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意大利的法律

Decree-Law No. 159 prohibiting the marketing and keeping of arachnids harmful to human beings

颁布于 2003-07-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利
主题
Wild species and ecosystems
关键词
dangerous animal/harmful animal, captive wild animals, internal trade, international trade, wild fauna
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRETO-LEGGE 3 luglio 2003, n.159 Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo. Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4-7-2003 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che si sono registrati casi di importazione di specie di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo con conseguenti fenomeni di allarme sociale; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di includere anche gli aracnidi potenzialmente pericolosi per l'uomo tra le specie animali per le quali sono vietati la detenzione ed il commercio in ragione della particolare pericolosita' per l'incolumita' e la salute pubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'interno; E m a n a il seguente decreto-legge: Articolo 1. 1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumita' e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattivita', che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumita' pubblica. 2. E' vietato a chiunque, detenere, commercializzare, importare, esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. In caso di inosservanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6. 3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Articolo 2. 1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della salute Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli