Decree fixing the quota for red tuna applicable during the year 2011
颁布于 2010-11-26 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto 26 novembre 2010: Quota di cattura del tonno rosso attribuita per la campagna di pesca nell'anno 2011.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 国家
- 意大利
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, marine fishes, allocation/quota, fishery management and conservation, aquatic animals
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DECRETO 26 novembre 2010 Quota di cattura del tonno rosso attribuita per la campagna di pesca nell'anno 2011. (10A14851) (GU n. 289 del 11-12-2010 ) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009 n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965; Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del 6 aprile 2009 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007; Considerato che ai sensi del suddetto regolamento, ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilita' di pesca di tonno rosso disponibili per tale Stato membro nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; Visto, in particolare che ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento (CE) n. 302/2009, ciascuno Stato membro deve redigere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che specifichi, almeno, per le navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri e i contingenti individuali loro assegnati, nonche' il metodo utilizzato per l'assegnazione dei contingenti e la misura intesa ad assicurare il rispetto dei contingenti individuali; Considerato che le raccomandazioni della commissione internazionale per la protezione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT) sono immediatamente vincolanti per le parti contraenti e che pertanto il piano di pesca annuale deve essere conforme anche ai limiti quantitativi indicati nelle predette raccomandazioni; Vista, in particolare, la raccomandazione n. 09-06 della commissione internazionale per la protezione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT) che modifica la raccomandazione n. 08-05 inerente l'istituzione di piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso; Considerato che in virtu' della citata normativa comunitaria e dei limiti imposti dalle raccomandazioni dell'ICCAT l'attivita' di pesca del tonno rosso deve essere soggetta a limitazioni in merito al numero delle imbarcazioni attive in ciascuna campagna di pesca ed al quantitativo di pescato consentito; Visto il decreto ministeriale 1° giugno 2009 recante ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra i sistemi di pesca e criteri di attribuzione e ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2009; Considerato che per la campagna di pesca 2010 e' stato disposto, con decreto ministeriale 15 aprile 2010, l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione»; Ritenuto di assegnare, per la campagna di pesca 2011, alla pesca del tonno rosso con il sistema circuizione la medesima percentuale della quota nazionale attribuita nel 2009, pari all'84,825% del contingente spettante all'Italia; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2009 recante arresto definitivo delle imbarcazioni autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso, con il quale e' stata ridotta la flotta autorizzata alla pesca del tonno rosso; Considerato che l'obiettivo prioritario della politica comune della pesca e' garantire lo sfruttamento della risorsa in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale, anche al fine di contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; Ritenuto che in presenza di una esigenza di circoscrivere il numero delle imbarcazioni attive nella campagna di pesca 2011 con il sistema «circuizione» sia opportuno consentire la pesca alle imbarcazioni che dispongono di una quota piu' elevata, onde permettere un'adeguata economicita' e redditivita' della attivita'; Sentito il parere favorevole della commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura in data 18 novembre 2010. Decreta: Articolo Unico 1. La quota di cattura del tonno rosso attribuita, per la campagna di pesca 2011, al sistema circuizione e' pari all'84,825% del contingente spettante all'Italia, in base alla normativa comunitaria, alla data di inizio della campagna di pesca 2011; 2. Gli armatori delle imbarcazioni di cui all'allegato A del decreto ministeriale 1° giugno 2009, elencate nell'allegato A del presente decreto, sono tenuti a comunicare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la situazione aggiornata in ordine alla quota individuale di cattura di tonno rosso segnalando tutti gli eventuali trasferimenti di quota avvenuti dopo la adozione del decreto ministeriale sopraindicato. 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve pervenire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - entro venti giorni dalla data di ricezione del presente decreto da parte degli armatori di cui al comma 2. 4. Il Ministero, nel redigere il piano di pesca annuale 2011 di cui all'art.4 del citato regolamento (CE) n. 302/2009, dispone una riduzione lineare delle quote individuali in percentuale pari all'eventuale riduzione di contingente nazionale disposta dall'Unione europea sulla base della raccomandazione della commissione internazionale per la protezione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT). 5. Sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi del comma 3 e delle eventuali riduzioni disposte ai sensi del comma 4, il Ministero provvede ad assegnare, per la campagna di pesca 2011, i permessi annuali di pesca e le quote individuali di cattura per le imbarcazioni con il sistema «circuizione», seguendo un ordine decrescente in relazione alla entita' della quota disponibile per ciascuna imbarcazione, entro il limite del massimale di cattura nazionale assegnato alla pesca con il sistema «circuizione». Il Ministero si riserva la facolta' di limitare il numero di permessi rilasciati e le quote individuali assegnate anche ad un livello che non esaurisca il predetto massimale, qualora cio' si renda necessario per assicurare il rispetto della normativa comunitaria e delle raccomandazioni della commissione internazionale per la protezione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT). 6. Entro il 31 gennaio 2011 il Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura adotta il piano di pesca annuale per la campagna 2011, recante anche i permessi di cui al comma 5 in ottemperanza alle disposizioni della normativa comunitaria ed alle raccomandazioni adottate dalla commissione internazionale per la protezione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT). Il piano e' comunicato agli armatori di cui al comma 2 entro il 1° marzo 2010. 7. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto e' altresi' inviato agli armatori di cui al comma 2 per gli adempimenti previsti dal comma 3. Roma, 26 novembre 2010 Il Ministro: Galan