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Decree 22 December 2016 Adoption of the national plan for inspections of plants, companies, intermediaries and traders in accordance with art. 34 of Directive 2008/98/EC, as well as waste shipments and their recovery or disposal

颁布于 2016-12-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto 22 dicembre 2016 Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformita' dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonche' delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
语言
Italian
类型
条例
国家
意大利
主题
Waste and hazardous substances
关键词
waste disposal, policy/planning, inspection, waste management, waste non-domestic sources, recycling/reuse, transboundary movement of waste, transport/storage, business/industry/corporations, environmental standards, standards, protection of environment
类别
*

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  1. 10-1-2017 GAZZETTA UFFIClALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 7 Note all 'art. 7: Si riporta il testo dell'art 1, comma 300, della legge 4 dicernbre 2007, n. 244 (Disposizioni per la fonnazioue del bilancio annuale e plu­ riennale dello Stato - legge finanziaria 2008)": «Art. l (Disposizioni in mater/a di entrata, nonchd disposizioni concementi le seguenti Mission/: Organi costituzionali, a rtlevanza co­ stituzionale e Presidenza de/ Consiglio dei ministri; Relazionifinanzia­ rie con le autonomie territoriali). -(Omissis). 300. E istituito presso il Ministero <lei trasporti l'Osseivatorio na­ zionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e tu1 sistema informativo pubblico cor­ relati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funziona­ mento deil'Osservatorio e autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasp01ii, di concerto con ii Ministro dell' economia e delle finanze e con it Ministro per gli affaii regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza uni­ ficata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono de:finiti i criteri e le modalita di monito­ raggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi compre­ se quelle relative agli enti locali, nonche le modalita di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale. (Omissis).)). 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Cadice in materia di protezione dei dati personali>). 16G00244 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIAL! DECRETO 22 dicembre 2016. MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO EDELMARE Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformit8 dell'art 34 della direttiva 2008/98/CE, nonchC delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento. IL MINISTRO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO EDEL MARE Visto II regolamento (UE) n. 660/2014 de! Parlamento europeo e de! Consiglio de! 15 maggio 2014 recante «Modifica de! regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti» e, in particolare, !'art. I, paragrafo 3, lettera b) che prevede l'obbligo per gli Stati membri di elaborare uno o piu Piani di ispezione; Visto ii regolamento (CE) n. 1013/2006 de! Parlamento europeo e de! Consiglio de! 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni dei rifiuti e, in particolare, l'ati. 50 recante «misure di esecuzione negli Stati membri», come modificato dall'ait. I, pai·agrafo 3 de! regolamento (UE) n. 660/2014; Vista la direttiva 2008/98/CE de! Parlamento europeo e de] Consiglio de! 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e, in particolare, l'art. 34 in materia di ispezioni; Visto ii decreto legislativo 3 apl'ile 2006, n. 152, recante «Norme inmateriaambientale» e, in particolare, l'att. 194 recante la disciplina relativa alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti nonche gli atiicoli 259 e 260 in materia di traffico illecito di rifiuti e di attivitit orgai1izzate per ii traffico illecito di rifiuti; Decreta: Art. I. I. E adottato ii Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in confor­ mitit dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonche delle spedizioni di rifiuti e de! relativo recupero o smaltimento. 2. II Piano, contenuto nell'allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante. Roma, 22 dicembre 2016 fl Ministro: GALLETTI 47 10-1-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Serie generale - n. 7 PIANO NAZIONALE DELLE ISPEZIONI INTRODUZIONE La problematica dei controlli sulle spedizioni di rifiuti e considerata una priorita nell'ambito de! Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti (di seguito Regolamento), al fine di individuare e prevenire ii problema delle spedizioni illegali. Le spedizionl illegali di rifiuti, infatti, sono causa di considerevoli danni alla salute umana e all'ambiente soprattutto nel caso in cui i rifiuti non vengano recuplbrati o smaltiti in maniera ambientalmente corretta nei paesi di destinazione. Le ragioni che spingono un soggetto o un'impresa ad effettuare una spedizione illegale di rifiuti sono di carattere sostanzialmente economico. Notevole, infatti, e il risparmio che pu0 derivare dal fatto che i rifiuti non vengono recuperati o smaltiti in impianti che richiedono elevati requisiti tecnici e che, invece, sono trasportati e smaltiti in Paesi che non possiedono standard ambientali elevati. II Regolamento sottolinea con forza I' importanza della cooperazione bilaterale o multilaterale tra Stati membri nell'individuazione, prevenzione e controllo dei traffici illeciti di rifiuti. Solo attraverso una forte e proficua collaborazione tra le autorit3. competenti coinvolte dei paesi di spedizione, destinazione e transito e possibile, infatti, trovare una soluzione comune per la risoluzione dei casi di spedizioni illegali di rifiuti. Nel caso in cui ad essere coinvolto in una spedizione illegale di rifiuti fosse un Paese extra UE, anche la Convenzione di Basilea sul controllo di movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento pone l'accento, allo stesso modo, sulla necessit3. di cooperazione tra le Parti della Convenzione per la gestione e risoluzione <lei casi di spedizione illegale. In tale ultima ipotesi, occorre, quindi, far riferimento anche alle "Linee guida per l 'individuazione, prevenzione e control/a dei traffici illeciti di rifiuti pericolosl'' adottate nel dicembre 2002 nel corso della sesta Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea. In tale contesto, si inserisce ii ruolo fondamentale svolto dalle autorita competenti di controllo che, nei perimetri delle proprie competenze stabilite dalla normativa di ciascun Stato mernbro, devono assicurare ii lorn supporto e la loro collaborazione alle autoriti competenti di spedizione, destinazione o transito coinvolte che si trovano a dover gestire tale tipo di illeciti. Pertanto, al fine di superare alcune