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意大利的法律

Decree approving the Statute of the Wildlife Observatory of the Sicilian Region

颁布于 2000-02-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利 · Sicilia
主题
Wild species and ecosystems
关键词
institution, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DECRETO 29 febbraio 2000 G.U.R.S. 19 maggio 2000, n. 24 Approvazione dello statuto dell'Osservatorio faunistico siciliano. L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 9 della citata legge regionale n. 33/97 che al comma 1 istituisce, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Direzione interventi strutturali, l'Osservatorio faunistico siciliano, definendo ai successivi commi 2, 3 e 4 le competenze ad esso demandate; che al comma 5 determina l'avvalimento di personale regionale sulla base di un organico definito con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed al comma 6 prevede l'approvazione, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dello statuto; Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 1999, n. 172/Dir. I gr. XI, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1999, registro n. 1, foglio 16, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 42 del 3 settembre 1999, con il quale è stato definito l'organico dell'Osservatorio faunistico siciliano; Decreta: E' approvato lo statuto dell'Osservatorio faunistico siciliano nel testo allegato al presente decreto, composto di 10 articoli. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Palermo, 29 febbraio 2000. CUFFARO Allegato TITOLO I ATTRIBUZIONI E COMPITI Art. 1 L'Osservatorio faunistico siciliano (OFS), di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, ha sede in Palermo presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste Direzione interventi strutturali in agricoltura. Per l'assolvimento dei compiti da espletare nel territorio della Regione Siciliana, la sede viene fissata di volta in volta secondo la seguente correlazione con la competenza territoriale degli uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: presso l'Ufficio speciale per la difesa e conservazione del suolo e dell'ambiente naturale per compiti di interesse interprovinciale; presso la Ripartizione faunistico-venatoria per compiti di interesse provinciale; presso il Distaccamento forestale per compiti di interesse intercomunale. Art. 2 L'Osservatorio faunistico siciliano assolve i compiti previsti dalla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 4, comma 2; 9, commi 2, 3 e 4; 15, comma 1; 46, commi 1 e 6. Nel settore della conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma opera quale organo scientifico e tecnico di consulenza per le province regionali, gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali, gli enti locali della Regione Siciliana. Art. 3 L'Osservatorio faunistico siciliano ha inoltre il compito di: curare, nell'ambito del coordinamento delle attività di inanellamento, il necessario raccordo con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; elaborare i metodi ecologici e le connesse tecniche per il controllo della fauna selvatica; individuare gli interventi più opportuni per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascoli; diffondere e divulgare le conoscenze acquisite nelle materie di competenza. Art. 4 Nell'ambito dei rapporti con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, l'Osservatorio faunistico siciliano collabora con il detto Istituto e le sue sedi decentrate, attraverso la compartecipazione a programmi di ricerca e studi interessanti la fauna selvatica, prevedendo anche forme di collaborazione finanziaria per lo svolgimento degli stessi, stipulando apposite convenzioni a carico del capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana previsto per il funzionamento dello stesso Osservatorio faunistico siciliano. Art. 5 Per il raggiungimento delle sue finalità l'Osservatorio faunistico siciliano collabora con gli istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri enti ed organismi di ricerca ed indagine veterinaria. Art. 6 Ai fini dell'espletamento di specifici e particolari compiti istituzionali l'Osservatorio faunistico siciliano può avvalersi, per un periodo non superiore ai tre mesi, della consulenza di un esperto di particolare e riconosciuta competenza riguardo lo specifico argomento d'interesse, regolando i rapporti secondo le norme relative al personale del gruppo di supporto tecnico di cui all'art. 8 della legge regionale n. 59/83. Art. 7 L'Osservatorio faunistico siciliano può svolgere funzioni di consulenza nel settore di competenza anche nei confronti delle associazioni venatorie e delle associazioni ambientaliste, riconosciute ai sensi dagli artt. 34 e 35 della legge regionale 1 settembre 1997, e dei privati. TITOLO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO Art. 8 Svolge le funzioni di direttore dell'Osservatorio faunistico siciliano il Direttore regionale della Direzione interventi strutturali in agricoltura. Art. 9 Il Direttore approva il programma di attività annuale per il perseguimento degli scopi dell'Osservatorio faunistico siciliano. Il programma delle attività può articolarsi in piani particolari, recanti l'indicazione delle unità del personale da impiegare nell'ambito dell'organico individuato con il decreto n. 172/Dir I gr. XI del 3 febbraio 1999, l'eventuale consulenza dell'esperto di cui al precedente art. 6, e le sedi di svolgimento secondo la correlazione determinata nel precedente art. 1. Art. 10 Il Direttore regionale ha facoltà di delegare un dirigente tecnico dell'organico dell'Osservatorio faunistico siciliano, nonché all'occorrenza, i preposti alle Ripartizioni faunistico-venatorie interessate.