Decree Law No. 342 establishing urgent measures for the interruption of fishing activities in 2001
颁布于 2001-09-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fishery management and conservation, subsidy/incentive, marine fisheries, seasons
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l’interruzione tecnica dell’attività di pesca nel 2001. Art. 1. 1. Per l'anno 2001, ai fini della tutela dell'incremento delle risorse alieutiche, è istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giorni di interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali. 2. Le modalità di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare. 3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le disponibilità finanziarie del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A tale fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2001. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.