divergenze e lacune riscontrate nell'applicazione del Regolamento tra gli Stati membri, in particolare nell'espletamento dei controlli di cui all'articolo 50 concernente "mi sure di esecuzione negli Stati membri", e stato emanato il Regolamento (UE) n.660/2014 de! Parlamento europeo e de! Consiglio de! 15 maggio 2014, che ha previsto sostanziali modifiche a tale articolo de! Regolamento. II Piano Nazionale delle Ispezioni (di seguito Piano), quindi, e stato redatto in attuazione de! novellato articolo 50 de! Regolamento e concorre, insieme ai Piani di ispezione redatti negli altri Stati membri, ad aimonizzare a livello europeo le modalit8. con cui vengono garantite le ispezioni su stabilimenti, imprese, inte1mediari e commercianti in conformit8. all'articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonche sulle ispezioni delle spedizioni di rifiuti e de! relativo recnpero o smaltimento. Lo stesso, inoltre, mira a garantire una pianificazione regolare e coerente di tali ispezioni, mediante un1opportuna valutazione <lei rischi ed un adeguato coordinarnento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. 48 10-1-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Serie generale - n 7 CAP. I - INQUADRAMENTO NORMATIVO 1.1 II Regolamento (UE) n. 660/2014 recante "Modifica de! Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti" Ai fini de! presente Piano, si illustrano di seguito le principali modifiche apportate al Regolamento dal Regolamento (UE) n. 660/2014. E stato aggiunto il punto 35 bis all'articolo 2 del Regolamento, che definisce come "ispezione": "le azioni intraprese da parte delle autoritG coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un 'impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero a smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento ", A segnito delle modifiche intrndotte dal Regolamento (UE) n. 660/2014, ii novellato articolo 50 de! Regolamento cosi recita: "1. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarfe affinche esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere e.ffettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione la Zaro normativa nazionale riguardante la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali nonche le sanzioni per tali spedizioni. 2. Gli Stati membri prevedono, mediante misure di esecuzione del presente regolamento, tra l 'altro, ispezioni di stabilimenti 1 imprese, intermediari e commercianti in conformitCI dell'articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonche ispezioni de/le spedizioni di rifiuti e de/ relativo recupero o smaltimento. 2 bis. Entro ii 1° gennaio 2017 gli Stati membri provvedono affinche, per tutto ii Zaro territorio geografico, siano elaborati uno o piU piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, relativamente ad ispezioni eseguite a norma de! paragrafo 2 («piano di ispezione»). I piani di ispezione sf basano su una valutazione def rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, che tenga canto, ave ve ne sia disponibilitCI ed opportunita, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorita doganali, ed analisi de/le attivita criminali. Tale valutazione de/ rischio mira, tra l 'altro, ad individuare ii numero minima di ispezioni necessarie, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento. Nel piano d'ispezionefigurano i seguenti elementi: a) gli obiettivi e le prioritG delle ispezioni, compresa una spiegazione di come tali prioritCI sono state indtviduate; b) la zona geografica a cui si riferisce il piano d'ispezione in questione; c) informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, compresi i controllijisici; d) i compiti assegnati a ciascuna autorifCI coinvolta nelle ispezioni; e) gli accordi relativi alla cooperazione tra le autoritG. coinvolte nelle ispezioni,· j) le informazioni sulla jormazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti a/le ispezioni; e g) le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l 'attuazione def piani di ispezione in questione. I piani di ispezione sono riesaminati almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornati. Tale riesame valuta ii live/lo di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi de/ piano di ispezione in questione. 49 10-1-2017 GAZZETTA UFFTCIALE DELLA REPUBBLICA !TALIANA Serie generale - n. 7 3. le ispezioni delle spedizioni possono aver luogo in particolare: a) nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, ii detentore o ii notificatore; b) nel luogo di destinazione, compreso ii recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio, ed essere effettuati con ii destinatario o l 'impianto; c) a/le frontiere dell 'Unione; e/o d) durante la spedizione nel territorio dell 'Unione. » 4. Le ispezioni sulle spedizioni comprendono la verifi-ca di documenti, l 'accertamento delle identitCl e, se de/ caso, ii contra/lo fisico dei rifiuti. 4bis. Le autoritii coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza a un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittima a navigazione interna non e un rifiuto, possono, fatta salva la direttiva 2012/19/UE de/ Parlamento europeo e de/ Consiglio (*), chiedere al/a persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l 'oggetto, o ne organizza ii trasporto, di presentare le prove documentali: a) riguardanti l'origine e la destinazione de/la sostanza o dell'oggetto in questione; b) attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se de/ caso, prove difunzionalita. Ai fini del primo comma, e altresi accertata la protezione della sostanza o dell 'oggetto interessato, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento, dai danni che puo subire durante il trasporto, ii carico e lo scarico. 4 ter. Le autoritCl coinvolte nelle ispezioni possono concludere che la sostanza o l 'oggetto in questione costituisce rifiuto se: le prove di cui al paragrafo 4 bis o richieste ai sensi di altre normative dell 'Unione al fine di accertare che una sostanza o oggetto non costituisce rifiuto non sono state presentate entro ii periodo specificato dalle autorita stesse, o considerano le prove e le informazioni rese Zora disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, o considerano che la protezione prevista contra i danni di cui al paragrafo 4 bis, secondo comma, sia insiifjiciente. In tali circostanze, ii trasporto de/la sostanza o dell'oggetto in questione, o la spedizione di rifiuti, sono considerati alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, essa e trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autoritCl coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l 'autoritCl competente del paese in cui ha avuto luogo l 'ispezione, 4 quater. Le autoritCl coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti sia conforme al presente regolamento, possono richiedere al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al detentore, al vettore, al destinatario e all 'impianto che riceve i rifiuti di presentare prove documentali utili entro un periodo da esse specificato. Le autoritCl coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rijiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all 'articolo 18 sia destinata a operazioni di recupero conformi all'articolo 49, possono chiedere a/la persona che organizza la spedizione di presentare le pertinenti prove documentali fornite dall 'impianto di recupero intermedio e non intermedio, e, ove necessario, approvate dall'autoritCI competente del paese di destinazione, 4 quinquies. Qua/ora le prove di cui al paragrafo 4 quater non sono state presentate a/le autorita coinvolte nelle ispezioni entro il termine da Zora specificato, oppure esse considerano le prove e le informazioni rese Zaro disponibili insiifjicienti per raggiungere una conclusione, essi trattano la spedizione interessata alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, tale spedizione e trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autoritCJ coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l 'autoritCl competente del paese in cui ha avuto luogo l 'ispezione interessata. 4 sexies. Entro ii 18 luglio 2015 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una tavola di 50 10-1-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLlCA lTALIANA Serie generale - n. 7 concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 de/ Consiglio(**), e le voci dei rtfiuti elencate negli allegati III, IIIA, IIIB, IV, IVA e V de! presente regolamento. La Commissione provvede ad aggiornare tale tavola di concordanza in modo da tenere canto de/le modtfiche di tale nomenclatura e de/le voci elencate in detti al/egati, nonche di nuovi codici della nomenclatura de! sistema armonizzato relativi ai rifzuti eventualmente adottati dal/'Organizzazione mondiale de/le dogane. Ta/; atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2. 5. Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale e multilaterale, a/lo scopo di facilitare la prevenzione e l 'individuazione delle spedizioni illegali. Si scambiano informazioni utili relative alle spedizioni di rifiuti, ai flussi di rifiuti, agli operatori e agli impianti e condividono esperienze e conoscenze sulle misure di esecuzione, compresa la valutazione del rischio effettuata a norma del presente articolo, paragrafo 2 bis, nell'ambito de/le strutture istituite, segnatamente tramite la rete di corrispondenti designati in conformita del/'articolo 54. 6. Gli Stati membri designano fra ii proprio personale di ruolo le persone responsabili de/la cooperazione di cui al paragrafo 5 ed individuano il(i) centro(i) incaricato(i) dei controlli fisici di cui al paragrafo 4. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione che compila e distribuisce un elenco ai corrispondenti di cui all1articolo 54. 7. Uno Stato membro, su richiesta di un altro Stato membro, pu0 adottare misure di esecuzione nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rijiuti e che si trovano nell1altro Stato membro ". II Regolamento (UE) n. 660/2014 ha, inoltre, sostituito ii paragrafo 2 dell'articolo 51 de! Regolamento, riguardante "Relazioni degli Sta.ti membri", con il seguente: "Prima della fine di ogni anno civile, gli Stati membri redigono altresi una relazione riguardante l'anno precedente sulla base de! questionario di cui all'allegato IX, da compilare ai fini dell'obbligo di informazione e la trasmettono alla Commissione. Entro un mese dalla trasmissione de/la suddetta relazione al/a Commissione, gli Stati membri mettono altresi a disposizione de! pubblico la sezione di tale relazione relativa all'articolo 24 e all'articolo 50, paragrafi 1, 2 e 2 bis, compresa la tabella 5 de// 'a/legato IX, anche elettronicamente attraverso Internet, assieme ad eventuali chiarimenti da essi ritenuti opportuni. La Commissione stila un elenco dei collegamenti ipertestuali degli Stati membri di cui a/la sezione dell'allegato IX relativa all 'articolo 50, paragrafi 2 e 2 bis, e lo pubblica sul suo silo Internet." Tale previsione trovera attuazione a partire dal I gennaio 2018. Infine, ii Regolamento (UE) n. 660/2014 prevede la modifica dell'allegato IX de! Regolamento e, in particolase: "a) la sezione relativa al/'articolo 50, paragrafo 2, e sostituita dalla seguente: «Informazioni sintetiche sull'esito delle ispezioni realizzate in conformitG con l'articolo 50, paragrafo 2, comprendendo: ii numero de/le ispezioni, compresi i controlli fisici, degli stabilimenti, de/le imprese, di intermediari e commercianti collegati alle spedizioni di rifi.uti: ii numero delle ispezioni di spedizioni di rifi.uti, compresi i controlli fisici: il numero delle presunte illegalitG riguardanti imprese, intermediari e commercianti in materia di spedizioni di rtfiuti: il numero delle presunte spedizioni illegali accertate nel corso di tali ispezioni: Osservazioni supplementari: »; b) e inserita la sezione seguente relativa all'articolo 50, paragrafo 2 bis: 51 10-1-2017 GAZZETTA UFFICTALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Serie generale - n. 7 «Articolo 50, paragrafo 2 bis Informazioni sul piano o i piani di ispezione: numero di piani di ispezione per l 'intero territorio geografico: la data di adozione del piano o dei piani di ispezione e i periodo a cut si riferiscono: la data del piil recente riesame de! piano o dei piani ispezione: le autoritG coinvolte nelle ispezioni e la cooperazione tra tali autoritb.: indicare le persone a gli organismi ai quali possono essere segnalati problemi a irregolaritCI: »; c) e inserita la sezione segnente relativa all'articolo 50, paragrafi 2 e 2 bis: «R collegamento che consente di accedere elettronicamente alle informazioni messe a disposizione de/ pubblico su Internet dagli Stati membri, in conformita dell'articolo 51, paragrafo 2.»; All'allegato IX, tabella 5, inoltre, ii titolo dell'ultima colonna e sostituito dal segnente: «Misure adottate, comprese le eventuali sanzioni irrogate». La suddetta novella legislativa si inserisce in un contesto gi3. consolidato di disposizioni comunitarie e nazionali contenute nel Regolamento relative alle spedizioni di rifiuti e nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale". 