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Decree-Law No. 496 laying down urgent measures for the reorganization of environmental checks and for the establishment of the National Agency for Environmental Protection - ANPA

颁布于 1993-12-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利
主题
Environment
关键词
institution, environmental planning, pollution control, environmental impact assessment (EIA), environmental standards, policy/planning, standards, protection of environment, governance

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  1. MINISTERO DELL'AMBIENTE D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 (1). Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1993, n. 285 e convertito in legge, con modificazioni,dall'art. 1, comma 1, L. 21 gennaio 1994, n. 61 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1994, n. 21). Il comma 2 dellostesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvigli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 274, e 2ottobre 1993, n. 395, non convertiti in legge. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge. Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che, in esito al referendum popolare, sono state abrogate le disposizioni che affidavanoalle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per evitare soluzione dicontinuità in materia di controlli ambientali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con iMinistri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzionepubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; Emana il seguente decreto-legge: 01. Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente. 1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzionipubbliche per la protezione dell'ambiente consistono: a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementidell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme ditutela degli ecosistemi; b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sullasituazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggioambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali; c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullostato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione eformazione in materia ambientale; d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e parericoncernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, dellerisorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti diaccettabilità e degli standard di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e peril controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, ilrisanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero; e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunitàeuropee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore dellasalvaguardia ambientale; f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, diprodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzionirelative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di auditing in campoambientale; g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materiaambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande diautorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale; h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque edel suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente; i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzionedei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive; l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlliin materia di protezione dalle radiazioni; m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale; n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale. 2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionalespettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene deglialimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanitàpubblica, al Servizio sanitario nazionale. 3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo l e le Agenzie regionali edelle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalpresente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali dicategoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma l del presente articolo (3). (3) Articolo premesso all'art. 1, dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61. 02. Funzioni amministrative delle province. 1. Le regioni nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (4), provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materiaambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge. 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma l, le strutture tecniche provinciali dell'Agenziaregionale di cui all'art. 03, sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo criteri stabilitiin base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni. 3. In attesa delle leggi regionali di cui all'art. 03, le province esercitano le funzioni amministrative diautorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1,del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, già di competenza delle unitàsanitarie locali, avvalendosi dei presìdi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unitàsanitarie locali. 4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinatii costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, daconsiderare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dellalegge 23 dicembre 1992, n. 498 (5), nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi aisoggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministrodell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazionipreventive e consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzipersonali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzieffettivamente utilizzati (3). (4) Riportata alla voce Comuni e province. (5) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (3) Articolo premesso all'art. 1, dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61. 03. Agenzie regionali e delle province autonome. 1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attivitàtecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regionie dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome conproprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alleloro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e ladotazione finanziaria dei presìdi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e ladotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'articolo 01. LeAgenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sonoposte sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale. 2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cuial comma 1, personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali.Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli entifinanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve essere condotta unaricognizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, che sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, lapresenza di recettori particolarmente sensibili, la densità di attività produttive ed agricole, permetta didefinire gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie regionali e distrutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loroarticolazioni. 3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e dicontrollo ambientali, nonché di coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria, le Agenzie sonoorganizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimentiprovinciali o subprovinciali e in servizi territoriali. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma l,provvedono a definire l'organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e le risorsefinanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizionicontenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (6), e successivemodificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno1993, n. 177. Esse stabiliscono le modalità di consulenza e di supporto all'azione delle province, deicomuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'Agenzia e fissano lemodalità di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività con iservizi delle unità sanitarie locali. 5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezionedell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delleconvenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni dicui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (7), al personale delleAgenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento. 6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali si avvalgono delle sezioniregionali dell'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (8), convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali delpredetto Albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'articolo 1 del presentedecreto (9). (6) Riportato alla voce Sanità pubblica. (7) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (8) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani. (9) Articolo premesso all'art. 1, dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61. 1. Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. 1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge: a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale; b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio dellecompetenze ad esse spettanti; c) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramiteconvenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici. 2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in propriopossesso, nonché le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente dicui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (10). 3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano appositeconvenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cuiall'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle suefunzioni. 4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'università e della ricercascientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie,l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca,finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordidi programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282 (11). Perla medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici eprivati. 5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territorialie locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolganodati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalità stabilite con ilregolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretocon apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite lemodalità per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta einformatizzazione spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 7. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone unprogramma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il consiglio diamministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro. 8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale (12). (10) Riportata al n. I. (11) Riportata alla voce Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.). (12) Così sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61. 1-bis. Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale. 1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29 (13), da effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche al riordino dellecommissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo contodelle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì alconseguente trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissionie i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie. 2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi delmedesimo comma, continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analogaposizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti alpersonale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenzadell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA. 3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenzeattribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, delpresente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11marzo 1988, n. 67 (14), relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relativedotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimoregolamento. È abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n.183 (15). Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, laDirezione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativicompiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA.A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85 (16), el'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282 (16). 6. Per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricercascientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la vigilanza del Ministerodell'ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonché le normedi organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente,emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, adecorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamentodell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (16/a). 7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro èautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Il contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (17),è composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato odelle società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso allamobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia (18). (13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (14) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (15) Riportata al n. XI. (16) Riportata alla voce Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.). (16) Riportata alla voce Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.). (16/a) Vedi, anche, l'art. 2, comma 18, L. 9 dicembre 1998, n. 426, riportata al n. LXXIV.(17) Riportata al n. XXVII. (18) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61. 1-ter. Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. [1. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale delpatrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. 2. Sono organi dell'ANPA: a) il consiglio di amministrazione, composto di tre membri aventi comprovata competenza eadeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia, designati dal Ministro dell'ambiente. Il consiglio diamministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica tre annied elegge al proprio interno il presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente; b) il direttore scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nominato con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in caricacinque anni e può essere confermato per una sola volta; c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti,nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. 3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore e dei membri del collegiodei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro deltesoro. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite lecompetenti commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e lefunzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto (18/a). 5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400 (19), con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sonodisciplinate le modalità dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative (19/a). 6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANPA] (20). (18/a) Con D.P.C.M. 5 gennaio 1996, riportato al n. LIII, è stato approvato lo statuto dell'ANPA. (19) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. (19/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 4 giugno 1997, n. 335,riportato al n. LIX. (20) Articolo prima aggiunto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61 e poi abrogatodall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. 2. Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA. [1. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-bis, commi 1 e 5, e delcomma 3 del presente articolo; b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29 (21); c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-bis,comma 2. 2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzionepubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti inorganico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEAdiverso da quello di cui all'articolo 1-bis, comma 5. Entro la medesima0 data il Ministro dell'ambiente,mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organicodell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti economici similari,proveniente dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza dellavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche. Con gli stessi provvedimentipotranno altresì essere trasferiti all'ANPA beni patrimoniali funzionali all'attività dell'Agenzia.L'ANPA può inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici inposizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. 3. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere a) e c), e al comma 2 sonocorrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza ele corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioniorganiche non possono essere reintegrate. 4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 (21), al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 1, lettere a) e c), e delcomma 2 del presente articolo è mantenuto ad personam fino ad assorbimento il trattamento giuridicoed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momentodell'inquadramento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio] (22). (21) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (21) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (22) Articolo prima sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61 e poi abrogatodall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. 2-bis. Disposizioni sul personale ispettivo. 1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personaleispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cuiall'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e idocumenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documentodi riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere oppostoper evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo (22/a). (22/a) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61. 2-ter. Norme regolamentari. [1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400 (23), sono dettate norme di regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione deirischi di incidenti rilevanti, di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 01 del presente decretorelativamente alle attività produttive di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente dellaRepubblica 17 maggio 1988, n. 175 (24). Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera deideputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data ditrasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine ilregolamento è emanato anche in mancanza di detto parere. 2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri e princìpi: a) svolgimento dell'istruttoria rispettivamente da parte dell'ANPA e delle Agenzie regionali, ancheattraverso l'individuazione di responsabili dell'istruttoria; b) affidamento delle funzioni ispettive a funzionari designati dagli organi tecnici rispettivamentedell'ANPA e delle Agenzie regionali; c) previsione di apposite conferenze di servizio indette dai responsabili delle istruttorie di cui allalettera a), per acquisire le intese, i concerti, i nullaosta o gli assensi comunque denominati di altreamministrazioni pubbliche interessate anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (25); d) contenimento del numero delle fasi procedimentali e dei termini per la conclusione delprocedimento entro i limiti strettamente necessari per l'effettuazione di verifiche ed accertamenti; e) predisposizione di una apposita scheda di informazione per cittadini e lavoratori. 3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gliarticoli 14, 15, 16, comma 1, lettera a), 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio1988, n. 175 (24)] (25/a). (23) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. (24) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali (Assicurazione obbligatoriacontro gli). (25) Riportato alla voce Servizi antincendi. (24) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali (Assicurazione obbligatoriacontro gli). (25/a) Articolo abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. 3. (26) (26/a). (26) Soppresso dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61. (26/a) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 356 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n.32 Serie speciale), ha dichiarato: «l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 4 dicembre1993, n. 496, nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono poste sotto la vigilanza «dellapresidenza della giunta provinciale», anziché «della provincia autonoma; l'illegittimità costituzionaledell'art. 7 dello stesso decreto-legge, nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute siapplicano direttamente nelle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adozione da parte dellestesse di apposita normativa». 4. (26). (26) Soppresso dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Norma transitoria. 1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presìdi multizonalidi prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (27), ed i servizi delleunità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materiaambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, leattività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'art. 03,comma 1, del presente decreto (28). (27) Riportata alla voce Sanità pubblica. (28) Così sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61. 6. Disposizioni finanziarie. 1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad essaattribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli 1-bis e 2, comma 3, èassegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450milioni a decorrere dall'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delleproiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, alcapitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmenteutilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio (28). (28) Così sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61. 7. Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle provinceautonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relativenorme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative (26/a) (28). (26/a) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 356 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n.32 Serie speciale), ha dichiarato: «l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 4 dicembre1993, n. 496, nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono poste sotto la vigilanza «dellapresidenza della giunta provinciale», anziché «della provincia autonoma; l'illegittimità costituzionaledell'art. 7 dello stesso decreto-legge, nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute siapplicano direttamente nelle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adozione da parte dellestesse di apposita normativa». (28) Così sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61. 8. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.