Decree No. 8 of 15 February 2016 on the procedures for Municipalities to include uncultivated lands in the Land Bank and for those interested in managing such lands to submit applications for its assignment
颁布于 2016-02-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Decreto n. 8 del 15 febbraio 2016 - Approvazione delle modalità per l’inserimento dei terreni incolti in banca della terra da parte dei Comuni e per la presentazione della domanda di assegnazione da parte degli interessati alla gestione di tali terreni.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利 · Toscana
- 主题
- Agricultural and rural development, Land and soil
- 关键词
- abandoned land/unoccupied land, agricultural development, agricultural land, land tenure
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
All Decreto 8.pdf Ente Terre Regionali Toscane (L.R. 27 dicembre 2012, n. 80) DIREZIONE Decreto n. 8 del 15 febbraio 2016 Oggetto: L.r. 80/12 art. 5; d.p.g.r 13/R/2014 artt. 1 e 2 - Approvazione delle modalita per l'inserimento dei terreni incolti in banca della terra da parte dei Comuni e per la presentazione della domanda di assegnazione da parte degli interessati alla gestione di tali terreni. Allegati da pubblicare: Allegato A "Modalita per l'inserimento dei terreni incolti in banca della terra da parte dei Comuni e per la presentazione della domanda di assegnazione da parte degli interessati alla gestione di tali terreni."; Allegato 1 "!stanza di assegnazione di terreni incolti censiti dal Comune ai sensi della 1.r. 80/2012 e del regolamento 13/R/2014." Dirigente responsabile: Claudio Del Re Estensore: Simone Sabatini Pubblicita/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti amministrativi dell'Ente Terre Regionali Toscane Pagina 1 di 3 IL DIRETTORE Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 "Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali Toscane. Modifiche alla Lr. n. 39/2000, alla Lr. n. 77/2004 e alla Lr. n. 24/2000"; Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 "Ente Terre regionali toscane. Nomina del direttore." con il quale si e provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell'Ente Terre regionali Toscane; Richiamato l'art. 3 della Lr. 80/2012 che istituisce la "Banca della Terra" con l'obiettivo di valorizzare i terreni pubblici e privati attraverso il loro uso produttivo; Ricordato che la Banca della Terra contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprieta pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione; Ricordato inoltre che la Banca della Terra e gestita dall'Ente tramite il sistema informativo di ARTEA, di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA"); Richiamato l'art 5 della Lr. 80/2012 che stabilisce che, in attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ), la Regione valorizzi anche le terre agricole incolte, per favorirne il recupero, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi e favorire l'ottimale assetto del territorio; Visto il Regolamento 4 marzo 2014, n. 13/R del Presidente della Giunta regionale, di attuazione dell'articolo 5 della Lr. 80/2012 e relativo alla utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti; Preso atto che il suddetto Regolamento 13/R/2014 da mandato al Direttore di Ente Terre di definire con proprio provvedimento: 1. le modalita con cui i Comuni inseriscono i terreni abbandonati o incolti nella banca della terra (articolo 1, comma 12); 2. le modalita e le tempistiche per la presentazione della domanda di assegnazione da parte di coloro che intendono coltivare i terreni abbandonati o incolti inseriti in banca della terra (articolo 2, comma 1); Ritenuto pertanto necessario approvare l'allegato A al presente atto, di cui e parte integrante e sostanziale, ad oggetto "Modalita per l'inserimento dei terreni incolti in banca della terra da parte dei Comuni e per la presentazione della domanda di assegnazione da parte degli interessati alla gestione di tali terreni" e l'allegato 1 al presente atto, di cui e parte integrante e sostanziale, ad oggetto "!stanza di assegnazione di terreni incolti censiti dal Comune ai sensi della Lr. 80/2012 e del regolamento 13/R/2014"; DECRETA 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le "Modalita per l'inserimento dei terreni incolti in banca della terra da parte dei Comuni e per la presentazione della domanda di Pagina 2 di 3 assegna.zione da parte degli interessati alla gestione di tali terreni" di cui all' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di approvare altresl lo schema di "!stanza di assegnazione di terreni incolti censiti dal Comune ai