Decree laying down national provisions on control of compliance with marketing standards applicable to fruit and vegetables, pursuant to Council Regulation (EC) No. 1234/2007
颁布于 2011-08-03 · 文本截至 2026-10-01
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- 原标题
- Decreto 3 agosto 2011: Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利
- 主题
- Food and nutrition, Cultivated plants
- 关键词
- vegetables/legumes, fruits/edible nuts, standards, internal trade, international trade
- 类别
- *, agriculture
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1 DECRETO 3 agosto 2011 Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione. (11A13093) (GU n. 235 del 8-10-2011 - Suppl. Ordinario n.216) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli; VISTO il regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione del 16 settembre 1994 e successive modificazioni, che stabilisce le norme di qualita' delle banane nella fase di immissione in libera pratica sul territorio comunitario; VISTO il regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione del 15 dicembre 1995 e successive modificazioni, che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualita' nel settore delle banane; VISTO il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1580/2007; VISTO l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; VISTO il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 e successive modificazioni, recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n.1148/2001; VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 7 marzo 2003, n. 38 ed in particolare, l'articolo 18 concernente l'armonizzazione e la razionalizzazione in materia di controlli e di frodi agroalimentari; VISTO il decreto ministeriale 20 Novembre 2007, di attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, pubblicato sulla G.U n. 301 del 29-12-2007; VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° agosto 2009, n. 177, recante disposizioni nazionali in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, in attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, (CE) n. 1580/2007 della Commissione e (CE) n. 2257/94 della Commissione; CONSIDERATO che le organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e delle banane sono state unificate nel regolamento 2 (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, pertanto, e' opportuna una gestione unitaria delle attivita' di controllo alle norme di commercializzazione; CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 149 del citato regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, i riferimenti in altri atti al regolamento (CE) n. 1580/2007, si intendono fatti al regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, secondo la tavola di concordanza, di cui all'allegato XIX di quest'ultimo regolamento; CONSIDERATO che per esigenze di chiarezza e' opportuno abrogare i decreti ministeriali 25 giugno 2009, n. 4982 e 15 giugno 2004 n. 1353 e adottare un nuovo decreto ministeriale; ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 27 luglio 2011. DECRETA: TITOLO I Controlli di conformita' degli ortofrutticoli freschi Articolo 1 (Finalita') 1. Il presente decreto reca norme di applicazione del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, limitatamente al Titolo II (classificazione dei prodotti), con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) individuazione delle competenze degli organismi che intervengono nell'applicazione della normativa sulle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e nei relativi controlli di conformita'; b) gestione e aggiornamento della banca dati degli operatori del settore; c) definizione degli elementi applicativi previsti dalle disposizioni comunitarie; d) individuazione delle attivita' e procedure dei controlli di conformita' sul mercato interno e nelle fasi di importazione ed esportazione. Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: a) "regolamento": il regolamento (UE) di esecuzione n. 543./2011, della Commissione del 7 giugno 2011; b) "detentore": persona fisica o giuridica che, ai sensi dell'articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e' materialmente in possesso di prodotti ortofrutticoli freschi o trasformati per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione specifiche o generali e che e' responsabile dell'osservanza di tali norme ai fini della messa in vendita, consegna o commercializzazione di tali prodotti all'interno della Comunita'; c) "operatore": persona fisica o giuridica che ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, detiene prodotti 3 ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione al fine di esporli o metterli in vendita, venderli o commercializzarli in ogni altro modo o che svolge effettivamente una di tali attivita'; d) "operatore riconosciuto": operatore autorizzato ad operare conformemente all'articolo 12 del regolamento; e) "controlli di conformita'": i controlli compiuti sui prodotti ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione, conformemente al regolamento e secondo le procedure indicate nel manuale allegato al presente decreto e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, per verificare