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意大利的法律

Decision of the State Agency for Intervention in the Agricultural Market (AIMA) concerning conditions, general norms and enacting modalities for the private storage of cattle, pork and sheep and goat meat

颁布于 1991-01-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, meat, hygiene/sanitary procedures, subsidy/incentive, processing/handling, transport/storage, inspection

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  1. AIMA 24/01/1991 [Parte 1 di 2] Deliberazione AIMA 24 gennaio 1991 (in Gazz. Uff., 4 marzo, n. 53). -- Atto disciplinare contenente condizioni, norme generali e modalità di attuazione degli ammassi privati di carni bovine, suine e ovi-caprine. [parte 1 di 2] Preambolo Il Consiglio di amministrazione: Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610; Visti i regolamenti CEE n. 805/1968, n. 2759/1975 e n. 3013/1989, relativi alla organizzazione comune di mercato nei settori delle carni rispettivamente bovine, suine e ovi-caprine; Visti i regolamenti CEE n. 2763/75 del 29 ottobre 1975, n. 989/68 del 15 luglio 1968 e n. 2644/80 del 14 ottobre 1980 nonchè n. 3444/90, n. 3445/90 e n. 3446/90 del 27 novembre 1990, concernenti norme e modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine, suine e ovi-caprine; Visto il D.P.Az. 15 marzo 1985 con il quale è stata data esecuzione alla propria delibera 5 marzo 1985 concernente le condizioni, norme generali e modalità di attuazione degli ammassi privati di carni bovine e suine da eseguirsi nel territorio italiano; Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione delle disposizioni di cui alla predetta delibera con una nuova disciplina al fine di dare attuazione agli ammassi privati di carne sul territorio nazionale conformemente alle nuove norme comunitarie in materia; Nella riunione del 24 gennaio 1991; Delibera: Articolo 1 Gli ammassi privati di carni bovine, suine ed ovi-caprine da attuarsi in Italia in esecuzione dei regolamenti CEE numeri 3444/90, 3445/90 e 3446/90 del 27 novembre 1990 sono regolati dalle condizioni, norme generali e modalità contenute nell'unito atto disciplinare, in sostituzione di quelle stabilite con delibera 5 marzo 1985 e riportate nel D.P.Az. 15 marzo 1985. ******************************* AIMA 24/01/1991 [Parte2 di2] Deliberazione AIMA 24 gennaio 1991 (in Gazz. Uff., 4 marzo, n. 53). -- Atto disciplinare contenente condizioni, norme generali e modalità di attuazione degli ammassi privati di carni bovine, suine e ovi-caprine. [testo ATTO] [parte 2 di 2] Preambolo ATTO DISCIPLINARE contenente condizioni, norme generali e modalità di attuazione degli ammassi privati di carni bovine, suine e ovi-caprine. Articolo 1 Articolo 1. Per ammasso privato di carni bovine, suine e ovi-caprine s'intende l'immissione e conservazione del prodotto in apposite installazioni, da parte di privati operatori, a proprio conto e rischio. Gli aiuti all'ammasso privato -- il cui importo è stabilito nel quadro di una procedura di aggiudicazione o è fissato forfettariamente in anticipo -- sono concessi a qualunque persona fisica o giuridica che svolga, da almeno dodici mesi, un'attività nel settore del bestiame e delle carni, che sia iscritta nel registro delle ditte tenuto da camere di commercio I.A.A. e che disponga per l'ammasso di idonee attrezzature nel territorio della Repubblica italiana. Con apposito avviso a firma del direttore generale dell'A.I.M.A. verrà data comunicazione degli specifici provvedimenti adottati per l'ammasso privato di carni bovine, suine e/o ovi-caprine precisando il tipo di prodotto da ammassare, la durata dell'ammasso stesso, il periodo entro cui è consentita la presentazione delle relative domande, nonchè la misura dell'aiuto forfettario fissato in anticipo e della relativa cauzione. Articolo 2 Articolo 2. Le modalità di esecuzione dell'ammasso privato di carni ed i relativi controlli sono regolati dalle condizioni che seguono, salvo quanto più specificatamente disposto con i provvedimenti di attuazione dei rispettivi interventi. Per la determinazione dell'ammontare in lire italiane di aiuti comunitari fissati in ECU, si applica il tasso di conversione agricolo valido il giorno dell'accertamento da parte dell'A.I.M.A. della domanda di concessione dell'aiuto all'ammasso privato se l'importo unitario è fissato forfettariamente in anticipo, ovvero il giorno in cui scade il termine di presentazione delle offerte se l'aiuto è concesso mediante gara. Articolo 3 Articolo 3. Gli accertamenti e i controlli sull'esecuzione delle operazioni di ammasso delle carni sono affidati all'assessorato all'agricoltura della regione nella cui circoscrizione ha sede il magazzino di conservazione messo a disposizione per l'ammasso stesso. Tale competenza è estesa anche ad altra regione per