sensi della Lr. 80/2012 e del regolamento 13/R/2014" di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto. Il presente atto e pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'Ente Terre regionali toscane. IL DIREITORE Claudio Del Re FirmlllD da DLRCU>52S13C31 9X/1090000100560 ~~~~~ - Pagina3 di 3 1 ALLEGATO 1 Ente Terre Regionali Toscane Via di Novoli 26 50127 Firenze PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it Oggetto: Istanza di assegnazione di terreni incolti censiti dal Comune ai sensi della l.r. 80/2012 e del Regolamento 13/R/2014 Il sottoscritto nato a il residente nel Comune di in via/piazza numero in qualità di legale rappresentante della Ditta con sede in via/piazza C.F P. IVA telefono fax e-mail con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, CHIEDE: L’assegnazione dei terreni incolti sotto indicati: Comune Provincia Foglio Particella (*) in caso di necessità si può proseguire l’elenco in altro foglio 2 Per un numero di anni (massimo quindici anni), in relazione alle caratteristiche del progetto presentato ed allegato alla presente istanza. A TAL FINE DICHIARA: - di aver preso visione dei terreni per cui richiede l’assegnazione e di essersi reso conto dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; - di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; - di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; - di non essere moroso e/o in contenzioso con il Comune in cui ricadono le particelle catastali richieste; - di essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi; - di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs. 81/2008 e - ss.mm.ii); DICHIARA INOLTRE: - di essere un soggetto della seguente tipologia (in conformità con quanto disposto dall’art. 3 comma 2 del DPGR 60/R del 15 ottobre 2014 “Regolamento di funzionamento della Banca della Terra”), ed in particolare: (barrare l’opzione di interesse) □ imprenditore agricolo professionale, singolo o associato anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) o coltivatore diretto, che non ha compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; □ imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della l.r. 45/2007 o coltivatore diretto, che ha compiuto quaranta anni di età; □ imprenditore agricolo singolo o associato, che non ha compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; □ imprenditore agricolo singolo o associato, che ha compiuto quaranta anni di età; □ nessuna delle precedenti tipologie. 3 IN CASO DI ASSEGNAZIONE SI IMPEGNA - a realizzare tutte le attività previste nel “Piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o incolti” allegato alla presente istanza ed a utilizzare i terreni secondo quanto definito nello stesso; - a rispettare il cronoprogramma delle opere, dei lavori e degli acquisti riportato nel Piano ed in particolare di avviare la rimessa a coltura dei terreni entro 180 giorni dall’assegnazione; - a corrispondere al proprietario il canone determinato da Ente Terre con le modalità di cui all’articolo 4 del Regolamento 13/R/2014; - a rilasciare il terreno alla conclusione del periodo di assegnazione salvo diversi accordi con il proprietario. Si allega alla presente istanza, a pena di esclusione: 1. Piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o incolti, contenente almeno le informazioni minime di cui all’articolo 2, comma 1 del Regolamento 13/R/2014 ed il cronoprogramma delle attività previste; 2. Copia di un documento di identità in corso di validità Luogo e data , lì Il Legale Rappresentante Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le sole finalità inerenti l’atto di assegnaizone in oggetto. 2. Il trattamento sarà effettuato con archiviazione dei supporti cartacei ed informatici. 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto serve a definire la capacità a contrarre con le PP.AA. e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto. 4. I dati saranno comunicati al Comune nel cui territorio è stata fatta istanza di assegnazione dei terreni e agli organi preposti al controllo. Non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 1 ALLEGATO A Modalità per l’inserimento dei terreni incolti in banca della terra da parte dei Comuni e per la presentazione della domanda di assegnazione da parte degli interessati alla gestione di tali terreni. L’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in Ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. n.39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. n. 24/2000) istituisce la banca della terra al fine di valorizzare i terreni pubblici e privati, attraverso un