la conformita' degli stessi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni del Titolo II del regolamento e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007; f) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g) "Autorita' di coordinamento": l'autorita' unica incaricata del coordinamento e del raccordo degli organismi interessati nelle materie disciplinate dal capo II del regolamento e dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento; h) "AGEA": Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; i) "Organismo di controllo": organismo incaricato allo svolgimento dei controlli di conformita' in applicazione dell'articolo 113 bis paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento; j) "Agecontrol": Agecontrol Spa; k) "Regione": la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio; l) "manuale": manuale operativo delle procedure allegato al presente decreto; m) "BDNOO": la banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo, costituita in conformita' all'articolo 10 del regolamento; n) "norma specifica": la norma di commercializzazione stabilita per ciascuno dei 10 prodotti elencati all'articolo 3 del regolamento, come definita nella parte B dell'allegato I al regolamento medesimo; o) "norma generale": la norma di commercializzazione generale, come definita nella parte A dell'allegato I al regolamento, a cui devono conformarsi i prodotti ai quali non si applica la norma specifica. Articolo 3 (Organismi competenti) 1. L'AGEA e' l'autorita' incaricata del coordinamento delle attivita' dei controlli di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi, nonche' dei contatti, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, nonche' ai commi 1 bis e 1 quater dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. 2. L'autorita' di coordinamento provvede a: estrarre i campioni da assoggettare a verifica, sulla base dell'analisi dei rischi definita nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, basata sulle informazioni contenute nella banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento, nonche' su qualsiasi altra 4 informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo; effettuare le dovute comunicazioni alla Commissione europea e alle altre autorita' di coordinamento; emanare per ciascuna campagna di commercializzazione il programma nazionale delle attivita', sulla base di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a), ripartito per prodotti soggetti a norma specifica e per prodotti soggetti a norma generale, in conformita' alle disposizioni dettate dal regolamento, dal presente decreto e dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA; emanare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, sulla base di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera b), al fine anche di assicurare l'uniformita' di esecuzione a livello nazionale, e tra gli organismi responsabili dei controlli , di cui ai commi 1 e 2, e verificarne, eventualmente anche con visite in loco, l'efficacia e la conformita'; 3. Le Regioni sono le autorita' competenti: alla formazione specifica delle figure professionali addette alla verifica della conformita' dei prodotti ortofrutticoli, di cui gli operatori devono disporre ai fini dell'autorizzazione all'uso del logo comunitario e all'autocontrollo dei prodotti ortofrutticoli in esportazione, in applicazione dell'articolo 12 del regolamento; all'esecuzione di controlli aggiuntivi sul proprio territorio, in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 4. 4. Il Ministero svolge le funzioni di indirizzo generale sull'applicazione del regolamento. Articolo 4 (Organismi di controllo) 1. L'organismo responsabile dell'esecuzione delle attivita' legate ai controlli obbligatori di conformita' alle norme di commercializzazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente decreto, e' l'Agecontrol. 2. Le Regioni, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono svolgere ulteriori controlli di conformita', secondo modalita' e termini dalle stesse stabiliti, avvalendosi della banca dati nazionale e in conformita' al manuale e alle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, fornendo apposita comunicazione all'autorita' di coordinamento e al Ministero. 3. Presso l'autorita' di coordinamento e' costituito apposito Comitato, composto da 4 rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 2 rappresentanti di AGEA e un rappresentante dell'Agecontrol con funzioni consultive, con i seguenti compiti: a) proporre per ciascuna campagna di commercializzazione il programma nazionale delle attivita', ripartito per prodotti soggetti a norma specifica e per prodotti soggetti a norma generale, in conformita' alle disposizioni dettate dal regolamento, dal presente decreto e dalle disposizioni attuative emanate dall' AGEA; b) redigere ed aggiornare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, al fine anche di assicurare l'uniformita' di esecuzione a livello nazionale, e tra agli organismi responsabili dei 5 controlli , di cui ai commi 1 e 2, e verificarne l'efficacia e la conformita'; c) effettuare il monitoraggio delle attivita' di verifica, definendo gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate; d) acquisire le risultanze e le eventuali disfunzioni registrate nell'esecuzione dei controlli ai fini dell'adozione, da parte dell'AGEA, delle misure d'intervento necessarie. Articolo 5 (Banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo) 1. La banca dati, realizzata dall'AGEA all'interno del SIAN e' messa a disposizione dell'Agecontrol, che ne cura il relativo aggiornamento, nonche' delle Regioni, in base alle procedure previste nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. Sono tenuti all'iscrizione nella banca dati di cui all'articolo 10 del regolamento, tutti gli operatori che prendono parte alla commercializzazione, anche nella fase di vendita al dettaglio, degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione, nonche' chiunque svolga la vendita a distanza anche via internet pur non detenendo materialmente tali prodotti. Il manuale riporta le categorie in cui sono suddivisi gli operatori tenuti all'iscrizione nella banca dati. 2. Non sono tenuti all'iscrizione nella banca dati gli operatori di talune categorie individuate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, che non raggiungono il valore di fatturato annuo di 60.000,00 euro al netto di IVA, riferito a tutti i prodotti soggetti a norme di commercializzazione, nonche' tutti gli operatori che svolgono le loro attivita' unicamente per i prodotti e/o lavorazioni di cui all'articolo 6, comma 1. 3. Per l'iscrizione alla banca dati e per i successivi eventuali aggiornamenti, gli operatori presentano all'Agecontrol apposita domanda, utilizzando la modulistica recata dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. 4. L'Agecontrol cura, all'interno della banca dati, l'istruttoria delle domande di iscrizione, di aggiornamento e di cancellazione, la verifica degli elementi in esse contenuti, l'eventuale risoluzione di anomalie, l'acquisizione informatica dei dati e delle informazioni in esse contenute, nonche' l'attribuzione e la comunicazione dei numeri di iscrizione agli operatori interessati. 5. L'Agecontrol ha facolta' di acquisire, anche nel corso dei controlli di conformita', ulteriori informazioni per gli operatori gia' iscritti, ai fini dell'aggiornamento d'ufficio della banca dati nazionale. 6. In banca dati nazionale sono acquisiti gli esiti dei controlli di conformita' eseguiti e le eventuali sanzioni. 7. Le informazioni contenute nella banca dati, utilizzate anche per la classificazione delle categorie di operatori secondo l'analisi del rischio, come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento, sono riportate nel manuale. 8. Gli operatori esteri che svolgono la loro attivita' sul territorio nazionale, sono tenuti all'iscrizione alla banca dati nazionale. 6 Articolo 6 (Esenzione dall'applicazione delle norme di commercializzazione) 1. Non sono soggetti all'obbligo di conformita' alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli: a) i prodotti commercializzati alle condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1 e 5 del regolamento ed i prodotti elencati al paragrafo 6 del medesimo articolo; b) i prodotti che nell'ambito del territorio nazionale sono venduti, consegnati o avviati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, nonche' i prodotti avviati, ma non ceduti, da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio; c) i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo, su mercati riservati esclusivamente ai produttori di una data zona di produzione, come definiti dal decreto ministeriale 20 novembre 2007. Le procedure per l'applicazione della deroga di cui alla lettera c) sono definite nelle disposizioni attuative emanate da AGEA. I prodotti esentati dall'obbligo di conformita' alle norme di commercializzazione perche' destinati alla trasformazione industriale, o all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari, importati da Paesi terzi o esportati verso tali Paesi, devono essere accompagnati da un certificato, conformemente alle specifiche disposizioni attuative emanate dall'AGEA. Articolo 7 (Controlli sul mercato interno, nella fase di importazione e di esportazione) 1. Gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco sottoposti alla norma specifica, nonche' quelli soggetti alla norma generale indicati nel manuale, sono soggetti, sul mercato interno e in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli a campione sul territorio nazionale, sulla base di un'analisi del rischio, secondo le disposizioni e le procedure degli articoli 11 e 17 del regolamento, del manuale e delle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. 2. I metodi di controllo sono conformi a quelli descritti nell'allegato V al regolamento, mentre nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, i relativi metodi di controllo sono definiti nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e nel manuale delle procedure. 3. Gli operatori, forniscono all'Agecontrol le informazioni, di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento, necessarie all'organizzazione e all'esecuzione dei controlli, sulla base delle modalita' riportate dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e dal manuale delle procedure. 