1.2 Regolarnento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Nell'ambito de! Regolamento occorre far riferimento innanzitutto alle definizioni di cui all'art. 2. In particolare: "importazione": "qualsiasi introduzione di rifiuti nella Cornuniti, escluso il transito nel territorio della Comunita" (punto 30); "esportazione": "atto mediante il quale i rifiuti lasciano la Comunita, escluso ii transito nel territorio della Comunita" (punto 31 ); "spedizione": ''ii trasporto di rifiuti destinati al recupero a allo smaltimento previsto o effettuato: a) tra un paese ed un altro paese; o b) tra un paese e paesi e territori d'oltremare a altre zone, sotto la protezione di tale paese; o c) tra un paese e un territorio che non faccia patie di alcun paese in virtu de! diritto internazionale; o d) tra un paese e l'Antaiiico; o e) da un paese attraverso una delle zone sopra citate; o f) all1inte1no di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese; o g) <la una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese" (punto 34); "spedizione illegale": ''qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: a) senza notifica a tutte le autorit3. competenti interessate a norrna del presente regolamento; 0 b) senza l1autorizzazione delle autorit3. cornpetenti interessate a norrna del presente regolamento; o c) con Pautorizzazione delle autorit3. cornpetenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o d) in un rnodo che non e materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o 52 10-1-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALTANA Serie generale - It 7 e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che: i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III Ao III B; o ii) rarticolo 3, paragrafo 4, none state rispettato; iii) la spedizione e effettuata in un modo che non e materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII" (punto 35). L'articolo 24 de! Regolarnento, inoltre, delta la disciplina relativa alla ripresa <lei rifiuti in caso di spedizione illegale. Tale articolo prevede preliminarmente che le autorita competenti di cui all'articolo 3, punto 18, lettera a) de! Regolarnento, che individuano una spedizione <la esse ritenuta illegale ne debbano informare immediatamente le altre autorita competenti interessate. In pratica, sul ten-itorio nazionale cio implica che gli Organi di controllo che abbiano effettuato un sequestro di nna spedizione di rifiuti ritenuta illegale, a seguito degli esiti delle indagini penali svolte e delle disposizioni emanate in merito dall 'Autorit3. giudiziaria, devono dame immediata comunicazione alle suddette autorita competenti, affinche le stesse possano a loro volta inforrnarne immediatamente le altre autorita competenti eventualmente interessate. Di seguito, lo stesso m1icolo individua una gerarchia di soggetti tenuti alla ripresa <lei rifiuti oggetto di spedizione illegale ed, inoltre, stabilisce le procedure <la attuare ai fini del respingimento degli stessi. L'articolo 26 de! Regolamento, relativo alla forma delle comunicazioni, stabilisce, al paragrafo 4, che "Fatto salvo ii consenso delle autoritCl competenti interessate e de! notijicatore, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 1 possono essere trasmessi e scambiati mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o autenticazione elettronica in virtU della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e de! Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (1), ovvero mediante un sistema di autenticazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza. In tali casi possono essere adottate misw-e organizzative riguardo al flusso dell1interscambio elettronico dei dati' 1 • 1.3 Convenzione di Basilea sol controllo di movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sol loro smaltimento L'at1icolo 9 della Conven-zione di Basilea reca la disciplina <lei traffici illeciti di rifiuti, specificando le diverse ipotesi in cui un movirnento transfrontaliero di rifiuti deve essere considerato come traffico illecito. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce, in caso di spedizione ritenuta illegale, la ternpistica e le responsabilita per la ripresa dei rifiuti a seconda che la spedizione stessa sia il risultato della condotta illecita dell'esportatore/produttore, dell'importatore/destinatario oppure nell 'ipotesi in cui nessuna responsabilita possa essere addebitata ai predetti soggetti. Anche in tale articolo, infine, viene posto l'accento sulla necessit3. di cooperazione tra le Parti della Convenzione per la gestione e risoluzione <lei casi di spedizione illegale. 1.4 Decreto Legislativo n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" Nell'ambito dell'ordinamento nazionale occone, innanzitutto, far riferirnento all'articolo 194 del decreto legislativo n. 152/2006 che prevede la disciplina relativa alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e, in particolare, ai commi 6 e 7, stabilisce che: 53 10-1-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Serie generale - n. 7 "6. Ai sensi e per gli ejfetti de/ regolamento (CE) n. 1013/2006: a) le autorita competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome; b) l'autoritCl di transito e ii Ministero dell1ambiente e della tutela de! territorio e del mare; c) corrispondente e il Ministero dell 1ambiente e della tutela de! territorio e del mare". "7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui alrarticolo 56 de! regolamento (CE) n. 1 OJ 3/2006 al Minis/era dell'ambiente e de/la lute/a de/ territorio e de/ mare per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonche, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340". 11 medesimo decreto legislativo, inoltre, agli atticoli 195, l96 e 197 definisce rispettivamente le competenze dello Stato, delle Regioni e delle Province: In particolare, l'mi. 195, comina 1, lettera a), attribuisce allo Stato, tra le altre cose, "lefunzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanta stabilito dall'articolo 8, comma 6, de/la legge 5 giugno 2003, n. 13". Tl successivo comma 5 dello stesso articolo, inoltre, stabilisce che "fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini de/la sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono ii Comando carabinieri tutela ambiente (C. C. TA.) e ii Corpo delle Capitanerie di porto; puo altresi intervenire ii Corpo fores/ale dello Sta/a e possono concorrere la Guardia difinanza e la Polizio di Stato''. Per quanta riguarda, invece, le competenze spettanti alle Regioni e alle Province, Pali. 196, comma I, lettera f), tra le altre case, pone in capo alle Regioni, "le attivitG in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che ii regolamento (CEE) n. 259/93 de/ 1° febbraio 1993 attribuisce alle autoritCl competenti di spedizione e di destinazione" 1 , mentre Fart. 197, comma I, lettera b) dispone che compete alle Province, tra le altre case: "ii controllo periodico su tulle le attivitCl di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l1accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto" e, inoltre, che "Ai fini dell 1esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARP A), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanta previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate". I commi 5 e 5-bis dell'ait. 197 prevedono, inoltre, che: "5. nell1ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rijiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano ejfettuati adeguati controlli periodici sulle attivita sottoposte a/le procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed ii trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, /lorigine e la destinazione dei rifiuti". "5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere canto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito de! sistema comunitario di ecogestione e audit (EA1AS)". 