loro uso produttivo. La banca della terra contiene un inventario completo ed aggiornato dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili. Il successivo articolo 5 della l.r. 80/2012, in attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), stabilisce che la Regione valorizzi anche le terre agricole incolte, per favorirne il recupero, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi e favorire l’ottimale assetto del territorio, attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali delle Comunità locali. Tali terre agricole incolte rappresentano dunque i “terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili” di cui al precedente articolo 3. I Comuni sono tenuti ad effettuare il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio ed a trasmetterlo all’Ente Terre che ha il compito di coordinare le modalità tecnico amministrative finalizzate all’inserimento dei terreni in banca della terra. Successivamente alla richiesta di assegnazione dei terreni incolti Ente Terre provvede all’approvazione del piano di sviluppo per la loro coltivazione, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Il Regolamento 4 marzo 2014, n. 13/R del Presidente della Giunta regionale, di attuazione dell’articolo 5 della l.r. 80/2012 e relativo alla utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti, dà mandato ad Ente Terre di definire con provvedimento del Direttore: 1. le modalità con cui i Comuni inseriscono i terreni abbandonati o incolti nella banca della terra (articolo 1, comma 12); 2. le modalità e le tempistiche per la presentazione della domanda di assegnazione da parte di coloro che intendono coltivare i terreni abbandonati o incolti inseriti in banca della terra (articolo 2, comma 1). 1. Modalità di inserimento dei terreni abbandonati o incolti nella banca della terra da parte dei Comuni I Comuni della Toscana, concluso l’iter di censimento dei terreni abbandonati o incolti, con le modalità di cui all’articolo 1 del Regolamento 13/R/2014 ed in riferimento all’articolo 5, comma 8, lettere a), b), c), d) della l.r. 80/2012, trasmette ad Ente Terre Regionali Toscane l’elenco delle particelle catastali approvato in via definitiva ed il relativo atto comunale di approvazione dell’elenco. Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, può dettagliare le caratteristiche delle singole particelle indicando la superficie, la qualità di coltura, lo stato di conservazione ed ogni altra notizia che può risultare utile per la definizione di un eventuale piano di sviluppo da parte degli interessati, comprese eventuali immagini aeree con i confini delle particelle censite. 2 La trasmissione della documentazione deve essere effettuata attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: terre.regionali@postacert.toscana.it Eventuali particelle catastali di cui all’articolo 1, comma 11 del Regolamento (particelle per cui la comunicazione non è stata perfezionata per l’impossibilità di identificare o reperire i proprietari) devono essere mantenute separate o adeguatamente indicate nell’atto di approvazione trasmesso. Ente Terre Regionali Toscane, ricevuta la documentazione, provvede direttamente all’inserimento delle particelle catastali nel portale della banca della terra (disponibile dal sito web: www.artea.toscana.it ) con le seguenti modalità: a. inserimento dell’atto di approvazione in via definitiva del Comune; b. inserimento dell’elenco delle particelle catastali e di eventuali ulteriori dati trasmessi dal Comune. Tale elenco può essere collegato ad uno strumento GIS per la miglior visualizzazione delle particelle censite. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune è tenuto a trasmettere ad Ente Terre gli elenchi aggiornati al 31 gennaio (articolo 1, comma 11 del Regolamento) attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: terre.regionali@postacert.toscana.it In caso di invarianza dell’elenco il Comune è tenuto a darne specifica comunicazione tramite posta elettronica certificata. In ogni caso nel corso dell’anno il Comune può comunicare, in base alle proprie esigenze, eventuali variazioni dell’elenco, sempre attraverso posta elettronica certificata. 