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Decree amending annexes I, II, III and IV to Legislative Decree No. 214 of 2005 implementing Council Directive 2002/89/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community

颁布于 2009-01-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto 22 gennaio 2009: Modifica degli allegati I, II, III e IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
语言
Italian
类型
条例
国家
意大利
主题
Forestry, Cultivated plants
关键词
plant protection, pests/diseases, seeds/planting material, quarantine, plant production
类别
agriculture

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文本

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  1. DECRETO 22 gennaio 2009 Modifica degli allegati I, II, III e IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. (09A04513) (GU n. 94 del 23-4-2009 ) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2006, recante modifica degli allegati I, II, III, IV, V e VI del decreto ministeriale 12 aprile 2006, in applicazione di direttive e decisioni comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2007, recante modifica degli allegati I, II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la direttiva n. 2008/64/CE della Commissione, del 27 giugno 2008, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Considerata la necessita' di recepire le direttive della Commissione n. 2008/64/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 214 anzidetto; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 4 novembre 2008; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 dicembre 2008; Decreta: Articolo unico 1. Gli allegati I, II, III e IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono modificati come segue: 1) l'allegato I e' modificato come segue: a) il punto 3, della lettera a), della sezione II, della parte A, e' soppresso; 2) l'allegato II e' modificato come segue: a) la sezione II, parte A, e' modificata come segue: i) nella lettera a), dopo il punto 6.1 e' inserito il seguente punto 6.2: «6.2. Heliothis armigera (Hübner) Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Herit. ex Ait. e della famiglia delle Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezioni delle sementi»; ii) nella lettera c), il punto 2 e' soppresso; b) la parte B e' modificata come segue: i) nella lettera a), il punto 10 e' soppresso; ii) nel punto 2 della lettera b) il testo nella terza colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente: «E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna), P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahova', Horne' Mito e Okoe (contea di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske' Klakany (contea di Levice), Velke' Ripnany (contea di Topolcany), Malinec (contea di Poltar), Hrhov (contea di Roznava), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svätuse e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»; iii) nel punto 1 della lettera d) il testo nella terza colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente: «EL, F (Corsica), M, P (ad eccezione di Madeira)»; 3) la parte B dell'allegato III e' modificata come segue: a) nel punto 1 il testo nella seconda colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente: «E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahova', Horne' Mito e Okoe (contea di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske' Klakany (contea di Levice), Velke' Ripnany (contea di Topolcany), Malinec (contea di Poltar), Hrhov (contea di Roznava), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svätuse e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»; b) nel punto 2 il testo nella seconda colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente: «E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahova', Horne' Mito e Okoe (contea di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske' Klakany (contea di Levice), Velke' Ripnany (contea di Topolcany), Malinec (contea di Poltar), Hrhov (contea di Roznava), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svätuse e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»; 4) l'allegato IV e' modificato come segue: a) la parte A e' modificata come segue: i) nel punto 27.1 della sezione I, nella seconda colonna, requisiti particolari, il termine «Heliothis armigera Hübner» e' sostituito da «Helicoverpa armigera (Hübner)»; ii) nel punto 20 della sezione II, nella seconda colonna, requisiti particolari, il termine «Heliothis armigera Hübner» e' sostituito da «Helicoverpa armigera (Hübner)»; b) la parte B e' modificata come segue: i) il punto 17 e' soppresso; ii) il punto 21 e' modificato come segue: nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto c) e' sostituito dal seguente: «c) che i vegetali sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Friburgo, Vaud, Valais, oppure», il testo nella terza colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente: «E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahova', Horne' Mito e Okoe (contea di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske' Klakany (contea di Levice), Velke' Ripnany (contea di Topolcany), Malinec (contea di Poltar), Hrhov (contea di Roznava), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svätuse e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»; iii) il punto 21.3 e' modificato come segue: nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto b) e' sostituito dal seguente: «b) sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Friburgo, Vaud, Valais, oppure»; il testo nella terza colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente: «E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahova', Horne' Mito e Okoe (contea di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske' Klakany (contea di Levice), Velke' Ripnany (contea di Topolcany), Malinec (contea di Poltar), Hrhov (contea di Roznava), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svätuse e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»; iv) il punto 31 e' modificato come segue: il testo nella terza colonna, zone protette, e' sostituito dal seguente: «EL, F (Corsica), M, P (ad eccezione di Madeira)». Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2009 Il Ministro : Zaia Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 187

Decree amending annexes I, II, III and IV to Legislative Decree No. 214 of 2005 implementing Council Directive 2002/89/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community · Nelum