1 11 Regolamento (CEE) n, 259/1993 recante "Rcgolamento relativo alla sorvcglianza e al controllo dellc spcdizioni di rifiuti all'interno della Comunita europea, nonch6 in entrata e in uscita dal suo territorio" e stato abrogato dal Rcgolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, con effetto dal 12 luglio 2007. 54 l0-1-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Serie generale - n. 7 Infine, con gli articoli 259 e 260, ii D. Lgs. n. 152/2006 disciplina rispettivamente ii traffico illecito di rifiuti e le attivita organizzate per il traffico illecito di rifiuti. In patticolare: l'aiiicolo 259 cos! recita: "1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 de/ regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o ejfettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II de/ citato regolamento in violazione dell'articolo I, comma 3, let/ere a), b), c) e d), de! regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseim;/a euro e con /1m,esto fino a due anni. La pena e aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 de! codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma I o al trasporto il!ecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca de! mezzo di trasporto"; L'articolo 260, invece, stabilisce che: "1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piU operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivitCJ continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad a/ta radioattivita si applica la pena de/la reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 de! medesimo codice. 4. II giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 de! codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell1ambiente e puO subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o de! pericolo per l'ambiente. 4-bis. E sempre ordinata la confzsca delle case che servirono a commettere ii reato o che costituiscono ii prodotto o ii profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, ii giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilitCl e ne ordina la confisca". CAP. 2 - OBIETTIVI E PRIORITA' 2.1 Obiettivi strategici II Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mat·e (di seguito MAT1M) adotta il presente Piano che ha validita sull'intero territorio nazionale, tenendo conto delle singole specificita, priorita e circostanze territoriali delle regioni, nonche delle relative esperienze maturate dalle stesse nel catnpo delle spedizioni di rifiuti. L'obiettivo finale del Piano e quello di garantire, attraverso Pindividuazione di elementi conoscitivi cornuni, nonche la definizione di procedure condivise ed il coordinamento tra i soggetti coinvolti, un'applicazione uniforme ed efficace a livello naziona1e e, pill in generale, a livello comunitario delle disposizioni previste dal Regolamento in materia di ispezioni, al fine di impedire i traffici illeciti di rifiuti. Poiche all' origine de lie spedizioni illegali di rifiuti vi sono spesso attivita non controllate di trattamento, raccolta, cernita e stoccaggio, lo svolgimento sistematico di ispezioni sulle spedizioni di rifiuti, nonche di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, ha lo scopo di contribuire ad individuare e colpire tali attivit8. non controllate, promuovendo quindi l'attuazione del Regolamento. 55 10-1-2017 GAZZETT A UFFICIALE DELLA REPUBBLJCA lT ALIANA Serie generale - n. 7 2.2 Priorita e numero minimo delle ispezioni Secondo ii Regolamento (UE) n. 660/2014, ii Piano si basa su una valutazione <lei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali che tenga conto, ove ve ne sia disponibilitit ed opp01iunitil, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorita doganali, ed analisi delle attivita criminali. Tale valutazione del rischio mira, tra l'altro, ad individuare il numero minima di ispezioni necessarie, compresi i controlli :fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relative recupero o smaltimento. Ai fini de! presente Piano, la valutazione e stata effettuata sulla base dei dati disponibili, comunicati annualmente al MATTM dalle Autorita competenti di spedizione/destinazione ai sensi dell'aii.194, comma 7 de! d.lgs. n. 152/2006, nonche di dati investigativi forniti da alcuni Organi di controllo. Sano stati quindi individuati specifici flussi di rifiuti ritenuti di particolare interesse in base a criteri legati principahnente alla classificazione e alla pericolosita del rifiuto, al rischio di contaminazione, alle qu.antit3. movimentate e a rischi legati a particolari destinazioni o provenienze. Tale selezione individua peiianto gli ambiti prioritari per l'effettuazione delle ispezioni previste dal Piano. La lista <lei flussi di rifiuti individuati, classificati in base ai rispettivi codici CER e alla movimentazione in entrata/uscita dal territorio nazionale, e ripmiata nell'allegato I, insieme al numero minima di ispezioni previste. CAP. 3 - AUTORITA COINVOLTE E COMPITI ASSEGNATI NELL' ATTUAZIONE DEL PIANO Diverse amministrazioni conconono, sia a livello centrale che regionale e locale, al1'attuazione del Piano, in ragione delle rispettive competenze e responsabilita. IIMATTM: redige ed adotta il Piano e provvede al suo riesame almeno una volta ogni tre anni; provvede a trasmettere alla Commissione europea la relazione annuale di cui all'allegato IX de! Regolamento comprensiva delle informazioni relative agli aiit. 24 e 50, pai·agrafo I e relativa tabella 52 , all'ati.50 paragrafo 2 e all'ati. 50, pai·agrafo 2 bis.; gestisce a livello centrale il sistema informatico, di cui al successivo capitolo 4; ha pieno accesso al sistema informatico e ai dati contenuti; per ogni richiesta di registrazione al sistema informatico effettuata dalle Autorita cornpetenti di spedizione/destinazione di cui all'ati. 194, comma 6, lettera a) de! d.lgs. n. 152/2006 (di seguito AC) o dagli Organi di controllo (di seguito OC), provvede alla creazione dell'utente ed al rilascio della relativa password di accesso; registra a sistema e gestisce le autorizzazioni al transito rilasciate quale AC di transito ai sensi dell'art. 194, conuna 6, lettera b) de! d.lgs. n. 152/2006; Le AC di spedizione/destinazione: condividono i contenuti del Piano; effettuano la specifica procedura di registrazione al sistema informatico di cui al successivo capitolo 4; per ogni richiesta di registrazione al sistema informatico da patie <lei soggetti coinvolti nelle spedizioni di rifiuti in uscita dal o in entrata nel territorio nazionale (notificatori e impianti di destinazione) provvedono alla creazione dell'utente ed alla sua registrazione nel sistema fornendo relative credenziali (nome e password); 2 11 testo in italiano del Regolamento (CE) n. 1013/2006 contiene un erroneo riferimento alla tabella 4 nclla sezione dell'allegato TX relativa agli arlt. 24 e 50 paragrafo 1. Tale rifcrimento deve intendersi come relativo alla tabella 5. 