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Decree amending Annex XX to Legislative Decree No. 214 of 2005 implementing Council Directive 2002/89/EC on protective measures against the introduction and spread of organisms harmful to plants or plant products

颁布于 2006-04-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto 12 aprile 2006: Modifica dell'allegato XX del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Cultivated plants
关键词
plant protection, pests/diseases, seeds/planting material, plant production
类别
agriculture

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文本

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  1. DECRETO 12 aprile 2006 Modifica dell'allegato XX del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. (GU n. 153 del 4-7-2006) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni; Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Considerato che l'istituzione della tariffa fitosanitaria per l'esportazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo n. 214, non prevista dalla direttiva 2002/89/CE, e' stata proposta dai Servizi fitosanitari regionali, in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione del recepimento della direttiva 2002/89/CE anzidetta; Considerato che i Servizi fitosanitari regionali, nella riunione del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214, hanno concordato di rimodulare gli importi della tariffa fitosanitaria per l'esportazione, al fine di allineare gli importi suddetti ai costi effettivamente sostenuti dai Servizi fitosanitari regionali e di fornire certezza agli operatori circa il pagamento della tariffa annua prevista per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui all'allegato XX, parte B, del decreto legislativo n. 214/2005; Considerato che la tariffa annua per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui all'allegato XX, parte B, del decreto legislativo n. 214/2005, previsti per le aziende iscritte al R.U.P., per le aziende iscritte al RUP titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette e per le aziende iscritte al RUP titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette, non prevede scadenze per il pagamento; Ritenuto necessario fornire certezze agli operatori ed uniformare i termini di pagamento; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 14 dicembre 2005; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 1° marzo 2006; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato XX del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' sostituito dall'allegato al presente decreto. 2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 55, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il pagamento della tariffa annua per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui all'allegato XX, parte B, ha validita' 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno. Il pagamento della tariffa e' effettuato entro e non oltre il 31 gennaio. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto la tariffa e' versata entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2006 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 287

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