4. Gli operatori esentati dall'iscrizione nella banca dati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, sono in ogni caso tenuti, per i casi previsti, al rispetto delle norme di commercializzazione. 5. Se dai controlli emergono irregolarita' significative, 7 l'autorita' di coordinamento dispone l'aumento della frequenza dei controlli, eventualmente preventivata, relativamente agli operatori, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri pertinenti con la tipologia di irregolarita'. 6. Nelle fasi di esportazione ed importazione, da o verso i Paesi terzi, sono effettuati, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, controlli sistematici su tutti i prodotti soggetti a norma specifica, nonche' su quelli soggetti alla norma generale elencati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, e su quelli indicati dal paragrafo 1 lettera a) dell'articolo 4 del regolamento ad esclusione delle partite che sulla base dell'analisi dei rischi non necessitano di un controllo. Il certificato di conformita', conforme all'allegato III del regolamento, rilasciato dall'organismo di controllo, accompagna le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti sottoposti a controllo. 7. Sulla base di un'analisi di rischio, il manuale e le disposizioni attuative emanate dall'AGEA indicano la percentuale minima di controllo delle partite importate da Paesi terzi, accompagnate dal certificato di conformita' rilasciato dall'organismo di controllo di un Paese terzo, riconosciuto ai sensi dell'articolo 15 del regolamento. 8. Qualora un prodotto sottoposto al controllo di conformita' alla norma di commercializzazione generale riporti, tra le indicazioni esterne, informazioni aggiuntive a quelle dell'Allegato 1, parte A, del regolamento, riconducibili alle norme adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), tali informazioni aggiuntive devono risultare conformi alla norma UNECE relativa al prodotto considerato. 9. L'Agecontrol, in caso di riscontro di prodotti non conformi, provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo, ne da' immediata comunicazione all'autorita' di coordinamento. 10. L'Agecontrol e gli Organismi di controllo entro il 31 marzo di ciascun anno, inviano all'autorita' di coordinamento, al Ministero ed alle Regioni una relazione dettagliata sui risultati dei controlli dell'anno precedente, secondo lo schema contenuto nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. Articolo 8 (Operatori riconosciuti) 1. Sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento e secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, gli operatori che ne fanno richiesta, classificati nella categoria di rischio piu' bassa e che sono in possesso dei requisiti come richiesti anche in riferimento al comma 3 dell'articolo 12 e dal presente decreto, e offrano particolari garanzie essere autorizzati ad apporre su ogni confezione dei prodotti commercializzati sul mercato comunitario, una etichetta, conforme al facsimile di cui all'allegato II del regolamento e/o a controllare direttamente le partite destinate all'esportazione verso Paesi terzi, tenendo un apposito registro secondo le modalita' prescritte nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. 2. L'autorizzazione ha una durata di tre anni e puo' essere rinnovata, su richiesta dell'operatore, previa verifica dei requisiti 8 da parte di Agecontrol. L'Agecontrol, sulla base di un'analisi del rischio determinata dall'autorita' di coordinamento, esegue controlli per accertare il rispetto delle condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione, che qualora non risultino piu' rispettate, viene revocata. Ogni operatore e' sottoposto a controllo per la verifica dei requisiti, almeno due volte ogni tre anni. 3. In caso di applicazione del comma 1, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, il certificato di conformita' viene emesso dall'Agecontrol, che certifichera' almeno il 10% del totale delle partite annualmente destinate all'esportazione da ogni singolo operatore autorizzato. Articolo 9 (Comunicazioni) 1. L'autorita' di coordinamento effettua le seguenti comunicazioni alla Commissione europea, al Ministero e alle Regioni: a) le informazioni di cui al comma 9 dell'articolo 7 del presente decreto, non appena ricevute dagli Organismi di controllo; b) i sistemi di ispezione e di analisi del rischio contenuti nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA e nel manuale delle procedure, nonche' ogni ulteriore modifica; c) entro il 30 giugno di ogni anno, una sintesi dei risultati dei controlli effettuati dagli Organismi di controllo, nel corso dell'anno precedente. Le informazioni di cui alla lettere a) sono inviate anche ai Paesi terzi interessati, elencati nell'allegato IV del regolamento ed alle autorita' di coordinamento, eventualmente interessate, degli altri Stati membri. Le informazioni di cui alla lettera c) sono inviate anche agli altri Stati membri. TITOLO II Controlli banane Articolo 10 (Controlli nel settore delle banane) 1. Le definizioni di cui all'articolo 2, si applicano al presente Titolo per quanto compatibili. 