2. Modalità e tempistiche per la presentazione della domanda di assegnazione dei terreni abbandonati o incolti inseriti in banca della terra Coloro che presentano istanza per la coltivazione di terreni abbandonato incolti inseriti in banca della terra non devono trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Inoltre non devono trovarsi in stato di interdizione, inabilità o fallimento e non devono avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati. Non sono inoltre ammessi a partecipare alle procedure per l’assegnazione di tali terreni soggetti che risultano morosi e/o in contenzioso con l’amministrazione in cui ricadono le particelle catastali richieste e non in regola con gli obblighi contributivi (DURC). Il concorrente comprova l’inesistenza della situazione di cui sopra mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta direttamente nella domanda di partecipazione di cui all’Allegato 1, resa dal singolo soggetto, dal titolare (nel caso di impresa individuale), dal legale rappresentante (nel caso di persona giuridica), ai sensi dell’art. 46 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. La domanda contiene inoltre le generalità complete del richiedente, la dichiarazione di impegnarsi a realizzare tutte le attività previste nel “Piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o incolti” nei tempi indicati nel cronoprogramma, l’indicazione della tipologia di soggetto proponente in conformità con quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del DPGR 13/R/2014 e l’arco temporale per cui è richiesta 3 l’assegnazione, che deve risultare congruo rispetto agli obiettivi del piano e che non può comunque superare i quindici anni. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, un “Piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o incolti” che deve perlomeno contenere i seguenti elementi, riportati in specifici paragrafi del piano: a) individuazione catastale delle singole particelle, con indicazione dello stato di fatto e della condizione agronomica delle stesse, riportato anche in forma tabellare; b) obiettivi di ripristino produttivo e descrizione di massima delle modalità di rimessa a coltura dei terreni; c) descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino; d) inizio e tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari, con definizione di un cronoprogramma; e) indicazione di disponibilità di altri terreni inseriti in banca della terra (per cui è già stato richiesto l’affitto o la concessione e si è in attesa della conclusione delle procedure di selezione) o di terreni già in conduzione da parte del richiedente. Il “Piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o incolti” deve essere redatto in lingua italiana e vi devono essere descritte, in un massimo di 5 pagine, le attività che si intendono realizzare nell’arco della durata della assegnazione richiesta, oltre alle informazioni di cui sopra. Il Piano deve contenere, a pena di esclusione, il cronoprogramma delle attività (tempistica per la realizzazione degli interventi proposti) e una stima dei costi da sostenere per la loro realizzazione. Il Piano, a pena di esclusione, deve essere firmato dal soggetto proponente. L’istanza e tutta la documentazione allegata deve essere trasmessa dall’interessato a: Ente Terre Regionali Toscane Via di Novoli 26 50127 Firenze L’istanza deve essere spedita a mezzo servizio postale con raccomandata A.R, posta celere, a mezzo corriere o di agenzia autorizzata. Non fa fede il timbro postale. Ai fini dell’accoglimento della richiesta farà fede la data di ricezione al Protocollo dell’Ente; l’invio dei plichi è ad esclusivo rischio del mittente. In alternativa l’istanza e tutta la documentazione allegata può essere trasmessa dall’interessato attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: terre.regionali@postacert.toscana.it In questo caso ai fini dell’accoglimento della richiesta farà fede la data di ricezione della Pec al Protocollo dell’Ente. Le istanze saranno istruite insieme a tutte le richieste presentate nel trimestre. Pertanto: a. per le istanze presentate dal 1 gennaio al 31 marzo: Ente Terre verifica il piano per valutare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento entro il 31 maggio; b. per le istanze presentate dal 1 aprile al 30 giugno: Ente Terre verifica il piano per valutare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento entro il 31 agosto; 4 c. per le istanze presentate dal 1 luglio al 30 settembre: Ente Terre verifica il piano per valutare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento entro il 30 novembre; d. per le istanze presentate dal 1 ottobre al 31 dicembre: Ente Terre verifica il piano per valutare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Entro le suddette date Ente Terre seleziona il potenziale beneficiario ed approva, in caso di esito positivo, il Piano, con le modalità di cui all’articolo 3 del Regolamento. Avvia quindi l’iter delle successive attività secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Regolamento.