operazioni di preparazione e/o di congelamento del prodotto nel caso che le specifiche attrezzature messe a disposizione per questa fase dell'ammasso non siano ubicate nella stessa regione ove si trovano i predetti magazzini di conservazione. In attuazione di tale incarico, i predetti assessorati provvederanno ad impartire opportune istruzioni agli uffici tecnici che in ogni provincia già operano nel settore dell'agricoltura affinchè, per ciascuna domanda di ammasso, si proceda all'esecuzione dei necessari controlli sulle operazioni di pesatura della carne e, dopo il congelamento, su quelle di sistemazione del prodotto nei magazzini di conservazione, previa vidimazione dei fogli del registro di carico e scarico all'uopo tenuto dalla ditta ammassatrice. Articolo 4 Articolo 4. Le carni oggetto dell'ammasso debbono essere presentate allo stato fresco e conservate allo stato congelato, nonchè rispondere ai seguenti requisiti: qualità sana, leale e mercantile; ottenute da animali originari della Comunità e come tali si considerano anche quelli allevati nella Comunità stessa almeno negli ultimi due mesi se trattasi di suini, ovini e caprini ovvero negli ultimi tre mesi se trattasi di bovini; provenienti da animali macellati da non più di dieci giorni prima della data di conferimento; prodotte conformemente all'art. 3, paragrafo 1-A, lettere da a) ad e), della direttiva CEE n. 64/433 per le carcasse bovine ed ovi-caprine; le carcasse bovine debbono risultare classificate conformemente alla griglia di cui al regolamento CEE n. 1208/81 ed identificate conformemente all'art. 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento CEE n. 859/89; tenore di radioattività, qualora per situazioni contingenti ne venga prescritto il controllo, non superiore ai livelli fissati dall'art. 3 del regolamento CEE n. 737/90. Per ciascuna partita di prodotto introdotta in ammasso, comprese quelle di provenienza da altri Paesi della Comunità, dovrà essere quindi acquisito il relativo certificato di macellazione e ogni altra documentazione necessaria ad attestare la rispondenza dei prodotti ai requisiti sopra indicati. L'ammassatore deve inoltre attestare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la proprietà della carne ammassata e che la stessa non presenta residui di sostanze vietate dalla legge. Articolo 5 Articolo 5. La richiesta di concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni, nel caso che l'aiuto stesso sia stato fissato forfettariamente in anticipo, deve essere formulata con domanda, redatta conformemente al modello allegato, indirizzata all'A.I.M.A. -- nella sua sede di Roma, via Palestro n. 81 -- e per conoscenza all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto. La predetta domanda di aiuto deve contenere le seguenti indicazioni: a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonchè nome, cognome e qualifica del legale rappresentante; b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso; c) tipo di prodotto che si intende ammassare e relativa quantità che non può essere inferiore al minimo stabilito nei relativi provvedimenti di attuazione dell'ammasso; d) termine entro il quale la totalità del prodotto deve risultare ammasso; e) durata del periodo di ammasso con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del periodo stesso; f) l'importo dell'aiuto espresso in lire italiane per tonnellata; g) gli estremi e l'importo dell'atto di costituzione della cauzione; h) impegno all'osservanza degli obblighi previsti in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e, in particolare, quelli indicati nello schema di domanda allegato al presente decreto; i) data e sottoscrizione della domanda con firma autenticata da un notaio o dal sindaco del comune. La domanda deve riguardare uno solo dei prodotti oggetto di ammasso e deve essere corredata di: relazione illustrativa in duplice copia degli impianti a disposizione per l'ammasso, con l'indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati; originale e copia del certificato, rilasciato da non oltre tre mesi, comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione del richiedente nel registro delle ditte tenuto dalla competente camera di commercio I.A.A.; atto di fidejussione, in originale e due copie, rilasciato da istituti di credito o imprese di assicurazione all'uopo abilitati, conformemente al modello allegato, quale cauzione costituita a garanzia degli impegni assunti dalla ditta richiedente. La predetta domanda va fatta in triplice copia, di cui una su carta bollata ed una su carta semplice vanno inviate all'A.I.M.A. mentre la terza, pure su carta semplice, va inviata all'ufficio provinciale delegato dall'interessato stesso all'esecuzione dei controlli sulle operazioni di ammasso. Articolo 6 Articolo 6. Se l'aiuto all'ammasso privato è concesso mediante