2. L'AGEA, ai sensi del comma 1 quinquies dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' l'autorita' incaricata del coordinamento delle attivita' dei controlli di qualita' nel settore delle banane. 3. L'AGEA, tramite l'Agecontrol, effettua i controlli di conformita' alle disposizioni sulle norme di qualita' delle banane, stabilite nel regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione del 15 dicembre 1995, secondo le disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione del 16 settembre 1994, nonche' delle disposizioni emanate dall'AGEA. I controlli sono eseguiti sulle banane destinate al consumo fresco, nelle fasi di importazione dai Paesi terzi e di primo sbarco in caso di banane prodotte nella Comunita'. 4. Qualora le banane non risultino conformi, si applicano le disposizioni del regolamento, per quanto di pertinenza. 5. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento 9 (CE) n. 2898/95 e secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, gli operatori che ne fanno richiesta, a condizione che risultino in possesso dei requisiti previsti, possono essere esentati dal controllo. L'Agecontrol, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, certifica almeno il 10% del totale delle partite annualmente importate da ogni singolo operatore esentato. L'autorita' di coordinamento comunica alla Commissione e al Ministero l'elenco degli operatori che beneficiano dell'esenzione dei controlli sulle banane e i casi di revoca di tale beneficio. TITOLO III Norme generali e transitorie Articolo 11 (Accertamento delle violazioni) 1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 306/2002 e successive modificazioni, l'Agecontrol e le Regioni provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle relative sanzioni, ferme restando le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Se in occasione dei controlli di cui all'articolo 7 del presente decreto, il personale incaricato del controllo prende atto della non conformita' alla norma di commercializzazione generale, per prodotti diversi da quelli indicati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, applica la sanzione conseguente. 3. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol, a decorrere dal 1° luglio 2009, e' effettuato a favore dell'autorita' di coordinamento, secondo le procedure riportate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. 4. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dagli Organismi regionali di controllo a decorrere dal 1° luglio 2009 e' effettuato a favore delle Regioni nel cui territorio e' stata rilevata l'infrazione. Articolo 12 (Abrogazioni) 1. I decreti ministeriali 25 giugno 2009, n. 4982 e 15 giugno 2004 n. 1353 sono abrogati. 2. Le disposizioni del decreto ministeriale 25 giugno 2009, n. 4982, sono sostituite da quelle contenute nel presente decreto. Articolo 13 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 10 Roma, 3 agosto 2011 Il Ministro: Romano Registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n.7, foglio n. 52 Manuale operativo delle procedure Allegato al DM 5462 del 3 agosto 2011 1. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI OGGETTO DI CONTROLLO DI CONFORMITA' E DEROGHE. 2. ANALISI DI RISCHIO 3. BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI 4. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE 5. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 1. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI OGGETTO DI CONTROLLO DI CONFORMITA' Sono soggetti a controlli, in tutti gli stadi della commercializzazione, sia sul mercato interno che nelle fasi di importazione ed esportazione, gli operatori che commercializzano: a) i prodotti ortofrutticoli sottoposti a norma specifica destinati al consumo allo stato fresco; b) i seguenti prodotti soggetti alla norma generale destinati al consumo allo stato fresco: meloni, cipolle, fagiolini, carciofi, melanzane, cavolfiori, carote, aglio, ciliegie. L'autorita' di coordinamento adotta le disposizioni attuative, secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, in ordine alle procedure per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione delle deroghe previste dal regolamento. In relazione alle esenzioni e deroghe, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento, ad eccezione di quella prevista al paragrafo 3 del medesimo articolo. 2. ANALISI DI RISCHIO In base alle disposizioni contenute nel regolamento e nell'art. 113 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, i controlli selettivi per verificare la conformita' dei prodotti alle norme di commercializzazione, devono essere basati su un'analisi del rischio e concentrati nella fase precedente alla spedizione dalle zone di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, il controllo deve essere effettuato prima dell'immissione in libera pratica. Nell'articolo 11 del regolamento sono indicati i criteri da 11 considerare, affinche' i controlli di conformita' siano svolti in maniera selettiva. L'autorita' di coordinamento, secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, potra' includere ulteriori criteri di valutazione del rischio e definira', nelle diposizioni attuative, gli indici da attribuire a ciascuno dei criteri. In particolare, per