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意大利的法律

Decree No. 17070 setting up the National Observatory on Rural Landscape

颁布于 2012-11-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto n. 17070 relativo all'istituzione dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale.
语言
Italian
类型
条例
国家
意大利
主题
Agricultural and rural development, Livestock, Cultivated plants
关键词
institution, governance
类别
agriculture

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文本

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  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1 DECRETO N°……… RELATIVO ALL’ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE DEL PAESAGGIO RURALE, DELLE PRATICHE AGRICOLE E CONOSCENZE TRADIZIONALI VISTA la legge 6 aprile 1977, n. 184, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio” e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la legge 9 gennaio 2006, n. 14, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”; VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”; VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 167, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)” VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale”; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare gli articoli 33 e 34 relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero per le politiche agricole e forestali; VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, nella parte in cui assegna alla Direzione generale dello sviluppo rurale, il compito di elaborare e coordinare le linee di politica relative al paesaggio rurale; Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 CONSIDERATI i principi della Dichiarazione su Ambiente e Sviluppo e il documento AGENDA 21, prodotti dalla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo di Rio De Janeiro del 1992, e in particolare i riferimenti alla salvaguardia del paesaggio e delle conoscenze tradizionali in relazione allo sviluppo sostenibile del pianeta; CONSIDERATO il Programma MAB (Man and Biosphere) adottato dall’UNESCO nel 1971, e in particolare il relativo Piano d’Azione di Madrid, adottato in occasione della 20a Sessione dell’International Coordinating Council del Programma il 9 febbraio 2008, relativo alla conservazione della diversità biologica e culturale e allo sviluppo sostenibile dei paesaggi rurali parte della Rete Globale delle Riserve di Biosfera; CONSIDERATA la Risoluzione n. 3 della Conferenza Ministeriale per la Protezione delle Foreste di Vienna del 2003, relativa all’importanza dei valori sociali e culturali nella Gestione Forestale Sostenibile, con particolare riguardo al paesaggio e alle conoscenze tradizionali; CONSIDERATA la Dichiarazione sulla Diversità Bioculturale, adottata dall’International Conference on Biological and Cultural Diversity (ICBCD) a Montreal (Canada) il 10 giugno 2010, in cui si sottolinea la necessità di salvaguardare le pratiche agricole tradizionali in quanto espressione della diversità biologica e culturale di una comunità; CONSIDERATA la decisione X/20 della 10° Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica di Nagoya, nella parte in cui, al paragrafo 16, invita gli Stati Parte ad aumentare la consapevolezza globale sulla stretta interconnessione tra diversità culturale e biologica anche nel contesto rurale; CONSIDERATA la Dichiarazione Ministeriale di Bali sul ruolo del Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l’Alimentazione e l’Agricoltura FAO adottata dalla Conferenza Ministeriale sulla Biodiversità, Sicurezza Alimentare e Cambiamenti Climatici, tenutasi a Nusa Dua (Indonesia), l’11 marzo 2011; CONSIDERATO il documento conclusivo del Consultative Meeting on World Heritage and Sustainable Development, organizzato dll’UNESCO a Ouro Preto (Brasile), dal 5 all’8 febbraio 2012, ed in particolare il punto 39, in cui, data la stretta correlazione ed interdipendenza tra diversità biologica e culturale e vista la necessità di una migliore integrazione e collaborazione tra le relative Convenzioni, si auspica la definizione di strumenti e programmi comuni, nell’obiettivo di una Dichiarazione Universale UNESCO sullo Sviluppo Sostenibile e la Diversità Bio-culturale; CONSIDERATO il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-13, che al paragrafo 1.2 sottolinea l’importanza dell’agricoltura nella preservazione del paesaggio rurale italiano e la necessità di interventi volti a garantire il valore del patrimonio rurale nazionale; CONSIDERATO il ruolo che le misure per lo sviluppo rurale svolgono nella valorizzazione e tutela del paesaggio rurale; CONSIDERATI i risultati dell’indagine per il Catalogo Nazionale del Paesaggio Rurale Storico, promossa dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali al fine di promuovere il riconoscimento, la conservazione e la gestione dinamica dei sistemi di paesaggio rurale storico e delle pratiche agricole tradizionali; RITENUTO opportuno individuare obiettivi generali utili a promuovere la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale in vista del prossimo ciclo di