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意大利的法律

Decree implementing Directive 2012/37/EU amending certain Annexes of Council Directives 66/401/EEC and 66/402/EEC as regards the conditions to be satisfied by the seed of Galega orientalis Lam., the maximum weight of a seed lot of certain fodder plant species and the sample size of Sorghum spp

颁布于 2013-04-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto 22 aprile 2013: Schema di recepimento della direttiva 2012/37/UE della Commissione del 22 novembre 2012, recante modifiche di taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di Galega orientalis Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere.
语言
Italian
类型
条例
国家
意大利
主题
Cultivated plants
关键词
plant production, seeds/planting material, cereals/grains/rice, packaging/labelling, internal trade, crops, agricultural commodities
类别
agriculture

在哪里阅读

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文本

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  1. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 22 aprile 2013 Schema di recepimento della direttiva 2012/37/UE della Commissione del 22 novembre 2012, recante modifiche di taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di Galega orientalis Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di Sorghum spp. (13A06116) (GU n.165 del 16-7-2013) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2012/37/UE della Commissione del 22 novembre 2012, recante modifiche di taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di Galega orientalis Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di Sorghum spp.; Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni; Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 35, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; visto in particolare l'art. 3, comma 1. lettera c) della predetta legge; Considerata la necessita' di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2012/37/UE; Decreta: Art. 1 1. Nell'allegato VI del decreto del presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera C) Foraggere, I. sementi certificate, nella tabella, la voce Galega orientalis Lam. E' modificata secondo lo schema riportato all'allegato 1 al presente decreto. Art. 2 1. All'allegato II del Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la voce «Poaceae (Gramineae)» e' sostituita da «Poaceae (Gramineae) (*)». Dove (*) indica che il peso massimo del lotto puo' essere aumentato a 25 tonnellate se il fornitore e' stato autorizzato in tal senso dall'autorita' nazionale competente per la certificazione dei prodotti sementieri. Art. 3 1. All'allegato II del Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le voci «Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense e Sorghum sudanense» sono sostituite da «Sorghum bicolor (L.) Moench e Sorghum sudanense (Piper) Stapf». Dopo la voce «Sorghum sudanense (Piper) Stapf» e' inserita la» Ibridi di Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf secondo il seguente schema: Parte di provvedimento in formato grafico Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) della legge 14 gennaio 1994 n. 20. Roma, 22 aprile 2013 Il Ministro: Catania Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 5, foglio n. 360

Decree implementing Directive 2012/37/EU amending certain Annexes of Council Directives 66/401/EEC and 66/402/EEC as regards the conditions to be satisfied by the seed of Galega orientalis Lam., the maximum weight of a seed lot of certain fodder plant species and the sample size of Sorghum spp · Nelum