quanto concerne il mercato interno, si terra' conto dei criteri di seguito elencati ed articolati nelle relative tabelle di riferimento: • Classificazione degli operatori • Classificazione delle attivita' • Gamme dei prodotti • Valore commercializzato • Risultati dei controlli • Presenza dei sistemi di assicurazione della qualita' Sulla base del totale degli indici l'autorita' di coordinamento fissa le disposizioni circa l'estrazione periodica dei controlli, (mensile o bimestrale ) e le attivita' conseguenti. L'autorita' di coordinamento, sentiti gli organismi di controllo ed il Comitato di cui all' articolo 4 del decreto, rivede ed aggiorna periodicamente gli elementi necessari per la formulazione dell'analisi dei rischio. CRITERI DA UTILIZZARE NELL'ANALISI DI RISCHIO DA APPLICARE PER I CONTROLLI SUL MERCATO INTERNO Al fine di valutare il rischio che un operatore metta in vendita dei prodotti non conformi alle norme, risulta necessario individuare dei parametri che saranno suddivisi fra rischio statistico e rischio casuale. I parametri di rischio statistico sono costituiti dagli elementi economici degli operatori, cioe' dalla loro posizione nella catena commerciale (OP, cooperative, imprenditori agricoli, centrali di condizionamento, centri di distribuzione ecc.), dall'ampiezza dell'offerta (prodotti stagionali, assortimenti parziali o totali ecc.) e dal volume d'affari. Il parametro di rischio casuale scaturisce dai risultati dei controlli eseguiti nell'ultimo anno. CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI Imprenditore agricolo Organizzazioni di produttori/Associazioni di organizzazioni di produttori/Cooperative di produttori Centrali di acquisto e piattaforme per la grande distribuzione Grossista/operatore contoterzista/importatore/esportatore Operatori che effettuano vendite a distanza (internet) 12 Dettagliante/specialista CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' Cessione di prodotti destinati al consumo in ambito locale Cessione di prodotti e relativa spedizione in ambito nazionale Cessione ,con relativa spedizione, di prodotti sui mercati degli altri paesi UE Esportazione di prodotti sui mercati dei paesi terzi Acquisto di prodotti sui mercati locali Acquisto di prodotti sul mercato nazionale Acquisto di prodotti sui mercati degli altri Paesi UE Importazione di prodotti da mercati di Paesi terzi Contratti a distanza anche via internet GAMMA DI PRODOTTI Gamma dei prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale (elenco prodotti indicati nel manuale) Gamma degli altri prodotti ortofrutticoli con norma generale (allegato 1, parte IX del regolamento (CE) n. 1234/2007) Gamma stagionale Monoprodotto (prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale (elenco prodotti indicati nel manuale) Monoprodotto (altri prodotti ortofrutticoli con norma generale di cui all'allegato 1, parte IX del regolamento (CE) n. 1234/2007) VALORE COMMERCIALIZZATO € (al netto di IVA) fino a 60.000 60.000 - 180.000 180.000 - 540.000 superiore a 540.000 RISULTATI DEI CONTROLLI (decreto legislativo n.306/2002) Mancanza di conformita' tecnica Mancata o errata annotazione delle indicazioni esterne Rilievi inerenti alla presentazione Utilizzo non autorizzato del Logo comunitario 13 Mancata iscrizione/aggiornamento a BNDOO Mancata comunicazione agli organismi di controllo delle informazioni di cui all'articolo 11 paragrafo 4 del regolamento. Mancata o errata indicazione dell'origine Sanzioni irrogate PRESENZA DI SISTEMI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' Si No La classificazione di un operatore viene effettuata sulla base degli indici dei parametri statistici e casuali, sulla base delle informazioni contenute in banca dati, o da altre fonti informative. La combinazione di tali indici determina il fattore di rischio che individua il singolo operatore, e che orientera' la frequenza dei controlli. Gli operatori che presentano un alto grado di rischio sono controllati piu' frequentemente rispetto a quelli che presentano un rischio medio. In base a tale criterio sono definiti tre gruppi, che individuano gradienti di rischio che orienteranno la frequenza percentuale dei controlli: Gruppo 1) - Operatori ad alto rischio - almeno 1 controllo semestrale 40 % probabilita' estrazione Gruppo 2) - Operatori a medio rischio - almeno 1 controllo annuale 35 % probabilita' estrazione Gruppo 3) - Operatori a basso rischio - almeno 1 controllo ogni 18 mesi 25 % probabilita' estrazione Percentuali minime, distinte per tipologia di prodotto, che dovranno essere soggette a controllo di conformita' (articolo 11, paragrafo 2, lett. b, del regolamento). PRODOTTO PERCENTUALE MINIMA DI CONTROLLO presenza di prodotti soggetti a norme specifiche o generale 80 (prodotti indicati nel manuale) assenza di prodotti soggetti a norme specifiche o generale 20 14 (prodotti indicati nel manuale) Percentuali minime di operatori che dovranno essere soggette a controllo di conformita'. OPERATORI PERCENTUALE MINIMA DI CONTROLLO (in base alla distribuzione territoriale) grossisti 10 GDO - dettaglianti 26 centrali di acquisto 1 OP - COOP. 3 imprenditori agricoli - grossista 50 Grossisti (condizionamento e 10 smistamento) - importatore - esportatore Sulla base della combinazione tra l'appartenenza ad una specifica categoria di rischio e ad una particolare tipologia di operatori, o tipologie di prodotti, l'Autorita' di coordinamento procedera' all'individuazione periodica del campione. Tale procedura e' finalizzata al rispetto, nel consuntivo annuale dei controlli, delle percentuali minime cosi' come sopra determinate, per ciascun operatore e per ciascun gruppo di rischio. ANALISI DI RISCHIO DA APPLICARE PER I CONTROLLI NELLA FASE DI IMPORTAZIONE Partite non controllate in importazione in base al disposto dell'art. 13, par. 1, lettera c) del regolamento. L'art. 13, par. 1, lettera c) del regolamento stabilisce che, in deroga al par. 1, lettera a) del medesimo articolo, per i casi in cui la non conformita' di partite di prodotti, derivante dall'analisi del rischio sia limitata, l'AGEA puo' decidere di non effettuare il controllo su tali partite. A tal fine, informa la Commissione e il Ministero, e adotta le necessarie disposizioni per gli Organismi di controllo. Al fine di adempiere in modo congruo al controllo in importazione in base all'opzione lasciata agli Stati membri, si ritiene adeguato un livello minimo di controllo non inferiore al 60% delle partite. Partite non controllate in importazione in base al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento. In base a quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento, potranno essere riconosciuti i controlli di conformita' eseguiti sulle partite di prodotti sottoposti a norma specifica, 15 controllate dai Paesi che dispongano di organismi di controllo riconosciuti il cui elenco e' fornito all'allegato IV del regolamento. Le partite provenienti da tali Paesi dovranno essere controllate, in base ad un'analisi di rischio che tenga conto anche dei parametri OECD, in una percentuale minima che non deve essere inferiore al 10 %. 3. BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, e' istituita una banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli - BDNOO, cui sono tenuti ad iscriversi - fatte salve le deroghe previste - gli operatori rientranti nelle categorie di seguito definite, che detengano i prodotti ortofrutticoli indicati all'allegato I, parte IX, del regolamento (CE) 1234/2007, soggetti alla conformita' con le norme di commercializzazione, di cui agli articoli 113 e 113 bis del medesimo regolamento, ai fini del consumo in ambito comunitario, dell'avvio verso i Paesi terzi o dell'importazione. La banca dati contiene per ciascun operatore almeno le seguenti informazioni: numero di registrazione in BDNOO Codice fiscale (obbligatorio) Partita Iva ragione sociale indirizzo sede legale e punti di commercializzazione posizione occupata nella catena commerciale risultanze di controlli condotti a suo carico identificazione referenti per la conformita' dei prodotti ortofrutticoli commercializzati gamma prodotti trattati ed eventuale stagionalita' valore commercializzato risultanze dell' iter sanzionatorio esito dei controlli regionali Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che l'autorita' di coordinamento ritenga necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati. Tali informazioni devono essere fornite utilizzando la modulistica, predisposta dall'autorita' di coordinamento, ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. Le imprese e le organizzazioni di nuova costituzione (grossisti di mercato, conto-terzisti, organizzazioni dei produttori e cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa), sono tenute a richiedere l'iscrizione in banca dati entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'attivita' o dalla conclusione dell'anno in cui si e' realizzata la condizione che determina l'obbligo di iscrizione. Tale limite temporale si applica anche a qualsivoglia modifica, integrazione o variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione. Per quanto riguarda le aziende autorizzate all'uso del logo comunitario e/o all'autocontrollo, la banca dati dispone di apposite sezioni ove sono registrati gli elementi che hanno dato luogo alle autorizzazioni ed i riferimenti agli esiti dei controlli eseguiti. La banca dati e' resa accessibile agli organismi di controllo, alle Regioni e Province autonome nonche' agli altri Enti o Organismi all'uopo autorizzati secondo modalita' stabilite dall'autorita' di 16 coordinamento, ai sensi dagli articoli 3 e 4 del presente decreto. Funzioni della banca dati Periodicamente, secondo le procedure definite dall'autorita' di coordinamento, mediante i servizi resi disponibili dal SIAN, verranno estratti i singoli punti di controllo afferenti gli operatori registrati nella banca dati. Gli esiti risultanti dall'utilizzo delle check-list precompilate, sono contenuti e disponibili nella banca dati mediante le funzionalita' messe a disposizione dal SIAN, dove andranno a implementare le informazioni necessarie all'analisi dei rischi, nonche' la messa a disposizione del Ministero, delle Regioni e degli altri soggetti che ne abbiano interesse. In caso di necessita', l'organismo di controllo, mediante autorizzazione dell'AGEA, potra' aggiungere fino al 10% annuale di check-list, oltre quelle estratte, in funzione dei carichi di lavoro, della stagionalita', della localita' ove si trova il punto di controllo. Categorie degli operatori ortofrutticoli, tenute all'iscrizione alla banca dati : 1) grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all'interno o al di fuori dei mercati all'ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti); 2) imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari); 3) organizzazioni dei produttori (OP); 4) cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa; 5) imprenditori agricoli (non associati ad OP o a cooperative) con un volume annuo commercializzato, superiore a € 60.000, al netto di IVA; 6) centrali di acquisto per la grande distribuzione; 7) grande distribuzione organizzata GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a € 60.000, al netto di IVA); 8) dettaglianti (con volume annuo commercializzato superiore a € 60.000 ,al netto di IVA); 9) tutti gli operatori che effettuano importazioni e/o esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi di cui all'allegato I, parte IX, del regolamento (CE) 1234/2007 da e verso paesi terzi all'Unione; 10) operatori che effettuano la vendita a distanza anche via internet. Operatori non tenuti all'iscrizione in banca dati : 1) Imprenditori agricoli che vendano, consegnino o avviino prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d'imballaggio o deposito, situati nell' ambito nazionale di produzione; che avviino esclusivamente i prodotti ortofrutticoli ad impianti di trasformazione; che cedano nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo; che vendano direttamente i loro prodotti su mercati come 17 definiti dal D.M. 20 novembre 2007, riservati esclusivamente ai produttori; associati ad OP o cooperativa, che conferiscano esclusivamente prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione; non associati ad OP o a Cooperativa con volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo e' riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA: 2) cooperative che conferiscano esclusivamente prodotti alle organizzazione dei produttori per la commercializzazione; 3) imprenditori di centri di deposito che avviino prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio, all'interno dell'ambito nazionale di produzione; 4) strutture della G.D.O. (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di prodotto commercializzato del reparto ortofrutticolo inferiore a € 60.000. Tale importo e' riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA; 5) dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo e' riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA; 6) persone fisiche o giuridiche, la cui attivita' nel settore degli ortofrutticoli, consiste esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori); 7) persone fisiche o giuridiche, la cui attivita' nel settore degli ortofrutticoli consistano nella sola commercializzazione, in ambito nazionale, di prodotti destinati alla trasformazione industriale, o destinati all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari. 4. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE Gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli oggetto di controllo di conformita', per i quali sono stabilite norme commercializzazione, sia sul mercato interno che nelle fasi di importazione ed esportazione e destinati al consumo allo stato fresco al di fuori dell'ambito nazionale, ma in ambito UE, sono tenuti a fornire, agli organismi di controllo, in applicazione dell'art. 11, par. 4, del regolamento, le informazioni che questi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli, cosi' come previsto nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. Nelle suddette informazioni sono incluse le comunicazioni obbligatorie dei dati contenuti nella "Notifica di spedizione" e nella "Richiesta di controllo", secondo modalita' e termini previsti dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. Le fatture ed i documenti di trasporto, escluse le ricevute per il consumatore finale, debbono riportare diciture ed informazioni previste dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. I detentori e gli operatori ortofrutticoli sono tenti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta durante l'esecuzione dei controlli, ovvero a farle pervenire all'Organismo di controllo per il completamento degli accertamenti, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Tale termine e' valido anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, del presente decreto, in merito all'istruttoria delle domande di iscrizione alla Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento . 18 5. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI In base all'articolo 1, comma 6 della Legge n. 71/2005, che modifica il decreto legislativo del 10 dicembre 2002, n. 306, il potere di accertamento delle violazioni amministrative e l'applicazione delle relative sanzioni, e' attribuito all'Agecontrol e alle Regioni e Province autonome, per i controlli di rispettiva competenza. L'Autorita' di coordinamento adotta, ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, le procedure per l'applicazione delle sanzioni e per il loro pagamento.