56 10-1-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLTCA lTALIANA Serie generale - n. 7 hanno accesso al sistema informatico sia per i dati di propria competenza con facolta esclusiva di intervenire sugli stessi, sia per i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate dalle altre AC di spedizione/destinazione, a fini di consultazione e senza facolti di intervenire sugli stessi; provvedono ad inserire nel sistema infmmatico le informazioni relative alle spedizioni di rifiuti debitamente autorizzate (in uscita dal/in entrata nel territorio nazionale) secondo la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta e delegano l'inserimento dei dati sulle spedizioni e sui relativi movimenti, di cui agli art!. 15 e 16 del Regolamento, ai notificatori autorizzati e ai destinatari; tale inserimento avviene in virtll di quanta disposto dall'ait. 26, paragrafo 4 del Regolamento che consente la possibilita di trasmettere e scam.blare le infmmazioni, di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, attraverso sistemi di interscambio elettronico dei dati; comunicano annualmente al MA TTM, per il successivo inoltro alla Comrnissione europea, le infonnazioni di cui all' Allegato IX de! Regolamento comprensive di quelle contenute nelle sezioni relative agli art!. 24 e 50, pai·agrafo I, e relativa tabella 5 e all'art.50, pai·agrafo 2. Le informazioni comunicate dalle AC di spedizione/destinazione relativamente alle suddette sezioni riguai·dano le ispezioni diverse da quelle prograimnate ai sensi de! presente Piano, condotte ad esempio dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale ( di seguito ARP A) o da altri organismi di vigilanza non a competenza nazionale. L'attuazione delle misure previste nel Piano interessa necessariamente gli OC che svolgono attivita ispettive all'intemo del territorio nazionale e presso le frontiere dell'Unione europea, quali: Agenzia delle Dogane e <lei Monopoli; Capitanerie di Porto; Arma dei Carabinieri: in paiticolare ii Comando Unita per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (CUTF AA); Guardia di Finanza Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Cornunicazioni. GliOC: condividono i contenuti del Piano; effettuano la specifica procedura di registrazione al sistema informatico di cui al successivo capitolo 4; hanno pieno accesso al sistema informatico e ai dati in esso contenuti, con accesso esclusivo ai dati investigativi di propria competenza; provvedono a segnalare l'effettuazione di un controllo ed ii relativo esito (assenza/presenza di presunte illegalita) nell'apposita sezione de] sistema dedicata alla spedizione di rifiuti soggetta ad ispezione; nel caso di illegalita accertata, ad indagine giudiziaria conclusa, provvedono ad inserire nell'apposita sezione del sisterna, relativa alla spedizione di rifiuti ispezionata, le informazioni di cui alla sezione riguardante gli art!. 24 e 50 paragrafo I e relativa tabella 5 dell'allegato IX de] Regolamento, nei limiti della loro estensibilita. CAP. 4 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ISPEZIONI 4.1 Sistema informatico di raccolta dati Considerata la necessita di garantire una cooperazione effettiva, nonche un coordinamento efficace tra le diverse Autorit:l coinvolte nell'attuazione del Piano, e costituito a livello nazionale un sistema informatico, a fmi ispettivi, per la raccolta dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta, ai sensi del Capo I del Regolamento. 57 10-1-2017 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Serie generale - n. 7 L'accesso a tale sistema avviene con apposite credenziali trarnite un'applicazione web installata presso un server di titolarita del MA TTM. Gli utenti coinvolti hanno accesso e possibilita di visualizzazione ed inserimento dei dati differenziati in base alle rispettive competenze. Le AC di spedizione/destinazione registrano per ogni spedizione di rifiuti autorizzata, in uscita dal /in entrata nel territorio nazionale, gli estremi de! documento di notifica (Allegato I A al Regolamento ), i dati anagrafici <lei soggetti coinvolti, ii Paese di provenienza/destinazione, le quantita e i codici dei rifiuti spediti. L' AC di transito registra per ogni notifica autorizzata gli estremi de! documento di notifica, i Paesi di provenienza/destinazione, la quantita e i cod.id dei rifiuti spediti. Per ogni spedizione di rifiuti autorizzata in uscita dal o in entrata nel territorio nazionale, it sistema crea automaticamente una scheda relativa ai viaggi previsti, che dovra essere completata dai notificatori/destinatari, inserendo le informazioni di cui ag!i art!. 15 e 16 de! Regolamento. In paiiicolare, i notificatori, una volta autorizzati, dovranno inserire la data e:ffettiva di spedlzione almeno 3 giorni lavorativi prima che ii viaggio abbia inizio e, al momenta della prutenza, dovranno inserire la quantita di rifiuti spedita, le targhe degli automezzi che circolano su strada oppure i dati identificativi <lei container trasportati e, inoltre, e:ffettuare il download de1 documento di movimento (Allegato I B al Regolamento) debitamente compilato e firmato. I destinatru·i, invece, dovranno inserire la data di ricevimento dei rifiuti da prute dell'impianto, nonche la data de! recupero o smaltimento non inteimedio da parte dell'impianto stesso, ai sensi dell'art. 16 (d)(e) de! Regolamento e, inoltre, effettuare i download de! documento di movimento una volta completate le caselle 18 e 19 dello stesso. Gli OC hanno pieno accesso al!e infmmazioni inserite dalle AC e dai notificatori/destinatru·i circa le spedizioni di rifiuti autorizzate, in maniera tale da avere sempre a disposizione la situazione aggiornata dello stato delle stesse e pater cosl progrannnru·e le proprie attivita ispettive. Per ogni notifica autorizzata, quindi, it sistema crea automaticamente una scheda a cui accedono in maniera esclusiva gli OC, nella .quale gli stessi possono inserire le informazioni riguardanti l'effettuazione de!le ispezioni e gli esiti delle stesse. Pru·te di tali informazioni, nello specifico quelle richieste dalla sezione relativa agli rut!. 24 e 50, paragrafo 1, e relativa tabella 5, nonche dalla sezione relativa