Decree 12 July 1989. Provisions for the protection of marine areas of historical, artistic or archaeological interest
颁布于 1989-07-12 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 原标题
- Decreto 12 luglio 1989. Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Sea, General
- 关键词
- cultural heritage, access-to-information, institution, local government, monitoring, research, governance, marine pollution, pollution control
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Art. 1.3. Ogni forma di pubbEcità per remissione dei nuovi tito!i è esen:e da imposta di boUo, dall'impo:;ta comunale sulla Il 1° agosto 1989 la Banca d'Italia provvederà a versare ::,ubblicità e da diritti spettanti sgli enti locali; ogni altra presso la seziòne di tesoreria provinciale di Roma il s ~ relativa si intende effettuata con r fondi dcUa controvalore del capitale nomiqale dei buoni assegnati al provvigione di cui an·urt. 6. prezzo di aggiudicazion~~ La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, Il corrispettivo per te spedizioni postali dei nuovi titoli per ·detto versamento, apposita quietanza di entrata al alle sezioni di tesoreria proyir.chle .sarà, per quanto bilancio dello Stato. dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai· sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del dècreto .del Presidente della Repupblica 9 febbraio 1972, n. 171.
Art. 14. Saranno oss~rvate in ogni caso le partteolari disposi- La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del zioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento. debito pubblico entro. quindici giorni d.alla data prevista ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli per il regolamento dei. buoni sottoscritti, i qu.antitativi per <li debito pubblic.l e dei pieghi valori. taglio dei buoni al portatore da spedire al!e singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa. Art. 17. La èonsegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla La contabilità relativa all'operazione di cui al presçnte data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle nella Ga=zetta Ufficiale. competenti direzioni generali del Ministero del tesoro. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
Art. 15. per la registrazione e pubblicato. nella Ga==etta Ufficiale dèUa Repubblica italiana. Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite. deJla .Direzione generale del debito ppbblico, avvengono presso Roma, addì 25 luglio 1989 la tesoreria dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su Il Ministro: CARLI presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti Registrato alla,_ Corte de.i conti, addì 26. lusJio 1989 da reimpiegare. Registro 11. 22 Tesoro, foglio 11. 298 Le sottoscrizioni di ·cui al primo comma sarann9 89A3418 eseguite in. buoni del Tesoro poliennali 12,50% di -scadenza tb agosto 1993~ esse avranno inizio il 1° agosto 1989 e tennineranno il gio111,o precedente la data· di iscrizione nel gran libro del.debito pubblico dei buoni del MINISTERO Tesoro poliennaJi della prossima emissione. DELLA :MARINA MERCANTILE La Tesoreria centrale d~llo· Stato, a fronte delle DECRETO 12 lù~lio 1989. suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, aJ prèzzo Dis:,osizionj per la tutela delle aree marine di interesse storico. risuftante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei artistico o :in:heo~ nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano Ìllteressi dalla .òaia della quietanza stessa. In caso di presentazione IL MINISTRO di tit::>li nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito DELLA MARINA MERCANTILE pubblico ritirerà, per i! successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale ED noi11inafe stesso ed· il relativo prezzo, nonché revèntuate IL MINISTRO importo corrispondente alla frazione inferiore a lire PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI centomila del titolo presentato . .Per ·1a consegna dei nuovi buoni nominativi ed ii Visti i decreti legislativi dd Capo provvisorio dello pagamento delle scrmne comunque provenienti dalla Stato 13 luglio 1946. n. 26 e 31 marzo 1947, n. 396, recanti esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno .norme sulla istituzione -e l'ordinamento· del Ministero osserva.te, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in della marina mercantile; materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili. Visto il decreto-legge 14 dicembre 1.974, n, Q57, recante istituzione de1 Ministero per i beni culturali e ambientali,