programmazione 2014-2020 relativo alla politica Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agricola comune; RAVVISATA l’importanza di procedere alla tutela e alla valorizzazione dei paesaggi storici e delle pratiche agricole tradizionali, al fine di preservare la diversità biologica e culturale del patrimonio rurale italiano e di promuoverne lo sviluppo sostenibile; ACQUISITO il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 25 ottobre 2012 DECRETA Articolo 1 (Istituzione Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali) 1. Ai fini della programmazione della politica agricola comune e di un miglior indirizzo delle misure di sviluppo rurale per la valorizzazione e tutela del paesaggio rurale e delle sue tradizioni agricole nonchè del patrimonio agroalimentare espressione di tali territori, è istituito l’“Osservatorio Nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali”, di seguito “Osservatorio”. 2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro e si compone del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale in qualità di vice presidente vicario o persona da lui delegata, di 5 esperti di cui tre designati dal Ministro su proposta del Capo del Dipartimento e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto, da 1 rappresentante del Corpo forestale dello Stato, da 1 rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, da 1 rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da 1 esperto designato dal Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, da 1 rappresentante delle associazioni agricole maggiormente rappresentative, da 5 rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dal rappresentante dalla Regione o Provincia autonoma interessata dall'inserimento o dalla cancellazione nel Registro. 3. La Direzione Generale dello sviluppo rurale assicura, nell’ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, le funzioni di segreteria tecnica dell’Osservatorio. 4. L’incarico di componente dell’Osservatorio, anche se affidato a soggetti esterni all’Amministrazione, è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, alcuna indennità aggiuntiva né rimborsi spese. Articolo 2 (Definizioni) Ai fini del presente decreto le espressioni: a) «paesaggio rurale tradizionale e di interesse storico» indica porzioni di territorio classificato come rurale e/o elementi lineari o puntuali, che pur continuando il loro Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 processo evolutivo conservano evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia, mantenendo un ruolo nella società e nell’economia. Essi comprendono ordinamenti colturali, manufatti ed insediamenti, di uso agricolo, forestale e pastorale, che mostrano caratteristiche di tradizionalità o interesse storico; b) «paesaggio da recuperare» indica un paesaggio rurale tradizionale e di interesse storico interessato da fenomeni di degrado o di abbandono per il quale in virtù del particolare valore espresso si rende opportuno un intervento di recupero; c) «pratiche tradizionali» indica sistemi complessi basati su tecniche ingegnose e diversificate, basate sulle conoscenze locali espresse dalla civiltà rurale, che hanno fornito un contributo importante alla costruzione ed al mantenimento dei paesaggi tradizionali ad esse associati. Esse rappresentano il risultato del continuo adattamento alle diverse e mutevoli condizioni storiche ed ambientali del paese, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita delle popolazioni; d) «conoscenze tradizionali» indica aspetti immateriali quali forme linguistiche, valori spirituali e culturali, cerimonie e tradizioni popolari, fiabe e leggende, conoscenze e tecniche pratiche,conoscenze naturalistiche e ambientali relative alle attività agricole, forestali e pastorali, alle forme insediative e alle forme di conduzione agraria; e) «comunità» indica individui, persone, associazioni ovvero gruppi organizzati che praticano, valorizzano, sostengono e trasmettono di generazione in generazione conoscenze e pratiche tradizionali o attività che costituiscono parte integrante della loro identità culturale in ambito rurale; f) «Ministro» indica il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; g) «Ministero» indica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; h) «Dipartimento» indica il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Articolo 3 (Funzioni dell’Osservatorio) L’Osservatorio: a) elabora principi generali, e strategie rivolte a consentire l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, valorizzare, pianificare, recuperare e gestire il paesaggio rurale; b) censisce i paesaggi, le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore; c) gestisce il Registro nazionale di cui all’articolo 4, elaborando proposte operative per assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi e delle pratiche ivi iscritte; d) monitora gli effetti delle politiche agricole e delle dinamiche ambientali, sociali ed economiche sul paesaggio rurale e delle trasformazione in atto; e) definisce gli obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire con le politiche agricole, in accordo con le amministrazioni regionali; f) assicura lo scambio di esperienze ed informazioni con le Regioni e le altre Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 amministrazioni centrali; g) assicura lo scambio di esperienze ed informazioni su scala internazionale; h) promuove programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia e la pianificazione del paesaggio destinati alle pubbliche amministrazioni, a professionisti, alle associazioni di categoria interessate, ai cittadini; i) promuove iniziative con le Regioni per la realizzazione di una stretta integrazione fra Programmazione agricola e dello sviluppo rurale e Pianificazione territoriale; j) promuove attività di ricerca che approfondiscano, nell’ambito delle rispettive discipline, i valori connessi con il paesaggio rurale, la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione anche al fine di preservare la diversità bio-culturale del territorio; k) promuove la diffusione delle informazioni in modo da incrementare le conoscenze relative alle funzioni ed ai valori connessi al paesaggio rurale; l) elabora principi generali e linee guida per la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale con particolare riferimento agli interventi previsti dalla politica agricola comune. Articolo 4 (Istituzione del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali) 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, è istituito, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il “Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali” (di seguito “Registro”). 2. L’Osservatorio: a) identifica e cataloga nel Registro i paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e le conoscenze tradizionali correlate presenti sul territorio nazionale, definendo la loro significatività, integrità e vulnerabilità, tenendo conto sia di valutazioni scientifiche, sia dei valori che sono loro attribuiti dalle comunità, dai soggetti e dalle popolazioni interessate; b) organizza e gestisce la raccolta, l’analisi e la classificazione dei dati assicurando la loro conservazione per le generazioni future e l’accessibilità, anche attraverso un apposito sito internet, ai potenziali fruitori; c) seleziona dal Registro le eventuali candidature di paesaggi rurali per l’iscrizione nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO nonché le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali da candidare nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO. Ove ne sussistano le condizioni, l’Osservatorio seleziona dal Registro i paesaggi rurali da inserire nella Rete UNESCO delle Riserve di Biosfera nell’ambito del Programma MAB, nel rispetto delle procedure internazionali vigenti. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 Articolo 5 (Procedure per l’inserimento nel Registro) 1. Entro il 1 marzo di ogni anno, il Mipaaf e le Regioni raccolgono e trasmettono all’Osservatorio i dossier di candidatura per l’inserimento nel Registro, secondo una apposita modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero, predisposta dall’Osservatorio e concordata con tutte le Regioni e Provincie autonome. 2. Nel dossier di candidatura, il soggetto proponente deve dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nella scheda metodologica pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero. 3. L’Osservatorio, entro 30 giorni dal ricevimento della candidatura, ove ne ravvisi la necessità, richiede al soggetto proponente ulteriori elementi di integrazione al dossier di candidatura. 4. L’Osservatorio, prima di esprimere la valutazione sulla candidatura, può richiedere un parere scientifico agli Enti ed Istituti di ricerca vigilati dal Ministero, e può sentire altre istituzioni specializzate, nonché esperti e operatori del settore di comprovata esperienza. In ogni caso il parere, acquisito agli atti, non ha natura vincolante. 5. L’Osservatorio valuta a maggioranza le candidature entro il 15 settembre di ogni anno e decide se iscriverle o meno nel Registro in base all’origine, al valore storico, allo stato di conservazione, alla ricchezza di diversità bio-culturale, alle qualità estetiche. 6. Qualora un paesaggio rurale tradizionale, una pratica agricola o una conoscenza tradizionale perda le caratteristiche originarie che ne hanno determinato l’iscrizione nel Registro, l’Osservatorio, sentiti i soggetti interessati, procede a maggioranza alla sua cancellazione. 7. Entro il 30 settembre di ogni anno, con decreto del Ministro, sono iscritti nel Registro i paesaggi rurali le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali valutati positivamente dall’Osservatorio, nonché le cancellazioni. Il Ministero assicura adeguata pubblicità al Registro anche in una sezione dedicata, e facilmente accessibile, del sito internet istituzionale del Ministero o di quello della Rete rurale nazionale. Articolo 6 (Disposizioni finali) 1. Dall’entrata in vigore del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il MINISTRO

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