all'art. 50, pru·agrafo 2 dell'Allegato IX de! Regolamento, confluira in uu'altra scheda de! sistema informatico a cui ii MATTM potra accedere per adempiere all' obbligo di comunicazione annuale alla Cornmissione europea di cui all'att. 51 de! Regolamento. Per una dettagliata descrizione tecnica del sistema informatico di raccolta dati si rimanda al Manuale operativo, che sara disponibile sul sito web istituzionale de! MA TTM: 4.2 Accordi relativi alla cooperazione tra le autorita coinvolte nelle ispezioni I1 sistema informatico di raccolta dati delle spedizioni di rifiuti, in particolare la sezione riservata all' effettuazione. delle ispezioni ed al loro esito, mira ad assicurare un efficace flusso di informazioni tra gli OC che potra essere utilizzato dagli stessi in modo da ottimizzare le rispettive attivita ispettive, evitando duplicazioni e/o sovrapposizioni. Tuttavia, ai fini de! raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, nonche di un maggiore coordinamento tra gli stessi OC e/o tra questi e le AC, e altresl prevista la possibilita di stabilire forme di collaborazione che potranno svilupparsi sotto forma di accordi o altre modalita ritenute piu opportune, nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilita. 10-1-2017 GAZZETTA LiFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Serie generale - n. 7 CAP. 5 - CRITERI PROCEDURAL! DELLE ISPEZIONI Sulla base delle informazioni inserite nel sistema informatico da parte delle AC, nonche dei notificatori/destinatari, gli OC pianificano le ispezioni tenendo canto delle priorita risultanti dalla valutazione dei rischi e riportate nell 'Allegato I del presente Piano. 11 numero delle ispezioni effettuate complessivamente dagli OC dovra essere non inferiore al numero minima di ispezioni indicato nell' Allegato I de! presente Piano e potra riguardare stabilirnenti, imprese, intermediari e commercianti, spedizioni di rifiuti a il relativo recupero o smaltimento. I risultati di tali ispezioni, nei limiti di quanta richiesto nell' Allegato IX de! Regolamento, in particolare nelle sezioni relative agli artt. 24 e 50, paragrafo 1, e relativa Tabella 5, nonche all'art. 50 paragrafo 2, dovranno essere forniti, all'interno delle sezioni apposite del sistema informatico, dagli stessi QC che hanno condotto le ispezioni. La comunicazione di tali risultati consentira al MA TTM di pater completare le suddette sezioni dell'Allegato IX e, in ta! modo, adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'atticolo 5, paragrafo 2, de! Regolarnento. Come peraltro specificato nella suddetta tabella 5, sono fatte salve le infonnazioni attinenti alle indagini giudiziarie che risultino in corso alla scadenza stabilita per la comunicazione delle inf01mazioui previste dall'allegato IX alla Commissione europea. 5.1 Ispezioni presso stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti Le ispezioni presso stabilirnenti, imprese, intermediari e comrnercianti assicurano almeno la sussistenza e la validita della docurnentazione autorizzatoria dell'attivita di gestione dei rifiuti, nonche la verifica dell'idoneita dei siti e degli impianti di gestione di rifiuti. Tali ispezioni sono coordinate, per quanta tecnicamente possibile, con quelle previste dalla normativa ambientale sugli impianti autorizzati con AJA (mt 29-decies, commi 3, 9, 11 bis, 11 ter; mt 29-quattuordecies de! D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) o ai sensi degli att!. 208-216 de! D. Lgs n. 152/2006 e con quelle previste dalla normativa in materia di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. 5.2 Ispezioni sulle spedizioni di rifiuti L'ispezione riguarda innanzitutto la presenza della documentazione debitamente compilata che accompagna la spedizione di rifiuti, il contenuto dei carichi trasportati, l'integrita degli imballaggi, l'accertamento delle identitil dei soggetti coinvolti nella spedizione, la verifica dell'iscrizione all' Alba Gestori Ambientali de! traspo1tatore ai sensi de! decreto de! MATTM 3 giugno 2014, n. 210. Come illustrate nel cap. I de! presente Piano, il Regolamento (UE) n. 660/2014 ha introdotto nell'm·t. 50 de! Regolarnento i paragrafi da 4 bis a 4 quinquies, che indicano le modalita e la tempistica con le quali gli OC coinvolti nelle ispezioni accertano che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittirna o navigazione interna sia o meno un rifiuto e che la spedizione di rifiuti sia conforme al Regolarnento. E' necessario, innanzitutto, che gli OC che individuano una spedizione illegale di rifiuti all'inte1no del territorio nazionale ne diano notizia, entro i limiti del segreto istmttorio, all' AC interessata in mo<lo da consentire alla stessa di inforrnarne immediatamente, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Regolarnento, le altre AC estere coinvolte, ai fini della ripresa dei rifiuti oggetto di spedizione illegale. Se ritenuto necessario, gli OC possono prelevare campioni del carico di rifiuti trasportato per eventuali accertamenti sulla natura e cornposizione degli stessi. E' assolutamente raccomandato scattare fotografie al carico dei rifiuti sottoposti ad ispezione in modo da consentire all' AC interessata dalla spedizione illegale di pater fornire tale materiale alle altre AC estere coinvolte, a riprova dell'illiceita della spedizione per la ripresa dei rifiuti. 59 10-1-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA RfilUBBLICA lTALIANA Serie generate - n. 7 Gli OC forniscono all' AC interessata dalla spedizione illegale, al !ermine delle indagini che ne hanno constatato l'illegalita ed eventnalmente su disposizione dell' Autorita giudiziaria territorialmente competente, tutta la documentazione utile relativa al sequestro <lei rifiuti trasportati, compreso ii materiale fotografico scattato al momenta dell'ispezione, al fine di consentire alla stessa di fornire tali prove alle altre AC estere coinvolte, tenute alla ripresa <lei rifiuti ai sensi dell'art. 24 de! Regolarnento. CAP. 6-ATTIVITAFORMATIVE Al fine di consenti.re il corretto utilizzo del sistema infonnatico di cui al presente Piano, sono previste attivita formative rivolte alle AC di spedizione/destinazione ed agli OC. Inoltre, con la collaborazione degli OC, saranno elaborati e messi a disposizione, nell'arnbito dello stesso sistema infmmatico, strumenti di formazione online finalizzati a chiarire i1 quadro normative di riferimento attinente alla materia delle spedizioni di rifiuti. CAP. 7 - INFORMAZIONI SULLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E DI ALTRO GENERE PERL' ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE JSPEZIONI Le AC e gli OC provvedono, nell'arnbito delle rispettive organizzazioni e disponibilita, ad individuare le risorse umane, finanziarie e/o di altro genere da impiegare nello svolgimento delle attivita previste dal presente Piano. CAP. 8 -ADEMPIMENTI PERIODIC! 