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意大利的法律

Decree amending Annexes II, IV, V and VI to Legislative Decree No. 214 of 2005, in compliance with European Community directives concerning protection measures against the introduction and spread of organisms harmful to plants or plant products

颁布于 2007-10-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto 30 ottobre 2007: Modifica degli allegati II, IV, V e VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Cultivated plants
关键词
plant protection, pests/diseases
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRETO 30 ottobre 2007 Modifica degli allegati II, IV, V e VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. (GU n. 42 del 19-2-2008) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni; Vista la direttiva n. 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e che abroga la direttiva n. 92/76/CEE, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2006, recante modifica degli allegati I, II, III, IV, V e VI del decreto ministeriale 12 aprile 2006, in applicazione di direttive e decisioni comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la direttiva n. 2007/40/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica la direttiva n. 2001/32/CE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e che abroga la direttiva n. 92/76/CEE; Vista la direttiva n. 2007/41/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica gli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Considerata la necessita' di recepire le direttive della Commissione n. 2007/40/CE e n. 2007/41/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo anzidetto; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 19 e 20 settembre 2007; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007; Decreta: Articolo unico 1. Gli allegati II, IV, V e VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono modificati come segue: a) Nell'allegato II, parte B, lettera c), punto 0.1, nella colonna di destra, «DK» e' soppresso. b) Nell'allegato II, parte B, lettera d), dopo il punto 1 e' aggiunto il seguente punto: ===================================================================== | Oggetto della | Specie | contaminazione | Zone protette ===================================================================== |Vegetali di Vitis L., |CZ, FR |ad eccezione dei |(Champagne-Ardenne, 2. Grapevine |frutti e delle |Lorena, Alsazia), IT flavescence doree MLO.|sementi. |(Basilicata). c) Nell'allegato IV, parte B, punto 6.3, nella colonna di destra, «DK» e' soppresso. d) Nell'allegato IV, parte B, dopo il punto 31 e' aggiunto il seguente punto: ===================================================================== | Oggetto della | Specie | contaminazione | Zone protette ===================================================================== |Fatte salve le | |disposizioni | |applicabili ai | |vegetali di cui | |all'allegato III, | |parte A, punto 15, | |all'allegato IV, parte| |A, sezione II, punto | |17 e all'allegato IV, | |parte B, punto 21.1, | |constatazione | |ufficiale: a) che i | |vegetali sono | |originari e sono stati| |coltivati in un luogo | |di produzione di un | |paese nel quale il | |Grapevine flavescence | |doree MLO non risulta | |presente; oppure b) | |che i vegetali sono | |originari e sono stati| |coltivati in un luogo | |di produzione | |all'interno di una | |zona istituita | |dall'organizzazione | |fitosanitaria | |nazionale | |conformemente alle | |pertinenti norme | |internazionali e nella| |quale il Grapevine | |flavescence doree MLO | |non e' presente; | |oppure c) che i | |vegetali sono | |originari di e sono | |stati coltivati nella | |Repubblica ceca, in | |Francia | |(Champagne-Ardenne, | |Lorena, Alsazia) o in | |Italia (Basilicata); | |oppure d) che i | |vegetali sono | |originari e sono stati| |coltivati in un luogo | |di produzione: aa) nel| |quale, dall'inizio | |degli ultimi due cicli| |vegetativi completi, | |sulle piante madri non| |e' stato osservato | |nessun sintomo di | |Grapevine flavescence | |doree MLO; e bb) nel | |quale: i) sui vegetali| |non e' stato osservato| |nessun sintomo di | |Grapevine flavescence | |doree MLO; oppure ii) | |i vegetali sono stati | |trattati con acqua | |calda ad almeno 50 °C | |per 45 minuti al fine |CZ, FR 32. Vegetali di Vitis |di eliminare il |(Champagne-Ardenne, L., ad eccezione dei |Grapevine flavescence |Lorena, Alsazia), IT frutti e delle sementi|doree MLO." |(Basilicata). e) Il testo dell'allegato V, parte A.II, punto 1.3, e' sostituito dal seguente: «1.3. Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. e Vitis L.». f) Nell'allegato VI, alla lettera c, punto 1, viene cancellata la parola «Danimarca». g) Nell'allegato VI, alla lettera d, e' aggiunto il seguente punto 4: |Repubblica ceca (fino al 31 marzo |2009), regioni francesi |Champagne-Ardenne, Lorena e |Alsazia (fino al 31 marzo 2009), "4. Grapevine flavescence doree |regione italiana Basilicata (fino MLO |al 31 marzo 2009)" Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2007 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 219

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