gara, la presentazione delle offerte dovrà essere fatta conformemente a quanto prescritto nell'apposito bando e le relative decisioni saranno adottate secondo le modalità contenute nel bando stesso. Le singole offerte dovranno essere corredate dei documenti indicati nel precedente art. 5. Articolo 7 Articolo 7. La decisione relativa alla domanda di concessione dell'aiuto forfettario od all'offerta in gara sarà comunicata dall'A.I.M.A. alle ditte interessate entro cinque giorni lavorativi, rispettivamente dalla data di presentazione della domanda medesima o dalla data del relativo provvedimento adottato dalla commissione delle Comunità europee, mediante lettera raccomandata, fax, telex o dichiarazione di ricevuta per consegne a mano. Articolo 8 Articolo 8. Le operazioni di conferimento all'ammasso della quantità di prodotto richiesta possono iniziarsi il giorno successivo alla data della lettera di accettazione, da parte dell'A.I.M.A., della domanda di concessione dell'aiuto e devono essere completate entro ventotto giorni dalla data della medesima lettera A.I.M.A. L'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta al competente ufficio provinciale preposto all'esecuzione dei relativi controlli dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare, concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere non siano, possibilmente, inferiori a 5 tonn. Tale comunicazione deve essere fatta in tempo utile onde consentire a detto ufficio di poter effettuare gli accertamenti di competenza. Per ciascuna concessione, dette operazioni iniziano con la pesatura del primo quantitativo di prodotto presentato in ammasso e terminano con la sistemazione nel magazzino di conservazione dell'ultima partita di prodotto congelato relativa alla concessione medesima. Il peso del prodotto da considerare agli effetti dell'ammasso è quello accertato allo stato fresco o refrigerato, al netto di imballaggio, riportato in apposita bolletta di pesatura redatta conformemente al modello allegato. Qualora l'ammassatore proceda al taglio o disossamento del prodotto, con diritto all'aiuto sul quantitativo nella presentazione con osso, tutta la carne risultante da tali operazioni dovrà essere introdotta in ammasso, esclusi grossi tendini, cartilagini, pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento; per la carne ottenuta a seguito di disossamento, dovrà risultare una resa, rispetto al peso del corrispondente prodotto in osso, non inferiore a quella prevista nell'apposito dispositivo di attuazione dell'ammasso e con riferimento alle norme comunitarie. Al termine delle predette operazioni di conferimento sarà redatto apposito verbale, secondo il modello allegato, nel quale vanno anche indicati i mezzi adottati per l'individuazione delle singole partite di prodotto ammassato, nonchè le relative modalità di stivaggio, marchiatura e sigillatura affinchè, durante l'intero periodo di ammasso, si possa speditamente procedere alle necessarie verifiche materiali ed all'accertamento di eventuali manomissioni del prodotto stesso. A tale proposito, atteso che per <<partita>> deve intendersi la quantità di prodotto giornalmente conferita, l'ammassatore deve provvedere, a propria cura e spese e d'intesa con i funzionari regionali incaricati dei controlli, all'esecuzione delle seguenti operazioni: idonea collocazione del prodotto nelle celle frigorifere di conservazione; marchiatura o sigillatura dei singoli pezzi, scatole od altri colli diversamente confezionati; vincolare i contenitori (palette, gabbioni, ecc.) con opportuni mezzi atti ad assicurare l'integrità delle quantità di prodotto ivi sistemate; individuazione dei predetti contenitori con appositi contrassegni ed applicazione sugli stessi di cartelli recanti l'indicazione del numero della concessione A.I.M.A. e della relativa partita di prodotto, della denominazione e data di conferimento del prodotto stesso, del numero di pezzi o confezioni e loro peso complessivo. Detto verbale, debitamente sottoscritto anche dal rappresentante della ditta ammassatrice, dovrà essere redatto in quattro esemplari di cui uno per la ditta ammassatrice, uno da conservare agli atti dell'assessorato regionale all'agricoltura unitamente a copia di tutta la documentazione relativa all'ammasso e due da trasmettere all'A.I.M.A. tramite il competente assessorato. Per ogni concessione, appena ultimate le operazioni di immagazzinamento, la ditta ammassatrice dovrà comunicare all'A.I.M.A., a mezzo telegramma, fax o telex, la data di verbalizzazione delle operazioni stesse, precisando il tipo e l'esatto quantitativo di prodotto ammassato, nonchè l'avvenuta consegna al competente assessorato della documentazione all'uopo richiesta e che rimane acquisita agli atti dell'assessorato stesso. Presso ogni magazzino deve essere tenuta un'apposita