Decree implementing Commission Directive 2004/47/EC amending Directive 95/45/EC as regards mixed carotenes (E 160 a (i)) and beta-carotene (E 160 a (ii))
颁布于 2005-07-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, food additives, standards
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MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 8 luglio 2005 Recepimento della direttiva 2004/47/CE della Commissione del 16 aprile 2004, recante modifica della direttiva 95/45/CE per quanto riguarda i caroteni misti [E 160 a (i)] e il beta-carotene [E 160 a (ii)]. Gazzetta Ufficiale N. 229 del 01 Ottobre 2005 IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684, recante il recepimento della direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 1995, riguardante i requisiti di purezza specifici dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 18 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002; Vista la direttiva 2004/47/CE della Commissione del 16 aprile 2004, recante modifica della direttiva 95/45/CE per quanto riguarda i caroteni misti [E 160 a (i)] e il beta-carotene [E 160 a (ii)]; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 16 marzo 2005; Decreta: Art. 1. 1. I requisiti di purezza dei caroteni misti [E 160 a (i)] e del beta-carotene [E 160 a (ii)], indicati nell'allegato del decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684, modificato dal decreto 18 gennaio 2002, sono sostituiti dai requisiti di purezza riportati nell'allegato al presente decreto. 2. I prodotti di cui al comma 1 immessi in commercio o etichettati prima del 1° aprile 2005, non conformi alle disposizioni del presente decreto, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 luglio 2005 Il Ministro: Storace Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2005 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 133