Decree 22 November 1996 Compulsory fight against the phytomial insect Matsucoccus Feytaudi (Ducasse)
颁布于 1996-11-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Decreto 22 novembre 1996 Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus Feytaudi (Ducasse).
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, plant protection, inspection, monitoring, data collection/reporting, offences/penalties
- 类别
- agriculture
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文本
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D.M. 22 novembre 1996 - Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus Feytaudi (Ducasse). (G.U. n. 285 del 5/12/1996) IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI • Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; • Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; • Vista la direttiva n. 77/93/CEE Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; • Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [art. 71, comma 1, lettera c)]; • Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale; • Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; • Considerato che in alcune regioni è stata rinvenuta la presenza su piante di pino marittimo dell'insetto Matsucoccus Feytaudi (Ducasse); • Considerato che l'insetto in questione si sta diffondendo rapidamente in molte aree a pineta di alcune regioni; • Vista l'elevata potenzialità distruttiva di Matsucoccus Feytaudi (Ducasse) nei confronti delle piante di pino marittimo, e la sostanziale inefficacia degli antagonisti naturali; • Vista l'impossibilità di applicare alcun metodo di lotta fitosanitaria diretta con mezzi chimici in ambiente forestale e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della diffusione dell'insetto in questione; • Considerata la necessità di attuare misure preventive atte a limitare o ritardare la diffusione del Matsucoccus Feytaudi (Ducasse); • Udito il parere n. 32/1996 espresso nell'adunanza del 29 ottobre dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro l'insetto il Matsucoccus Feytaudi (Ducasse); Decreta: 1. 1 - La lotta contro l'insetto fitomizo denominato Matsucoccus Feytaudi (Ducasse) è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana. 2. 1 - Accertamenti sistematici relativi alla presenza di Matsucoccus Feytaudi (Ducasse) in popolamenti di pino marittimo sia privati che demaniali sono disposti annualmente dai servizi fitosanitari regionali, nell'ambito del territorio di competenza. 2 - Per detti accertamenti le regioni su proposta dei rispettivi servizi fitosanitari possono avvalersi delle strutture del Corpo forestale dello Stato presenti sul territorio nonché dei propri servizi forestali. 3. 1 - La presenza dell'insetto nocivo dovrà essere immediatamente segnalata a cura dei servizi fitosanitari regionali al Servizio fitosanitario centrale. 4. 1 - Nei popolamenti di pino marittimo infestati da Matsucoccus Feytaudi sono adottate misure atte a ridurre la densità effettuando opportuni diradamenti al fine di eliminare le piante maggiormente infestate o comunque sofferenti. 2 - I tagli di cui al comma precedente devono essere effettuati almeno due volte l'anno, preferibilmente in ottobre ed in aprile e devono riguardare tutta la superficie boscata interessata dall'insetto. 3 - Il materiale infestato (piante, corteccia o ramaglie) deve essere distrutto con il fuoco o reso innocuo con altri metodi ecocompatibili indicati dal servizio fitosanitario regionale competente. 4 - Tutte le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate a cura e a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo delle pinete di pino marittimo infestate. 5. 1 - Il legname di pino marittimo proveniente da zone infestate, individuate dai servizi fitosanitari regionali, può essere commercializzato solo se preventivamente scortecciato nella zona di produzione. 2 - Le segherie od altri utilizzatori primari devono comunicare ai competenti servizi fitosanitari regionali la fonte di approvvigionamento, sia nazionale che estera, del legname di pino marittimo entro dieci giorni dal ricevimento del suddetto materiale e comunque prima della lavorazione dello stesso. 6. 1. La sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni e degli interventi di cui agli articoli precedenti, è affidata alle autorità di cui all'art. 2. 7. 1. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti saranno denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.