contabilità dei prodotti in ammasso, mediante un registro di carico e scarico conforme allo schema allegato e da tenersi costantemente aggiornato. Articolo 9 Articolo 9. L'obbligo di ammasso è considerato adempiuto se almeno il 90% della quantità richiesta risulti immagazzinata entro il termine stabilito nella concessione A.I.M.A. e comunque non oltre dieci giorni da tale termine. Se la quantità di prodotto ammassato è inferiore al 90% del quantitativo previsto, ma uguale o superiore all'80% di tale quantitativo, l'aiuto per i quantitativi effettivamente tenuti in ammasso è dimezzato. Articolo 10 Articolo 10. La durata del periodo di ammasso inizia il giorno successivo a quello del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e può essere prolungata o ridotta solo su disposizioni dell'A.I.M.A. Durante l'ammasso, il prodotto deve essere consevato in condizioni tali da mantenere inalterate le caratteristiche originarie e non può essere posto in vendita, nè sostituito, nè spostato da un magazzino ad un altro; pertanto l'ufficio provinciale preposto ai predetti controlli, almeno una volta nel corso del periodo di ammasso e senza alcun preavviso, dovrà accertare l'effettiva presenza del prodotto presso i magazzini di conservazione ed il regolare svolgimento dell'ammasso stesso. La verifica materiale delle giacenze di prodotto nel corso dell'ammasso si effettua mediante pesatura di un campione rappresentativo della merce di consistenza non inferiore al 5% del totale; di tale accertamento va redatto apposito verbale, controfirmato dall'ammassatore o dal gestore del magazzino. Qualora vengano constatate discordanze superiori al 5% dei prodotti controllati deve esserne fatta immediata comunicazione all'A.I.M.A. che disporrà un ulteriore controllo su di un campione più ampio. Al termine del periodo di ammasso, sarà redatto un verbale, secondo il modello allegato, nel quale si darà atto del mantenimento in ammasso, per tutta la durata convenuta, della quantità di prodotto inizialmente immagazzinata; con lo stesso verbale, inoltre, il prodotto ammassato viene messo a disposizione della ditta ammassatrice. La verbalizzazione finale non può essere effettuata prima del giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del periodo di ammasso determinato secondo i criteri di cui all'art. 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento CEE n. 1182/71. Articolo 11 Articolo 11. Qualora l'ammassatore si avvalga della facoltà di ritirare dall'ammasso -- prima della fine del periodo convenuto -- la totalità o una parte della carne immagazzinata per esportarla verso Paesi terzi, l'ultimo giorno di ammasso dei singoli quantitativi è quello che precede la data di uscita dei quantitativi stessi dal magazzino ovvero di accettazione della dichiarazione di esportazione se questi non siano stati rimossi. In tal caso l'esportatore deve fornire la prova, conformemente all'art. 4 del regolamento CEE n. 3665/87, che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità o hanno formato oggetto di consegna o deposito ai sensi degli articoli 34 e 38 dello stesso regolamento, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di uscita del prodotto dall'ammasso. Per le quantità di carne ritirate dall'ammasso in applicazione del presente articolo, l'aiuto viene opportunamente ridotto tenuto conto del numero di giorni di mancata permanenza in ammasso di ciascun quantitativo e dell'importo unitario della detrazione giornaliera prevista dallo specifico provvedimento di attuazione dell'ammasso. I ritiri, per quantitativi di almeno tonn. 5 per magazzino, non possono essere effettuati prima che siano trascorsi due mesi di ammasso e l'ammassatore deve darne comunicazione all'ufficio che ha disposto i relativi controlli di ammasso del prodotto ed all'A.I.M.A., almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare. Il predetto ufficio provvederà quindi al controllo di tali operazioni e redigerà specifico verbale, riportando in esso le quantità giornalmente uscite dall'ammasso per essere avviate all'esportazione, conformemente al modello allegato. Articolo 12 Articolo 12. Il diritto alla corresponsione dell'aiuto è acquisito soltanto se l'ammassatore ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti; l'aiuto è corrisposto per la quantità di prodotto effettivamente ammassata, entro il limite massimo di quella indicata nella relativa concessione A.I.M.A. Il pagamento degli aiuti è disposto dall'A.I.M.A. a richiesta degli interessati ed a tal fine, all'atto della redazione del verbale di chiusura dell'ammasso, i competenti uffici provinciali provvederanno ad acquisire la relativa domanda di liquidazione dell'aiuto in duplice copia, di cui una su carta bollata, corredata dei seguenti certificati, in originale e copia, rilasciati non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda stessa: certificato antimafia a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55; certificato della cancelleria del tribunale dal quale risulti che la ditta (persona fisica o giuridica) si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per essa ditta firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarla. I predetti uffici, in relazione ai tempi di scadenza dei periodi di ammasso delle varie concessioni, trasmetteranno all'A.I.M.A. due copie dei predetti verbali di chiusura e rispettive richieste di liquidazione, riepilogati in appositi elenchi. Quando non risulta rispettata la scadenza del periodo di ammasso o quella dei due mesi di cui al precedente art. 11, per la totalità del quantitativo immagazzinato non viene corrisposto il 10% dell'aiuto spettante per ogni giorno di calendario di inosservanza del termine. La domanda di pagamento dell'aiuto e tutti i documenti giustificativi dell'ammasso debbono essere in ogni caso presentati non oltre sei mesi dalla scadenza del periodo di ammasso. Articolo 13 Articolo 13. Dopo tre mesi di ammasso, l'ammassatore può richiedere all'A.I.M.A. la corresponsione di un anticipo dell'aiuto previa costituzione di una cauzione, analogamente a quanto indicato nel precedente art. 5, di importo pari all'anticipo maggiorato del 20%. La relativa domanda in duplice copia, di cui una su carta bollata, dovrà essere indirizzata all'A.I.M.A. corredata di fotocopia del relativo verbale di ammasso del prodotto e dei certificati di cui al precedente art. 12. L'anticipo è commisurato all'importo dell'aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di tre mesi delle quantità di prodotto ammissibili all'aiuto. Se prima del versamento dell'anticipo i prodotti ammassati sono stati esportati in conformità del precedente art. 11, nel calcolo dell'anticipo stesso si tiene conto dell'effettivo periodo di ammasso. Articolo 14 Articolo 14. La cauzione è svincolata al termine del rapporto di ammasso qualora gli impegni assunti dall'ammassatore siano stati regolarmente adempiuti. In caso di inadempienza degli obblighi previsti, la cauzione è incamerata totalmente o parzialmente dall'A.I.M.A. secondo i criteri appresso indicati: a) se la ditta richiedente non provvede ad immagazzinare entro i termini prescritti un quantitativo di carne pari o superiore al 90% di quello indicato in domanda ed a mantenerlo in ammasso per l'intero periodo convenuto -- senza sostituzioni o spostamenti in altro magazzino -- oppure non fornisce la prova di cui al secondo comma del precedente art. 11, sarà incamerata l'intera cauzione; b) se la ditta ammassatrice non fa pervenire all'A.I.M.A. entro i termini stabiliti le prescritte comunicazioni ovvero non provvede alla tempestiva consegna al competente assessorato regionale della necessaria documentazione, sarà disposto un incameramento parziale della cauzione nella misura del 15% della stessa; c) nel caso in cui, a seguito di controlli disposti dall'A.I.M.A. o dal competente assessorato regionale nel corso dell'ammasso, venga rilevata una imperfetta tenuta dal prescritto registro di carico e scarico dei prodotti ammassati o riscontrato uno stivaggio delle carni tale da rendere difficoltosa od impossibile l'effettuazione del controllo medesimo, sarà disposto un parziale incameramento della cauzione nella misura del 15% della stessa. Per particolari inadempienze dell'ammassatore non contemplate nel presente articolo, potranno essere disposti dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. incameramenti della cauzione, in misura proporzionale alla gravità dell'inadempienza stessa, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 2220/85. Articolo 15 Articolo 15. Quando l'ammassatore, con false dichiarazioni o grave negligenza, si renda responsabile di inadempienze agli obblighi sottoscritti viene escluso dai benefici dell'ammasso privato sino alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui è stata fatta la constatazione. Per il settore ovi-caprino detto periodo è limitato a sei mesi. Tutte le sanzioni o penalità previste nel presente atto disciplinare non si applicano quando l'inadempienza contestata è dovuta a cause di forza maggiore, opportunamente documentate e riconosciute dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. Articolo 16 Articolo 16. Per quanto non contemplato nel presente provvedimento, si rimanda alle relative norme comunitarie in materia e particolarmente alle disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 3444/90, n. 3445/90 e n. 3446/90, nonchè alle vigenti norme di carattere generale dello Stato italiano. Eventuali variazioni delle norme comunitarie in materia, intervenute successivamente alla pubblicazione del presente atto disciplinare, sono direttamente applicabili. Allegato 1 (Si omettono gli allegati).