跳到主要内容
Nelum
意大利的法律

Decree implementing Regulation (EC) No. 1744/2006 on detailed rules for aid in respect of silkworms

颁布于 2010-12-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto 29 dicembre 2010: Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione del 24 novembre 2006, che stabilisce le modalita' relative all'aiuto per i bachi da seta.
语言
Italian
类型
条例
国家
意大利
主题
Livestock
关键词
apiculture/sericulture, subsidy/incentive, animal production

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto disciplina l'aiuto previsto per l'allevamento dei bachi da seta di cui ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (CEE) n. 922/1972 del Consiglio, nonche' le norme di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione.

  2. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Regolamento della Commissione», il regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006; b) «Regolamento unico OCM», il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli; c) «AGEA Coordinamento», l'Organismo di coordinamento - AGEA deputato alla gestione del regime di aiuto a favore degli allevatori di bachi da seta; d) «Organismo pagatore», - Organismo pagatore - AGEA, nonche' gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme; e) «Organismi riconosciuti», gli organismi, pubblici o privati, riconosciuti, ai sensi dell'art. 5 del regolamento della Commissione, ai fini della produzione e della consegna dei telaini di seme di bachi da seta, nonche' del ritiro dei bozzoli ottenuti dagli allevamenti dei bachi da seta.

  3. Art. 3 Campagna di commercializzazione 1. La campagna di commercializzazione inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo, come stabilito all'art. 3, lettera b), punto ii), del regolamento unico OCM.

  4. Art. 4 Concessione dell'aiuto 1. L'aiuto e' accordato agli allevatori di bachi da seta alle condizioni previste all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 922/1972 del Consiglio e all'art. 2 del regolamento della Commissione. 2. L'ammontare dell'aiuto e' fissato all'art. 111, paragrafo 3. del regolamento unico OCM.

  5. Art. 5 Domanda di aiuto 1. L'aiuto e' concesso agli allevatoti di bachi da seta che presentano domanda all'Organismo pagatore entro i termini previsti dall'art. 3, paragrafo 1. del regolamento della Commissione. 2. AGEA Coordinamento fissa le modalita' di presentazione della domanda d'aiuto sulla base di quanto disposto all'art. 4 del regolamento della Commissione.

  6. Art. 6 Organismi riconosciuti 1. Gli Organismi di cui all'art. 6, primo e secondo trattino del regolamento della Commissione e dell'art. 2, paragrafo 2. del regolamento (CEE) n. 922/72, sono riconosciuti dalle regioni. 2. Il riconoscimento di cui al comma 1. concerne: a) Organismi autorizzati alla consegna dei telaini; b) Organismi autorizzati al ritiro dei bozzoli maturi. Gli Organismi di cui alla lettera a) devono soddisfare le condizioni ed i requisiti minimi di seguito elencati: 1) impiego di uova debitamente certificate esenti da malattie ereditarie e dotate di vitalita'; 2) utilizzo di camere di incubazione idonee per l'allevamento; 3) disporre di attrezzatura idonea al mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie. Gli Organismi di cui alla lettera b) devono soddisfare le condizioni ed i requisiti minimi di seguito elencati: 1) impiego di strumentazione idonea per la pesatura dei bozzoli maturi cerniti aventi caratteristiche previste all'art. 2, lettera b) del regolamento della Commissione; 2) utilizzo di locali idonei per il ricovero dei bozzoli; 3) disporre di strutture idonee per il trattamento dei bozzoli ai fini della conservazione o, in alternativa, assumere l'impegno a commercializzare gli stessi bozzoli entro 10 giorni dall'imbozzolamento o a destinarli alla riproduzione mediante conferimento al centro di produzione seme-bachi dell'unita' di ricerca di apicoltura e bachicoltura presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) o ad altro organismo riconosciuto dallo stesso C.R.A. 3. Gli Organismi di cui ai commi 1 e 2 devono tenere una contabilita', conformemente all'art. 5, paragrafo 1. primo e secondo trattino del regolamento della Commissione e devono rilasciare agli allevatori gli attestati previsti all'art. 6, primo e secondo trattino del regolamento della Commissione. 4. Per il mantenimento del riconoscimento gli organismi di cui ai commi 1 e 2 devono presentare alle regioni, prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di riconoscimento, nonche' l'impegno ad assoggettarsi ai controlli previsti dalle norme comunitarie e nazionali che disciplinano il settore in causa.

  7. Art. 7 Erogazione dell'aiuto 1. L'Organismo pagatore provvede alla erogazione dell'aiuto previsto dal regolamento della Commissione.

  8. Art. 8 Controlli 1. AGEA Coordinamento assicura la realizzazione di un programma di controlli conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali, al fine di garantire la regolare erogazione dell'aiuto in causa.

  9. Art. 9 Comunicazioni 1. AGEA Coordinamento provvede alle comunicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1496/77 della Commissione del 4 luglio 1977.

  10. Art. 10 Disposizioni finali 1. Il presente decreto ministeriale si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2011/2012. 2. Il decreto ministeriale 21 giugno 1982 e' abrogato. Roma, 29 dicembre 2010 Il Ministro: Galan Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 95

Decree implementing Regulation (EC) No. 1744/2006 on detailed rules for aid in respect of silkworms · Nelum