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意大利的法律

Decree-Law No. 51 amending provisions in matter of quality of bathing water

颁布于 2003-03-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利
主题
Water
关键词
freshwater pollution, recreational water use, water quality standards, pollution control, standards

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n.51 Modifiche alla normativa in materia di qualita' delle acque di balneazione. (GU n. 76 del 1-4 2003) testo in vigore dal: 2-4-2003 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualita' delle acque di balneazione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere, nell'imminenza della stagione balneare, alla individuazione aggiornata delle zone da non adibire alla balneazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'ultimo comma, dopo le parole: "le acque interessate" sono inserite le seguenti: "dai provvedimenti di cui all'ottavo comma"; b) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento dell'autorita' competente, nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), nel mese precedente l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneita' di cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione e' comunicata al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento.". Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della salute Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli

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