Art. 16. convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio Tutti gli atti e i documenti .comunque riguardanti le !975, n. S' ed i.I decreto del Presidente della Repubblica operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la 3 dicembre. 1975. n. 805. concernente l'organizzazione corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, dello stèsso Ministero; sono esenti da imposte di registro e <;li bollo e da tasse sulle Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante tutela concessioni governative. delle cose d'interesse artistico e- storico; - 15- 28-7-1989 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 175 Visto il éodice della navigazione, approvato COI) regio intervento conservativo dei beni stessi, organizzati e decreto 3D marzo 1942, n. 327, ed in particolare rart. 1235 promossi dall'Ufficio centrale .per i beni ambientali,_ a no~ del quale al personale del Corpo delle capitanerie architettonici, archeologici, àrtistici e storici, - servizio di porto, di cui agli articoli 16, lettera F), e 32 della legge 8 tecnico di archeologia subacquea. lùglio 1926, n. }178, è attribuita, agli effetti dell'art. 221 del Codice di procedura penale, la qua~ca di ufficiale di Art. 3. polizia giudiziaria; Al fine di consentire la ricognizione ,delle aree Premesso che le aree marine di interesse storico, sommerse di interesse storico, artistico o archeologico la artistico o archeologico costituite da relitti di antiche navi direzione dei 'lavori connessi aHa identificazione dei beni, ·e dal loro carico, da strutture murarie e pòrtuali al recupero e allo scavo, il Mi~tro della marina sommerse rappresentano una componente· preziosa del mercantile, con pi:oprio decreto, detterà norme sul patrimonio storico-artistico italiano, la cui tutela è riconoscimento dei brevetti dei _quali gli operatori, attribuita al Mi~istero per i beni culturali e ambientali che dipendenti o autorizzati dal Ministero per i beni culturali vi provvede nelle forme della legge 1° giugno 1939, e ambientali, dovranno essere muniti ai fini della n. 1'089, attraverso le competenti soprintendenze, no~hé, iscrizione' nel regis~ro di éui all'art. 68 del codice della per quanto previsto dal decreto ministeriale 31 ottobre navigazione. 1988, dal servizio tecnico per l'archeologia subacquea. istituito nell'ambito dell'Ufficio centrale per i beni Art. 4. ambìentali, architettonici, archeologici~ artistici e storici; -Considerato che, alla predetta opera di prote+ione dei Il coordinamento delle attivit~ di vigilanza sulle aree detti-·beni, concorre il Ministero della marina mercantile marine di interesse storico, artistico o archeologico, da attraver.so il. Corpo delle capitanerie di porto mediante effettuare-con l'uso dei mezzi aerei e navali del servizio di interventi.diretti alla interdizione della navigazione, della «Guardia costiera» delle capitanerie di porto, è assicurato. pesca e dell'immersione, ove richiesta dal Ministero per i da periodiche conferenze delle autorità marittime e dei beni culturali e ambientali aventi 'la.medesima coIQ.peten- beni culturali e ambientali, con riferimento alle aree za territoriale, secondo cadenze e sulla base delle direttive marine nelle quali sono localizzati i reperti; generali emanate dai Ministri. Ritenuto che .detto concorso nella tutela sulle aree di interesse storico, artistico o archeologico sommerse debba A livello centrale alle predette conferenze partecipano, esere potenziato medi~te: per il Ministero della marina .mercantile, l'ispettore· generale delle capitanerie di porto ed il responsabile a) nuove forme di èollab'orazione dei due MÙ}Ìsteri centrale del servizio di «Guardia costiera»· e, per il attraverso una intesa ~he consenta l'agevolazione delle Ministero per i beni culturali e ambientali, il dirigente attività di ricerca e di scav9 in mare ad opera degli generale preposto all'Ufficio centrale per i beni studiosi .e dei tecnici operàntj alle dipendenze dell'Ammi- ambientali, architettonici, archeologici; artistici e storici nistr~one dei beni culturali e ambientali; ed il dirigente del ser_vizio tecnico per l'archeologia b) l'utilizzazione dei mezzi navali ed aerei del subacquea. servizio di «Guardia costiera>> delle capitànerie di porto, in funzione di vigilanza sulle aree marine anche ai fini· Art. 5. della prevenzione e della repressione.cli danneggiamenti e di furti; Il Ministro della marina mercantile detterà diàposizioni perché i titolari di- attività economiche svolgentesi in. mare, soggette a concessione od autorizzazione ammini- Decretano: strativa, siano richiamati al dovere di segnalare al servizio di «Guardia costiéra» della competente capitaneria di
Art. 1. Port9 e alle altre autorità -operanti in mare in funzione di Il Ministero della marina mercantile d'intesa con il polizia, 11onché al Ministero per i beni culturali e Ministero per i beni culturali e ambientali concorre alla ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, tutela dei beni di cui alla legge 1° ghigno 1939, n. 1089, architettonici, archeologici, artisti~ e storici -· servizio attraverso il personale militare delle capitanerie di porto. tecnico di archeologia subacquea, comportamenti a loro conoscenza anche solo potenzialmente causativi di danno
Art. 2. al patrimonio pubblico storico-artistico sommerso, Con decreto del Ministro ~ella .marina mercantile relativinonché consistenti nel danneggiamento o nel furto dei possono. essere istituiti, presso gli ~ci marittimi, beni. · _periferici, nuclei per. ta tutela d~l patrimonio storico, artistico e arche0.logico sommerso. Art. 6. A richiesta del Ministero d~Ila marina mercantile il Il Ministero della marina mercantile mette a disposizio- Ministero per ·i .beni culturali e ambientali ammette ne del Ministero per i beni culturali e ambientali i risultati personale militare delle capitanerie-di porto alla frequenza di ricerche sottomarine nelle acque territoriali ai fini della di corsi di ·archeologia subacquea, di corsi ~etti a individuazione dj giacimenti archeologici sommersi. · favorire conoscenze degli strumenti giuridici di tutela dei Con àpposite convenzioni saranno regolate forme di beni appartenenti al patrimonio storico, artistico collaborazione. per speciali ricerche. ritenute di comune o archeologico sommerso, nonché delle modalità di interesse. -16- 28-7-1989 GAZZETTA UFFICJALE DELLA REPUllBLICA ITALIANA Serie generale - n. 175