8.1 Redazione annuale del questionario di cui all'allegato IX del Regolamento Le AC di spedizione/destinazione provvedono annualmente alla compilazione <lei questionario contenuto nell'Allegato IX <lei Regolamento, incluse le sezioni relative agli art!. 24 e 50, paragrafo I, e relativa tabella 5, e all'art.50, paragrafo 2, limitatarnente alle ispezioni diverse da quelle progrannnate ai sensi de! presente Piano, condotte ad esempio dalle ARP A o da altri organismi di vigilanza non a competenza nazionale. Le AC inviano quindi ii suddetto questionario al MA TTM entro la fine di ogni anno civile. II MATTM integra le suddette informazioni con quelle inserite dagli OC nel sistema informatico di raccolta dati relativamente alle ispezioni condotte sulle spedizioni di rifiuti, nonche su stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti. I1 MATTM, inoltre, fornisce le informazioni di cui alla sezione relativa all'art. 50, paragrafo 2 bis dell' Allegato IX de! Regolamento. Infine, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 2, de! Regolarnento, come modificato dal Regolamento (UE) n. 660/2014, ii MA TTM provvede, prima della fine di ogni anno civile, ad inoltrare i1 suddetto questionario alla Commissione europea e, inoltre, mette a disposizione del pubblico attraverso internet, entro un mese dalla suddetta trasmissione alla Cornmissione, la sezione relativa all'art.24 e all'art. 50, paragrafi I, 2 e 2 bis, compresa la tabella 5 dell' Allegato IX, assieme ad eventuali chiarimenti ritenuti opportuni. 8.2 Riesame e aggiornamento del Piano II Piano e sottoposto a riesarne da parte del MATTM almeno nna volta ogni 1:re anni e, se de! caso, aggiornato. Tale riesarne deve valutare il livello di realizzazione degli obiettivi e delle altre misure contenute nel Piano. 60 10-1-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA R.EPUBBLICA lTALIANA Serie generale - n. 7 ALLEGATOI FLUSSI DI RIFIUTI PRIORITARI IN USCITA DAL TERRITORIO ITALIANO I 06 RIFIUTI DEi PROCESS} CHIMICI INORGANICI ► 06 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose 107 RIFIUTI DEi PROCESS! CHIMICI ORGANICI ► 07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 07 01 08* altri fondi e residui di reazione ► 07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti 07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 07 07 07* residui di distillazione e residui di reazione, alogenati 07 07 08* altri residui di distillazione e residui di reazione 110 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESS! TERMICI ► 02 ,•ifiuti dell'industria siderurgica 10 02 07*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO ► 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 16 01 03 pneumatici fuori uso 10-1-2017 GAZZETT A UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA ► 16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 16 02 11 *apparecchiaturc fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 16 02 15*cornponcnti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso Serie generale - n. 7 16 02 16 cornponenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 ► 16 06 batterie ed accumulatori 16 06 01 * batterie al piombo 16 06 02* batterie al nichel-cadrnio 16 06 03* batterie contenenti mercuric ► 16 08 catalizzatori esauriti 16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o cornposti di metalli di transizione pericolosi 16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori 16 08 07* catalizzatori esauriti contarninati da sostanze pericolose 17 RIFIUTI DELLE ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) ► 17 05 terra ( compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio 17 05 03* tena e mcce, contenenti sostanze pericolose ► 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto 17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiLi da sostanze pericolose 17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI GESTIONE DEi RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE ► 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 19 01 05* residui di filtrazionc prodotti dal trattamcnto dei fumi 19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento <lei fumi c altri rifiuti liquidi acquosi 62 10-1-2017 0AZZETT A UFFICIALE DELLA REPUBBLICA hALIANA 19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento <lei fumi 19 0110* carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento <lei fumi 19 01 11 * ceneri pcsanti e scorie, contencnti sostanze pericolose 19 01 13* ccneri leggere, contencnti sostanze pericolose 19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanzc pericolose Serie generale - n. 7 ► 19 02 rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione) 19 02 03 rifiuti premiscclati composti esclusivamente <la rifiuti non pericolosi 19 02 04* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un 1ifiuto pcricoloso 19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico~fisici, contenenti sostanze pericolose 19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione 19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose 19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose 19 02 10 rifiuti combustibili, divcrsi da quelli di cui allc voci 19 02 08 e 19 02 09 19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose ► 19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati 19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 ► 19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 19 12 04 plastica e gamma 19 12 10 rifiuti combustibili ( combustibile da rifiuti) 19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA COMMERCIAL! E INDUSTRIAL! NONCHE DALLE ISTITUZIONI) INCL UST I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ► 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 20 01 10 Abbigliamento 20 01 11 Prodotti tessili 63 10-1-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA lTALIANA Serie generale - n. 7 FLOSSI DI RIFIUTI PRIORITARI IN ENTRATA NEL TERRITORIO ITALIANO 110 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESS! TERMICI 17A00047 ► 10 02 rifiuti dell'industria siderurgica l 0 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento <lei fumi, contenenti sostanze pericolose 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO ► 16 08 catalizzatori esauriti 16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose NUMERO MINIMO DI ISPEZIONI Gli OC pianificano le rispettive ispezioni tenendo conto dei snddetti flussi di rifiuti iitenuti prioritari e sulla base delle informazioni inserite nel sistema informatico. 11 nwnero delle ispezioni effettuate complessivamente dagli OC dovra essere non inferiore a 100 e potra riguardare stabilimenti, imprese, inte1mediari e commercianti, spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento. 64