corridori) allevati (I) N. (2) ........................ . Luogo di spcdizionc .............................................................................. . Ministero ................................................................................................ . Servizio ................................................................................................... . Riferimento (2) ...................................................................................... . I. ldentificazione delle carni. Cami di ......................................................................................... .. (specie animate) Natura <lei pezzi ............................................................................ . Natura dell·imballaggio ................................................................ . Numero <lei pezzi e degli imballaggi .......................................... . Mese (i) e anno (i) di congelamento ............................................. . Peso netto ....................................................................................... . 20 IL Provenienza delle carni .................................................................. . lndirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario de! (i) macello (i) riconosciuto (i) ..................................................................... . Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (i) laboratorio (i) di sezionamento riconosciuto (i) .................... . Indirizzo (i) e numero (i) del riconoscimento veterinario de] (i) deposito (i) frigorifero riconosciuto (i) ................................................. . III. Destinazione delle carni. Le carni sono spedite da .............................................................. . (luogo di spedizione) (Pacsc c luogo di spcdizionc) con i seguenti mezzi di trasporto (3) .................................................. . Nome ed indirizzo dello speditorc ............................................... . Nome cd indirizzo del destinatario .............................................. . IV. Attestato. II sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica: a) - che le carni di cui sopra. che gli imballaggi dclle carni di cui sopra, recano un marchio comprovante: che le carni provengono da animali macellati in macelli riconosciuti; che dette carni sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto; h) - che dette carni sono state riconosciute idonee al consumo umano in seguito ad ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva n. 91/445/CEE del Consiglio, de! 27 novembre I 990, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e commcrcializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento; c) - chc i vcicoli o mezzi di trasporto e le condizioni di carico di questa spedizione sono conformi ai requisiti igienici definiti nella direttiva n. 91/495/CEE. Falto a .......................................... . il ..................................................... . Bolla (4) (firma del veterinario ufficiale) (nomc in lcucre maiuscolc. qualifica c titolo) ( 1) Sona carni fresche di ratiti (uccelli corridori) tutte le carni idonee al consumo umano, di animali delle seguenti specie: Strutio camelus (struzzo). Rhea americana (nandu), Dromiceius novae hollandiae (emu) allevati, che non abbiano subito alcun trattamento atto ad assicurarne la conservazione; sono considerate carni fresche le carni trattate con ii freddo, nonche le carni in confezioni sottovuoto o in atmosfera controllata. (2) Facoltativo. (3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare ii numero di immatricolazione; per gli aerei, ii numero di volo e per le navi ii nome ed eventualmente ii nurnero del contenitore. (4) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa. 6-9-11'J95 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 208 ALLEGATO C CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA PER CARN! FRESCHE DI RATITI (UCCELLI CORRIDOR!) ALLEVATI. DESTINATE AL CONSUMO UMANO Nola per l'importatore: II presente certificato e ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto di ispezione frontaliero. I SPEDITORE (nome e indirizzo completi) 2 CERTIFICATO SANITARIO ORIGINALE N. 2.1 N. de! certificato di sanita ............ . 4 DESTINATARIO (nome e indirizzo completi) 3 PAESE D'ORIGINE t--·-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · --------t 5 AUTORITA COMPETENTE 8 LUOGO DI CARICO 9 MEZZO DI TRASPORTO (I) 9.1 NUMERO DEL SIGILLO (2) 6 AUTORITA COMPETENTE (LOCALE) t--·-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ---t. 7 INDIRIZZO DELLO/DEGLI STABILIMENTI: 10 DESTINAZIONE FINALE 7.1 Macello 1------------------------------< 7.2 Laboratorio di sezionamento 11 NATURA DEi PEZZI 12 CARATTERISTICHE DELLA PARTITA Note: Va fornito un certificato distinto per ogni partita di carni freschc di ratiti 7.3 Deposito frigorifero (3) 13 NUMERO/1 DI RICONOSCIMENTO DELLO/DEGLI STABILIMENTO/1: 13.1 Macello 13.2 Lab. di sez. 13.3 dep. frig ... (I) lndicare ii mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, ii numero di immatricolazione o ii nome depositato. (2) Facoltativo. (3) Cancellare la dicitura inutile. ATTESTATO SANITARIO II sottoscritto, veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 91 /494/CEE, certifiche che: I) Le carni di uccelli corridori sopra descritte sono ottenutc da animali allevati che: (3) a) sono rimasti nel territorio di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4). dalla nascita o vi sono stati importati come pulcini di un giorno; h) provengono da aziende: che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in rclazionc a malattie av1ane. intorno alle quali, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati casi di influenza aviaria o malattia di Newcastle per almcno trcnta giorni; c) non sono stati macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per ii controllo o l'eradicazione delle malattic aviaric; d) sono stati/non sono stati (4) vaccinati contro la malattia di Newcastle con vaccini vivi durante i trenta giorni precedcnti la maccllazionc; e) durante ii viaggio verso ii macello non hanno avuto contatti con pollame col pi to da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle; /J la cui origine e stata accuratamente controllata al momento dell'arrivo al macello mcdiante confronto tra i documenti di accompagnamento e i numeri di identificazione individuali (anelli. microchips ecc.). 2) Le carni sopradescritte provengono da macelli ai quali. al momento della macellazione. non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o constatata, di casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle ed attorno ai quali. in un raggio di IO km. non sono stati registrati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno trenta giorni. Bolio (5) (4) Nome del Paese di ongme. Fallo a II .... (firma del veterinario ufficiale) (nomc in lcncrc m1.1iuscolc. qualilic.i c litolo) (5) Timbro e firma di colorc diverso da quallo de! testo a stampa. 9SAS188 21

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