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意大利的法律

Decree-Law No. 377 providing emergency measures to deal with forest fires throughout the national territory

颁布于 1994-06-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利
主题
Forestry
关键词
forestry protection measures, special fund, fire management, subsidy/incentive, forest management/forest conservation, hazards

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DL 15/06/1994 Num.377 Decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (in Gazz. Uff., 16 giugno, n. 139). -- Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale. Testo risultante a seguito della conversione [L 08.08.1994 n. 497 ALL UNICO] Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: <<Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale>>. Preambolo Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la staordinaria necessità ed urgenza di potenziare per l'imminente periodo estivo le strutture dell'amministrazione statale impegnate a fronteggiare gli eventuali incendi boschivi nel territorio nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge: Articolo 1 Art. 1. 1. Per fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale è autorizzata la complessiva spesa di lire 65 miliardi per l'anno 1994. 2. La somma di cui al comma 1 è distinta: a) quanto a lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento a quelle derivanti dal richiamo di vigili del fuoco volontari, dall'erogazione di compensi per lavoro staordinario al personale di ruolo, ivi compresi i dirigenti, impiegato nella campagna antincendi boschivi, per l'acquisto di mezzi e attrezzature, nonchè per la gestione dei nuclei elicotteri; b) quanto a lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con riferimento alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL 215/415, alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione dei centri operativi e stazioni forestali A.I.B., al potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri, nonchè al reclutamento di operatori antincendio volontari nelle regioni a statuto ordinario, da distribuire in relazione alla superficie terrestre, alla superficie forestale ed a quella percorsa dal fuoco come media dell'ultimo triennio; c) quanto a lire 5 miliardi, all'avvio di un piano di rilevamento degli incendi, che sarà realizzato d'intesa tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente, mediante sistemi aventi requisiti di rapidità di installazione e di rilocabilità, nell'ambito dei parchi nazionali, delle riserve naturali a rischio e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio. Testo risultante a seguito della conversione [L 08.08.1994 n. 497 ALL UNICO] All'art. 1, al comma 1, tra le parole: <<Per>> e <<fronteggiare>> sono inserite le seguenti: <<prevenire e>>. Articolo 2 Art. 2. 1. Ai fini indicati all'art. 1, comma 2, lettera a), e limitatamente al periodo 1° luglio-15 settembre per assicurare la funzionalità delle squadre operative nei comandi provinciali che presentino nel profilo di capo squadra una carenza di organico superiore alla media nazionale delle vacanze, è consentito il conferimento delle mansioni del predetto profilo con diritto al trattamento economico corrispondente, secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga al comma 6 del medesimo articolo. 2. Agli operatori antincendio volontari, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), le cui prestazioni sono rese a titolo gratuito, verrà garantita, oltre all'equipaggiamento ed alle attrezzature, specifica copertura assicurativa. Con apposito provvedimento il Corpo forestale dello Stato provvede alla selezione ed all'impiego degli operatori forestali antincendi volontari. Articolo 3 Art. 3. 1. Le regioni individuate nell'art. 30-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e nell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che non abbiano ancora provveduto a realizzare gli interventi di cui alle medesime normative, sono tenute a definire gli atti di consegna dei relativi lavori entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Trascorso inutilmente tale termine, i contributi di cui alle predette normative sono revocati per la parte non utilizzata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede ai conseguenti recuperi ed al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato. Testo risultante a seguito della conversione [L 08.08.1994 n. 497 ALL UNICO] All'art. 3, al comma 1, primo periodo, le parole: <<trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<centottanta giorni>>. Articolo 4 Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 65 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6787 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Testo risultante a seguito della conversione [L 08.08.1994 n. 497 ALL UNICO] All'art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 65 miliardi per l'anno 1994, si provvede quanto a lire 52 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e quanto a lire 13 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri>>. Articolo 5 Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.