Art. 7. Decreta: Ai fini della definizione degli interventi riservati alla Art. 1. competenza ministeriale è istituito il comitato consultivo per la difesa dei beni del patrimonio storico-artistico e Il fermo temporaneo obbligatorio, previsto dall'art. 1 archeologico sommerso costituito dall'ispettore generale del decreto 4 maggio 1989 in premessa citato, per tutte le de~e capitanerie di porto, dal dirigente generale preposto navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte all'J.Spettorato centrale per la difesa· del mare, dal direttore nei compartimenti ~di Trieste, Monfalcone, Venezia, generale della pesca, dal dirigente generale preposto Chioggia, Ravenna, Rimini, Ancona, San Benedetto del all'Uf(icio centrale per i beni ambientali, architettonici, Tronto e Pescara, è anticipato aJ periodo da) 1° agosto.al archeologici, artistici e storici, dal dirigente e dal vice 15 settembre 1989. direttore del servizio tecnico per l'archeologia subacquea Nello stesso periodo è comunque vietato per tutte le del Ministero per i beni culturali e ambientali o da loro navi l'esercizio della pesca a strascico e con la volante delegati. ne11e acque prospicienti i predetti compartimenti marit- Detto comitato, presieduto da un magistrato ammini- timi. strativo, nominato congiuntamente dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro per i beni culturali e Art. 2. ambientali, ha compiti consultivi e di proposta nelle Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale materie disciplinate dal presente decreto. della Repubblica italiana ed entra in vigore lo stesso giorno dalla sua pubblicazione. Roma, addì 12 luglio 1989 Roma, addì 25 luglio 1989 Il Ministro della marina mercantile n Ministro: VIZZfNI PRANDINI 89A3417 Il Ministto per i beni culturali e ambientali BoNO PARRINO MINISTERO DELL'AMBIENTE DECRETO 15 giugno 1989. Concessione dd contributi di cui ~·art.14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante: «Disposizioni DECRETO 2S luglio 1989. argenti in m2teria di s:rut!timento dei rifiuti». Anticipazione del fermo temporaneo delle nari da pesca per il IL MINISTRO DELL'AMBIENTE mare Adriatico. IL MINISTRO Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del DELLA MARINA MERCANTILE Ministero dell'ambiente; Visto l'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41; 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441, Visto il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986; recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei Vista la legge 19. luglio 1988, n. 278, recante norme sul rifiuti; fermo temporaneo obbligatorio e sul ritiro definitivo delle Considerato che con proprio decreto del 5 luglio 1988, navi da pesca, che prevede, all'art. 4, l'emanazione di n. 283, sono state definite procedure, tempi e modalità per nonna di attuazione fissandone principi e limiti; la richiesta e la relativa valutazione delle istanze di VISto il decreto 21 luglio 1988, n. 306, recante le contributo ai sensi della citata· normativa; suddette norme di attuazione sul fermo temporaneo e sul Considerato che, sulla base dell'art. 4 del decreto ritiro definitivo delle navi da pesca; ministeriale 5 luglio 1988, n. 283, l'istruttoria tecnica dei Visto il decreto 4 maggio 1989, concernente l'articola- programmi di investimento delle imprese è stata affidata zione del fermo temporan~o d~lle navi da pesca per l'anno al!a commissione tecnico-scientifica per la valurozione dei 1989; progetti di protezione e risanamento ambientale di cui Considerata la necessità di auticipare - in relazione all'art. 14, comma 7, della leg1:;e 28 febbraio 1986, n. 41; all'.:ccezionalc fenomeno di sviluppo di mucillagine e di Considerato che spetta al Ministro dell'ambiente la fioritura algale nel mare Ackiatico ed ai coanesr.i effctti determinazione della lista degli interventi ammessi al sull'attività di pesca - il periodo di fermo temporaneo contributo con indicazione · dei relativi finanziamenti obbligatorio per tutte le navi adibite alla pesca a strascico concessi nonché l'indicazione sia deile procedure per il e con la volante iscritte nei compartimenti marittimi di trasferimento dei fondi sia delle fasi dell'attività per il Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, controllo e la verifica periodica· dello stato d'avanzamento Rimini, Ancona, San Benedetto del Tronto e Pescara; degli interventi medesimi; Sentiti il comitato per il coordinamento della ricerca Viste le risultanze della predetta istruttoria tecnica; scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed Ritenutà l'opportunità di accogliere integralmente la il comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche proposta conclusiva di finanziamento formulata dalla marine; citata commissione tecnico-scientifica; -17-